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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
UC NA, Presidente MAGNINI LETIZIA, Relatore MADDALONI CIRO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 130/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Perugia - Via Martiri Dei Lager, 77 06128 Perugia PG
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 34/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 15/01/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U752024000383285C CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 260/2025 depositato il 12/12/2025 Richieste delle parti: Come in atti.
Svolgimento del processo
Resistente_1 ha impugnato un invito al pagamento del contributo unificato, notificato dalla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia, per il recupero di un contributo unificato, versato in maniera ritenuta insufficiente al momento dell'iscrizione del ricorso.
Si era trattato di un ricorso avverso un preavviso di fermo amministrativo, in cui il valore dichiarato era stato di € 5.000,00; la segreteria della Corte ha rideterminato il valore della controversia, sulla base delle singole cartelle sottostanti al preavviso di fermo, ritenendo che anche queste fossero state impugnate dal contribuente.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, osservando come dal tenore del ricorso avverso il preavviso di fermo fosse chiaro che era stato impugnato solo tale atto per vizi propri.
Appella la segreteria Corte di giustizia tributaria di primo grado deducendo che il ricorso portava singole censure anche nei confronti delle cartelle sottostanti
La parte appellata non si è costituita nel presente grado;
l'atto di appello risulta regolarmente notificato.
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
In base alla giurisprudenza di legittimità, il valore della controversia, su cui basare il calcolo del contributo unificato, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, “sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente” (Cass. 25607/2024).
Il collegio, nella fattispecie, deve valutare se il contribuente, con il ricorso iscritto al n. 411/2024 RGR della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia, abbia impugnato solo il preavviso di fermo amministrativo o se, invece, abbia impugnato anche le cartelle sottostanti.
Il ricorso introduttivo, nell'intestazione indica come atto “avverso” cui si propone ricorso, solo la comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
tuttavia, nelle conclusioni il ricorrente chiede alla
Corte, testualmente, di voler “dichiarare nulli / annullati / illegittimi / inefficaci e comunque invalidi la citata comunicazione preventiva di fermo amministrativo Agenzia delle Entrate-Riscossione, Strada delle Fratte 2/i L. Strozzacapponi 06132 Perugia – Documento n. 08080202400002824000 Fascicolo n.
2023/000040998, e per l'effetto tutte le cartelle e gli altri atti ivi sottesi, per i motivi esposti in premessa, dichiarando non dovuto dal ricorrente alcun importo”.
In precedenza, nella motivazione del ricorso, il ricorrente ha dedotto ed eccepito vizi propri delle cartelle di pagamento: notifica inesistente o irregolare;
mancanza di previo avviso di accertamento, ove necessario;
avvenuto pagamento;
annullamento della cartella in sede giurisdizionale.
Questa Corte ritiene che il tenore complessivo del ricorso originario evidenzi, sia nei motivi che nelle conclusioni, la volontà di impugnare tutti gli atti e che, dunque, la relativa richiesta non può essere considerata una mera clausola di stile, come ha ritenuto il primo giudice. Infatti, il ricorrente ha richiesto, non solo l'annullamento dell'atto esecutivo, ma anche l'accertamento dell'inesistenza, a monte, di debito erariale, per motivi specificamente dedotti (“dichiarando non dovuto dal ricorrente alcun importo”).
Pertanto, essendo stati impugnati sia il preavviso di fermo che tutte le cartelle sottostanti, si conferma la legittimità del provvedimento impugnato, che ha correttamente determinato il contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 14, comma
3-bis, d.P.R. 115/2002. Le spese del giudizio restano a carico della parte soccombente ai sensi di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna la parte appellata alle spese del grado liquidate in € 250,00 in favore della parte appellante
Perugia, 11 dicembre 2025
Il relatore Il presidente
TI GN NA ER
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
UC NA, Presidente MAGNINI LETIZIA, Relatore MADDALONI CIRO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 130/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Perugia - Via Martiri Dei Lager, 77 06128 Perugia PG
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 34/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 15/01/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U752024000383285C CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 260/2025 depositato il 12/12/2025 Richieste delle parti: Come in atti.
Svolgimento del processo
Resistente_1 ha impugnato un invito al pagamento del contributo unificato, notificato dalla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia, per il recupero di un contributo unificato, versato in maniera ritenuta insufficiente al momento dell'iscrizione del ricorso.
Si era trattato di un ricorso avverso un preavviso di fermo amministrativo, in cui il valore dichiarato era stato di € 5.000,00; la segreteria della Corte ha rideterminato il valore della controversia, sulla base delle singole cartelle sottostanti al preavviso di fermo, ritenendo che anche queste fossero state impugnate dal contribuente.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, osservando come dal tenore del ricorso avverso il preavviso di fermo fosse chiaro che era stato impugnato solo tale atto per vizi propri.
Appella la segreteria Corte di giustizia tributaria di primo grado deducendo che il ricorso portava singole censure anche nei confronti delle cartelle sottostanti
La parte appellata non si è costituita nel presente grado;
l'atto di appello risulta regolarmente notificato.
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
In base alla giurisprudenza di legittimità, il valore della controversia, su cui basare il calcolo del contributo unificato, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, “sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente” (Cass. 25607/2024).
Il collegio, nella fattispecie, deve valutare se il contribuente, con il ricorso iscritto al n. 411/2024 RGR della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia, abbia impugnato solo il preavviso di fermo amministrativo o se, invece, abbia impugnato anche le cartelle sottostanti.
Il ricorso introduttivo, nell'intestazione indica come atto “avverso” cui si propone ricorso, solo la comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
tuttavia, nelle conclusioni il ricorrente chiede alla
Corte, testualmente, di voler “dichiarare nulli / annullati / illegittimi / inefficaci e comunque invalidi la citata comunicazione preventiva di fermo amministrativo Agenzia delle Entrate-Riscossione, Strada delle Fratte 2/i L. Strozzacapponi 06132 Perugia – Documento n. 08080202400002824000 Fascicolo n.
2023/000040998, e per l'effetto tutte le cartelle e gli altri atti ivi sottesi, per i motivi esposti in premessa, dichiarando non dovuto dal ricorrente alcun importo”.
In precedenza, nella motivazione del ricorso, il ricorrente ha dedotto ed eccepito vizi propri delle cartelle di pagamento: notifica inesistente o irregolare;
mancanza di previo avviso di accertamento, ove necessario;
avvenuto pagamento;
annullamento della cartella in sede giurisdizionale.
Questa Corte ritiene che il tenore complessivo del ricorso originario evidenzi, sia nei motivi che nelle conclusioni, la volontà di impugnare tutti gli atti e che, dunque, la relativa richiesta non può essere considerata una mera clausola di stile, come ha ritenuto il primo giudice. Infatti, il ricorrente ha richiesto, non solo l'annullamento dell'atto esecutivo, ma anche l'accertamento dell'inesistenza, a monte, di debito erariale, per motivi specificamente dedotti (“dichiarando non dovuto dal ricorrente alcun importo”).
Pertanto, essendo stati impugnati sia il preavviso di fermo che tutte le cartelle sottostanti, si conferma la legittimità del provvedimento impugnato, che ha correttamente determinato il contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 14, comma
3-bis, d.P.R. 115/2002. Le spese del giudizio restano a carico della parte soccombente ai sensi di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna la parte appellata alle spese del grado liquidate in € 250,00 in favore della parte appellante
Perugia, 11 dicembre 2025
Il relatore Il presidente
TI GN NA ER