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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/09/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2296/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]2,
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]3,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Guido Biondi (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 04/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Torino il 03/02/2000 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e , Parte_1 Parte_2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
01) Ciascuno dei coniugi manterrà la residenza presso la propria abitazione;
02) Entrambi i figli maggiorenni gestiranno autonomamente i rapporti con i genitori, la figlia resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 equivalente. I genitori continueranno a prendere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia riguardo all'istruzione, educazione ed alla salute.
04) Per quanto riguarda la regolamentazione della collocazione della figlia minore i coniugi concordano che la stessa passerà periodi di tempo equivalenti con entrambi i genitori;
una settimana con il padre dal lunedì dopo la scuola e sino al lunedì successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
stesso discorso dicasi per la permanenza presso
l'abitazione materna. Durante le ferie estive ogni coniuge potrà tenere con sé la figlia
per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro e non oltre il 31 Per_1
maggio di ogni anno.
Anche per le festività Natalizie e Pasquali, da intendersi il 25 e 26 Dicembre e il giorno di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, come singoli giorni, varranno le regole dell'alternanza, così pure come per il 01 e il 06 gennaio.
Le ulteriori festività scolastiche infra annuali verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni.
05) I coniugi, di comune accordo, manterranno direttamente la figlia ciscuno per la Per_1
propria quota. Tutte le spese di natura straordinaria verranno suddivise al 50% tra i genitori come da Linee Guida del Tribunale di Genova, quelle di particolare entità dovranno essere previamente concordate tra I genitori.
06) Per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, i coniugi sono concordi nel rinunciare a qualsivoglia mantenimento reciproco, prestando gli stessi attività lavorativa ed essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
07) Le parti dichiarano inoltre di aver già definito ogni questione di ordine patrimoniale e dichiarano di nulla più pretendere gli uni dagli altri per qualsivoglia titolo e/o ragione.
08) I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo della carta
d'identità e di ogni altro documento valido per l'espatrio e all'iscrizione su tali documenti della figlia minore.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2000, Numero 108, Parte I, Serie, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 12/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]2,
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]3,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Guido Biondi (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 04/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Torino il 03/02/2000 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e , Parte_1 Parte_2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
01) Ciascuno dei coniugi manterrà la residenza presso la propria abitazione;
02) Entrambi i figli maggiorenni gestiranno autonomamente i rapporti con i genitori, la figlia resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 equivalente. I genitori continueranno a prendere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia riguardo all'istruzione, educazione ed alla salute.
04) Per quanto riguarda la regolamentazione della collocazione della figlia minore i coniugi concordano che la stessa passerà periodi di tempo equivalenti con entrambi i genitori;
una settimana con il padre dal lunedì dopo la scuola e sino al lunedì successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
stesso discorso dicasi per la permanenza presso
l'abitazione materna. Durante le ferie estive ogni coniuge potrà tenere con sé la figlia
per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro e non oltre il 31 Per_1
maggio di ogni anno.
Anche per le festività Natalizie e Pasquali, da intendersi il 25 e 26 Dicembre e il giorno di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, come singoli giorni, varranno le regole dell'alternanza, così pure come per il 01 e il 06 gennaio.
Le ulteriori festività scolastiche infra annuali verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni.
05) I coniugi, di comune accordo, manterranno direttamente la figlia ciscuno per la Per_1
propria quota. Tutte le spese di natura straordinaria verranno suddivise al 50% tra i genitori come da Linee Guida del Tribunale di Genova, quelle di particolare entità dovranno essere previamente concordate tra I genitori.
06) Per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, i coniugi sono concordi nel rinunciare a qualsivoglia mantenimento reciproco, prestando gli stessi attività lavorativa ed essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
07) Le parti dichiarano inoltre di aver già definito ogni questione di ordine patrimoniale e dichiarano di nulla più pretendere gli uni dagli altri per qualsivoglia titolo e/o ragione.
08) I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo della carta
d'identità e di ogni altro documento valido per l'espatrio e all'iscrizione su tali documenti della figlia minore.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2000, Numero 108, Parte I, Serie, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 12/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4