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Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 307/2025
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, dott. Salvatore Regasto, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
C.F./P.I. ) Parte_1 P.IVA_1 rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenuto che
nulla possa essere riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria poiché trattandosi di debito di valuta sarebbe necessario allegare i fatti costitutivi e fornire la prova della sussistenza del maggior danno ex art. 1224 c.c. (cfr. tra le tante Cass. civ. n. 13649/2013); considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F./P.I. I Controparte_1 P.IVA_2 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 18.056,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Massimiliano Carnovale dichiaratosi difensore anticipatario ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Lamezia Terme, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Salvatore Regasto
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, dott. Salvatore Regasto, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
C.F./P.I. ) Parte_1 P.IVA_1 rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenuto che
nulla possa essere riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria poiché trattandosi di debito di valuta sarebbe necessario allegare i fatti costitutivi e fornire la prova della sussistenza del maggior danno ex art. 1224 c.c. (cfr. tra le tante Cass. civ. n. 13649/2013); considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F./P.I. I Controparte_1 P.IVA_2 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 18.056,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Massimiliano Carnovale dichiaratosi difensore anticipatario ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Lamezia Terme, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Salvatore Regasto