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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6284 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5105/2022 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1007 del 6.05.2022), vertente tra
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Parte_1 C.F._1
Aversa, appellante e
, appellato contumace Controparte_1
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 11.11.2025.
La vicenda processuale
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del giorno 11.11.2025 con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. di venti giorni (abbreviato) per la comparsa conclusionale, la Corte os- serva quanto segue.
1. La convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, il Parte_1 [...]
di , chiedendo che ne venisse accertata la responsabilità per le lesioni CP_2 Controparte_1
da lui subite a seguito del sinistro verificatosi il 13.09.2015, alle ore 15:00 circa, allorquando, mentre l'attore percorreva a piedi via Gambardella in , giunto all'altezza del Controparte_1
civico n. 4, inciampò in una sconnessione della pavimentazione costituita da sampietrini e,
1 perdendo l'equilibrio, cadde rovinosamente al suolo, cercando di attutire la caduta con le mani. Precisò che detta buca (profonda alcuni centimetri), posta in prossimità di un telaio di ferro che avrebbe dovuto delimitare un'aiuola completamente abbandonata, era celata da rifiuti (carte, buste di plastica, foglie), pertanto non era visibile.
Costituitosi in giudizio, il eccepì, in via preliminare, l'inammis- Controparte_1
sibilità e improcedibilità della domanda perché generica e indeterminata;
nel merito conte- stò la domanda in quanto priva di riscontri probatori;
precisò che risultava evidente la colpa dell'attore nella causazione del danno;
dedusse l'applicazione dell'art. 2043 c.c. al caso di specie, nonché la genericità della ricostruzione della dinamica prospettata dall'attore.
2. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 6.05.2022 n. 1007, rigettò la doman- da, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
3. La ha proposto appello e ha rassegnato le seguenti conclusioni: «In via Parte_1
istruttoria: a) ammettere la prova testimoniale articolata dall'attore nella memoria 183 c.p.c.
II termine sui seguenti specifici capitoli: 1) “Vero è che in data 13.09.15, alle ore 15,00 circa, il
Sig. percorreva a piedi la Via Gambardella in sul marciapiede sini- Pt_1 Controparte_1
stro, con direzione di marcia mare/monte”; 2) “Vero che l'istante, giunto all'altezza del civico
n.4 colà esistente, inciampava in una sconnessione della pavimentazione del marciapiede co- stituita da sampietrini”; 3) “ Vero è che la detta sconnessione, formatasi per la mancanza di alcuni “sampietrini”, era profonda alcuni centimetri e posta in prossimità di un telaio in ferro che avrebbe dovuto delimitare un'aiuola abbandonata”; 4) “Vero è che la sconnessione era celata da rifiuti (carte, buste di plastica, foglie ecc.) e, pertanto, non visibile”; 5) “Vero è che la sconnessione era posta in un punto in cui il marciapiede, già di ridotte dimensioni, si re- stringe ulteriormente (creando un passaggio obbligato) per la presenza, da una parte, del detto telaio di ferro e, dall'altra, di un cassonetto posto in aderenza al muro”; 6) “Vero è che il Sig. rovinò al suolo sul marciapiede cadendo in avanti e cercò di attutire l'impatto Pt_1
al suolo proteggendosi con le mani”; 7) “Vero è che, in seguito alla caduta, il Sig. Pt_1
lamentava dolori alla mano sinistra”; 8) “Vero è che, dopo gli opportuni accertamenti, al Sig.
fu posta diagnosi di frattura pluriframmentaria intrarticolare metaepifisaria distale Pt_1
del radio con frammenti angolati ed accavallati si associa distacco della stiloide ulneare, per cui gli fu immobilizzato l'arto e prescritta consulenza ortopedica”; 9) “Vero è che il dissesto della pavimentazione, dovuto alla mancanza di alcuni sampietrini, non era in alcun modo se- gnalato”; il tutto con i testi indicati: Sigg. (…) e (…); b) disporsi, Tes_1 Testimone_2
2 ove necessario, C.T.U. medica sulla persona dell'appellante al fine di accertare e quantificare
l'entità delle lesioni patite, l'esistenza di postumi invalidanti di natura permanente e la loro incidenza sulla capacità di lavoro generica e specifica e sulla vita di relazione. Nel merito: c) accertare la responsabilità del nel sinistro per cui è causa e, per Controparte_1
l'effetto, condannare il convenuto Ente al pagamento in favore dell'attore, delle somme spe- cificate in citazione, o a quelle maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa, ol- tre interessi legali dal dì del sinistro sino all'effettivo nonché rivalutazione monetaria, ovvero il maggior danno ai sensi dell'art.1224 co.2 c.c., come affermato da Cass. SS.UU. 16.07.2008
n.19499, il tutto da contenersi nei limiti di € 26.000,00; d) condannare, altresì, il
[...]
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con Controparte_1
attribuzione al procuratore antistatario».
4. Non si è costituito in giudizio il , nonostante la ritualità della Controparte_1
sua evocazione in giudizio.
Ragioni della decisione
5. Con un unico e articolato motivo di gravame l'appellante censura la decisione del giudice di primo grado ritenendo che il Tribunale abbia errato nel non ammettere la prova testimo- niale articolata in primo grado, nonché nel ritenere che non vi fosse la prova della sussisten- za del nesso causale tra la caduta e la cattiva manutenzione del manto stradale. Sostiene che il primo giudice abbia travisato il contenuto delle immagini riportate nelle fotografie agli atti.
Richiama la giurisprudenza della Corte di legittimità in merito all'art. 2051 c.c.. Deduce che il sol fatto che il danneggiato risieda nel Comune di non poteva far sorgere in Controparte_1
capo a quest'ultimo alcun onere o obbligo di conoscere la specifica situazione della strada in questione. Sottolinea che il semplice fatto che dei rifiuti (o altro) celassero lo stato di perico- losità della strada, non vale di per sé a imporre al pedone particolari cautele, né a interrom- pere il nesso causale tra lo stato del marciapiede e l'evento dannoso. Infine, ritiene che nel caso di specie non si possa affermare un concorso di colpa dell'attore escludente la respon- sabilità del soggetto che detiene e custodisce la cosa.
6. L'appello è infondato. Va innanzitutto detto che la fattispecie per cui è causa va inqua- drata, come sostanzialmente ritenuto anche dal primo giudice, nell'alveo della responsabilità da cose in custodia, così come disciplinata dall'art. 2051 c.c., operando tale norma anche in caso (come quello in questione) di danni cagionati da difetto di manutenzione di strade co- munali (cfr. Cass. ord., 18/06/2019, n. 16295; cfr. anche Cass. 23/05/2023, n. 14189).
3 E va dunque premessa la condivisibile impostazione seguita, anche di recente, dalla Su- prema Corte, in merito alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c.. I presupposti della responsabili- tà per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la situazione di custodia e la derivazione del danno dalla cosa, che devono essere provati dal danneggiato. Incombe, in- vece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (im- peditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa in custo- dia, riconnettendolo a un fatto diverso, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé
l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o anche dalla condotta del danneggiato. In tale ultimo caso, la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, c.c., e deve essere va- lutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al prin- cipio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneg- giato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesi- mo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento in- terrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un crite- rio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causa- le nella produzione del sinistro.
Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di ri- schio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. ord., 13/08/2024, n. 22764).
Dunque la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concor- rente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile alla cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'effi- cienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del
4 fatto del danneggiato, il giudice del merito tenga conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneg- giato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche ab- norme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., tra le più recenti, Cass. ord. 14/12/2024
n. 32544 e i richiami giurisprudenziali ivi contenuti;
cfr. anche Cass. ord. 27/07/2024 n.
21073; Cass. ord. 9/07/2024, n. 18808). In altri termini, riguardo alla condotta del danneg- giato, non è richiesto che essa sia autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, ma è sufficiente che sia “oggettivamente colposa”, dovendo la colpa intendersi come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. ord. 25/07/2025, n. 21464).
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene questa Corte che le censure mosse dall'ap- pellante siano infondate e che il Tribunale, interpretando i principi prima illustrati, abbia cor- rettamente ritenuto che non fosse stata raggiunta una prova convincente circa il nesso di causalità tra la res e il danno, ossia circa la derivazione dell'evento dannoso dalla cosa custo- dita.
Sul punto va evidenziato quanto segue. Può condividersi quanto osservato dal primo giudi- ce circa la prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, da parte dell'attore, in ragioni del- le effettive condizioni del manto stradale nonché della piena visibilità ed evitabilità da parte di della anomalia stradale al momento dell'infortunio, essendo questo avvenuto in Pt_1
un pomeriggio di settembre alle ore 15:00 circa, in condizioni di ottimale luce solare, laddove non sono stati allegati eventi atmosferici diversi.
In merito allo stato dei luoghi va rilevato che dal materiale fotografico acquisito agli atti (v. foto allegate alla produzione di primo grado dell'attore) si evince che: 1) la sconnessione del- la pavimentazione di cui si lamenta l'appellante non integra una situazione di anomalia della sede stradale non previamente avvistabile attraverso una condotta diligente;
2) l'evidenza della lieve sconnessione rispetto alla generale integrità della pavimentazione del marciapie- de consentivano a un pedone diligente di evitare quel tratto di strada;
3) la circostanza che la sconnessione fosse coperta da “rifiuti (carte, buste di plastica, foglie ecc.)” dava la misura della visibilità quantomeno dei rifiuti stessi e della condotta imprudente dell'attore, il quale, proprio data la presenza di tale materiale, avrebbe potuto utilizzare un percorso alternativo, scegliendo dunque di non camminare proprio in quel tratto;
4) se da un lato è vero che la sconnessione si trova in prossimità di un'aiuola di ferro che restringe l'ampiezza del marcia-
5 piede, dall'altro lato non può dirsi che lo stato dei luoghi non consentisse a un pedone di ag- girare il punto in cui non solo i sampietrini erano sconnessi ma vi era anche un accumulo di rifiuti.
Le considerazioni sopra esposte rendono condivisibile la decisione del Tribunale di non ammettere la prova testimoniale che, sebbene articolata dall'attore in primo grado e reitera- ta in questo grado di giudizio, è irrilevante perché conduce a una ricostruzione dell'evento che, in ogni caso, si connette etiologicamente non alla res in custodia ma alla condotta del pedone, tale da integrare il caso fortuito nel senso sopra illustrato.
7. Attesa la contumacia del , nessuna determinazione va adot- Controparte_1
tata in ordine al governo delle spese del grado.
8. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a quanto Parte_1
dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 6.05.2022 n. 1007, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) nulla sulle spese;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 4 dicembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
6
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5105/2022 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1007 del 6.05.2022), vertente tra
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Parte_1 C.F._1
Aversa, appellante e
, appellato contumace Controparte_1
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 11.11.2025.
La vicenda processuale
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del giorno 11.11.2025 con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. di venti giorni (abbreviato) per la comparsa conclusionale, la Corte os- serva quanto segue.
1. La convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, il Parte_1 [...]
di , chiedendo che ne venisse accertata la responsabilità per le lesioni CP_2 Controparte_1
da lui subite a seguito del sinistro verificatosi il 13.09.2015, alle ore 15:00 circa, allorquando, mentre l'attore percorreva a piedi via Gambardella in , giunto all'altezza del Controparte_1
civico n. 4, inciampò in una sconnessione della pavimentazione costituita da sampietrini e,
1 perdendo l'equilibrio, cadde rovinosamente al suolo, cercando di attutire la caduta con le mani. Precisò che detta buca (profonda alcuni centimetri), posta in prossimità di un telaio di ferro che avrebbe dovuto delimitare un'aiuola completamente abbandonata, era celata da rifiuti (carte, buste di plastica, foglie), pertanto non era visibile.
Costituitosi in giudizio, il eccepì, in via preliminare, l'inammis- Controparte_1
sibilità e improcedibilità della domanda perché generica e indeterminata;
nel merito conte- stò la domanda in quanto priva di riscontri probatori;
precisò che risultava evidente la colpa dell'attore nella causazione del danno;
dedusse l'applicazione dell'art. 2043 c.c. al caso di specie, nonché la genericità della ricostruzione della dinamica prospettata dall'attore.
2. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 6.05.2022 n. 1007, rigettò la doman- da, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
3. La ha proposto appello e ha rassegnato le seguenti conclusioni: «In via Parte_1
istruttoria: a) ammettere la prova testimoniale articolata dall'attore nella memoria 183 c.p.c.
II termine sui seguenti specifici capitoli: 1) “Vero è che in data 13.09.15, alle ore 15,00 circa, il
Sig. percorreva a piedi la Via Gambardella in sul marciapiede sini- Pt_1 Controparte_1
stro, con direzione di marcia mare/monte”; 2) “Vero che l'istante, giunto all'altezza del civico
n.4 colà esistente, inciampava in una sconnessione della pavimentazione del marciapiede co- stituita da sampietrini”; 3) “ Vero è che la detta sconnessione, formatasi per la mancanza di alcuni “sampietrini”, era profonda alcuni centimetri e posta in prossimità di un telaio in ferro che avrebbe dovuto delimitare un'aiuola abbandonata”; 4) “Vero è che la sconnessione era celata da rifiuti (carte, buste di plastica, foglie ecc.) e, pertanto, non visibile”; 5) “Vero è che la sconnessione era posta in un punto in cui il marciapiede, già di ridotte dimensioni, si re- stringe ulteriormente (creando un passaggio obbligato) per la presenza, da una parte, del detto telaio di ferro e, dall'altra, di un cassonetto posto in aderenza al muro”; 6) “Vero è che il Sig. rovinò al suolo sul marciapiede cadendo in avanti e cercò di attutire l'impatto Pt_1
al suolo proteggendosi con le mani”; 7) “Vero è che, in seguito alla caduta, il Sig. Pt_1
lamentava dolori alla mano sinistra”; 8) “Vero è che, dopo gli opportuni accertamenti, al Sig.
fu posta diagnosi di frattura pluriframmentaria intrarticolare metaepifisaria distale Pt_1
del radio con frammenti angolati ed accavallati si associa distacco della stiloide ulneare, per cui gli fu immobilizzato l'arto e prescritta consulenza ortopedica”; 9) “Vero è che il dissesto della pavimentazione, dovuto alla mancanza di alcuni sampietrini, non era in alcun modo se- gnalato”; il tutto con i testi indicati: Sigg. (…) e (…); b) disporsi, Tes_1 Testimone_2
2 ove necessario, C.T.U. medica sulla persona dell'appellante al fine di accertare e quantificare
l'entità delle lesioni patite, l'esistenza di postumi invalidanti di natura permanente e la loro incidenza sulla capacità di lavoro generica e specifica e sulla vita di relazione. Nel merito: c) accertare la responsabilità del nel sinistro per cui è causa e, per Controparte_1
l'effetto, condannare il convenuto Ente al pagamento in favore dell'attore, delle somme spe- cificate in citazione, o a quelle maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa, ol- tre interessi legali dal dì del sinistro sino all'effettivo nonché rivalutazione monetaria, ovvero il maggior danno ai sensi dell'art.1224 co.2 c.c., come affermato da Cass. SS.UU. 16.07.2008
n.19499, il tutto da contenersi nei limiti di € 26.000,00; d) condannare, altresì, il
[...]
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con Controparte_1
attribuzione al procuratore antistatario».
4. Non si è costituito in giudizio il , nonostante la ritualità della Controparte_1
sua evocazione in giudizio.
Ragioni della decisione
5. Con un unico e articolato motivo di gravame l'appellante censura la decisione del giudice di primo grado ritenendo che il Tribunale abbia errato nel non ammettere la prova testimo- niale articolata in primo grado, nonché nel ritenere che non vi fosse la prova della sussisten- za del nesso causale tra la caduta e la cattiva manutenzione del manto stradale. Sostiene che il primo giudice abbia travisato il contenuto delle immagini riportate nelle fotografie agli atti.
Richiama la giurisprudenza della Corte di legittimità in merito all'art. 2051 c.c.. Deduce che il sol fatto che il danneggiato risieda nel Comune di non poteva far sorgere in Controparte_1
capo a quest'ultimo alcun onere o obbligo di conoscere la specifica situazione della strada in questione. Sottolinea che il semplice fatto che dei rifiuti (o altro) celassero lo stato di perico- losità della strada, non vale di per sé a imporre al pedone particolari cautele, né a interrom- pere il nesso causale tra lo stato del marciapiede e l'evento dannoso. Infine, ritiene che nel caso di specie non si possa affermare un concorso di colpa dell'attore escludente la respon- sabilità del soggetto che detiene e custodisce la cosa.
6. L'appello è infondato. Va innanzitutto detto che la fattispecie per cui è causa va inqua- drata, come sostanzialmente ritenuto anche dal primo giudice, nell'alveo della responsabilità da cose in custodia, così come disciplinata dall'art. 2051 c.c., operando tale norma anche in caso (come quello in questione) di danni cagionati da difetto di manutenzione di strade co- munali (cfr. Cass. ord., 18/06/2019, n. 16295; cfr. anche Cass. 23/05/2023, n. 14189).
3 E va dunque premessa la condivisibile impostazione seguita, anche di recente, dalla Su- prema Corte, in merito alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c.. I presupposti della responsabili- tà per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la situazione di custodia e la derivazione del danno dalla cosa, che devono essere provati dal danneggiato. Incombe, in- vece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (im- peditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa in custo- dia, riconnettendolo a un fatto diverso, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé
l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o anche dalla condotta del danneggiato. In tale ultimo caso, la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, c.c., e deve essere va- lutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al prin- cipio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneg- giato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesi- mo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento in- terrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un crite- rio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causa- le nella produzione del sinistro.
Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di ri- schio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. ord., 13/08/2024, n. 22764).
Dunque la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concor- rente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile alla cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'effi- cienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del
4 fatto del danneggiato, il giudice del merito tenga conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneg- giato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche ab- norme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., tra le più recenti, Cass. ord. 14/12/2024
n. 32544 e i richiami giurisprudenziali ivi contenuti;
cfr. anche Cass. ord. 27/07/2024 n.
21073; Cass. ord. 9/07/2024, n. 18808). In altri termini, riguardo alla condotta del danneg- giato, non è richiesto che essa sia autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, ma è sufficiente che sia “oggettivamente colposa”, dovendo la colpa intendersi come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. ord. 25/07/2025, n. 21464).
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene questa Corte che le censure mosse dall'ap- pellante siano infondate e che il Tribunale, interpretando i principi prima illustrati, abbia cor- rettamente ritenuto che non fosse stata raggiunta una prova convincente circa il nesso di causalità tra la res e il danno, ossia circa la derivazione dell'evento dannoso dalla cosa custo- dita.
Sul punto va evidenziato quanto segue. Può condividersi quanto osservato dal primo giudi- ce circa la prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, da parte dell'attore, in ragioni del- le effettive condizioni del manto stradale nonché della piena visibilità ed evitabilità da parte di della anomalia stradale al momento dell'infortunio, essendo questo avvenuto in Pt_1
un pomeriggio di settembre alle ore 15:00 circa, in condizioni di ottimale luce solare, laddove non sono stati allegati eventi atmosferici diversi.
In merito allo stato dei luoghi va rilevato che dal materiale fotografico acquisito agli atti (v. foto allegate alla produzione di primo grado dell'attore) si evince che: 1) la sconnessione del- la pavimentazione di cui si lamenta l'appellante non integra una situazione di anomalia della sede stradale non previamente avvistabile attraverso una condotta diligente;
2) l'evidenza della lieve sconnessione rispetto alla generale integrità della pavimentazione del marciapie- de consentivano a un pedone diligente di evitare quel tratto di strada;
3) la circostanza che la sconnessione fosse coperta da “rifiuti (carte, buste di plastica, foglie ecc.)” dava la misura della visibilità quantomeno dei rifiuti stessi e della condotta imprudente dell'attore, il quale, proprio data la presenza di tale materiale, avrebbe potuto utilizzare un percorso alternativo, scegliendo dunque di non camminare proprio in quel tratto;
4) se da un lato è vero che la sconnessione si trova in prossimità di un'aiuola di ferro che restringe l'ampiezza del marcia-
5 piede, dall'altro lato non può dirsi che lo stato dei luoghi non consentisse a un pedone di ag- girare il punto in cui non solo i sampietrini erano sconnessi ma vi era anche un accumulo di rifiuti.
Le considerazioni sopra esposte rendono condivisibile la decisione del Tribunale di non ammettere la prova testimoniale che, sebbene articolata dall'attore in primo grado e reitera- ta in questo grado di giudizio, è irrilevante perché conduce a una ricostruzione dell'evento che, in ogni caso, si connette etiologicamente non alla res in custodia ma alla condotta del pedone, tale da integrare il caso fortuito nel senso sopra illustrato.
7. Attesa la contumacia del , nessuna determinazione va adot- Controparte_1
tata in ordine al governo delle spese del grado.
8. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a quanto Parte_1
dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 6.05.2022 n. 1007, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) nulla sulle spese;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 4 dicembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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