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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7540 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito dell'udienza di discussione del 21.10.2025 udite le conclusioni delle parti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente SENTENZA
nella causa recante RGL. n. 1372/2024, proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via C.F._1
Benedetto De Falco n. 16, presso lo studio degli avv. Salvatore Puglisi ed Alessandro Squillante che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
E partita iva con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli al Centro Direzionale Isola B/3, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, sig.
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. CP_2
GI AU, presso lo studio della quale in Napoli alla via Giuseppe Fiorelli n. 5, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe adiva questo Tribunale premettendo: di avere lavorato alle dipendenze della dal CP_3
10.11.1992 al 14.04.10 e, successivamente di essere passato, per effetto di un trasferimento di ramo di azienda ex art. 2112 c.c., alle dipendenze di con mansioni di guardia Controparte_4 particolare giurata, inquadrato quale operaio nel livello 3 del ruolo tecnico – operativo del vigente C.C.N.L. di categoria (dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata); di aver lavorato alle dipendenze della sino al 14.11.2017, data di cessazione del Controparte_4 rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, dovuto al mancato rinnovo del contratto di appalto con la società Scabec SpA, gestore del “Museo Madre” in Napoli nei pressi di via Duomo, ove prestava la propria attività lavorativa;
di essere stato pertanto assunto, a partire dal 14.11.2017, alle dipendenze della società CP_5 nuova affidataria del servizio di vigilanza presso il detto museo.
Lamentava che dall'epoca della risoluzione del rapporto di lavoro con la a tutt'oggi, non aveva percepito il TFR nella Controparte_1 misura integralmente dovuta, oltre alla retribuzione per la mancata pausa di 10 minuti al giorno a far data dall'1.1.2006; di avere pertanto diritto a percepire la somma complessiva di Euro 57.462,45, di cui per TFR maturato, Euro 52.974,89 ed a titolo di retribuzione per pausa non goduta (10 minuti al giorno dal 01.01.06): Euro 4.487,56 come da conteggi allegati al ricorso.
Concludeva pertanto chiedendo: “1) dichiarare la nullità di ogni pattuizione, transazione e/o rinuncia eventualmente sottoscritta dal ricorrente 2) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti ai sensi dell'art. 2094 c.c. ed il vincolo di solidarietà tra le due convenute ex art. 2112 c.c. 3) previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente a percepire gli emolumenti e/o indennità lavoro di cui al capo H che precede, accogliere il presente ricorso e per l'effetto e per le causali tutte indicate in narrativa condannare, la al Controparte_1 pagamento in favore dell'odierno ricorrente della somma di Euro 57.462,45 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo 4) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari”.
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio Controparte_1 impugnando quando dedotto nel ricorso introduttivo, rilevandone l'assoluta inammissibilità nonché infondatezza in fatto ed in diritto.
Deduceva, in ordine al TFR, che il ricorrente - successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e precisamente in data 22 giugno 2018 - aveva ricevuto un acconto a titolo di trattamento di fine rapporto di importo netto pari ad € 3.000,00, per cui era ancora dovuta a titolo di TFR la somma lorda di € 49.074,89.
Con riferimento alla richiesta di pagamento di somme a titolo di
“mancata pausa”, contestava che l'art. 74 comma 1-4 del D.lgs 66/2003 ricollegasse al mancato godimento della pausa di dieci minuti alla percezione di una retribuzione aggiuntiva, ma solo al diritto a fruire di riposi compensativi, nella specie mai richiesti, e che la domanda non era stata formulata sotto il profilo risarcitorio.
Deduceva inoltre che la pretesa poteva esser fatta valere solo in riferimento al periodo da maggio 2006 al 31 gennaio 2016, e cioè per il periodo in cui in azienda era stato applicato il CCNL prevedente all'art. 74 le pause di cui oggi si controverte;
di contro, a far data dal 1° febbraio 2016 la società aveva adottato il diverso CCNL CP_6
che nulla prevedeva in tema di pause e che, in ogni caso, non
[...] era stato invocato dal lavoratore. Eccepiva infine la prescrizione quinquennale ovvero decennale dei crediti.
Costituito il contraddittorio, veniva richiesta e pronunciata ordinanza provvisionale ex art. 423 cpc di condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro € 49.074,89 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data di scadenza (cessazione del rapporto di lavoro) al saldo, quale somma non contestata a titolo di TFR residuo.
Le istanze di prova testimoniale dapprima non venivano accolte;
tuttavia successivamente – ritenutane la rilevanza ai fini del decidere
– il Giudicante ammetteva testimonianza sui capi rispettivamente articolati dalle parti in ordine alla circostanza della mancata fruizione delle pause.
Espletata la prova testi come da verbali in atti, la causa era rinviata per la discussione con termine per note defensionali.
All'udienza odierna il Giudice, udite le conclusioni delle parti, decideva con sentenza depositata al fascicolo telematico e di cui veniva data lettura.
Va preliminarmente rilevato che - per quanto riguarda la domanda relativa al TFR - va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tanto alla luce della concorde richiesta delle parti sulla scorta del sopravvenuto pagamento, a titolo di residuo TFR, della complessiva somma lorda di € 49.074,89 a seguito della emissione dell'ordinanza ex art. 423 cpc nel corso di giudizio (cfr. in atti). Le distinte di versamento in atti confermano la circostanza del pagamento e tale documentazione non risulta essere stata impugnata.
Con riferimento poi all'ulteriore domanda relativa al pagamento dell'indennità per mancata fruizione delle pause si osserva preliminarmente quanto segue.
E' pacifico che la società ha applicato in azienda il CCNL della CP_4
Vigilanza privata firmato da fino al 1° febbraio 2016, CP_7 data in cui la resistente ha, infatti, deciso di adottare il Controparte_4
CCNL della Vigilanza Privata stipulato nell'ottobre 2015 tra Associazioni datoriali e . CP_8
Come è noto, i Contratti Collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali - attesa la mancata attuazione dell'art. 39 Cost. - sono espressione di autonomia privata e, pertanto, sono disciplinati solo dalle norme del Codice civile sui contratti in generale (art. 1321 e segg. c.c.).
In particolare, l'art. 1322 c.c. consente ai datori di lavoro, alle associazioni datoriali e alle rappresentanze dei lavoratori la stipulazione di contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico: i contratti collettivi, che regolamentano gli aspetti economici e normativi dei rapporti di lavoro, rientrano in tale previsione.
Per consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, vige il principio di libertà di scelta del CCNL applicabile al singolo rapporto di lavoro (Cass. n. 8565 del 5 maggio 2004; Cass. n. 12352 del 22 agosto 2003; n. 10374 del 7 agosto 2000); invero, la facoltà di scelta del CCNL di riferimento è assoggettabile al principio della successione temporale degli atti negoziali e, pertanto, risulta possibile procedere alla sostituzione della regolamentazione collettiva precedentemente applicata ai lavoratori, vincolandoli alla nuova disciplina. Rientra, infatti, nell'autonomia negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto collettivo con organizzazioni sindacali anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente, non sussistendo un obbligo del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le OO.SS. (Cass. Civ. Sez. Lav., sentenza n. 14511/2013).
La facoltà di scelta del CCNL va, tuttavia, coordinata con il disposto di cui all'articolo 36 della Costituzione e, dunque, col divieto di riduzione unilaterale della retribuzione.
Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore), invero, non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiamo prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato (Cass. n. 26742 del 18/12/2014)
Nella specie, ai lavoratori già in forza è stato previsto il pagamento, dalla data di operatività della sostituzione del CCNL, di trattamenti economici non inferiori a quelli in precedenza percepiti con riferimento alle spettanze retributive dirette di carattere non occasionale (minimo tabellare, EDR, contingenza, incrementi per anzianità, superminimi individuali) attraverso la erogazione di una voce aggiuntiva a titolo di superminimo.
Infatti, la società ha prescelto un nuovo CCNL ed Controparte_4 ha integrato, relativamente ai lavoratori già in forza, la retribuzione derivante dall'applicazione del nuovo contratto collettivo con un assegno ad personam volto ad annullare differenze relative a spettanze retributive dirette di carattere non occasionale.
Ciò premesso, quanto alla domanda di pagamento di somme a titolo di “mancata pausa” di 10 minuti al giorno, occorre pertanto distinguere il periodo fino al 31.1.2016 - in cui la società ha applicato il CCNL della - da quello successivo, in cui Controparte_9 il CCNL applicato in azienda era quello della CP_6
Ed invero, quanto a tale ultima contrattazione, l'art 134 regola l'“INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI” e dispone: “La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi Accordi Aziendali di secondo livello, varia da 30 (trenta) minuti ad un massimo di 2 (due) ore. Essa sarà concordata tra RSA e in CP_10 funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle familiari o personali. Nei servizi svolti in turni periodici, tenuto conto che le G.P.G. operano su singoli obiettivi di piantonamento o nei servizi ispettivi e stradali, la pausa di refezione di 15 (quindici) minuti sarà compresa nel normale orario di lavoro. Essa potrà essere definita dall'Istituto oppure gestita autonomamente dal Lavoratore, con particolare attenzione alle esigenze di servizio. Le pause eccedenti i 15 (quindici) minuti o ripetute nello stesso turno, senza preventiva e giustificata comunicazione all'Istituto, non saranno retribuite e saranno contestate quale illecito disciplinare sanzionato”
Le parti sociali, dunque, hanno stabilito che la pausa di refezione può essere gestita autonomamente dal lavoratore che, pur prestando attenzione alle esigenze del servizio, può esercitare tale diritto con organizzazione personale. In caso di impedimenti, sarebbe stato allora onere del lavoratore informare il datore ed indicare le ragioni del mancato godimento;
conseguentemente, il lavoratore che autonomamente avrebbe dovuto godere della pausa e che non ha allegato nessuna circostanza impeditiva, nulla può rivendicare in caso di assunto mancato godimento.
Di conseguenza la domanda per il periodo successivo al 31.1.2016 va rigettata.
Di contro, per il periodo anteriore al 31.1.2016, in base all'art. 74 c.c.n.l. della applicato in tale periodo: “qualora Controparte_9
l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di dieci minuti con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio e comunque in maniera da creare il minore disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza, nel caso in cui, durante la pausa svolta sul luogo di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della Guardia Particolare giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di lavoro. Qualora per esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art.17, comma 1-4 del dlgs 66/03 al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi”.
Tanto premesso, sulla base delle prove testimoniali acquisite, risulta dimostrato che il ricorrente effettivamente non è stato in grado di poter fruire della pausa.
In tale senso depongono la deposizione del teste , ex Testimone_1 collega del ricorrente, che ha dichiarato: “…Il servizio di sorveglianza era articolato secondo un modulo di tre turni di 8 ore ciascuno: dalle 07 alle 15, dalle 15 alle 23 e dalle 23 alle 07. Inizialmente l'azienda disponeva che in un turno venissero impiegate due unità, successivamente intorno agli anni 2012/2013 il turno invece, venne coperto, per disposizioni aziendali da un unico lavoratore. Conosco il ricorrente e ricordo che lo stesso lavorava spesso, cioè quasi sempre inserito nel turno notturno (dalle 23 alle 07,00) incontravo lo stesso al momento del passaggio di consegne del cambio turno. Ricordo che noi lavoratori per ciascun turno non fruivamo della pausa di 10 minuti che era prevista in sede contrattuale del ccnl nazionale in quanto per l'appunto eravamo inseriti in turni in cui eravamo soli e pertanto non potevamo alternarci nell'attività di sorveglianza con nessun collega. Tuttavia anche nel periodo precedente in cui i turni erano coperti da due persone vi era l'impossibilità di fruire della pausa perché la dislocazione delle postazioni presso le quali effettuavamo il servizio di sorveglianza non era unica ma vi erano due postazioni da presidiare, per cui ciascuno di noi lavorava per l'intero orario. Ricordo che vennero fatti degli incontri in sede sindacale rivendicando la fruizione di tali pause ovvero chiedendo la monetizzazione per la mancata fruizione delle stesse in conseguenza del danno psicofisico determinatesi. ha poi dato diposizioni di servizio tali da Pt_2 garantire che noi addetti fruissimo di tale pausa di dieci minuti nel corso del turno di lavoro;
sia io che il ricorrente per lo meno negli ultimi dieci anni precedenti il 2017 abbiamo lavorato presso le postazioni collocate al Museo Madre a Napoli. Sul capo 1 dell'articolato in memoria dichiara: Non ricordo di avere partecipato come rappresentante sindacale a riunioni aventi ad oggetto le disposizioni in tema di pausa unitamente al responsabile risorse umane della sig. ; nonché quella del teste CP_3 Pt_3
altra guardia giurata, che ha riferito: “ Ho Testimone_2 lavorato con la dal 2010 al2017. Effettuavamo tre turni di CP_1 lavoro dalle 7 alle 15; dalle 15 alle 23 e dalle 23 alle 7,00. Precedentemente ho lavorato con effettuando gli CP_11 stessi turni di lavoro che ho fatto con la successiva società. Il ricorrente svolgeva la mansione di guardia giurata. Lavoravamo insieme nella biglietteria del Museo Madre nello svolgimento della mansione di guardia giurata. Lavoravamo ogni turno senza pause. In ogni turno lavoravamo da soli, ognuno aveva il proprio turno quello di mattina, quello di pomeriggio e quello di notte. I turni si alternavano nelle diverse settimane. Durante il turno di lavoro non effettuavamo mai la pausa. Mi incontravo con il ricorrente al cambio del turno, il quale mi riferiva che anche lui non poteva effettuare la pausa durante il suo turno. Solo in casi di giornate particolari in cui effettuavamo lo straordinario poteva capitare che lavoravamo a coppia. Non ricorso che sono mai stati effettuati incontri sindacali per poter fruire della pausa e né l'azienda ha mai dato disposizioni in merito. ADR Non abbiamo mai saputo che, nel caso di non fruizione della pausa, potessimo usufruire di riposi compensativi”.
La mancata fruizione della pausa da parte del ricorrente, confermata da entrambi i testi di parte ricorrente, non è stata contraddetta dalle deposizioni dei due testi di parte convenuta che nulla hanno riferito sul concreto godimento o meno della pausa da parte del ricorrente, riportando unicamente le modalità organizzative che l'azienda aveva stabilito per consentire, in astratto, la fruizione della pausa (cfr. in atti).
In particolare, il teste ha dichiarato: “…Le mie mansioni Tes_3 dal 2005 in poi sono state quelle di direttore tecnico operativo. In tale mia qualità mi sono sempre occupato di tutti gli aspetti tecnico operativi del servizio offerto dalla nei vari appalti. Ricordo che CP_4 il ricorrente in particolare era una guardia giurata semplice e che lo stesso lavorava inserito nel turno notturno, su sua richiesta, presso il Museo Madre. Tale appalto era stato concesso all dalla regione CP_4
Campania. Ricordo che nel maggio 2006 il sig. CP_12 amministratore della nuova mi comunicò oltre all'altro CP_3 responsabile operativo che vi era stata una riunione con i rappresentanti delle RSA aziendali in merito alle disposizioni di pausa. Ricordo in particolare che l'organizzazione del servizio era articolata in turni di 8 ore nell'h 24. Il personale dedicato al servizio di sorveglianza svolgendo singolarmente i turni, lavorando singolarmente nell'orario dei turni non aveva concreto la possibilità di allontanarsi dalla postazione per effettuare una pausa così come previsto dal contratto. Ci venne indicato pertanto, che dovevamo applicare una sorta di tolleranza in sede di primo controllo al personale in servizio nel senso che se il lavoratore al momento del controllo veniva colto in attività non di servizio, come ad esempio, lettura di giornale, parlare a telefono o mangiare qualche panino ecc non potevamo fare alcun richiamo in occasione del primo controllo. Viceversa, se tale situazione si fosse ripetuta all'interno del turno di servizio in quel caso sarebbe scattato un richiamo o una contestazione disciplinare. Effettuavamo io e l'altro responsabile dei controlli random in modo casuale sull'attività degli addetti alla sorveglianza;
in tali occasioni ricordo che trovavamo il personale in alcuni casi impegnato nel consumare qualcosa presso il bar interno ovvero impegnati in attività di lettura ecc. come ho detto se si trattava del primo controllo adeguandoci alle disposizioni aziendali non richiamavamo il personale presso il bar o altrove a fare pausa. Ricordo anche che nelle ore notturne i controlli che venivano da noi effettuati dovevano essere preceduti dall'apertura delle porte del sito in quanto durante le ore notturne ovviamente le strutture museali erano chiuse al pubblico. Pertanto, il personale presente sul sito doveva recarsi presso il portone ed era più difficile cogliere lo stesso in un momento di pausa” A questo punto il teste spontaneamente dichiara: ricordo che la previsione contrattuale riguardante la pausa disponeva che la mancata fruizione delle stesse i lavoratori avevano l'onere di comunicarlo ai responsabili aziendali onde poter procedere al computo delle dovute compensazioni cioè per la richiesta dei riposi compensativi. tali richieste on sono mai provenute dal personale di vigilanza e pertanto neanche dal ricorrente. Il ricorrente è sempre stato adibito presso la postazione del Museo Madre, lavorando nelle ore notturne dalle 23 alle ore 07” (cfr. verb. in atti).
Allo stesso modo il teste ha dichiarato: “…la mia Testimone_4 mansione era di responsabile di ufficio paghe e contributi. So che al museo Madre i dipendenti lavorassero sempre in coppia ed anche il sig non lavorava mai da solo. Io non ero presente in quanto Pt_1 ero amministrativo ma so che fu fatta una disposizione operativa per la quale i dipendenti potevano usufruire di una pausa di 10 minuti all'interno dei locali del museo. So che le guardie giurate avevano una turnistica su h24 ore ma non so esattamente come erano distribuiti i turni in quanto non ero presente fisicamente. ADR per come era distribuito il museo, dovevano necessariamente lavorare in coppia in quanto il museo è formato da più accessi e lo vedevo dai tabulati, ma non so se lavorassero nella stessa postazione o se lavoravano in più postazioni. Dico ciò in quanto immagino, ma ripeto che fisicamente non ero presente ADR non so se l'appalto Museo Madre avesse più postazioni di lavoro. ADR in qualità di responsabile dei lavoratori so che fu fatta una disposizione interna sulla tolleranza alla pausa, e infatti qualora gli ispettori non trovassero in postazione i lavoratori sapevano che dovevano tollerare la predetta pausa. ADR i lavoratori non hanno mai chiesto di fruire del riposo compensativo…”
Peraltro, aldilà delle risultanze istruttorie, va rilevato, come già argomentato in altre pronunce del tribunale (sentenza n. 2005/2019; sentenza n.1339/2022 del 10/03/2022), che attraverso la fruizione della pausa “sul posto di lavoro” e la possibilità che essa sia interrotta in caso di richiesta di intervento della GPG, si è voluto attribuire ai dipendenti la tendenziale possibilità di sospendere la prestazione in corso - di durata necessariamente superiore alle sei ore - per un massimo di dieci minuti, a decorrere dalla scadenza delle sei ore di lavoro, senza incorrere in alcuna sanzione disciplinare conseguente all'oggettiva inattività lavorativa sul posto di lavoro. Tale considerazione rende verosimile, ad avviso del Giudicante, l'intento delle parti sociali di regolamentare in via convenzionale la prassi delle guardie - notoriamente invalsa - di sospendere la prestazione durante il servizio per brevi intervalli, conferendo alla stessa un crisma di legittimità per evitare di sanzionare quei dipendenti trovati in situazioni di inattività lavorativa durante l'orario di lavoro.
Pur tuttavia, la norma, nel rinviare alla sede aziendale la definizione delle modalità di fruizione (ad oggi non intervenuta), non regolamenta la collocazione temporale dell'intervallo, prevedendo solo che esso intervenga dopo le sei ore di prestazione, né si preoccupa di precisare espressamente se i dieci minuti devono essere continuativi oppure no;
anzi, nel prevedere la possibilità di interrompere la pausa e di goderla successivamente nel turno di lavoro, implicitamente prende in esame l'eventualità che sia frazionata per un ammontare complessivo di dieci minuti.
E' evidente che la norma, così come formulata è inevitabilmente carente di un preciso ambito applicativo e di qualsivoglia elemento di certezza in ordine al tempo di fruizione e di verifica del rispetto del limite massimo orario. Difatti, l'intervallo può essere ragionevolmente fruito per l'intero solo nel caso in cui il servizio sia svolto in coppia (circostanza esclusa dai testi del ricorrente) e ciascuna delle guardie a turno riposi, giacché nel caso di servizio individuale, per effetto della sospensione dell'attività, il posto resterebbe privo di presidio attivo e la guardia dovrebbe -in relazione alla richiesta di intervento- valutare la sussistenza di “particolari esigenze di servizio”, che richiedano comunque l'intervento per cui sarebbe costretta, in caso affermativo, ad interrompere la pausa e a goderne in seguito, contabilizzando la frazione di tempo già consumata. In tale evenienza, deve convenirsi sul fatto che il dedotto beneficio dell'intervallo finisce per essere snaturato risolvendosi in un'intermittente alternanza tra lavoro e intervallo a seconda del numero di interventi necessitati.
Così stando le cose, il rinvio alla sede aziendale per la determinazione delle modalità di fruizione, causando un vuoto di regolamentazione, non può ridondare in danno dei lavoratori destinatari della norma contrattuale. Deve consequenzialmente ritenersi che è sufficiente l'allegazione attorea del mancato godimento della pausa contrattuale per riversare sulla società l'onere di dedurre e comprovare il godimento della pausa di dieci minuti. Tanto nella specie non è avvenuto non avendo la società provato la fruizione della pausa da parte del dipendente ed essendo, di contro, emerso che lo stesso non ne ha goduto.
Parte resistente infine ha eccepito la prescrizione dei crediti in ipotesi maturati in favore del lavoratore anteriormente al 28 giugno 2017 (ovvero, in caso di riconoscimento del termine decennale, anteriormente al 28.6.2012).
Trattandosi di inadempimento contrattuale, la prescrizione è decennale.
L'eccezione di prescrizione appare tuttavia infondata e va rigettata.
Seguendo l'assunto di parte resistente, il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe costituito dalla notifica alla resistente della diffida/messa in mora via pec in data 3 agosto 2020, per cui risulterebbe prescritto ogni credito maturato anteriormente al 3 agosto 2010.
Nella fattispecie, tuttavia, deve trovare applicazione la interpretazione giuriprudenziale secondo cui, nel caso di rapporti di lavoro cui si applica l'art. 18 della l. n. 300 del 1970, per i diritti nascenti dall'attività lavorativa e sorti in data anteriore all'entrata in vigore della l. n.92/12 (18-7-12) la prescrizione decorre in corso di rapporto sino a tale data e poi rimane sospesa, ricominciando a decorrere per la residua durata dalla cessazione del rapporto.
Pertanto alla luce di tali considerazioni, la domanda in esame va accolta con riferimento al periodo dal fino al 31.1.2016, non essendosi prescritti i diritti maturati nel decennio antecedente la data dell'entrata in vigore della legge n. 92/12.
La domanda va invece rigettata - per quanto già in precedenza rilevato - per il periodo dal 1.2.2016 in poi, atteso che nel CCNL Vigilanza siglato dalla non contiene analoga previsione Pt_4 normativa.
La domanda pertanto deve essere accolta, con condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di € 3712,32, non essendovi nessuna contestazione sui parametri utilizzati nei conteggi effettuati in ricorso.
Le spese del giudizio vanno compensate nella misura della metà, atteso l'accoglimento solo parziale della domanda, con condanna della convenuta società al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di pagamento del TFR;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della somma di € 3.712,32 a titolo di mancata fruizione delle pause, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, con conseguente condanna della al Controparte_1 relativo pagamento;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la convenuta società al pagamento del residuo, che liquida in complessivi €1.210,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, 21 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro dott. Maria Rosaria Elmino
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito dell'udienza di discussione del 21.10.2025 udite le conclusioni delle parti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente SENTENZA
nella causa recante RGL. n. 1372/2024, proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via C.F._1
Benedetto De Falco n. 16, presso lo studio degli avv. Salvatore Puglisi ed Alessandro Squillante che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
E partita iva con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli al Centro Direzionale Isola B/3, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, sig.
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. CP_2
GI AU, presso lo studio della quale in Napoli alla via Giuseppe Fiorelli n. 5, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe adiva questo Tribunale premettendo: di avere lavorato alle dipendenze della dal CP_3
10.11.1992 al 14.04.10 e, successivamente di essere passato, per effetto di un trasferimento di ramo di azienda ex art. 2112 c.c., alle dipendenze di con mansioni di guardia Controparte_4 particolare giurata, inquadrato quale operaio nel livello 3 del ruolo tecnico – operativo del vigente C.C.N.L. di categoria (dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata); di aver lavorato alle dipendenze della sino al 14.11.2017, data di cessazione del Controparte_4 rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, dovuto al mancato rinnovo del contratto di appalto con la società Scabec SpA, gestore del “Museo Madre” in Napoli nei pressi di via Duomo, ove prestava la propria attività lavorativa;
di essere stato pertanto assunto, a partire dal 14.11.2017, alle dipendenze della società CP_5 nuova affidataria del servizio di vigilanza presso il detto museo.
Lamentava che dall'epoca della risoluzione del rapporto di lavoro con la a tutt'oggi, non aveva percepito il TFR nella Controparte_1 misura integralmente dovuta, oltre alla retribuzione per la mancata pausa di 10 minuti al giorno a far data dall'1.1.2006; di avere pertanto diritto a percepire la somma complessiva di Euro 57.462,45, di cui per TFR maturato, Euro 52.974,89 ed a titolo di retribuzione per pausa non goduta (10 minuti al giorno dal 01.01.06): Euro 4.487,56 come da conteggi allegati al ricorso.
Concludeva pertanto chiedendo: “1) dichiarare la nullità di ogni pattuizione, transazione e/o rinuncia eventualmente sottoscritta dal ricorrente 2) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti ai sensi dell'art. 2094 c.c. ed il vincolo di solidarietà tra le due convenute ex art. 2112 c.c. 3) previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente a percepire gli emolumenti e/o indennità lavoro di cui al capo H che precede, accogliere il presente ricorso e per l'effetto e per le causali tutte indicate in narrativa condannare, la al Controparte_1 pagamento in favore dell'odierno ricorrente della somma di Euro 57.462,45 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo 4) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari”.
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio Controparte_1 impugnando quando dedotto nel ricorso introduttivo, rilevandone l'assoluta inammissibilità nonché infondatezza in fatto ed in diritto.
Deduceva, in ordine al TFR, che il ricorrente - successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e precisamente in data 22 giugno 2018 - aveva ricevuto un acconto a titolo di trattamento di fine rapporto di importo netto pari ad € 3.000,00, per cui era ancora dovuta a titolo di TFR la somma lorda di € 49.074,89.
Con riferimento alla richiesta di pagamento di somme a titolo di
“mancata pausa”, contestava che l'art. 74 comma 1-4 del D.lgs 66/2003 ricollegasse al mancato godimento della pausa di dieci minuti alla percezione di una retribuzione aggiuntiva, ma solo al diritto a fruire di riposi compensativi, nella specie mai richiesti, e che la domanda non era stata formulata sotto il profilo risarcitorio.
Deduceva inoltre che la pretesa poteva esser fatta valere solo in riferimento al periodo da maggio 2006 al 31 gennaio 2016, e cioè per il periodo in cui in azienda era stato applicato il CCNL prevedente all'art. 74 le pause di cui oggi si controverte;
di contro, a far data dal 1° febbraio 2016 la società aveva adottato il diverso CCNL CP_6
che nulla prevedeva in tema di pause e che, in ogni caso, non
[...] era stato invocato dal lavoratore. Eccepiva infine la prescrizione quinquennale ovvero decennale dei crediti.
Costituito il contraddittorio, veniva richiesta e pronunciata ordinanza provvisionale ex art. 423 cpc di condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro € 49.074,89 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data di scadenza (cessazione del rapporto di lavoro) al saldo, quale somma non contestata a titolo di TFR residuo.
Le istanze di prova testimoniale dapprima non venivano accolte;
tuttavia successivamente – ritenutane la rilevanza ai fini del decidere
– il Giudicante ammetteva testimonianza sui capi rispettivamente articolati dalle parti in ordine alla circostanza della mancata fruizione delle pause.
Espletata la prova testi come da verbali in atti, la causa era rinviata per la discussione con termine per note defensionali.
All'udienza odierna il Giudice, udite le conclusioni delle parti, decideva con sentenza depositata al fascicolo telematico e di cui veniva data lettura.
Va preliminarmente rilevato che - per quanto riguarda la domanda relativa al TFR - va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tanto alla luce della concorde richiesta delle parti sulla scorta del sopravvenuto pagamento, a titolo di residuo TFR, della complessiva somma lorda di € 49.074,89 a seguito della emissione dell'ordinanza ex art. 423 cpc nel corso di giudizio (cfr. in atti). Le distinte di versamento in atti confermano la circostanza del pagamento e tale documentazione non risulta essere stata impugnata.
Con riferimento poi all'ulteriore domanda relativa al pagamento dell'indennità per mancata fruizione delle pause si osserva preliminarmente quanto segue.
E' pacifico che la società ha applicato in azienda il CCNL della CP_4
Vigilanza privata firmato da fino al 1° febbraio 2016, CP_7 data in cui la resistente ha, infatti, deciso di adottare il Controparte_4
CCNL della Vigilanza Privata stipulato nell'ottobre 2015 tra Associazioni datoriali e . CP_8
Come è noto, i Contratti Collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali - attesa la mancata attuazione dell'art. 39 Cost. - sono espressione di autonomia privata e, pertanto, sono disciplinati solo dalle norme del Codice civile sui contratti in generale (art. 1321 e segg. c.c.).
In particolare, l'art. 1322 c.c. consente ai datori di lavoro, alle associazioni datoriali e alle rappresentanze dei lavoratori la stipulazione di contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico: i contratti collettivi, che regolamentano gli aspetti economici e normativi dei rapporti di lavoro, rientrano in tale previsione.
Per consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, vige il principio di libertà di scelta del CCNL applicabile al singolo rapporto di lavoro (Cass. n. 8565 del 5 maggio 2004; Cass. n. 12352 del 22 agosto 2003; n. 10374 del 7 agosto 2000); invero, la facoltà di scelta del CCNL di riferimento è assoggettabile al principio della successione temporale degli atti negoziali e, pertanto, risulta possibile procedere alla sostituzione della regolamentazione collettiva precedentemente applicata ai lavoratori, vincolandoli alla nuova disciplina. Rientra, infatti, nell'autonomia negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto collettivo con organizzazioni sindacali anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente, non sussistendo un obbligo del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le OO.SS. (Cass. Civ. Sez. Lav., sentenza n. 14511/2013).
La facoltà di scelta del CCNL va, tuttavia, coordinata con il disposto di cui all'articolo 36 della Costituzione e, dunque, col divieto di riduzione unilaterale della retribuzione.
Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore), invero, non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiamo prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato (Cass. n. 26742 del 18/12/2014)
Nella specie, ai lavoratori già in forza è stato previsto il pagamento, dalla data di operatività della sostituzione del CCNL, di trattamenti economici non inferiori a quelli in precedenza percepiti con riferimento alle spettanze retributive dirette di carattere non occasionale (minimo tabellare, EDR, contingenza, incrementi per anzianità, superminimi individuali) attraverso la erogazione di una voce aggiuntiva a titolo di superminimo.
Infatti, la società ha prescelto un nuovo CCNL ed Controparte_4 ha integrato, relativamente ai lavoratori già in forza, la retribuzione derivante dall'applicazione del nuovo contratto collettivo con un assegno ad personam volto ad annullare differenze relative a spettanze retributive dirette di carattere non occasionale.
Ciò premesso, quanto alla domanda di pagamento di somme a titolo di “mancata pausa” di 10 minuti al giorno, occorre pertanto distinguere il periodo fino al 31.1.2016 - in cui la società ha applicato il CCNL della - da quello successivo, in cui Controparte_9 il CCNL applicato in azienda era quello della CP_6
Ed invero, quanto a tale ultima contrattazione, l'art 134 regola l'“INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI” e dispone: “La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi Accordi Aziendali di secondo livello, varia da 30 (trenta) minuti ad un massimo di 2 (due) ore. Essa sarà concordata tra RSA e in CP_10 funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle familiari o personali. Nei servizi svolti in turni periodici, tenuto conto che le G.P.G. operano su singoli obiettivi di piantonamento o nei servizi ispettivi e stradali, la pausa di refezione di 15 (quindici) minuti sarà compresa nel normale orario di lavoro. Essa potrà essere definita dall'Istituto oppure gestita autonomamente dal Lavoratore, con particolare attenzione alle esigenze di servizio. Le pause eccedenti i 15 (quindici) minuti o ripetute nello stesso turno, senza preventiva e giustificata comunicazione all'Istituto, non saranno retribuite e saranno contestate quale illecito disciplinare sanzionato”
Le parti sociali, dunque, hanno stabilito che la pausa di refezione può essere gestita autonomamente dal lavoratore che, pur prestando attenzione alle esigenze del servizio, può esercitare tale diritto con organizzazione personale. In caso di impedimenti, sarebbe stato allora onere del lavoratore informare il datore ed indicare le ragioni del mancato godimento;
conseguentemente, il lavoratore che autonomamente avrebbe dovuto godere della pausa e che non ha allegato nessuna circostanza impeditiva, nulla può rivendicare in caso di assunto mancato godimento.
Di conseguenza la domanda per il periodo successivo al 31.1.2016 va rigettata.
Di contro, per il periodo anteriore al 31.1.2016, in base all'art. 74 c.c.n.l. della applicato in tale periodo: “qualora Controparte_9
l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di dieci minuti con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio e comunque in maniera da creare il minore disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza, nel caso in cui, durante la pausa svolta sul luogo di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della Guardia Particolare giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di lavoro. Qualora per esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art.17, comma 1-4 del dlgs 66/03 al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi”.
Tanto premesso, sulla base delle prove testimoniali acquisite, risulta dimostrato che il ricorrente effettivamente non è stato in grado di poter fruire della pausa.
In tale senso depongono la deposizione del teste , ex Testimone_1 collega del ricorrente, che ha dichiarato: “…Il servizio di sorveglianza era articolato secondo un modulo di tre turni di 8 ore ciascuno: dalle 07 alle 15, dalle 15 alle 23 e dalle 23 alle 07. Inizialmente l'azienda disponeva che in un turno venissero impiegate due unità, successivamente intorno agli anni 2012/2013 il turno invece, venne coperto, per disposizioni aziendali da un unico lavoratore. Conosco il ricorrente e ricordo che lo stesso lavorava spesso, cioè quasi sempre inserito nel turno notturno (dalle 23 alle 07,00) incontravo lo stesso al momento del passaggio di consegne del cambio turno. Ricordo che noi lavoratori per ciascun turno non fruivamo della pausa di 10 minuti che era prevista in sede contrattuale del ccnl nazionale in quanto per l'appunto eravamo inseriti in turni in cui eravamo soli e pertanto non potevamo alternarci nell'attività di sorveglianza con nessun collega. Tuttavia anche nel periodo precedente in cui i turni erano coperti da due persone vi era l'impossibilità di fruire della pausa perché la dislocazione delle postazioni presso le quali effettuavamo il servizio di sorveglianza non era unica ma vi erano due postazioni da presidiare, per cui ciascuno di noi lavorava per l'intero orario. Ricordo che vennero fatti degli incontri in sede sindacale rivendicando la fruizione di tali pause ovvero chiedendo la monetizzazione per la mancata fruizione delle stesse in conseguenza del danno psicofisico determinatesi. ha poi dato diposizioni di servizio tali da Pt_2 garantire che noi addetti fruissimo di tale pausa di dieci minuti nel corso del turno di lavoro;
sia io che il ricorrente per lo meno negli ultimi dieci anni precedenti il 2017 abbiamo lavorato presso le postazioni collocate al Museo Madre a Napoli. Sul capo 1 dell'articolato in memoria dichiara: Non ricordo di avere partecipato come rappresentante sindacale a riunioni aventi ad oggetto le disposizioni in tema di pausa unitamente al responsabile risorse umane della sig. ; nonché quella del teste CP_3 Pt_3
altra guardia giurata, che ha riferito: “ Ho Testimone_2 lavorato con la dal 2010 al2017. Effettuavamo tre turni di CP_1 lavoro dalle 7 alle 15; dalle 15 alle 23 e dalle 23 alle 7,00. Precedentemente ho lavorato con effettuando gli CP_11 stessi turni di lavoro che ho fatto con la successiva società. Il ricorrente svolgeva la mansione di guardia giurata. Lavoravamo insieme nella biglietteria del Museo Madre nello svolgimento della mansione di guardia giurata. Lavoravamo ogni turno senza pause. In ogni turno lavoravamo da soli, ognuno aveva il proprio turno quello di mattina, quello di pomeriggio e quello di notte. I turni si alternavano nelle diverse settimane. Durante il turno di lavoro non effettuavamo mai la pausa. Mi incontravo con il ricorrente al cambio del turno, il quale mi riferiva che anche lui non poteva effettuare la pausa durante il suo turno. Solo in casi di giornate particolari in cui effettuavamo lo straordinario poteva capitare che lavoravamo a coppia. Non ricorso che sono mai stati effettuati incontri sindacali per poter fruire della pausa e né l'azienda ha mai dato disposizioni in merito. ADR Non abbiamo mai saputo che, nel caso di non fruizione della pausa, potessimo usufruire di riposi compensativi”.
La mancata fruizione della pausa da parte del ricorrente, confermata da entrambi i testi di parte ricorrente, non è stata contraddetta dalle deposizioni dei due testi di parte convenuta che nulla hanno riferito sul concreto godimento o meno della pausa da parte del ricorrente, riportando unicamente le modalità organizzative che l'azienda aveva stabilito per consentire, in astratto, la fruizione della pausa (cfr. in atti).
In particolare, il teste ha dichiarato: “…Le mie mansioni Tes_3 dal 2005 in poi sono state quelle di direttore tecnico operativo. In tale mia qualità mi sono sempre occupato di tutti gli aspetti tecnico operativi del servizio offerto dalla nei vari appalti. Ricordo che CP_4 il ricorrente in particolare era una guardia giurata semplice e che lo stesso lavorava inserito nel turno notturno, su sua richiesta, presso il Museo Madre. Tale appalto era stato concesso all dalla regione CP_4
Campania. Ricordo che nel maggio 2006 il sig. CP_12 amministratore della nuova mi comunicò oltre all'altro CP_3 responsabile operativo che vi era stata una riunione con i rappresentanti delle RSA aziendali in merito alle disposizioni di pausa. Ricordo in particolare che l'organizzazione del servizio era articolata in turni di 8 ore nell'h 24. Il personale dedicato al servizio di sorveglianza svolgendo singolarmente i turni, lavorando singolarmente nell'orario dei turni non aveva concreto la possibilità di allontanarsi dalla postazione per effettuare una pausa così come previsto dal contratto. Ci venne indicato pertanto, che dovevamo applicare una sorta di tolleranza in sede di primo controllo al personale in servizio nel senso che se il lavoratore al momento del controllo veniva colto in attività non di servizio, come ad esempio, lettura di giornale, parlare a telefono o mangiare qualche panino ecc non potevamo fare alcun richiamo in occasione del primo controllo. Viceversa, se tale situazione si fosse ripetuta all'interno del turno di servizio in quel caso sarebbe scattato un richiamo o una contestazione disciplinare. Effettuavamo io e l'altro responsabile dei controlli random in modo casuale sull'attività degli addetti alla sorveglianza;
in tali occasioni ricordo che trovavamo il personale in alcuni casi impegnato nel consumare qualcosa presso il bar interno ovvero impegnati in attività di lettura ecc. come ho detto se si trattava del primo controllo adeguandoci alle disposizioni aziendali non richiamavamo il personale presso il bar o altrove a fare pausa. Ricordo anche che nelle ore notturne i controlli che venivano da noi effettuati dovevano essere preceduti dall'apertura delle porte del sito in quanto durante le ore notturne ovviamente le strutture museali erano chiuse al pubblico. Pertanto, il personale presente sul sito doveva recarsi presso il portone ed era più difficile cogliere lo stesso in un momento di pausa” A questo punto il teste spontaneamente dichiara: ricordo che la previsione contrattuale riguardante la pausa disponeva che la mancata fruizione delle stesse i lavoratori avevano l'onere di comunicarlo ai responsabili aziendali onde poter procedere al computo delle dovute compensazioni cioè per la richiesta dei riposi compensativi. tali richieste on sono mai provenute dal personale di vigilanza e pertanto neanche dal ricorrente. Il ricorrente è sempre stato adibito presso la postazione del Museo Madre, lavorando nelle ore notturne dalle 23 alle ore 07” (cfr. verb. in atti).
Allo stesso modo il teste ha dichiarato: “…la mia Testimone_4 mansione era di responsabile di ufficio paghe e contributi. So che al museo Madre i dipendenti lavorassero sempre in coppia ed anche il sig non lavorava mai da solo. Io non ero presente in quanto Pt_1 ero amministrativo ma so che fu fatta una disposizione operativa per la quale i dipendenti potevano usufruire di una pausa di 10 minuti all'interno dei locali del museo. So che le guardie giurate avevano una turnistica su h24 ore ma non so esattamente come erano distribuiti i turni in quanto non ero presente fisicamente. ADR per come era distribuito il museo, dovevano necessariamente lavorare in coppia in quanto il museo è formato da più accessi e lo vedevo dai tabulati, ma non so se lavorassero nella stessa postazione o se lavoravano in più postazioni. Dico ciò in quanto immagino, ma ripeto che fisicamente non ero presente ADR non so se l'appalto Museo Madre avesse più postazioni di lavoro. ADR in qualità di responsabile dei lavoratori so che fu fatta una disposizione interna sulla tolleranza alla pausa, e infatti qualora gli ispettori non trovassero in postazione i lavoratori sapevano che dovevano tollerare la predetta pausa. ADR i lavoratori non hanno mai chiesto di fruire del riposo compensativo…”
Peraltro, aldilà delle risultanze istruttorie, va rilevato, come già argomentato in altre pronunce del tribunale (sentenza n. 2005/2019; sentenza n.1339/2022 del 10/03/2022), che attraverso la fruizione della pausa “sul posto di lavoro” e la possibilità che essa sia interrotta in caso di richiesta di intervento della GPG, si è voluto attribuire ai dipendenti la tendenziale possibilità di sospendere la prestazione in corso - di durata necessariamente superiore alle sei ore - per un massimo di dieci minuti, a decorrere dalla scadenza delle sei ore di lavoro, senza incorrere in alcuna sanzione disciplinare conseguente all'oggettiva inattività lavorativa sul posto di lavoro. Tale considerazione rende verosimile, ad avviso del Giudicante, l'intento delle parti sociali di regolamentare in via convenzionale la prassi delle guardie - notoriamente invalsa - di sospendere la prestazione durante il servizio per brevi intervalli, conferendo alla stessa un crisma di legittimità per evitare di sanzionare quei dipendenti trovati in situazioni di inattività lavorativa durante l'orario di lavoro.
Pur tuttavia, la norma, nel rinviare alla sede aziendale la definizione delle modalità di fruizione (ad oggi non intervenuta), non regolamenta la collocazione temporale dell'intervallo, prevedendo solo che esso intervenga dopo le sei ore di prestazione, né si preoccupa di precisare espressamente se i dieci minuti devono essere continuativi oppure no;
anzi, nel prevedere la possibilità di interrompere la pausa e di goderla successivamente nel turno di lavoro, implicitamente prende in esame l'eventualità che sia frazionata per un ammontare complessivo di dieci minuti.
E' evidente che la norma, così come formulata è inevitabilmente carente di un preciso ambito applicativo e di qualsivoglia elemento di certezza in ordine al tempo di fruizione e di verifica del rispetto del limite massimo orario. Difatti, l'intervallo può essere ragionevolmente fruito per l'intero solo nel caso in cui il servizio sia svolto in coppia (circostanza esclusa dai testi del ricorrente) e ciascuna delle guardie a turno riposi, giacché nel caso di servizio individuale, per effetto della sospensione dell'attività, il posto resterebbe privo di presidio attivo e la guardia dovrebbe -in relazione alla richiesta di intervento- valutare la sussistenza di “particolari esigenze di servizio”, che richiedano comunque l'intervento per cui sarebbe costretta, in caso affermativo, ad interrompere la pausa e a goderne in seguito, contabilizzando la frazione di tempo già consumata. In tale evenienza, deve convenirsi sul fatto che il dedotto beneficio dell'intervallo finisce per essere snaturato risolvendosi in un'intermittente alternanza tra lavoro e intervallo a seconda del numero di interventi necessitati.
Così stando le cose, il rinvio alla sede aziendale per la determinazione delle modalità di fruizione, causando un vuoto di regolamentazione, non può ridondare in danno dei lavoratori destinatari della norma contrattuale. Deve consequenzialmente ritenersi che è sufficiente l'allegazione attorea del mancato godimento della pausa contrattuale per riversare sulla società l'onere di dedurre e comprovare il godimento della pausa di dieci minuti. Tanto nella specie non è avvenuto non avendo la società provato la fruizione della pausa da parte del dipendente ed essendo, di contro, emerso che lo stesso non ne ha goduto.
Parte resistente infine ha eccepito la prescrizione dei crediti in ipotesi maturati in favore del lavoratore anteriormente al 28 giugno 2017 (ovvero, in caso di riconoscimento del termine decennale, anteriormente al 28.6.2012).
Trattandosi di inadempimento contrattuale, la prescrizione è decennale.
L'eccezione di prescrizione appare tuttavia infondata e va rigettata.
Seguendo l'assunto di parte resistente, il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe costituito dalla notifica alla resistente della diffida/messa in mora via pec in data 3 agosto 2020, per cui risulterebbe prescritto ogni credito maturato anteriormente al 3 agosto 2010.
Nella fattispecie, tuttavia, deve trovare applicazione la interpretazione giuriprudenziale secondo cui, nel caso di rapporti di lavoro cui si applica l'art. 18 della l. n. 300 del 1970, per i diritti nascenti dall'attività lavorativa e sorti in data anteriore all'entrata in vigore della l. n.92/12 (18-7-12) la prescrizione decorre in corso di rapporto sino a tale data e poi rimane sospesa, ricominciando a decorrere per la residua durata dalla cessazione del rapporto.
Pertanto alla luce di tali considerazioni, la domanda in esame va accolta con riferimento al periodo dal fino al 31.1.2016, non essendosi prescritti i diritti maturati nel decennio antecedente la data dell'entrata in vigore della legge n. 92/12.
La domanda va invece rigettata - per quanto già in precedenza rilevato - per il periodo dal 1.2.2016 in poi, atteso che nel CCNL Vigilanza siglato dalla non contiene analoga previsione Pt_4 normativa.
La domanda pertanto deve essere accolta, con condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di € 3712,32, non essendovi nessuna contestazione sui parametri utilizzati nei conteggi effettuati in ricorso.
Le spese del giudizio vanno compensate nella misura della metà, atteso l'accoglimento solo parziale della domanda, con condanna della convenuta società al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di pagamento del TFR;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della somma di € 3.712,32 a titolo di mancata fruizione delle pause, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, con conseguente condanna della al Controparte_1 relativo pagamento;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la convenuta società al pagamento del residuo, che liquida in complessivi €1.210,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, 21 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro dott. Maria Rosaria Elmino