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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. 12778/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 12778/2023 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 21.05.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21 MAGGIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 12778 /2023 R.G.
promossa da nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giusi Schirmo C.F._1 in Comiso Via Lagrange 2/A, c.f. , che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti
- ricorrente - CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, ROMA, rappresentato e P.IVA_1 difeso per procura in atti dagli Avv. Ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Battiato;
CP_2
e ; ed
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 elettivamente domiciliato con i suddetti procuratori presso l'Avvocatura distrettuale INPS -
Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, precisava che in data 28/03/2022 ha presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021 ovvero al periodo di spettanza per l'attività lavorativa svolta. Precisava che nel biennio precedente l'anno di presentazione della domanda, ha maturato il numero di giornate necessario, come normativamente previsto, per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola ma che in data 25/06/2022 l' rigettava la domanda DS n. 2022921810491 relativa all'anno CP_1
2021 motivandola con l'asserita seguente motivazione: “titolare di P.IVA attiva e/o iscritto altra cassa o ente previdenziale”. Precisava, pertanto, che attraverso il Patronato di riferimento, ha presentato il modello SR171, dichiarazione sostitutiva per l'attività di lavoro in proprio, con il quale dichiarava di non essere titolare di alcun reddito da lavoro autonomo e che, successivamente veniva proposto dal patronato di riferimento il riesame al fine di poter definire amministrativamente la pratica, ma che tale riesame non avrebbe potuto essere tempestivamente lavorato per arresto del sistema fino al giorno 08/01/2024. Precisava, CP_1 quindi, che in tema di disoccupazione agricola e titolarità di partita IVA, al fine di verificare la sussistenza o meno al diritto della prestazione, l' chiariva, con proprio Controparte_6 messaggio, che sarebbe stato effettuato un controllo incrociato con il codice fiscale dei richiedenti e il data base dei titolari di partita IVA e che la titolarità della partita Iva non preclude la possibilità di percepire la disoccupazione agricola, in quanto anche se titolari di partita iva, non sussiste l'obbligo di iscrizione previdenziale alla gestione dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli (CD/CDM) per il basso reddito prodotto dall'attività in proprio. Precisava, altresì, di avere dichiarato di non avere prodotto alcun reddito da lavoro autonomo CP_ per l'anno in questione, e che l' non solo non aveva mai dimostrato il contrario ma aveva anche provveduto a riconoscergli le giornate lavorate come da estratto conto previdenziale, prodotto in atti, che, secondo copiosa giurisprudenza costituisce una prova documentale del requisito assicurativo e contributivo necessario per l'insorgenza del preteso diritto alla prestazione previdenziale oggetto del contendere e che al fine di non incorrere nella decadenza di cui all' 47 del d.p.r. n. 639/1970 (e successive modifiche) era stato costretto ad esperire l'azione giudiziaria
Concludeva chiedendo: Riconoscere il diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021 in favore del sig. Parte_1
e condannare l' alla corresponsione delle somme previste oltre rivalutazione, spese ed CP_1 interessi;
Accertare l'insussistenza dei presupposti che individuano il sig. Parte_1 titolare di partiva iva e/o iscritto altra cassa o ente previdenziale.
[...]
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva Controparte_1 chiedendo: respingere la domanda proposta da parte ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto. Spese come per legge
Con provvedimento del 9/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha confermato il procedimento reso dal Giudice delegato alla decisione, precedentemente alla sottoscritta, con il quale veniva disposto che l'udienza del 21 maggio
2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 21.05.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
La domanda di indennità di disoccupazione agricola presentata dal ricorrente per l'anno 2022, per come risulta dalla comunicazione di reiezione, è stata rigettata perché lo stesso risultava, negli anni di interesse, titolare di partita Iva e perché nel 2021 il ricorrente era iscritto negli elenchi agricoli OTD per un numero di giorni inferiori a 165 e cioè per 154 gg. Per cui la prestazione è stata respinta per prevalenza di lavoro in proprio.
Al riguardo, premesso che è ben possibile che il lavoratore agricolo, oltre alla normale attività di dipendente, svolga anche attività lavorativa autonoma, con relativa partita Iva, in queste circostanze occorrerà verificare il mantenimento dei requisiti per la concessione della prestazione di disoccupazione in quanto, stando all'art 2 del d.p.r. n. 1049 del 1970, il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola si perde quando, pur se il lavoratore sia iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, risulti l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti (ovverosia nelle c.d. gestioni autonome), o quando risulti che “i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato. Ciò che impedisce e preclude il sorgere del diritto alla disoccupazione agricola non è la titolarità della partita Iva, non essendovi, nella norma di riferimento di cui all'art. 2 del d.p.r. n. 1049 del 1970, un richiamo a detta titolarità di partita
Iva, quanto semmai o l'iscrizione in una gestione autonoma o il tipo di attività svolta, sicché si tratta di stabilire se a 'prevalere' sia l'attività, di tipo autonomo (nel quale caso non si ha diritto alla prestazione) o dipendente (che invece da diritto alla prestazione) (v. Corte
D'Appello Bari- sezione lavoro – sent. n. 2297/2019).
Giova, invero, richiamare la normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione previdenziale lavoratori autonomi agricoli, dettata dalla Legge 1047/1957, che all'art. 1 prevede che “L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”.
Il successivo art. 2 della citata legge stabilisce inoltre che “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”. Ed ancora l'art. 2 della Legge 09.01.1963 n. 9, stabilisce che “È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta
e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.
Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
Il successivo art. 3 della suddetta legge n. 9 prevede inoltre che “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati”.
Alla luce della suindicata normativa l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, sussiste, tra l'altro, in capo ai coltivatori diretti, da identificare in coloro che “direttamente e abitualmente” si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame.
Come precisato dalla citata Legge 9/1963, peraltro, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame sussiste laddove i soggetti in esame si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività, precisandosi che “Per attività prevalente, …, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
Sotto il profilo oggettivo, va evidenziato che, in ogni caso, sono esclusi dalla assicurazione de qua i coltivatori diretti che coltivano fondi per cui il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate lavorative annue.
Concludendo quindi l'iscrizione presso l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, presuppone l'accertamento delle condizioni previste dalla citata normativa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 1047 del 1957, 2 e 3 della l. n. 9 del
1963, sicché per il suo riconoscimento è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti:
a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Non è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo” (Cassazione civile sez. lav., 26/06/2017,
n.15869).
Ciò premesso, per come ulteriormente precisato e chiarito anche dalla Circolare n. 177 dell'11.11.2003, vi può essere compatibilità tra la contribuzione CD/CM ed altre attività, ed al riguardo, assumono rilevanza ai fini decisori:
a) la comparata analisi dell' “abitualità” e “prevalenza”.
b) l'esatta individuazione dei periodi di attività svolti in altri settori.
c) la ricognizione temporale in cui si evidenzia la duplicazione dell'attività lavorativa, che deve essere rapportata nell'arco di un intero anno di iscrizione e quindi non limitata ai soli periodi di stretta contestualità temporale.
In tale contesto si possono distinguere innanzitutto tre fattispecie:
I. periodi brevi e sporadici di occupazione in altro settore
II. periodi consistenti e frazionati di attività in altro settore. III. inizio di attività continuativa in altro settore.
e che per tutte le tre ipotesi occorre tenere conto di alcuni principi di carattere generale:
1. l'analisi e l'esame con riferimento all'esercizio contemporaneo di attività diverse deve essere valutato in relazione all'anno intero di iscrizione negli elenchi.
2. la contestuale attività svolta in qualità di bracciante agricolo dipendente non determina incompatibilità nel limite massimo di 150 giornate ad eccezione dell'ipotesi in cui siano, nello stesso anno, presenti altri periodi coperti da assicurazione (es. 2 settimane in settore extragricolo).
3. l'inizio di altra attività continuativa (dipendente e/o autonoma) in altro settore nel corso dell'anno determina la cancellazione dagli elenchi dei CD/CM dalla data di inizio della nuova attività.
4. la valutazione di periodi brevi e sporadici di occupazione svolta in altro settore nell'arco dell'anno, non incidono sulla posizione CD/CM a condizione che nel loro complesso abbiano determinato un accredito contributivo inferiore o pari a 26 settimane. Ciò in dipendenza del fatto che nella fattispecie non vengono meno i presupposti richiesti dalla norma: “continuità”,
“abitualità” e “prevalenza”.
5. l'esistenza di contribuzione versata per periodi consistenti e frazionati per attività svolte in altro settore che si sovrappongono, nell'arco dell'anno di riferimento, all'iscrizione negli elenchi CD/CM, determina la cancellazione per l'intero anno quando i predetti periodi totalizzano un parametro superiore a 26 settimane
Nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha aperto la partita Iva il 15.05.1999. Quest'ultimo, al fine di dimostrare la prevalenza del rapporto di lavoro dipendente rispetto a quello autonomo per l'anno 2021 si è limitato a depositare il modello
SR171, cioè la dichiarazione sostitutiva per l'attività di lavoro in proprio, con il quale ha dichiarato che il reddito per l'anno 2021 è pari a 0
Non ha, tuttavia, prodotto il Modello Unico 2022, relativo al medesimo anno né ha contestato in altro modo la sussistenza dei requisiti per la sua iscrizione quale coltivatore diretto. Nulla
è prodotto in atti relativamente alla propria attività di coltivatore diretto al fine di operare la comparazione tra le attività per l'accertamento delle condizioni previste dalla citata normativa. Da tanto non risulta la prevalenza dell'attività di lavoro dipendente esercitata rispetto a quella di lavoro autonomo;
ne discende, pertanto, la legittimità del rigetto della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2021
Quanto alle spese di giudizio, atteso l'esito della controversia, le stesse possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 21 MAGGIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 12778/2023 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 21.05.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21 MAGGIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 12778 /2023 R.G.
promossa da nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giusi Schirmo C.F._1 in Comiso Via Lagrange 2/A, c.f. , che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti
- ricorrente - CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, ROMA, rappresentato e P.IVA_1 difeso per procura in atti dagli Avv. Ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Battiato;
CP_2
e ; ed
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 elettivamente domiciliato con i suddetti procuratori presso l'Avvocatura distrettuale INPS -
Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, precisava che in data 28/03/2022 ha presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021 ovvero al periodo di spettanza per l'attività lavorativa svolta. Precisava che nel biennio precedente l'anno di presentazione della domanda, ha maturato il numero di giornate necessario, come normativamente previsto, per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola ma che in data 25/06/2022 l' rigettava la domanda DS n. 2022921810491 relativa all'anno CP_1
2021 motivandola con l'asserita seguente motivazione: “titolare di P.IVA attiva e/o iscritto altra cassa o ente previdenziale”. Precisava, pertanto, che attraverso il Patronato di riferimento, ha presentato il modello SR171, dichiarazione sostitutiva per l'attività di lavoro in proprio, con il quale dichiarava di non essere titolare di alcun reddito da lavoro autonomo e che, successivamente veniva proposto dal patronato di riferimento il riesame al fine di poter definire amministrativamente la pratica, ma che tale riesame non avrebbe potuto essere tempestivamente lavorato per arresto del sistema fino al giorno 08/01/2024. Precisava, CP_1 quindi, che in tema di disoccupazione agricola e titolarità di partita IVA, al fine di verificare la sussistenza o meno al diritto della prestazione, l' chiariva, con proprio Controparte_6 messaggio, che sarebbe stato effettuato un controllo incrociato con il codice fiscale dei richiedenti e il data base dei titolari di partita IVA e che la titolarità della partita Iva non preclude la possibilità di percepire la disoccupazione agricola, in quanto anche se titolari di partita iva, non sussiste l'obbligo di iscrizione previdenziale alla gestione dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli (CD/CDM) per il basso reddito prodotto dall'attività in proprio. Precisava, altresì, di avere dichiarato di non avere prodotto alcun reddito da lavoro autonomo CP_ per l'anno in questione, e che l' non solo non aveva mai dimostrato il contrario ma aveva anche provveduto a riconoscergli le giornate lavorate come da estratto conto previdenziale, prodotto in atti, che, secondo copiosa giurisprudenza costituisce una prova documentale del requisito assicurativo e contributivo necessario per l'insorgenza del preteso diritto alla prestazione previdenziale oggetto del contendere e che al fine di non incorrere nella decadenza di cui all' 47 del d.p.r. n. 639/1970 (e successive modifiche) era stato costretto ad esperire l'azione giudiziaria
Concludeva chiedendo: Riconoscere il diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021 in favore del sig. Parte_1
e condannare l' alla corresponsione delle somme previste oltre rivalutazione, spese ed CP_1 interessi;
Accertare l'insussistenza dei presupposti che individuano il sig. Parte_1 titolare di partiva iva e/o iscritto altra cassa o ente previdenziale.
[...]
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva Controparte_1 chiedendo: respingere la domanda proposta da parte ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto. Spese come per legge
Con provvedimento del 9/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha confermato il procedimento reso dal Giudice delegato alla decisione, precedentemente alla sottoscritta, con il quale veniva disposto che l'udienza del 21 maggio
2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 21.05.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
La domanda di indennità di disoccupazione agricola presentata dal ricorrente per l'anno 2022, per come risulta dalla comunicazione di reiezione, è stata rigettata perché lo stesso risultava, negli anni di interesse, titolare di partita Iva e perché nel 2021 il ricorrente era iscritto negli elenchi agricoli OTD per un numero di giorni inferiori a 165 e cioè per 154 gg. Per cui la prestazione è stata respinta per prevalenza di lavoro in proprio.
Al riguardo, premesso che è ben possibile che il lavoratore agricolo, oltre alla normale attività di dipendente, svolga anche attività lavorativa autonoma, con relativa partita Iva, in queste circostanze occorrerà verificare il mantenimento dei requisiti per la concessione della prestazione di disoccupazione in quanto, stando all'art 2 del d.p.r. n. 1049 del 1970, il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola si perde quando, pur se il lavoratore sia iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, risulti l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti (ovverosia nelle c.d. gestioni autonome), o quando risulti che “i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato. Ciò che impedisce e preclude il sorgere del diritto alla disoccupazione agricola non è la titolarità della partita Iva, non essendovi, nella norma di riferimento di cui all'art. 2 del d.p.r. n. 1049 del 1970, un richiamo a detta titolarità di partita
Iva, quanto semmai o l'iscrizione in una gestione autonoma o il tipo di attività svolta, sicché si tratta di stabilire se a 'prevalere' sia l'attività, di tipo autonomo (nel quale caso non si ha diritto alla prestazione) o dipendente (che invece da diritto alla prestazione) (v. Corte
D'Appello Bari- sezione lavoro – sent. n. 2297/2019).
Giova, invero, richiamare la normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione previdenziale lavoratori autonomi agricoli, dettata dalla Legge 1047/1957, che all'art. 1 prevede che “L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”.
Il successivo art. 2 della citata legge stabilisce inoltre che “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”. Ed ancora l'art. 2 della Legge 09.01.1963 n. 9, stabilisce che “È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta
e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.
Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
Il successivo art. 3 della suddetta legge n. 9 prevede inoltre che “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati”.
Alla luce della suindicata normativa l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, sussiste, tra l'altro, in capo ai coltivatori diretti, da identificare in coloro che “direttamente e abitualmente” si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame.
Come precisato dalla citata Legge 9/1963, peraltro, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame sussiste laddove i soggetti in esame si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività, precisandosi che “Per attività prevalente, …, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
Sotto il profilo oggettivo, va evidenziato che, in ogni caso, sono esclusi dalla assicurazione de qua i coltivatori diretti che coltivano fondi per cui il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate lavorative annue.
Concludendo quindi l'iscrizione presso l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, presuppone l'accertamento delle condizioni previste dalla citata normativa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 1047 del 1957, 2 e 3 della l. n. 9 del
1963, sicché per il suo riconoscimento è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti:
a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Non è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo” (Cassazione civile sez. lav., 26/06/2017,
n.15869).
Ciò premesso, per come ulteriormente precisato e chiarito anche dalla Circolare n. 177 dell'11.11.2003, vi può essere compatibilità tra la contribuzione CD/CM ed altre attività, ed al riguardo, assumono rilevanza ai fini decisori:
a) la comparata analisi dell' “abitualità” e “prevalenza”.
b) l'esatta individuazione dei periodi di attività svolti in altri settori.
c) la ricognizione temporale in cui si evidenzia la duplicazione dell'attività lavorativa, che deve essere rapportata nell'arco di un intero anno di iscrizione e quindi non limitata ai soli periodi di stretta contestualità temporale.
In tale contesto si possono distinguere innanzitutto tre fattispecie:
I. periodi brevi e sporadici di occupazione in altro settore
II. periodi consistenti e frazionati di attività in altro settore. III. inizio di attività continuativa in altro settore.
e che per tutte le tre ipotesi occorre tenere conto di alcuni principi di carattere generale:
1. l'analisi e l'esame con riferimento all'esercizio contemporaneo di attività diverse deve essere valutato in relazione all'anno intero di iscrizione negli elenchi.
2. la contestuale attività svolta in qualità di bracciante agricolo dipendente non determina incompatibilità nel limite massimo di 150 giornate ad eccezione dell'ipotesi in cui siano, nello stesso anno, presenti altri periodi coperti da assicurazione (es. 2 settimane in settore extragricolo).
3. l'inizio di altra attività continuativa (dipendente e/o autonoma) in altro settore nel corso dell'anno determina la cancellazione dagli elenchi dei CD/CM dalla data di inizio della nuova attività.
4. la valutazione di periodi brevi e sporadici di occupazione svolta in altro settore nell'arco dell'anno, non incidono sulla posizione CD/CM a condizione che nel loro complesso abbiano determinato un accredito contributivo inferiore o pari a 26 settimane. Ciò in dipendenza del fatto che nella fattispecie non vengono meno i presupposti richiesti dalla norma: “continuità”,
“abitualità” e “prevalenza”.
5. l'esistenza di contribuzione versata per periodi consistenti e frazionati per attività svolte in altro settore che si sovrappongono, nell'arco dell'anno di riferimento, all'iscrizione negli elenchi CD/CM, determina la cancellazione per l'intero anno quando i predetti periodi totalizzano un parametro superiore a 26 settimane
Nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha aperto la partita Iva il 15.05.1999. Quest'ultimo, al fine di dimostrare la prevalenza del rapporto di lavoro dipendente rispetto a quello autonomo per l'anno 2021 si è limitato a depositare il modello
SR171, cioè la dichiarazione sostitutiva per l'attività di lavoro in proprio, con il quale ha dichiarato che il reddito per l'anno 2021 è pari a 0
Non ha, tuttavia, prodotto il Modello Unico 2022, relativo al medesimo anno né ha contestato in altro modo la sussistenza dei requisiti per la sua iscrizione quale coltivatore diretto. Nulla
è prodotto in atti relativamente alla propria attività di coltivatore diretto al fine di operare la comparazione tra le attività per l'accertamento delle condizioni previste dalla citata normativa. Da tanto non risulta la prevalenza dell'attività di lavoro dipendente esercitata rispetto a quella di lavoro autonomo;
ne discende, pertanto, la legittimità del rigetto della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2021
Quanto alle spese di giudizio, atteso l'esito della controversia, le stesse possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 21 MAGGIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011