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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/12/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4920 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico CASA Parte_1
contro rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria MURARO Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
1 1.Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, con autorizzazione agli stessi a vivere separati;
[...]
2. La NO rinuncia alla domanda di addebito della Controparte_1
separazione;
3. Il sig. accetta di versare entro il giorno 5 di ogni mese euro 500 a titolo di Pt_1
mantenimento della NO , con la precisazione che, qualora Controparte_1
entro il 31.12.2025 non vi sia alcuna domanda di accesso a procedure concorsuali da parte delle società del sig. l'assegno sarà elevato ad euro 1000 mensili, a Pt_1
valere da gennaio 2026;
4.Il sig. si obbliga ad eseguire i seguenti lavori urgenti sull'abitazione di RC Pt_1
a sue spese, concordemente le parti indicano quale direttore dei lavori e progettista il figlio . Qualora tali interventi non venissero eseguiti entro il termine CP_3
indicato, la NO anticiperà i relativi importi con diritto di rivalsa sul sig. CP_1
che si riconosce sin d'ora debitore. Le opere sono le seguenti: Pt_1
a.Opere di lattoneria comprendenti sistemazione grondaie, scossaline e lamierini rifinitura involucro in legno – entro febbraio 2026;
b.Posa in opera davanzali, con materiale in acciaio corten ovvero conglomerato ceramico in base alla finitura della facciata – entro febbraio 2026;
c.Isolamento parete cucina con isolante in fibra di legno spessore cm.10 e sovrastante paretina in legno di larice- entro febbraio 2026;
d.Sistemazione grondaia passante tra edificio originario e ampliamento – entro febbraio 2026;
e.Sgombero scantinato e scivolo garage di materiali di proprietà del Sig. – entro Pt_1
marzo 2026;
2 f.Completamento bagno adiacente camera da letto primo piano compreso rivestimenti murari, sanitari e box doccia – entro marzo 2026;
g.Fermo restando l'impegno a concludere i restanti interventi (come presentati al
Comune di RC con l'ultimo permesso di costruire non portato a termine perché
decaduto) non appena sarà nella disponibilità economica.
5.Spese e competenze di causa compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 20.11.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Thiene il 21.9.1983, che dall'unione erano Controparte_1
nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi .
Con comparsa in data 20.1.2025 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del marito di euro 2.000 mensili.
Dopo alcuni rinvii per pendenza di trattative, all'udienza del 13.11.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Con istanza congiunta depositata in data 18.11.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse a, all'udienza del 2.12.2025,
sostituita dal deposito di note scritte, precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
3 La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
a titolo di assegno di mantenimento, la somma di euro 500 mensili concordando che,
qualora entro il 31.12.2025 non vi sia alcuna domanda di accesso a procedure concorsuali da parte delle società del ricorrente, detto assegno sarà elevato ad euro
1.000 mensili, a valere da gennaio 2026.
Il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Thiene il 21.9.1983 con atto trascritto al n. 82, parte
[...]
4 II, serie A, anno 1983, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4920 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico CASA Parte_1
contro rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria MURARO Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
1 1.Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, con autorizzazione agli stessi a vivere separati;
[...]
2. La NO rinuncia alla domanda di addebito della Controparte_1
separazione;
3. Il sig. accetta di versare entro il giorno 5 di ogni mese euro 500 a titolo di Pt_1
mantenimento della NO , con la precisazione che, qualora Controparte_1
entro il 31.12.2025 non vi sia alcuna domanda di accesso a procedure concorsuali da parte delle società del sig. l'assegno sarà elevato ad euro 1000 mensili, a Pt_1
valere da gennaio 2026;
4.Il sig. si obbliga ad eseguire i seguenti lavori urgenti sull'abitazione di RC Pt_1
a sue spese, concordemente le parti indicano quale direttore dei lavori e progettista il figlio . Qualora tali interventi non venissero eseguiti entro il termine CP_3
indicato, la NO anticiperà i relativi importi con diritto di rivalsa sul sig. CP_1
che si riconosce sin d'ora debitore. Le opere sono le seguenti: Pt_1
a.Opere di lattoneria comprendenti sistemazione grondaie, scossaline e lamierini rifinitura involucro in legno – entro febbraio 2026;
b.Posa in opera davanzali, con materiale in acciaio corten ovvero conglomerato ceramico in base alla finitura della facciata – entro febbraio 2026;
c.Isolamento parete cucina con isolante in fibra di legno spessore cm.10 e sovrastante paretina in legno di larice- entro febbraio 2026;
d.Sistemazione grondaia passante tra edificio originario e ampliamento – entro febbraio 2026;
e.Sgombero scantinato e scivolo garage di materiali di proprietà del Sig. – entro Pt_1
marzo 2026;
2 f.Completamento bagno adiacente camera da letto primo piano compreso rivestimenti murari, sanitari e box doccia – entro marzo 2026;
g.Fermo restando l'impegno a concludere i restanti interventi (come presentati al
Comune di RC con l'ultimo permesso di costruire non portato a termine perché
decaduto) non appena sarà nella disponibilità economica.
5.Spese e competenze di causa compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 20.11.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Thiene il 21.9.1983, che dall'unione erano Controparte_1
nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi .
Con comparsa in data 20.1.2025 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del marito di euro 2.000 mensili.
Dopo alcuni rinvii per pendenza di trattative, all'udienza del 13.11.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Con istanza congiunta depositata in data 18.11.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse a, all'udienza del 2.12.2025,
sostituita dal deposito di note scritte, precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
3 La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
a titolo di assegno di mantenimento, la somma di euro 500 mensili concordando che,
qualora entro il 31.12.2025 non vi sia alcuna domanda di accesso a procedure concorsuali da parte delle società del ricorrente, detto assegno sarà elevato ad euro
1.000 mensili, a valere da gennaio 2026.
Il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Thiene il 21.9.1983 con atto trascritto al n. 82, parte
[...]
4 II, serie A, anno 1983, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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