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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3505/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3505 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, aventi ad oggetto “occupazione senza titolo di immobile” e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Grottaminarda alla via Pioppi 4/B, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Rosa Sciarra dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n.34, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Maria Concetta D'Assisi, da cui è rapp.ta e difesa giusta mandato in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, onde ottenere il rilascio dell'immobile sito in Casalduni alla via Vico Assunta (fl. 8, pa.lla
[...]
1648) occupato sine titulo dalla convenuta, oltre al risarcimento del danno, vinte le spese di lite.
In particolare, deduceva di aver acquistato con contratto di compravendita del 10 marzo 1970
l'immobile precisato e che, nonostante le diffide inoltrate, la convenuta non rilasciava il bene.
La costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, trattandosi di azione CP_1 di rivendica e non avendo l'attore adempiuto all'onere della prova;
eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva, in difetto del titolo di proprietà, e la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto; nel merito deduceva di essere proprietaria dell'immobile sito in Casalduni al vico pagina 1 di 4 Assunta e, in via subordinata, spiegava domanda riconvenzionale di usucapione.
Il ricorso è infondato e va rigettato, assorbita ogni questione -anche preliminare- sulla base del principio della ragione più liquida che consente di respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto (Cass. civ., Sez. Un., sentenza 8 maggio 2014 n.
9936).
E' noto che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 7305 del 2014, dirimendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato la natura reale dell'azione con la quale si chiede la restituzione di un immobile occupato, nell'assenza, anche originaria, di alcun titolo, qualificando la relativa domanda come azione di rivendicazione, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini probatori per chi agisce (cd. “probatio diabolica”).
Va tuttavia rilevato che la stessa giurisprudenza, nel delineare i confini di applicazione del principio esposto, limita la natura reale dell'azione al solo caso in cui manchi ab origine un titolo alla base dell'occupazione: in particolare, conserva il carattere personale, con conseguente regime probatorio attenuato, l'azione volta ad ottenere la restituzione di un bene volontariamente trasmesso ad altri, seppur in virtù di un titolo invalido.
Ed invero, ove il fondamento dell'azione sia costituito da un precedente rapporto obbligatorio, sia esso invalido o comunque esaurito per risoluzione o decorso del tempo, in base al quale il convenuto ha conseguito la detenzione del bene, per la tutela di tali fattispecie resta esperibile l'azione personale di restituzione, destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito, anche se invalidi.
Quanto all'onere probatorio, va evidenziato che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, nel caso di azione di rivendica, il suddetto onere probatorio è attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa. In tal caso, si ritiene che l'attore assolva l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di aver acquistato il bene, di cui si tratta, in base ad un valido titolo d'acquisto (Cass., n. 22598/2010; n.
9303/09).
Ciò posto, nella specie, alla luce delle deduzioni e delle allegazioni di parte, in considerazione della volontà di voler far valere i diritti dominicali sull'immobile in contestazione, il cui accertamento costituisce il presupposto per farsi luogo all'accoglimento della invocata restituzione, l'azione non può che qualificarsi come azione di rivendica, come d'altra parte evidenziato anche dall'attore, e pertanto l'onere da assolversi è estremamente severo, dovendo l'attore dimostrare non solo l'esistenza pagina 2 di 4 del proprio diritto di proprietà, ma anche il possesso del bene in capo ai propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario (Cass. n. 8215\2016: "In tema di azione di rivendicazione vige la regola secondo cui incombe sull'attore l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto di proprietà, dando prova del possesso del bene, anche in capo ai propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario").
Ciò premesso, nella specie, non può ritenersi assolto l'onere probatorio posto a carico dell'attore, atteso che, alla luce delle precipue contestazioni di parte convenuta che contesta l'originaria appartenenza del bene sin dalla comparsa di costituzione, non può certamente ritenersi sufficiente al fine di fornire la prova della proprietà in sede di rivendica (ossia di essere proprietario risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione) la documentazione prodotta
(estratto trascrizioni, contratto di vendita, storiche intestazioni immobili).
Né nella specie può esigersi un onere probatorio attenuato per avere parte convenuta eccepito, tra l'altro in via meramente subordinata, l'usucapione.
Deve sul punto rilevarsi che la giurisprudenza (sul punto Cass. n. 28865 del 2021), lungi dall'affermare un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi aventi causa, con attenuazione del rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, non supponendo l'invocazione dell'usucapione quale titolo d'acquisto a carattere originario alcun riconoscimento a favore della controparte, ha invece precisato che, in difetto di ulteriori elementi, il solo dato temporale, consistente nella deduzione di un possesso successivo, non giustifica, di per sé, l'attenuazione del rigore probatorio in capo al rivendicante.
Ciò può avvenire solo ove l'usucapione, così come dedotta dal convenuto, non sia in contrasto con la proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa (Cass. n. 5487/2002), ovvero quando il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell'attore era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass n. 7264/2003).
In assenza di tale riconoscimento, come nella specie, l'onere della prova in capo all'attore resta rigoroso.
Né può nella fattispecie in esame ritenersi sussistente qualsivoglia forma di riconoscimento implicito, avendo parte convenuta contestato precipuamente negli atti difensivi la non appartenenza del bene all'attore e ai suoi danti causa.
In definitiva, la domanda va rigettata, assorbita ogni altra questione, anche in punto di riconvenzionale di usucapione, trattandosi di domanda meramente subordinata.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida nella somma di euro 2.900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 25 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3505 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, aventi ad oggetto “occupazione senza titolo di immobile” e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Grottaminarda alla via Pioppi 4/B, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Rosa Sciarra dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n.34, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Maria Concetta D'Assisi, da cui è rapp.ta e difesa giusta mandato in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, onde ottenere il rilascio dell'immobile sito in Casalduni alla via Vico Assunta (fl. 8, pa.lla
[...]
1648) occupato sine titulo dalla convenuta, oltre al risarcimento del danno, vinte le spese di lite.
In particolare, deduceva di aver acquistato con contratto di compravendita del 10 marzo 1970
l'immobile precisato e che, nonostante le diffide inoltrate, la convenuta non rilasciava il bene.
La costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, trattandosi di azione CP_1 di rivendica e non avendo l'attore adempiuto all'onere della prova;
eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva, in difetto del titolo di proprietà, e la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto; nel merito deduceva di essere proprietaria dell'immobile sito in Casalduni al vico pagina 1 di 4 Assunta e, in via subordinata, spiegava domanda riconvenzionale di usucapione.
Il ricorso è infondato e va rigettato, assorbita ogni questione -anche preliminare- sulla base del principio della ragione più liquida che consente di respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto (Cass. civ., Sez. Un., sentenza 8 maggio 2014 n.
9936).
E' noto che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 7305 del 2014, dirimendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato la natura reale dell'azione con la quale si chiede la restituzione di un immobile occupato, nell'assenza, anche originaria, di alcun titolo, qualificando la relativa domanda come azione di rivendicazione, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini probatori per chi agisce (cd. “probatio diabolica”).
Va tuttavia rilevato che la stessa giurisprudenza, nel delineare i confini di applicazione del principio esposto, limita la natura reale dell'azione al solo caso in cui manchi ab origine un titolo alla base dell'occupazione: in particolare, conserva il carattere personale, con conseguente regime probatorio attenuato, l'azione volta ad ottenere la restituzione di un bene volontariamente trasmesso ad altri, seppur in virtù di un titolo invalido.
Ed invero, ove il fondamento dell'azione sia costituito da un precedente rapporto obbligatorio, sia esso invalido o comunque esaurito per risoluzione o decorso del tempo, in base al quale il convenuto ha conseguito la detenzione del bene, per la tutela di tali fattispecie resta esperibile l'azione personale di restituzione, destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito, anche se invalidi.
Quanto all'onere probatorio, va evidenziato che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, nel caso di azione di rivendica, il suddetto onere probatorio è attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa. In tal caso, si ritiene che l'attore assolva l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di aver acquistato il bene, di cui si tratta, in base ad un valido titolo d'acquisto (Cass., n. 22598/2010; n.
9303/09).
Ciò posto, nella specie, alla luce delle deduzioni e delle allegazioni di parte, in considerazione della volontà di voler far valere i diritti dominicali sull'immobile in contestazione, il cui accertamento costituisce il presupposto per farsi luogo all'accoglimento della invocata restituzione, l'azione non può che qualificarsi come azione di rivendica, come d'altra parte evidenziato anche dall'attore, e pertanto l'onere da assolversi è estremamente severo, dovendo l'attore dimostrare non solo l'esistenza pagina 2 di 4 del proprio diritto di proprietà, ma anche il possesso del bene in capo ai propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario (Cass. n. 8215\2016: "In tema di azione di rivendicazione vige la regola secondo cui incombe sull'attore l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto di proprietà, dando prova del possesso del bene, anche in capo ai propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario").
Ciò premesso, nella specie, non può ritenersi assolto l'onere probatorio posto a carico dell'attore, atteso che, alla luce delle precipue contestazioni di parte convenuta che contesta l'originaria appartenenza del bene sin dalla comparsa di costituzione, non può certamente ritenersi sufficiente al fine di fornire la prova della proprietà in sede di rivendica (ossia di essere proprietario risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione) la documentazione prodotta
(estratto trascrizioni, contratto di vendita, storiche intestazioni immobili).
Né nella specie può esigersi un onere probatorio attenuato per avere parte convenuta eccepito, tra l'altro in via meramente subordinata, l'usucapione.
Deve sul punto rilevarsi che la giurisprudenza (sul punto Cass. n. 28865 del 2021), lungi dall'affermare un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi aventi causa, con attenuazione del rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, non supponendo l'invocazione dell'usucapione quale titolo d'acquisto a carattere originario alcun riconoscimento a favore della controparte, ha invece precisato che, in difetto di ulteriori elementi, il solo dato temporale, consistente nella deduzione di un possesso successivo, non giustifica, di per sé, l'attenuazione del rigore probatorio in capo al rivendicante.
Ciò può avvenire solo ove l'usucapione, così come dedotta dal convenuto, non sia in contrasto con la proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa (Cass. n. 5487/2002), ovvero quando il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell'attore era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass n. 7264/2003).
In assenza di tale riconoscimento, come nella specie, l'onere della prova in capo all'attore resta rigoroso.
Né può nella fattispecie in esame ritenersi sussistente qualsivoglia forma di riconoscimento implicito, avendo parte convenuta contestato precipuamente negli atti difensivi la non appartenenza del bene all'attore e ai suoi danti causa.
In definitiva, la domanda va rigettata, assorbita ogni altra questione, anche in punto di riconvenzionale di usucapione, trattandosi di domanda meramente subordinata.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida nella somma di euro 2.900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 25 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Enrica Nasti
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