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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/10/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2205/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 08.07.2024 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Sassari in via Alghero n. 33 presso lo C.F._2
studio dell'Avv. Martina Pinna, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
nonché
con la comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
Porto Torres trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2000, N. 81, P. 2, S.
A, Vol. U) e che dalla loro unione è nato il figlio (in data 26.7.2001), che oggi è Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, hanno dedotto di aver proposto ricorso cumulativo pagina 1 di 3 per separazione e divorzio dinanzi all'intestato Tribunale e che la separazione è stata dichiarata con sentenza datata 07/01/2025 alle condizioni ivi contenute e che, con separata ordinanza della medesima data, la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione. Hanno rappresentato che dalla separazione sono trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di divorzio, atteso che nelle more i coniugi non hanno ripreso la convivenza, né si ritiene possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
richiesta confermata con le note congiunte di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, alle condizioni di cui alla sentenza di separazione che si richiama integralmente e sotto riportate:
“che la casa ove la famiglia ha vissuto, sita in Porto Torres alla via Emilio Lussu n. 74, è di proprietà
esclusiva del sig. e resterà nel suo possesso esclusivo, poiché la sig. si impegna a Pt_2 Pt_1
trasferire altrove la propria residenza entro 150 giorni dal deposito del ricorso;
- di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro e di non vantare alcuna reciproca pretesa”.
All'udienza del 23.09.2025 il Giudice ha trattenuto la causa per riferire al Collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine di ininterrotta separazione ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e relativo ordine di annotazione sui Registri al competente Ufficiale
dello stato civile.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
pagina 2 di 3 La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici tra le parti, con condizioni che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Porto Torres (SS)
il 24/09/2000, (e trascritto nel Registro anno 2000, N. 81, P.2, S.A, Vol. U) alle condizioni congiunte riportate nella sentenza di separazione, come sopra integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
- spese di lite integralmente compensate.
Sassari, il 01.10.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Ilaria Bradamante
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 08.07.2024 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Sassari in via Alghero n. 33 presso lo C.F._2
studio dell'Avv. Martina Pinna, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
nonché
con la comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
Porto Torres trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2000, N. 81, P. 2, S.
A, Vol. U) e che dalla loro unione è nato il figlio (in data 26.7.2001), che oggi è Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, hanno dedotto di aver proposto ricorso cumulativo pagina 1 di 3 per separazione e divorzio dinanzi all'intestato Tribunale e che la separazione è stata dichiarata con sentenza datata 07/01/2025 alle condizioni ivi contenute e che, con separata ordinanza della medesima data, la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione. Hanno rappresentato che dalla separazione sono trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di divorzio, atteso che nelle more i coniugi non hanno ripreso la convivenza, né si ritiene possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
richiesta confermata con le note congiunte di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, alle condizioni di cui alla sentenza di separazione che si richiama integralmente e sotto riportate:
“che la casa ove la famiglia ha vissuto, sita in Porto Torres alla via Emilio Lussu n. 74, è di proprietà
esclusiva del sig. e resterà nel suo possesso esclusivo, poiché la sig. si impegna a Pt_2 Pt_1
trasferire altrove la propria residenza entro 150 giorni dal deposito del ricorso;
- di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro e di non vantare alcuna reciproca pretesa”.
All'udienza del 23.09.2025 il Giudice ha trattenuto la causa per riferire al Collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine di ininterrotta separazione ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e relativo ordine di annotazione sui Registri al competente Ufficiale
dello stato civile.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
pagina 2 di 3 La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici tra le parti, con condizioni che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Porto Torres (SS)
il 24/09/2000, (e trascritto nel Registro anno 2000, N. 81, P.2, S.A, Vol. U) alle condizioni congiunte riportate nella sentenza di separazione, come sopra integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
- spese di lite integralmente compensate.
Sassari, il 01.10.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Ilaria Bradamante
pagina 3 di 3