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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8108/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. CASALE MICHELA, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CASALE MICHELA
Ricorrenti Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18.9.2025, con le correzioni di cui al verbale di udienza del 18.9.2025.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio con rito civile il 12/12/2007 presso il Comune di Imola (BO), atto n. 86 parte 1 –
Ufficio 1, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
dall'unione nascevano i figli Persona_1 nato il [...] a [...] e nata il [...] a [...]; con ricorso Persona_2 congiunto depositato il 6.6.2025 essi danno atto che la convivenza è diventata intollerabile e chiedono che il Tribunale pronunci la separazione alle condizioni di cui al ricorso medesimo. Comparsi all'udienza del 18.9.2025 confermano di non volersi riconciliare e chiedono che il Tribunale recepisca le condizioni concordate ed esposte in ricorso, con le modifiche di cui al verbale. Le condizioni concordate risultano conformi a legge e all'interesse dei figli minori e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla sulle spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
A - pronuncia la separazione personale fra nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio con rito civile il 12/12/2007
[...] presso il Comune di Imola (BO), atto n. 86 parte 1 – Ufficio 1, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune provveda all'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) I coniugi potranno continuare a vivere provvisoriamente, unitamente ai figli minori e Per_2 Per_1 presso la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi per ½ ciascuno, sita in Imola Via Nilde Iotti
s.n.c. (di fatto civico n. 62, interno 2) fino alla vendita della stessa, per la quale i coniugi si impegnano sin da ora alla vendita, come meglio precisato al punto 2; la residenza abituale dei minori e la loro collocazione prevalente resterà, al momento, in quella attuale presso la casa coniugale, salvo poi essere collocati prevalentemente presso la nuova sistemazione abitativa della madre;
SULLA CASA CONIUGALE
2) Per quanto riguarda la casa coniugale, sita in Imola (BO), località Sesto Imolese via Nilde Iotti catastalmente s.n.c. ma di fatto con civico n. 62, interno 2, le parti dichiarano di averla acquistata, in ragione di 1/2 ciascuno, mediante atto del Notaio del 27/12/2007 rep. n. 36895, Persona_3
pagina 2 di 6 fascicolo n. 4309 registrato a Imola il 28.12.2007 al n. 4746 Mod. 1T e trascritto a Bologna il 2 gennaio
2008. n. Gen 139, n. Part. 107. I coniugi, di comune accordo, si impegnano a porre in vendita l'immobile sito in Imola (BO) (località Sesto Imolese) via Nilde Iotti, catastalmente senza numero civico ma di fatto civico n. 62, interno 2, costituita da un appartamento ai piani secondo e terzo con annessa corte in comproprietà esclusiva ed autorimessa al piano terra, distinto il tutto al catasto fabbricati di detto Comune nei seguenti termini: • Foglio 33, particella 1237 sub. 3 categoria A/3, piano
2-3, cl. 2, vani 3,5, superficie catastale 112 mq, rendita euro 280,18; • Foglio 33, particella 1237 sub. 7 cat. C/6, cl. 2, mq 20, superficie catastale 22 mq, rendita euro 74,37 attualmente adibito a casa coniugale e di proprietà per la quota di ½ ciascuno, al fine di estinguere il mutuo gravante sullo stesso, contratto originariamente con UniCredit Banca S.p.A. con atto pubblico in data 27/12/2007 a rogito
Notaio in Imola (BO) (rep. 36896 fascicolo 4310) registrato a Imola il 28.12.2007, e Persona_3 poi surrogato con la in data 5 novembre 2009 con contratto Controparte_1 rep. n. 43609 raccolta n. 27412, residuato all'importo di € 104.643,54 in Parte_3 linea capitale alla data del 31.08.2025, nonché per consentire ad entrambi di reperire una nuova sistemazione abitativa. I sottoscritti attestano che, al momento dell'acquisto, il sig. ha Pt_2 anticipato la somma di euro 60.000,00 per far fronte alla richiesta originaria di mutuo qui sopra indicata.
I coniugi attestano altresì che l'immobile è dotato di Attestato di Prestazione Energetica (APE) in corso di validità, rilasciato dal Geom. in data 15.07.2025 n. 02231-718148-2025, che viene Persona_4 qui allegato (doc. 13). I sottoscritti attestano che l'immobile è attualmente oggetto di procedimento di sanatoria edilizia per piccole difformità che non comportano violazioni sostanziali della disciplina urbanistica ed edilizia vigente, trattandosi di modifiche che non alterano la struttura portante dell'edificio né la sua destinazione d'uso. È in corso di redazione l'attestazione di conformità da parte di tecnico abilitato. In relazione a questo, i coniugi si impegnano solidalmente a: a) Completare il procedimento di sanatoria, collaborando attivamente con il tecnico incaricato;
b) Sostenere in parti uguali tutti i costi relativi al completamento della sanatoria edilizia, compresi gli onorari del tecnico e le eventuali sanzioni amministrative e spese connesse. Le parti si obbligano a porre in vendita il suddetto immobile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza conferendo mandato congiunto ad alcune agenzie immobiliari che verranno scelte dalle parti di comune accordo.
Alla luce della valutazione di mercato rilasciata da parte dell'agenzia immobiliare “Sir Case” di Imola, la quale ha determinato come valore dell'immobile il prezzo di vendita tra euro 225.000,00 e euro
235.000,00, le parti si impegnano a considerare e valutare in buona fede tutte le offerte di acquisto che pagina 3 di 6 prevedano un prezzo di acquisto non inferiore alla cifra di euro 235.000,00. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della l.
74/1987, della sentenza della Corte Costituzionale n 154/1999 e della successiva sentenza n. 2176/2021
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Il ricavato netto della vendita, al netto di tutte le spese
(commissioni di agenzia, imposte, spese notarili, spese di perizia e ogni altro onere connesso alla vendita), sarà ripartito come segue: • Euro 60.000,00 (sessantamila/00) saranno attribuiti al sig.
a titolo di rimborso della somma da questi anticipata al momento dell'acquisto Parte_2 dell'immobile per la concessione del mutuo;
• La residua somma sarà ripartita in parti uguali tra i coniugi (50% ciascuno). Qualora sull'immobile gravi ancora un mutuo ipotecario, il ricavato della vendita sarà prioritariamente destinato all'estinzione del debito residuo, e solo sulla somma residua si applicherà il criterio di ripartizione sopra indicato. Il ricavato della vendita, come qui sopra indicato, dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario da effettuarsi contestualmente al rogito notarile sui rispettivi conti correnti che verranno all'uopo indicati. Fino alla data della vendita, le spese di gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile (comprensive di eventuali rate di mutuo, spese condominiali, utenze, tributi locali) continueranno ad essere sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Una volta conclusa la vendita e ripartito il ricavato tra i coniugi nelle modalità indicate poco sopra, la collocazione prevalente dei figli minori sarà presso la nuova collocazione abitativa della madre.
SULLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
I figli minori, e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
i quali, d'intesa tra loro, continueranno a provvedere alla loro educazione, istruzione e mantenimento.
3) A far data dal definitivo spostamento dei coniugi nelle nuove rispettive sistemazioni abitative, le parti si accordano sul seguente diritto di visita dei genitori per i figli minori e (come da Per_1 Per_2 piano genitoriale già allegato al ricorso introduttivo doc. 12): i figli minori e saranno Per_1 Per_2 affidati in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre Parte_1
, secondo i seguenti termini:
[...]
Modalità di permanenza presso ciascun genitore.
• per tutto l'anno (sia scolastico che estivo) i figli permarranno presso ciascun genitore a settimane alternate, dal lunedì alla domenica sera.
Gestione della routine scolastica e sportiva pagina 4 di 6 • Accompagnamento a scuola: sarà garantito alternativamente dalla madre e dal padre.
• Attività extrascolastiche: pratica calcio con allenamenti il lunedì, mercoledì e giovedì (16:30 - Per_1
18:00) e partite la domenica. pratica equitazione il sabato o la domenica (9:30 - 11:30). Entrambi Per_2
i genitori si occuperanno dell'accompagnamento e del ritiro dei figli dagli impegni sportivi, suddividendosi i compiti in base alle rispettive disponibilità.
Vacanze e Festività
• Vacanze estive: due/tre settimane consecutive o non consecutive per ciascun genitore, da concordare e comunicare entro e non oltre il 15 maggio di ciascun anno.
• Vacanze studio e centri estivi: da concordare tra i genitori e comunicare tempestivamente.
• Festività e ricorrenze (Natale, Pasqua, ponti, compleanni, onomastici): come da piano genitoriale e comunque ad anni alternati, a partire dalla madre.
SUL MANTENIMENTO ECONOMICO DEI FIGLI MINORI
4) Le parti convengono che il mantenimento economico dei figli minori sarà direttamente garantito da entrambi i coniugi congiuntamente, nella misura del 50% ciascuno, fino a quando i coniugi non si sposteranno nelle nuove rispettive abitazioni, momento in cui la collocazione prevalente dei minori sarà presso la nuova abitazione della madre.
5) A far data dal definitivo spostamento dei coniugi nelle nuove rispettive sistemazioni abitative, le parti si accordano nel ripartire economicamente il mantenimento dei figli minori alle seguenti condizioni:
• Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 per il mantenimento della figlia minore , l'assegno mensile di Euro 200,00 da versarsi entro il Per_2 giorno 10° di ogni mese, assegno da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo i dati ISTAT riscontrabili nella Gazzetta Ufficiale e da corrispondere fino a quando la minore avrà raggiunto, anche dopo la maggiore età, un'autonomia economica.
• Il sig. si impegna altresì a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore l'assegno mensile di Euro 200,00 da versarsi Per_1 entro il giorno 10° di ogni mese, assegno da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo i dati
ISTAT riscontrabili nella Gazzetta Ufficiale e da corrispondere fino a quando il minore avrà raggiunto, anche dopo la maggiore età, un'autonomia economica;
• La Sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico familiare;
Parte_1 pagina 5 di 6 • Il Sig. si impegna altresì a rimborsare alla moglie il 60% di tutte le spese mediche Parte_2 specialistiche non mutuabili, ivi comprese quelle ortodontiche e tickets, nonché il 60% di quelle scolastiche, ivi comprese quelle di trasporto pubblico da e per la scuola e, eventualmente, universitarie
(iscrizioni, libri di testo, ecc.), e di quelle relative a corsi, gite e quant'altro di interesse sportivo e culturale legato alla formazione psicofisica dei figli.
SULLE RESTANTI POSIZIONI PATRIMONIALI ED ECONOMICHE
8) Le parti dichiarano di avere già provveduto a dividersi, in parti uguali, le somme ed i titoli mobiliari di cui sono attualmente cointestatari, salvo quanto indicato al punto 2);
9) Le parti dichiarano di avere con il presente atto regolato ogni rapporto patrimoniale ed economico e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro oltre a quanto qui convenuto, in particolare al punto
2). Entrambi i coniugi dichiarano infine di aver preso visione delle reciproche proprietà immobiliari e mobiliari, tra le quali anche conti correnti, titoli e/o azioni di proprietà di ciascuno dei coniugi e di aver già effettuato ogni debita valutazione circa la loro effettiva consistenza.
C – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8108/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. CASALE MICHELA, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CASALE MICHELA
Ricorrenti Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18.9.2025, con le correzioni di cui al verbale di udienza del 18.9.2025.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio con rito civile il 12/12/2007 presso il Comune di Imola (BO), atto n. 86 parte 1 –
Ufficio 1, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
dall'unione nascevano i figli Persona_1 nato il [...] a [...] e nata il [...] a [...]; con ricorso Persona_2 congiunto depositato il 6.6.2025 essi danno atto che la convivenza è diventata intollerabile e chiedono che il Tribunale pronunci la separazione alle condizioni di cui al ricorso medesimo. Comparsi all'udienza del 18.9.2025 confermano di non volersi riconciliare e chiedono che il Tribunale recepisca le condizioni concordate ed esposte in ricorso, con le modifiche di cui al verbale. Le condizioni concordate risultano conformi a legge e all'interesse dei figli minori e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla sulle spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
A - pronuncia la separazione personale fra nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio con rito civile il 12/12/2007
[...] presso il Comune di Imola (BO), atto n. 86 parte 1 – Ufficio 1, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune provveda all'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) I coniugi potranno continuare a vivere provvisoriamente, unitamente ai figli minori e Per_2 Per_1 presso la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi per ½ ciascuno, sita in Imola Via Nilde Iotti
s.n.c. (di fatto civico n. 62, interno 2) fino alla vendita della stessa, per la quale i coniugi si impegnano sin da ora alla vendita, come meglio precisato al punto 2; la residenza abituale dei minori e la loro collocazione prevalente resterà, al momento, in quella attuale presso la casa coniugale, salvo poi essere collocati prevalentemente presso la nuova sistemazione abitativa della madre;
SULLA CASA CONIUGALE
2) Per quanto riguarda la casa coniugale, sita in Imola (BO), località Sesto Imolese via Nilde Iotti catastalmente s.n.c. ma di fatto con civico n. 62, interno 2, le parti dichiarano di averla acquistata, in ragione di 1/2 ciascuno, mediante atto del Notaio del 27/12/2007 rep. n. 36895, Persona_3
pagina 2 di 6 fascicolo n. 4309 registrato a Imola il 28.12.2007 al n. 4746 Mod. 1T e trascritto a Bologna il 2 gennaio
2008. n. Gen 139, n. Part. 107. I coniugi, di comune accordo, si impegnano a porre in vendita l'immobile sito in Imola (BO) (località Sesto Imolese) via Nilde Iotti, catastalmente senza numero civico ma di fatto civico n. 62, interno 2, costituita da un appartamento ai piani secondo e terzo con annessa corte in comproprietà esclusiva ed autorimessa al piano terra, distinto il tutto al catasto fabbricati di detto Comune nei seguenti termini: • Foglio 33, particella 1237 sub. 3 categoria A/3, piano
2-3, cl. 2, vani 3,5, superficie catastale 112 mq, rendita euro 280,18; • Foglio 33, particella 1237 sub. 7 cat. C/6, cl. 2, mq 20, superficie catastale 22 mq, rendita euro 74,37 attualmente adibito a casa coniugale e di proprietà per la quota di ½ ciascuno, al fine di estinguere il mutuo gravante sullo stesso, contratto originariamente con UniCredit Banca S.p.A. con atto pubblico in data 27/12/2007 a rogito
Notaio in Imola (BO) (rep. 36896 fascicolo 4310) registrato a Imola il 28.12.2007, e Persona_3 poi surrogato con la in data 5 novembre 2009 con contratto Controparte_1 rep. n. 43609 raccolta n. 27412, residuato all'importo di € 104.643,54 in Parte_3 linea capitale alla data del 31.08.2025, nonché per consentire ad entrambi di reperire una nuova sistemazione abitativa. I sottoscritti attestano che, al momento dell'acquisto, il sig. ha Pt_2 anticipato la somma di euro 60.000,00 per far fronte alla richiesta originaria di mutuo qui sopra indicata.
I coniugi attestano altresì che l'immobile è dotato di Attestato di Prestazione Energetica (APE) in corso di validità, rilasciato dal Geom. in data 15.07.2025 n. 02231-718148-2025, che viene Persona_4 qui allegato (doc. 13). I sottoscritti attestano che l'immobile è attualmente oggetto di procedimento di sanatoria edilizia per piccole difformità che non comportano violazioni sostanziali della disciplina urbanistica ed edilizia vigente, trattandosi di modifiche che non alterano la struttura portante dell'edificio né la sua destinazione d'uso. È in corso di redazione l'attestazione di conformità da parte di tecnico abilitato. In relazione a questo, i coniugi si impegnano solidalmente a: a) Completare il procedimento di sanatoria, collaborando attivamente con il tecnico incaricato;
b) Sostenere in parti uguali tutti i costi relativi al completamento della sanatoria edilizia, compresi gli onorari del tecnico e le eventuali sanzioni amministrative e spese connesse. Le parti si obbligano a porre in vendita il suddetto immobile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza conferendo mandato congiunto ad alcune agenzie immobiliari che verranno scelte dalle parti di comune accordo.
Alla luce della valutazione di mercato rilasciata da parte dell'agenzia immobiliare “Sir Case” di Imola, la quale ha determinato come valore dell'immobile il prezzo di vendita tra euro 225.000,00 e euro
235.000,00, le parti si impegnano a considerare e valutare in buona fede tutte le offerte di acquisto che pagina 3 di 6 prevedano un prezzo di acquisto non inferiore alla cifra di euro 235.000,00. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della l.
74/1987, della sentenza della Corte Costituzionale n 154/1999 e della successiva sentenza n. 2176/2021
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Il ricavato netto della vendita, al netto di tutte le spese
(commissioni di agenzia, imposte, spese notarili, spese di perizia e ogni altro onere connesso alla vendita), sarà ripartito come segue: • Euro 60.000,00 (sessantamila/00) saranno attribuiti al sig.
a titolo di rimborso della somma da questi anticipata al momento dell'acquisto Parte_2 dell'immobile per la concessione del mutuo;
• La residua somma sarà ripartita in parti uguali tra i coniugi (50% ciascuno). Qualora sull'immobile gravi ancora un mutuo ipotecario, il ricavato della vendita sarà prioritariamente destinato all'estinzione del debito residuo, e solo sulla somma residua si applicherà il criterio di ripartizione sopra indicato. Il ricavato della vendita, come qui sopra indicato, dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario da effettuarsi contestualmente al rogito notarile sui rispettivi conti correnti che verranno all'uopo indicati. Fino alla data della vendita, le spese di gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile (comprensive di eventuali rate di mutuo, spese condominiali, utenze, tributi locali) continueranno ad essere sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Una volta conclusa la vendita e ripartito il ricavato tra i coniugi nelle modalità indicate poco sopra, la collocazione prevalente dei figli minori sarà presso la nuova collocazione abitativa della madre.
SULLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
I figli minori, e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
i quali, d'intesa tra loro, continueranno a provvedere alla loro educazione, istruzione e mantenimento.
3) A far data dal definitivo spostamento dei coniugi nelle nuove rispettive sistemazioni abitative, le parti si accordano sul seguente diritto di visita dei genitori per i figli minori e (come da Per_1 Per_2 piano genitoriale già allegato al ricorso introduttivo doc. 12): i figli minori e saranno Per_1 Per_2 affidati in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre Parte_1
, secondo i seguenti termini:
[...]
Modalità di permanenza presso ciascun genitore.
• per tutto l'anno (sia scolastico che estivo) i figli permarranno presso ciascun genitore a settimane alternate, dal lunedì alla domenica sera.
Gestione della routine scolastica e sportiva pagina 4 di 6 • Accompagnamento a scuola: sarà garantito alternativamente dalla madre e dal padre.
• Attività extrascolastiche: pratica calcio con allenamenti il lunedì, mercoledì e giovedì (16:30 - Per_1
18:00) e partite la domenica. pratica equitazione il sabato o la domenica (9:30 - 11:30). Entrambi Per_2
i genitori si occuperanno dell'accompagnamento e del ritiro dei figli dagli impegni sportivi, suddividendosi i compiti in base alle rispettive disponibilità.
Vacanze e Festività
• Vacanze estive: due/tre settimane consecutive o non consecutive per ciascun genitore, da concordare e comunicare entro e non oltre il 15 maggio di ciascun anno.
• Vacanze studio e centri estivi: da concordare tra i genitori e comunicare tempestivamente.
• Festività e ricorrenze (Natale, Pasqua, ponti, compleanni, onomastici): come da piano genitoriale e comunque ad anni alternati, a partire dalla madre.
SUL MANTENIMENTO ECONOMICO DEI FIGLI MINORI
4) Le parti convengono che il mantenimento economico dei figli minori sarà direttamente garantito da entrambi i coniugi congiuntamente, nella misura del 50% ciascuno, fino a quando i coniugi non si sposteranno nelle nuove rispettive abitazioni, momento in cui la collocazione prevalente dei minori sarà presso la nuova abitazione della madre.
5) A far data dal definitivo spostamento dei coniugi nelle nuove rispettive sistemazioni abitative, le parti si accordano nel ripartire economicamente il mantenimento dei figli minori alle seguenti condizioni:
• Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 per il mantenimento della figlia minore , l'assegno mensile di Euro 200,00 da versarsi entro il Per_2 giorno 10° di ogni mese, assegno da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo i dati ISTAT riscontrabili nella Gazzetta Ufficiale e da corrispondere fino a quando la minore avrà raggiunto, anche dopo la maggiore età, un'autonomia economica.
• Il sig. si impegna altresì a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore l'assegno mensile di Euro 200,00 da versarsi Per_1 entro il giorno 10° di ogni mese, assegno da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo i dati
ISTAT riscontrabili nella Gazzetta Ufficiale e da corrispondere fino a quando il minore avrà raggiunto, anche dopo la maggiore età, un'autonomia economica;
• La Sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico familiare;
Parte_1 pagina 5 di 6 • Il Sig. si impegna altresì a rimborsare alla moglie il 60% di tutte le spese mediche Parte_2 specialistiche non mutuabili, ivi comprese quelle ortodontiche e tickets, nonché il 60% di quelle scolastiche, ivi comprese quelle di trasporto pubblico da e per la scuola e, eventualmente, universitarie
(iscrizioni, libri di testo, ecc.), e di quelle relative a corsi, gite e quant'altro di interesse sportivo e culturale legato alla formazione psicofisica dei figli.
SULLE RESTANTI POSIZIONI PATRIMONIALI ED ECONOMICHE
8) Le parti dichiarano di avere già provveduto a dividersi, in parti uguali, le somme ed i titoli mobiliari di cui sono attualmente cointestatari, salvo quanto indicato al punto 2);
9) Le parti dichiarano di avere con il presente atto regolato ogni rapporto patrimoniale ed economico e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro oltre a quanto qui convenuto, in particolare al punto
2). Entrambi i coniugi dichiarano infine di aver preso visione delle reciproche proprietà immobiliari e mobiliari, tra le quali anche conti correnti, titoli e/o azioni di proprietà di ciascuno dei coniugi e di aver già effettuato ogni debita valutazione circa la loro effettiva consistenza.
C – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 6 di 6