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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/05/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 28 maggio 2025 avanti al
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 405/25
R.G. e promossa da
Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Pt_7
,
[...] Parte_8 Parte_9
,
[...] Parte_10 Parte_11
,
[...] Parte_12 Parte_13
Parte_14 Parte_15 Pt_16
,
[...] Parte_17 Parte_18
Parte_19
(Avv.ti D. Barboni e A. Nardone)
CONTRO
Controparte_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di
Giudice del Lavoro, il
[...]
per sentir Controparte_1
accertare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini della progressione in carriera, dell'anno 2013, con conseguente ricostruzione della carriera e condanna del al pagamento delle differenze CP_1
stipendiali eventualmente dovute.
I ricorrenti deducevano di essere dipendenti del come ATA, in servizio presso CP_1
scuole della Provincia di Bergamo, e lamentavano che il , in base alla CP_1
previsione di cui all'art. 1, comma 1, lett.
b) d.p.r. 122/13, oltre a non aver riconosciuto lo scatto stipendiale per l'anno 2013, aveva bloccato anche la valutazione dell'anzianità di servizio.
I ricorrenti contestavano la legittimità dell'operato del , richiamando sul CP_1
punto recente giurisprudenza, anche della
Suprema Corte. Rassegnavano quindi le sopra precisate conclusioni.
Il si Controparte_1
costituiva regolarmente in giudizio, resistendo alle domande di cui chiedeva il rigetto.
Il , dopo aver preliminarmente CP_1
eccepito la prescrizione delle pretese
(quinquennale in ordine alle differenze stipendiali e decennale in ordine al riconoscimento degli anni di anzianità), richiamava, nel merito, la correttezza dell'anzianità attribuita e, in particolare, dell'esclusione dell'anno 2013.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso può essere accolto.
Si ritiene di aderire alle considerazioni già esposte nella sentenza 1191/2024 dal
Tribunale di Genova, che prende espressamente posizione anche sulla pronuncia della Corte di Cassazione n.
16133/2024 invocata nel ricorso introduttivo.
In particolare, è stato evidenziato che “ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010
e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n.
122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
- ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n.
78/2010 convertito in legge n. 122/2010,
“per il personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013; - l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n.
78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011,
2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L.
n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è ben chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei
5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di
Cassazione invocata dai ricorrenti (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera:
“la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n.
304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte
Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016;
Corte Cost. n. 200/2018).
In particolare, nella sentenza n. 310/2013 la Corte Costituzionale ha precisato che
“…il quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del 2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa.
A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (punto n. 13.3).
“Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure, non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico-economico, nazionale ed europeo.
La recente riforma dell'art. 81 Cost, a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione), con l'introduzione, tra
l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art.
97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1
(Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art.
119 Cost., pongono l'accento sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo.
Non è senza significato che la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del
Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20°
Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee.” (punto n.
13.4).
”Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo
a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio”
(punto n. 13.5).
Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di “sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa.
Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co. 23 D.L. n. 78/2010
(la cui disciplina è stata prorogata fino al
31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, ma valutabili ai fini della ricostruzione della carriera nei termini e per le finalità sopra evidenziate.
In questi stessi termini si è espressa di recente la Suprema Corte, affermando che “la
“non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie” (così, in motivazione, cass. civ. 13619/25).
Prosegue la Corte chiarendo ulteriormente che “l'annualità del 2013 concorre, quindi,
a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Per completezza occorre aggiungere che nessuna prescrizione risulta maturata, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali che ritengono imprescrittibile il diritto alla ricostruzione della carriera.
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese processuali, tenuto conto della novità della questione e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 405/25 r.g.:
1) dichiara il diritto di Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5 Pt_6
,
[...] Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10
Parte_11 Parte_12
Parte_13 Parte_14 [...]
, Pt_15 Parte_16 Parte_17 alla Parte_18 Parte_19
ricostruzione della carriera, tenendo conto, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013;
2) compensa le spese di lite.
Bergamo, 28 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 28 maggio 2025 avanti al
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 405/25
R.G. e promossa da
Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Pt_7
,
[...] Parte_8 Parte_9
,
[...] Parte_10 Parte_11
,
[...] Parte_12 Parte_13
Parte_14 Parte_15 Pt_16
,
[...] Parte_17 Parte_18
Parte_19
(Avv.ti D. Barboni e A. Nardone)
CONTRO
Controparte_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di
Giudice del Lavoro, il
[...]
per sentir Controparte_1
accertare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini della progressione in carriera, dell'anno 2013, con conseguente ricostruzione della carriera e condanna del al pagamento delle differenze CP_1
stipendiali eventualmente dovute.
I ricorrenti deducevano di essere dipendenti del come ATA, in servizio presso CP_1
scuole della Provincia di Bergamo, e lamentavano che il , in base alla CP_1
previsione di cui all'art. 1, comma 1, lett.
b) d.p.r. 122/13, oltre a non aver riconosciuto lo scatto stipendiale per l'anno 2013, aveva bloccato anche la valutazione dell'anzianità di servizio.
I ricorrenti contestavano la legittimità dell'operato del , richiamando sul CP_1
punto recente giurisprudenza, anche della
Suprema Corte. Rassegnavano quindi le sopra precisate conclusioni.
Il si Controparte_1
costituiva regolarmente in giudizio, resistendo alle domande di cui chiedeva il rigetto.
Il , dopo aver preliminarmente CP_1
eccepito la prescrizione delle pretese
(quinquennale in ordine alle differenze stipendiali e decennale in ordine al riconoscimento degli anni di anzianità), richiamava, nel merito, la correttezza dell'anzianità attribuita e, in particolare, dell'esclusione dell'anno 2013.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso può essere accolto.
Si ritiene di aderire alle considerazioni già esposte nella sentenza 1191/2024 dal
Tribunale di Genova, che prende espressamente posizione anche sulla pronuncia della Corte di Cassazione n.
16133/2024 invocata nel ricorso introduttivo.
In particolare, è stato evidenziato che “ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010
e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n.
122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
- ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n.
78/2010 convertito in legge n. 122/2010,
“per il personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013; - l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n.
78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011,
2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L.
n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è ben chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei
5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di
Cassazione invocata dai ricorrenti (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera:
“la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n.
304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte
Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016;
Corte Cost. n. 200/2018).
In particolare, nella sentenza n. 310/2013 la Corte Costituzionale ha precisato che
“…il quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del 2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa.
A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (punto n. 13.3).
“Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure, non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico-economico, nazionale ed europeo.
La recente riforma dell'art. 81 Cost, a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione), con l'introduzione, tra
l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art.
97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1
(Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art.
119 Cost., pongono l'accento sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo.
Non è senza significato che la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del
Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20°
Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee.” (punto n.
13.4).
”Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo
a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio”
(punto n. 13.5).
Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di “sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa.
Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co. 23 D.L. n. 78/2010
(la cui disciplina è stata prorogata fino al
31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, ma valutabili ai fini della ricostruzione della carriera nei termini e per le finalità sopra evidenziate.
In questi stessi termini si è espressa di recente la Suprema Corte, affermando che “la
“non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie” (così, in motivazione, cass. civ. 13619/25).
Prosegue la Corte chiarendo ulteriormente che “l'annualità del 2013 concorre, quindi,
a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Per completezza occorre aggiungere che nessuna prescrizione risulta maturata, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali che ritengono imprescrittibile il diritto alla ricostruzione della carriera.
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese processuali, tenuto conto della novità della questione e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 405/25 r.g.:
1) dichiara il diritto di Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5 Pt_6
,
[...] Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10
Parte_11 Parte_12
Parte_13 Parte_14 [...]
, Pt_15 Parte_16 Parte_17 alla Parte_18 Parte_19
ricostruzione della carriera, tenendo conto, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013;
2) compensa le spese di lite.
Bergamo, 28 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini