Articolo 18 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6
Articolo 17Articolo 19
Versione
29 gennaio 1981
Art. 18. Prescrizione dei contributi

La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 16.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1981
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