Art. 1.
Presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura sono istituiti, con deliberazione della Giunta, ruoli aggiunti ai ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario.
Presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura sono istituiti, con deliberazione della Giunta, ruoli aggiunti ai ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario.