TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6977/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 02/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. MANUEL ANDREA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MANUEL ANDREA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 04/12/1999 da Pt_1
e , trascritto al n. 232, Parte 2, Serie A, Anno 1999 del
[...] Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti rinunciando,
reciprocamente, alla richiesta di concorso nel mantenimento;
2. si dà atto che entrambi i coniugi provvederanno a sostenere, pro quota, tutte le spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento dei figli fino al momento della loro autosufficienza economica.
3. spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
2 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 09/01/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
3