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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/09/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 291/2022 RG .
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Massimo Gullino Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello proposto avverso la sentenza n. 891/2022 pubblicata il 29
Aprile 2022 dal Tribunale di Reggio Calabria
a istanza di
(C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
), con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso, dagli avvocati Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela
Fazio, Valeria Grandizio ( ) ed Ettore Triolo, Pec: C.F._1
t Email_1
Appellante contro
, , rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Vincenzo Accardo ( ) - Tel e fax:0965/893231; CodiceFiscale_3
PEC: Email_2
Appellata
Conclusioni : come da scritti difensivi SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso del 09.04.2019 conveniva in giudizio l' al fine di Controparte_1 Pt_1 vedere accertata e dichiarata l'illegittimità della pretesa di restituzione delle somme indebitamente percepite nell'anno 2015, per un importo di € 3.767,40, relative alla prestazione di invalidità civile n. 07013527, con effetto per il periodo tra il mese di gennaio 2017 e novembre 2018, con condanna alla restituzione di quanto già trattenuto.
In particolare, ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità reso in tema di indebito assistenziale e ha eccepito la violazione dell'art. 545 c.p.c..
Si costitutiva l' e deduceva la legittimità della ripetizione di indebito ex art. 2033 Pt_1
c.c. stante la mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2014, cui la ricorrente, titolare di prestazione di invalidità civile, doveva considerarsi annualmente obbligata.
Con sentenza n. 891/2022 il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva“ …dichiara
l'irripetibilità della somma di € 3.767,40 e condanna l' alla restituzione di quanto Pt_1 eventualmente trattenuto per il medesimo titolo. Condanna l' in persona del legale Pt_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 840,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario (15%), iva e cpa, con distrazione. ….….”.
Riteneva il primo giudice che :
l' apparato normativo cui fa riferimento l' nella memoria di costituzione e risposta Pt_1 si attagli alle ipotesi di indebito previdenziale e non all' indebito assistenziale, quale quello oggetto di causa;
vige la regola per la quale quando l'indebito assistenziale è determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, principi confermati con sentenza della Corte di Cassazione n. 13223/2020;
l'omissione nella comunicazione dei dati reddituali non può essere assimilata al dolo dell'accipiens.
Avverso la sentenza propone appello l' , per i motivi di seguito trattati;
resiste in Pt_1 questo grado la ricorrente;
la causa è stata assunta in riserva nelle forme cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa verifica del deposito di note di trattazione scritta . MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante insiste nella tesi della legittimità della ripetizione di indebito, deducendo:
-di avere più volte richiesto le prescritte dichiarazioni reddituali, trattandosi di prestazione (pensione di invalidità civile), legata al reddito per la quale vi è l'obbligo di comunicazione all' in ottemperanza a quanto previsto dall'art.13, sesto comma, Pt_1 lett. C) L.122/2010, per il mantenimento della misura della prestazione;
-che è infondata l'eccezione di controparte secondo cui l' avesse la disponibilità Pt_1 delle informazioni per accertare il reddito del pensionato, non avendo la ricorrente presentato dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, né la dichiarazione RED all' . Pt_1
Invoca giurisprudenza secondo cui:
in ragione dell'accertata violazione degli obblighi di comunicazione all' delle Pt_1 situazioni rilevanti ai fini del diritto alla percezione della prestazione assistenziale di cui aveva il godimento, deve escludersi la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare la irripetibilità dell'indebito; se si accerta la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, ma per il periodo successivo non vi è alcuna norma speciale del settore che valga a sottrarre l'indebito assistenziale alla regola generale di cui all'art. 2033 cod. civ. che ne dispone la ripetibilità “(Cass. n. 23097/2013)
L'appello non è fondato.
Pur considerando chiara la ragione dell'indebito, palesata con la nota del 23.10.2017 (“La informiamo che, nonostante i solleciti, la sua dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2014 non ci è pervenuta. Per effetto di tale inadempimento, come le avevamo comunicato, l' e Pt_1 tenuto a procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010. (...) Pertanto dal gennaio 2015 al dicembre 2015 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 3.767,40 “) , l'indebito è comunque illegittimo alla stregua dei più recenti arresti della Suprema Corte, con i quali è stato ridisegnato l'assetto giuridico dell'indebito assistenziale.
Come già sostenuto dalla Corte adita tra le due opposte tesi, applicabilità dell'art 13 della legge n. 412 del 1991, o, al contrario, incondizionata applicabilità del regime codicistico di cui all'art 2033 cc.cc. con sentenza n 13223/2020 è stato affermato che
“"nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (…)
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato
(Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". (cfr. vedi sempre Cass. Civ., Sez. L. n.
13223/2020).
Conforme, tra le molte, Cass. n. 13915 del 20.05.2021 ha affermato che “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili – quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della L. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti – trovando applicazione l'art.
3-ter del D.L. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla L. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla L. n. 291 del 1988 – a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che
l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
L'indebito assistenziale pertanto, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con la sola eccezione delle sopra riportate ipotesi (erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale, radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o dolo comprovato), non rinvenibili nel caso all'esame.
A ciò si aggiunga che qui l'indebito è originato, per quanto assunto dall'ente fin dal primo grado, dalla mera omessa comunicazione dei redditi percepiti nel 2014, ma “ non
è emersa né è stata dedotta dall' l'esistenza di redditi ulteriori e Controparte_2 diversi da quelli da pensione, sicché è evidente che l' , in quanto Controparte_3 ente erogatore, dovesse essere in possesso di tutti i dati per provvedere alla verifica del requisito reddituale formato unicamente dalla prestazione dallo stesso corrisposta.
Dunque, la mancata dichiarazione con il modello RED dei redditi 2014, non assume alcun significato negativo posto che essa non si correla ad alcun intento di escludere la conoscenza dell'ente previdenziale della reale situazione economica del pensionato
“(così in analoga fattispecie, questa Corte nella sentenza n. 576/2023 del 27.11.2023, dopo avere premesso che “(è) nei casi concreti risulta essere determinante l'esistenza
o meno dell'affidamento del pensionato. Se, dunque, è vero che l'indebito determinato da variazioni reddituali è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge (momento in cui il pensionato non può più ovviamente far valere alcun affidamento), è ben possibile che ancor prima ricorrano condizioni concrete che consentano di escludere il legittimo affidamento (vedi in tali termini Cass. 13917/2021) e che consentano pertanto la ripetizione in epoca antecedente ed è compito del giudice accertare la ricorrenza o meno di tali condizioni.”)
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere respinto , confermando per l'effetto l' illegittimità della trattenuta mensile operata dall' appellante. Controparte_3
Consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato al DM 147/2022 (II scaglione) ammontanti ad € 1.457,5, nei minimi, stante la semplicità e serialità delle questioni trattate, cui devono aggiungersi spese forfettarie, Iva e Cap come per legge , da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n.
228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, avendo emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello.
PQM
la Corte di Appello di Reggio Calabria sezione lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di e avverso la sentenza Pt_1 Controparte_1
n. 891/2022 pubblicata il 29 Aprile 2022 dal Tribunale di Reggio Calabria, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate Pt_1 in € 1.457,5 oltre spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dell' Avv. Vincenzo Accardo
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, si attesta di avere emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Massimo Gullino Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello proposto avverso la sentenza n. 891/2022 pubblicata il 29
Aprile 2022 dal Tribunale di Reggio Calabria
a istanza di
(C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
), con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso, dagli avvocati Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela
Fazio, Valeria Grandizio ( ) ed Ettore Triolo, Pec: C.F._1
t Email_1
Appellante contro
, , rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Vincenzo Accardo ( ) - Tel e fax:0965/893231; CodiceFiscale_3
PEC: Email_2
Appellata
Conclusioni : come da scritti difensivi SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso del 09.04.2019 conveniva in giudizio l' al fine di Controparte_1 Pt_1 vedere accertata e dichiarata l'illegittimità della pretesa di restituzione delle somme indebitamente percepite nell'anno 2015, per un importo di € 3.767,40, relative alla prestazione di invalidità civile n. 07013527, con effetto per il periodo tra il mese di gennaio 2017 e novembre 2018, con condanna alla restituzione di quanto già trattenuto.
In particolare, ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità reso in tema di indebito assistenziale e ha eccepito la violazione dell'art. 545 c.p.c..
Si costitutiva l' e deduceva la legittimità della ripetizione di indebito ex art. 2033 Pt_1
c.c. stante la mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2014, cui la ricorrente, titolare di prestazione di invalidità civile, doveva considerarsi annualmente obbligata.
Con sentenza n. 891/2022 il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva“ …dichiara
l'irripetibilità della somma di € 3.767,40 e condanna l' alla restituzione di quanto Pt_1 eventualmente trattenuto per il medesimo titolo. Condanna l' in persona del legale Pt_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 840,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario (15%), iva e cpa, con distrazione. ….….”.
Riteneva il primo giudice che :
l' apparato normativo cui fa riferimento l' nella memoria di costituzione e risposta Pt_1 si attagli alle ipotesi di indebito previdenziale e non all' indebito assistenziale, quale quello oggetto di causa;
vige la regola per la quale quando l'indebito assistenziale è determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, principi confermati con sentenza della Corte di Cassazione n. 13223/2020;
l'omissione nella comunicazione dei dati reddituali non può essere assimilata al dolo dell'accipiens.
Avverso la sentenza propone appello l' , per i motivi di seguito trattati;
resiste in Pt_1 questo grado la ricorrente;
la causa è stata assunta in riserva nelle forme cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa verifica del deposito di note di trattazione scritta . MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante insiste nella tesi della legittimità della ripetizione di indebito, deducendo:
-di avere più volte richiesto le prescritte dichiarazioni reddituali, trattandosi di prestazione (pensione di invalidità civile), legata al reddito per la quale vi è l'obbligo di comunicazione all' in ottemperanza a quanto previsto dall'art.13, sesto comma, Pt_1 lett. C) L.122/2010, per il mantenimento della misura della prestazione;
-che è infondata l'eccezione di controparte secondo cui l' avesse la disponibilità Pt_1 delle informazioni per accertare il reddito del pensionato, non avendo la ricorrente presentato dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, né la dichiarazione RED all' . Pt_1
Invoca giurisprudenza secondo cui:
in ragione dell'accertata violazione degli obblighi di comunicazione all' delle Pt_1 situazioni rilevanti ai fini del diritto alla percezione della prestazione assistenziale di cui aveva il godimento, deve escludersi la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare la irripetibilità dell'indebito; se si accerta la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, ma per il periodo successivo non vi è alcuna norma speciale del settore che valga a sottrarre l'indebito assistenziale alla regola generale di cui all'art. 2033 cod. civ. che ne dispone la ripetibilità “(Cass. n. 23097/2013)
L'appello non è fondato.
Pur considerando chiara la ragione dell'indebito, palesata con la nota del 23.10.2017 (“La informiamo che, nonostante i solleciti, la sua dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2014 non ci è pervenuta. Per effetto di tale inadempimento, come le avevamo comunicato, l' e Pt_1 tenuto a procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010. (...) Pertanto dal gennaio 2015 al dicembre 2015 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 3.767,40 “) , l'indebito è comunque illegittimo alla stregua dei più recenti arresti della Suprema Corte, con i quali è stato ridisegnato l'assetto giuridico dell'indebito assistenziale.
Come già sostenuto dalla Corte adita tra le due opposte tesi, applicabilità dell'art 13 della legge n. 412 del 1991, o, al contrario, incondizionata applicabilità del regime codicistico di cui all'art 2033 cc.cc. con sentenza n 13223/2020 è stato affermato che
“"nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (…)
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato
(Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". (cfr. vedi sempre Cass. Civ., Sez. L. n.
13223/2020).
Conforme, tra le molte, Cass. n. 13915 del 20.05.2021 ha affermato che “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili – quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della L. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti – trovando applicazione l'art.
3-ter del D.L. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla L. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla L. n. 291 del 1988 – a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che
l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
L'indebito assistenziale pertanto, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con la sola eccezione delle sopra riportate ipotesi (erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale, radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o dolo comprovato), non rinvenibili nel caso all'esame.
A ciò si aggiunga che qui l'indebito è originato, per quanto assunto dall'ente fin dal primo grado, dalla mera omessa comunicazione dei redditi percepiti nel 2014, ma “ non
è emersa né è stata dedotta dall' l'esistenza di redditi ulteriori e Controparte_2 diversi da quelli da pensione, sicché è evidente che l' , in quanto Controparte_3 ente erogatore, dovesse essere in possesso di tutti i dati per provvedere alla verifica del requisito reddituale formato unicamente dalla prestazione dallo stesso corrisposta.
Dunque, la mancata dichiarazione con il modello RED dei redditi 2014, non assume alcun significato negativo posto che essa non si correla ad alcun intento di escludere la conoscenza dell'ente previdenziale della reale situazione economica del pensionato
“(così in analoga fattispecie, questa Corte nella sentenza n. 576/2023 del 27.11.2023, dopo avere premesso che “(è) nei casi concreti risulta essere determinante l'esistenza
o meno dell'affidamento del pensionato. Se, dunque, è vero che l'indebito determinato da variazioni reddituali è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge (momento in cui il pensionato non può più ovviamente far valere alcun affidamento), è ben possibile che ancor prima ricorrano condizioni concrete che consentano di escludere il legittimo affidamento (vedi in tali termini Cass. 13917/2021) e che consentano pertanto la ripetizione in epoca antecedente ed è compito del giudice accertare la ricorrenza o meno di tali condizioni.”)
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere respinto , confermando per l'effetto l' illegittimità della trattenuta mensile operata dall' appellante. Controparte_3
Consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato al DM 147/2022 (II scaglione) ammontanti ad € 1.457,5, nei minimi, stante la semplicità e serialità delle questioni trattate, cui devono aggiungersi spese forfettarie, Iva e Cap come per legge , da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n.
228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, avendo emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello.
PQM
la Corte di Appello di Reggio Calabria sezione lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di e avverso la sentenza Pt_1 Controparte_1
n. 891/2022 pubblicata il 29 Aprile 2022 dal Tribunale di Reggio Calabria, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate Pt_1 in € 1.457,5 oltre spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dell' Avv. Vincenzo Accardo
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, si attesta di avere emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)