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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/02/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 531/2019 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER CPC emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
22.1.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 429 c.p.c.; decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott. Stefa- nia Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 531/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto Intimazione di sfratto per morosita' (Art.658 C.P.C.)- uso diverso , pendente
TRA (c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PETROSINO CIRO P.IVA_1
( ) P.ZZA DEL CORSO,5 SCALA B 84014 NOCERA INFERIORE;
, C.F._1
dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(P.Iva ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
PIAZZA MARCONI 39 84087 , presso lo studio dell'Avv. MANCUSO UMBERTO Pt_1
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 16.10.2018 il Consorzio intimava alla soc. Resistente sfratto per mo- rosità per il mancato pagamento dei canoni di locazione da aprile 2017 fino al settembre 2018, per un ammontare di € 18.126,05, in relazione al contratto di locazione ad uso diverso stipula- to tra le parti in data 3.12.2014.
Si costituiva in giudizio la Società Resistente impugnando la dedotta morosità, opponendosi alla convalida ed eccependo l'avvenuta compensazione ex art 1241 C.C. dei debiti/crediti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1577 C.C..
Le somme opposte in compensazione erano costituite da quelle che assumeva Parte_2
di aver corrisposto alla AQA srl, di , pari ad € 22.770,00, oltre IVA, per un to- Parte_2 tale di € 27.779,00.
Deduceva, inoltre, di essere obbligato -quale terzo pignorato- a corrispondere una parte di €
6.835,00 (essendovi coobbligata anche ) ad alcuni creditori pro- Controparte_2
cedenti contro il , ed in particolare la somma di € 1.007,25 mensili, a far data dal Parte_1
gennaio 2019, fino al soddisfo.
Il G.I. rigettava la richiesta di emissione di ordinanza ex art, 665 c.p.c e disponeva il muta- mento del rito, concedendo alle parti il termine fino a venti giorni prima dell'udienza di di- scussione, fissata per il 3.4.2019, per il deposito di note integrative.
Pag. 2 di 5 Con memoria integrativa del 13.3.2019, il precisava che il resistente continuava ad Parte_1
essere moroso per un ammontare di € 24.006,00, oltre interessi legali.
Con la memoria integrativa del 12.3.2019, il conduttore chiedeva il rigetto della domanda at- torea.
***
La domanda di risoluzione del contratto di locazione proposta dal Consorzio-locatore è fonda- ta e va accolta.
Invero, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) chi agisce per l'adempimento (o la risoluzione del contratto) deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie, il locatore ha depositato in giudizio il contratto di locazione stipulato con la controparte ed ha allegato l'inadempimento del conduttore rispetto all'obbligo di pagare i canoni di locazione a partire dal mese di aprile 2017 e fino alla liberazione dell'immobile av- venuta in data 22.5.2023.
Di contro il conduttore ha eccepito, a sua volta, l'inadempimento del locatore consistito, a suo dire, nella mancata esecuzione di lavori urgenti nonostante l'invio di comunicazione informa- tiva e la compensazione del debito con il controcredito rappresentato dall'esborso della som- ma di euro 27.779,40 per l'esecuzione dei lavori di ripristino.
Inoltre, evidenziava che il Tribunale di Nocera Inferiore, nella procedura esecutiva RG
n.1163/18 (allegato n.7 fascicolo di parte intimata), assegnava ai creditori procedenti l'importo di €.6.835,00, ordinando al terzo pignorato, di pagare mensilmente, CP_1
a partire dal mese di gennaio 2019, l'importo mensile di €.1.007,25.
Orbene, la S.C. ha affermato che “In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presup- posti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispetti- vi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qua- lora un conduttore abbia continuato a godere dell' immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perchè tale comporta- mento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (cfr. Cass. 17020/2022).
Pag. 3 di 5 Nel caso di specie, il conduttore ha sospeso del tutto il pagamento dei canoni di locazione an- che dopo che, eseguiti da parte sua i dedotti lavori di ripristino dell'immobile, a ripreso a go- dere dell'immobile locato, accumulando una morosità notevole (di oltre 70.000,00) fino al ri- lascio del locale.
Detta morosità persisterebbe anche qualora si volesse per ipotesi considerare fondata l'eccezione di compensazione sollevata dal conduttore.
Detta eccezione, tuttavia, risulta sfornita di prova, atteso che il conduttore non ha fornito do- cumentalmente dimostrato di aver corrisposto l'importo di cui alla fattura allegata.
Invero, la fattura commerciale ha una formazione unilaterale e rientra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo. Si tratta di una dichiarazione che una parte fa all'altra in relazione ad un rapporto già costituito. Pertanto, qualora il rapporto sia contestato, non può rappresentare prova del negozio, ma al più un mero indizio (cfr. Cass. 3293/2018; 11765/2013).
Nel caso di specie, in manca di una ricevuta che attesti l'avvenuto esborso della somma che il conduttore asserisce di aver corrisposto per l'esecuzione dei lavori, la relativa eccezione va rigettata.
Analogo discorso vale per le somme oggetto di pignoramento, atteso che il conduttore non ha fornito la prova di aver adempiuto a quanto statuito dal G.E. (ordine al terzo pignorato
[...]
di pagare mensilmente a partire dal mese di gennaio 2019 l'importo mensile di CP_1
€.1.007,25).
Pertanto, l'inadempimento del conduttore va considerato di non scarsa importanza, tenuto conto dell'entità del debito accumulato (oltre 70.000,00) ed il lasso di tempo in cui si esso si è protratto (oltre 5 anni).
Va, dunque, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione in oggetto, per grave inadem- pimento del conduttore.
Le spese di lite seguono la soccombenza del conduttore e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti del giudizio in data 3.12.2014, per grave inadempimento del conduttore;
2) Condanna al pagamento delle spese di Parte_3
lite in favore del , in persona del Parte_1
Commissario Straordinario p. t., che si liquidano in euro 264,00 per spese vive ed euro
Pag. 4 di 5 3.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
Così deciso in Nocera Inferiore, 18/02/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fasci- colo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come mo- dificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER CPC emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
22.1.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 429 c.p.c.; decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott. Stefa- nia Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 531/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto Intimazione di sfratto per morosita' (Art.658 C.P.C.)- uso diverso , pendente
TRA (c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PETROSINO CIRO P.IVA_1
( ) P.ZZA DEL CORSO,5 SCALA B 84014 NOCERA INFERIORE;
, C.F._1
dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(P.Iva ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
PIAZZA MARCONI 39 84087 , presso lo studio dell'Avv. MANCUSO UMBERTO Pt_1
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 16.10.2018 il Consorzio intimava alla soc. Resistente sfratto per mo- rosità per il mancato pagamento dei canoni di locazione da aprile 2017 fino al settembre 2018, per un ammontare di € 18.126,05, in relazione al contratto di locazione ad uso diverso stipula- to tra le parti in data 3.12.2014.
Si costituiva in giudizio la Società Resistente impugnando la dedotta morosità, opponendosi alla convalida ed eccependo l'avvenuta compensazione ex art 1241 C.C. dei debiti/crediti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1577 C.C..
Le somme opposte in compensazione erano costituite da quelle che assumeva Parte_2
di aver corrisposto alla AQA srl, di , pari ad € 22.770,00, oltre IVA, per un to- Parte_2 tale di € 27.779,00.
Deduceva, inoltre, di essere obbligato -quale terzo pignorato- a corrispondere una parte di €
6.835,00 (essendovi coobbligata anche ) ad alcuni creditori pro- Controparte_2
cedenti contro il , ed in particolare la somma di € 1.007,25 mensili, a far data dal Parte_1
gennaio 2019, fino al soddisfo.
Il G.I. rigettava la richiesta di emissione di ordinanza ex art, 665 c.p.c e disponeva il muta- mento del rito, concedendo alle parti il termine fino a venti giorni prima dell'udienza di di- scussione, fissata per il 3.4.2019, per il deposito di note integrative.
Pag. 2 di 5 Con memoria integrativa del 13.3.2019, il precisava che il resistente continuava ad Parte_1
essere moroso per un ammontare di € 24.006,00, oltre interessi legali.
Con la memoria integrativa del 12.3.2019, il conduttore chiedeva il rigetto della domanda at- torea.
***
La domanda di risoluzione del contratto di locazione proposta dal Consorzio-locatore è fonda- ta e va accolta.
Invero, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) chi agisce per l'adempimento (o la risoluzione del contratto) deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie, il locatore ha depositato in giudizio il contratto di locazione stipulato con la controparte ed ha allegato l'inadempimento del conduttore rispetto all'obbligo di pagare i canoni di locazione a partire dal mese di aprile 2017 e fino alla liberazione dell'immobile av- venuta in data 22.5.2023.
Di contro il conduttore ha eccepito, a sua volta, l'inadempimento del locatore consistito, a suo dire, nella mancata esecuzione di lavori urgenti nonostante l'invio di comunicazione informa- tiva e la compensazione del debito con il controcredito rappresentato dall'esborso della som- ma di euro 27.779,40 per l'esecuzione dei lavori di ripristino.
Inoltre, evidenziava che il Tribunale di Nocera Inferiore, nella procedura esecutiva RG
n.1163/18 (allegato n.7 fascicolo di parte intimata), assegnava ai creditori procedenti l'importo di €.6.835,00, ordinando al terzo pignorato, di pagare mensilmente, CP_1
a partire dal mese di gennaio 2019, l'importo mensile di €.1.007,25.
Orbene, la S.C. ha affermato che “In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presup- posti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispetti- vi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qua- lora un conduttore abbia continuato a godere dell' immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perchè tale comporta- mento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (cfr. Cass. 17020/2022).
Pag. 3 di 5 Nel caso di specie, il conduttore ha sospeso del tutto il pagamento dei canoni di locazione an- che dopo che, eseguiti da parte sua i dedotti lavori di ripristino dell'immobile, a ripreso a go- dere dell'immobile locato, accumulando una morosità notevole (di oltre 70.000,00) fino al ri- lascio del locale.
Detta morosità persisterebbe anche qualora si volesse per ipotesi considerare fondata l'eccezione di compensazione sollevata dal conduttore.
Detta eccezione, tuttavia, risulta sfornita di prova, atteso che il conduttore non ha fornito do- cumentalmente dimostrato di aver corrisposto l'importo di cui alla fattura allegata.
Invero, la fattura commerciale ha una formazione unilaterale e rientra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo. Si tratta di una dichiarazione che una parte fa all'altra in relazione ad un rapporto già costituito. Pertanto, qualora il rapporto sia contestato, non può rappresentare prova del negozio, ma al più un mero indizio (cfr. Cass. 3293/2018; 11765/2013).
Nel caso di specie, in manca di una ricevuta che attesti l'avvenuto esborso della somma che il conduttore asserisce di aver corrisposto per l'esecuzione dei lavori, la relativa eccezione va rigettata.
Analogo discorso vale per le somme oggetto di pignoramento, atteso che il conduttore non ha fornito la prova di aver adempiuto a quanto statuito dal G.E. (ordine al terzo pignorato
[...]
di pagare mensilmente a partire dal mese di gennaio 2019 l'importo mensile di CP_1
€.1.007,25).
Pertanto, l'inadempimento del conduttore va considerato di non scarsa importanza, tenuto conto dell'entità del debito accumulato (oltre 70.000,00) ed il lasso di tempo in cui si esso si è protratto (oltre 5 anni).
Va, dunque, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione in oggetto, per grave inadem- pimento del conduttore.
Le spese di lite seguono la soccombenza del conduttore e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti del giudizio in data 3.12.2014, per grave inadempimento del conduttore;
2) Condanna al pagamento delle spese di Parte_3
lite in favore del , in persona del Parte_1
Commissario Straordinario p. t., che si liquidano in euro 264,00 per spese vive ed euro
Pag. 4 di 5 3.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
Così deciso in Nocera Inferiore, 18/02/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fasci- colo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come mo- dificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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