Articolo 12 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6
Articolo 11Articolo 13
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19 marzo 2004
Art. 12. 1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 44. Il giudice tutelare puo' convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario".
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
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