Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 3
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Determinazione valore controversia

    La Corte ritiene che il tenore complessivo del ricorso originario, sia nei motivi che nelle conclusioni, evidenzi la volontà di impugnare tutti gli atti, inclusi quelli sottostanti al preavviso di fermo, e che la richiesta di annullamento di tali atti non sia una mera clausola di stile. Pertanto, la determinazione del contributo unificato operata dalla segreteria è confermata come legittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
    Numero : 3
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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