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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1134/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 21.5.2024,
Da:
(C.F. ), nato in [...]ù) il Parte_1 C.F._1
10.9.1970, con il patrocinio dell'avv. TAMARO LISA, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...]ù) il Parte_2 C.F._2
9.9.1982, con il patrocinio dell'avv. PERIN ROMANA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese (VA), Piazza Beccaria n. 6, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti comunicati al
Pubblico Ministero in data 24.5.2024);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. udienza del 14.1.2025)
“- Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente mediante il versamento dell'importo mensile di euro 200,00, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese, oltre Istat come per legge;
- il padre si obbliga inoltre a contribuire alle spese per la scuola attualmente frequentata da
nella misura di euro 200,00 mensili con decorrenza dal mese di febbraio 2025; Per_1
- l'assegno unico sarà versato nelle mani della figlia da parte del genitore che lo percepisce;
- la signora continuerà a sostenere integralmente i ratei del mutuo relativi alla casa Pt_2
familiare sita in Gavirate, via Verdi n. 2/9;
- spese di lite compensate;
”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
civile il 21/05/2005 a Comerio (VA), atto iscritto presso i Registri dello Stato civile del predetto
Comune dell'anno 2005, atto n. 3, Parte I.
Dall'unione è nata la figlia a Varese l 9.7.2005, maggiorenne ma non Persona_2
economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato in data 21.5.2024 ha adito il Tribunale Parte_1
chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e di essere disposto a contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento dell'importo mensile di euro 200,00 fino al raggiungimento della indipendenza economica della stessa e comunque entro due anni dalla cessazione del ciclo di studi.
Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di Parte_2
separazione, chiedendo di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento dell'importo mensile di euro 200,00, oltre il 50% delle Persona_2
pagina 2 di 4 spese straordinarie e al contributo nella misura del 50% delle spese scolastiche, di disporre che l'assegno unico universale venga percepito al 100% dalla madre e assegnare a quest'ultima la casa coniugale sita in Gavirate (VA) Via Verdi n.29, in comproprietà tra i coniugi.
Disposto un rinvio in pendenza di trattative, all'udienza del 14.1.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore e dichiaravano di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe in relazione alle condizioni di separazione. Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis . 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà a disposizioni di carattere imperativo e apparendo conforme, nel contemperamento delle rispettive posizioni delle parti, all'interesse e alle esigenze materiali della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 21/05/2005 a Comerio (VA) Parte_2
pagina 3 di 4 (atto iscritto presso i Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2005, atto n. 3,
Parte I) alle condizioni riportate in epigrafe, ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di COMERIO (Va), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Compensa integralmente le spese di lite.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 21.5.2024,
Da:
(C.F. ), nato in [...]ù) il Parte_1 C.F._1
10.9.1970, con il patrocinio dell'avv. TAMARO LISA, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...]ù) il Parte_2 C.F._2
9.9.1982, con il patrocinio dell'avv. PERIN ROMANA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese (VA), Piazza Beccaria n. 6, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti comunicati al
Pubblico Ministero in data 24.5.2024);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. udienza del 14.1.2025)
“- Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente mediante il versamento dell'importo mensile di euro 200,00, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese, oltre Istat come per legge;
- il padre si obbliga inoltre a contribuire alle spese per la scuola attualmente frequentata da
nella misura di euro 200,00 mensili con decorrenza dal mese di febbraio 2025; Per_1
- l'assegno unico sarà versato nelle mani della figlia da parte del genitore che lo percepisce;
- la signora continuerà a sostenere integralmente i ratei del mutuo relativi alla casa Pt_2
familiare sita in Gavirate, via Verdi n. 2/9;
- spese di lite compensate;
”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
civile il 21/05/2005 a Comerio (VA), atto iscritto presso i Registri dello Stato civile del predetto
Comune dell'anno 2005, atto n. 3, Parte I.
Dall'unione è nata la figlia a Varese l 9.7.2005, maggiorenne ma non Persona_2
economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato in data 21.5.2024 ha adito il Tribunale Parte_1
chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e di essere disposto a contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento dell'importo mensile di euro 200,00 fino al raggiungimento della indipendenza economica della stessa e comunque entro due anni dalla cessazione del ciclo di studi.
Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di Parte_2
separazione, chiedendo di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento dell'importo mensile di euro 200,00, oltre il 50% delle Persona_2
pagina 2 di 4 spese straordinarie e al contributo nella misura del 50% delle spese scolastiche, di disporre che l'assegno unico universale venga percepito al 100% dalla madre e assegnare a quest'ultima la casa coniugale sita in Gavirate (VA) Via Verdi n.29, in comproprietà tra i coniugi.
Disposto un rinvio in pendenza di trattative, all'udienza del 14.1.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore e dichiaravano di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe in relazione alle condizioni di separazione. Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis . 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà a disposizioni di carattere imperativo e apparendo conforme, nel contemperamento delle rispettive posizioni delle parti, all'interesse e alle esigenze materiali della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 21/05/2005 a Comerio (VA) Parte_2
pagina 3 di 4 (atto iscritto presso i Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2005, atto n. 3,
Parte I) alle condizioni riportate in epigrafe, ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di COMERIO (Va), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Compensa integralmente le spese di lite.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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