Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 20 novembre 2024, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3385/2020 la seguente S E N T E N Z A
tra rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mazzotta, con Parte_1 cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Crisafi n. 34, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Alessandro Cortese, con cui elettivamente domicilia in Lamezia Terme, alla via F. Colelli n. 42, giusta procura in atti.
-resistente- Avente ad oggetto: riconoscimento dell'anzianità di servizio
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 01.10.2020, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere già dipendente della società Gestione Ambientali s.n.c. di dal CP_2
01.01.2010, in seguito all'affidamento temporaneo dell'appalto denominato “Calabria Sud”, afferente alla gestione degli impianti di smaltimento rifiuti siti in Gioia Tauro, Reggio Calabria, Siderno, Crotone e Rossano, veniva assunto alle dipendenze della società a far data 01.06.2013, presso la sede di Reggio Calabria. Controparte_1
Nello specifico esponeva che:
- nelle more della stipula del contratto di appalto e per il periodo necessario al perfezionamento della relativa procedura, in ragione della necessità di procedere alla gestione d'urgenza degli impianti di smaltimento dei rifiuti, con verbale di accordo sindacale del 29.11.2012, la società si impegnava ad assumere a Controparte_1
1
- con il citato accordo, in regime di affidamento temporaneo, si CP_1 impegnava, altresì, all'applicazione del CCNL di settore Fise/Assoambiente con garanzia dei livelli occupazionali, livelli, mansioni, inquadramento e retribuzione da far valere anche in caso di subentro di altre aziende con analogo affidamento temporaneo;
- con il medesimo accordo, inoltre, le parti stabilivano che: “considerata l'urgente necessità di rimettere in funzione gli impianti da parte della società CP_3 per garantire la normalizzazione del servizio pubblico di Controparte_1 smaltimento dei rifiuti, le OO.SS. con il presente accordo in via provvisoria concordano con l'Azienda l'assunzione dei 123 lavoratori con contratto a termine. Resta inteso che ad eventuale proroga o affidamento definitivo da parte dell'Ufficio del Commissario delegato e della Regione Calabria dell'appalto “Calabria SUD” a mezzo gara ad evidenza pubblica europea ad Ecologia oggi o ad altra Azienda, i contratti di lavoro in essere saranno a tempo indeterminato per tutti e 123 i lavoratori”;
- con contratto del 29.11.2012, quindi, il ricorrente veniva assunto a tempo determinato, a far data dalla stipula dello stesso e fino al 22.12.2012, inquadrato nel livello 4 A del CCNL del settore igiene ambientale, con la qualifica di Operaio, per lo svolgimento delle mansioni di “operatore meccanico o mansioni equivalenti”;
- con successivo accordo sindacale del 22.12.2012, prorogava i CP_1 contratti a tempo determinato in scadenza e fino alla data di affidamento dell'appalto
“Calabria Sud”, ovvero 23.05.2013, “nei termini ed alle medesime condizioni dei contratti originari con i lavoratori in forza alla ed in Controparte_4
Cassa integrazione guadagni ” (doc. n. 3); CP_5
- alla riunione tenutasi in data 04.04.2013, presso la Prefettura di Reggio Calabria, le OO.SS e l'Azienda si impegnavano ad affrontare la questione relativa alla quantificazione degli oneri retributivi ignorati dall'azienda al momento dell'assunzione dei lavoratori, tra i quali era compreso l'odierno ricorrente;
- in data 31.05.2013, con verbale di accordo sindacale, le parti stipulavano e convenivano quanto segue: “l'azienda assume i 123 lavoratori a far data dal 01/06/2013 e fino al 30/09/2013 con contratto a tempo determinato;
come da richiesta della OO.SS. l'azienda accoglierà eventuali istanze di assunzione a tempo indeterminato pervenute entro e non oltre la giornata di lunedì 3 giugno 2013 da parte di singoli lavoratori dei 123 che espressamente e per iscritto lo richiederanno all'azienda, con rapporto legato alla durata dell'affidamento del servizio di gestione
“Calabria sud;
l'azienda garantisce i livelli e le qualifiche già riconosciuti nel precedente contratto scaduto il 23.05.2013 con le stesse condizioni riconosciute a seguito del verbale del 29/11/2012 data del primo affidamento;
i lavoratori salvaguardano i diritti CIGS già maturati;
il nuovo contratto di lavoro è legato in modo inscindibile al servizio affidato dalla Regione Calabria alla con la conseguenza Controparte_1
2 che qualora la Regione indica gara ed individui altro soggetto gestore prima della scadenza del termine di durata, i lavoratori dovranno cessare il rapporto di lavoro e passare con il nuovo gestore senza soluzione di continuità lavorativa, in esercizio del diritto di passaggio di gestione che si riconosce ai 123 lavoratori […]”;
- con contratto del 01/06/2013 veniva, quindi, assunto a tempo determinato fino al 30/09/2013, con la medesima qualifica e mansione (livello 4A – Operaio- Operatore Meccanico);
- con successivo verbale di accordo sindacale del 30/09/2013, il rapporto di lavoro veniva prorogato fino al 23/11/2013 con la precisazione che: “anche la convenuta proroga è legata in modo inscindibile a tutti i contenuti riportati nell'accordo del 31.05.2013, il quale richiama il precedente accordo del 28.11.2012, ed in particolare al servizio di gestione degli impianti “Calabria Sud” affidato dalla Regione Calabria alla con la conseguenza che qualora la Regione Controparte_1 indica gara ed individui altro soggetto gestore prima della scadenza del termine di durata, i lavori dovranno cessare il rapporto di lavoro e passare con il nuovo gestore senza soluzione di continuità lavorativa, in esercizio del diritto di passaggio di gestione ex art. 6 del CCNL igiene ambientale”;
- per le medesime ragioni, ed in forza del sopracitato verbale di accordo sindacale del 23/11/2013, il contratto di lavoro in essere veniva ulteriormente prorogato fino al 25/03/2014;
- con contratto del 24/03/2014, la società comunicava la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato in data 01/06/2013, in rapporto a tempo indeterminato a far data dal 25/03/2014 (doc. n. 13);
- con comunicazione del 14/01/2014, rimasta priva di riscontro, unitamente ad altri lavoratori, chiedeva l'applicazione delle clausole contrattuali afferenti ai benefici economici già maturati, e l'anzianità così come previsti e disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento;
- con comunicazione inoltrata a mezzo pec, in data 10/05/2019, lamentava il mancato riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianità maturata e, quindi, Contr l'omessa erogazione delle somme dovute a tale titolo nonché, a titolo di
- la società senza considerare l'anzianità di servizio già maturata ai CP_1 fini degli aumenti periodici, erogava tale emolumento solo a decorrere dal 2016 (e non già dall'assunzione) ed indicava il mese di luglio 2019 quale data di maturazione del successivo scatto di anzianità. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, la società resistente chiedendo di: “accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente al riconoscimento ad ogni effetto giuridico ed economico dell'anzianità di servizio già maturata dal 29/11/2012 ad oggi, o da altra e diversa data ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, condannare (C.F. P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., al pagamento della somma di euro 13.971,59 a titolo di aumenti periodici di anzianità per il periodo dal 29/11/2012 al 2019, nonché, di tutte le somme maturate e maturande a tale titolo fino al ripristino della relativa erogazione, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata
3 in corso di causa, da calcolarsi anche a mezzo CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente al riconoscimento ad ogni effetto giuridico ed economico dell'elemento di garanzia retributiva maturata a decorrere dal 2013 ad oggi, o da altra e diversa data ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, condannare (C.F. P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 750,00 P.IVA_1
a titolo di E.G.R. a partire dal 2014, nonché, di tutte le somme maturate e maturande, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, da calcolarsi anche a mezzo CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio la società resistente, deducendo l'infondatezza dell'avverso ricorso per insussistenza del requisito essenziale ex art. 6 C.C.N.L. della continuità occupazionale nonché l'erroneità dei conteggi avversari e l'avvenuta corresponsione dell'E.G.R. Istruita a mezzo di C.T.U. contabile e acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******* Tanto sinteticamente premesso, il ricorso va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Deve, anzitutto, ritenersi fondata la domanda del ricorrente relativa al riconoscimento degli scatti di anzianità aziendale. Invero, risulta pacifico -perché non contestato e documentalmente provato- che il ricorrente sia stato assunto alle dipendenze della per il Controparte_1 periodo dal 29.11.2012 al 22.12.2012, con contratto a tempo determinato poi prorogato sino al 24.03.2014. Ciò posto, parte resistente sostiene l'impossibilità di riconoscere gli scatti di anzianità al ricorrente attesa l'asserita insussistenza del requisito della continuità occupazionale previsto dall'art. 6 del C.C.N.L. di riferimento. Ebbene, a tal uopo va rilevato che, con l'accordo sindacale del 29.11.2012 e con il successivo del 31.05.2013, -in regime di affidamento Controparte_1 temporaneo- si è impegnata all'applicazione del CCNL di settore Fise/Assoambiente per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali ed il correlato mantenimento dei livelli occupazionali, livelli retributivi, mansioni, inquadramento e retribuzione da far valere anche in caso di subentro di altre aziende con analogo affidamento temporaneo. In particolare, in relazione agli scatti di anzianità, l'art. 28 del suddetto CCNL stabilisce che: “A decorrere dall'1.7.2005, per ogni consecutivo triennio di anzianità di servizio il lavoratore assunto a tempo indeterminato matura dal 1° luglio di ogni triennio un aumento periodico nelle misure di seguito indicate per ciascun livello di appartenenza, indipendentemente dalla posizione parametrale”. Tuttavia, l'art. 11 dello stesso C.C.N.L. specifica che: “Nel caso di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto”.
4 Ne deriva che la circostanza che il rapporto di lavoro in questione sia stato regolato dapprima con contratti a tempo determinato prorogati sino al 24.03.2014, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, non è in alcun modo ostativa all'applicabilità del C.C.N.L. Fise/Assoambiente e, quindi, al riconoscimento degli scatti di anzianità richiesti. Pertanto, deve riconoscersi il diritto del ricorrente agli scatti di anzianità così come calcolati e quantificati ad opera del nominato C.T.U. dott. . Per_1
Il nominato consulente ha, invero, correttamente eseguito i conteggi, facendo applicazione delle tabelle di cui all'art. 28 del CCNL e considerando -su richiesta del giudicante- l'arco temporale dal 29.11.2012 al 31.01.2019 utilizzando quale base di partenza l'anzianità già riconosciuta al ricorrente dalla Controparte_7
e detraendo le somme già erogate a titolo di scatti di anzianità (2016-2019)
[...] dalla società Ecologia Oggi s.r.l. Nella fattispecie, considerato che il ricorrente aveva già maturato alle dipendenze della società l'anzianità di Controparte_7 servizio utile ai fini del riconoscimento dello scatto di anzianità, deve ritenersi che l'anzianità maturata in precedenza vada cumulata con il periodo prestato alle dipendenze dell'odierna parte convenuta e che vada quantificata nel complessivo importo di € 13.742,62, da cui va sottratto l'importo di € 732,20 già corrisposto dalla società resistente. Ne consegue che l'importo complessivamente spettante in favore del ricorrente a titolo di aumenti periodici di anzianità dalla data di assunzione (29.11.2012) sino alla domanda è pari ad € 13.010,42.
Ciò posto, parimenti fondata risulta la richiesta di corresponsione dell' CP_6 maturata formulata da parte ricorrente. Com'è noto, l'elemento di garanzia retributiva è previsto dall'art. 2, lett. c, comma 8 del CCNL Fise/Assoambiente in base al quale: “Ai fini della effettività della diffusione della contrattazione aziendale di secondo livello, a favore dei lavoratori a tempo indeterminato o determinato dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello, a partire dal 2012 si conviene quanto segue: - ai lavoratori di cui al presente comma in forza nel mese di marzo, che non percepiscano, oltre quanto spettante per il vigente CCNL, altri trattamenti economici collettivi o individuali, assimilabili al presente istituto quanto a caratteristiche di corresponsione, è riconosciuto con la retribuzione relativa al mese di marzo di ogni anno l'importo annuo procapite di
€ 150,00 a titolo di Compenso retributivo aziendale (C.R.A.) e/o elemento di garanzia retributiva (EGR) in proporzione ai mesi in forza all'azienda nell'anno solare precedente;
a tali fini sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell'azienda; - ai lavoratori di cui al presente comma, il cui rapporto di lavoro cessi nel corso dell'anno solare, che non percepiscano, oltre quanto spettante per il vigente CCNL, altri trattamenti economici collettivi o individuali, assimilabili al presente istituto quanto a caratteristiche di corresponsione, spetta, unitamente alle competenze di fine rapporto, quanto previsto dalla precedente lett. a) ricorrendone le condizioni nonché,
5 per l'anno solare in corso, i ratei mensili dell'importo annuo procapite di € 150,00 a titolo di C.R.A. Contr e/o in proporzione ai mesi in forza all'azienda; a tali fini sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell'azienda”. Sul punto, la società resistente ha dedotto e documentato di aver corrisposto l'E.G.R. per gli anni 2019 e 2020 ma non anche per quelli precedenti per la quantificazione dei quali si condividono pienamente i calcoli effettuati dal consulente tecnico, le cui conclusioni, da considerarsi qui integralmente richiamate, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e nei chiarimenti, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Sulla base di quanto sinora esposto deve, pertanto, riconoscersi che spetti al ricorrente l'importo complessivo di € 1.500,00 a titolo di E.G.R.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e vanno liquidate come da dispositivo, così come le spese di C.T.U. cui si provvede con separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad € 13.010,42 a titolo di aumenti periodici di anzianità per il periodo che va dal 29.11.2012 al 31.01.2019 e della somma pari ad € 1.500,00 a titolo di E.G.R, oltre interessi dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al soddisfo;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi € 2.695,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di così come liquidate con separato decreto emesso in pari data. Controparte_1
Reggio Calabria, lì 2 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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