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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 413/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Corina Torraco Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Mattia Controparte_2 C.F._3
NI
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
Conclusioni: le parti hanno con concluso come da note autorizzate ex art. 352 c.p.c., il cui testo coincide con quello delle conclusioni formulate rispettivamente in atto di appello e in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio e dinanzi al Parte_1 CP_1 Controparte_2
Tribunale di Taranto e premetteva che: in data 25 giugno 2009 il deducente aveva contratto matrimonio con Parte_2 in regime di separazione dei beni;
con il consenso del suocero, , aveva realizzato un immobile poi divenuto CP_1 residenza familiare, sulla proprietà di quest'ultimo e della di lui moglie,
[...] , costituito, in particolare, da un appartamento esteso mq 116 posto al primo CP_2 piano di un fabbricato preesistente sito in Grottaglie alla Contrada Belvedere n. 147, contraddistinto in Catasto al foglio 28, particella 141/4, categoria A/7; con il suocero si convenne che, una volta realizzata la costruzione, il primo - che frattanto aveva accatastato a suo nome ed a nome della moglie l'appartamento - avrebbe trasferito quest'ultimo al deducente, il quale aveva affrontato tutte le spese necessarie realizzando la muratura, gli impianti (elettrico, termico e idraulico), e le finiture
(pavimenti, infissi e consimili) ed acquistando gli arredi, come da doc. 2; completato l'appartamento, l'esponente vi si era trasferito con la moglie, Parte_2
, ed il figlio;
[...] nell'anno 2019 la aveva chiesto al Tribunale di Taranto di pronunziare la CP_1 separazione ed il deducente era stato costretto a lasciare l'abitazione ancor prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori, adottati dal Presidente del Tribunale a seguito della comparizione dei coniugi, e tanto a causa delle vessazioni e violenze che avevano reso impossibile ogni forma di convivenza con la moglie ma anche con CP_1
, residente al piano terra dello stesso fabbricato;
[...] con sentenza non definitiva n. 1834/2020 del 26 ottobre 2020 era stata pronunciata la separazione tra i coniugi;
su tali premesse, rimaste senza esito le richieste stragiudiziali - rivolte al convenuto con lettere dei suoi legali del 18 dicembre 2019 e del 13 gennaio 2021 - di onorare l'impegno del trasferimento in suo favore dell'appartamento su indicato o del rimborso delle spese necessarie per la sua realizzazione, parzialmente documentate ed ammontanti ad oltre euro 100.000,00, lamentava che aveva violato il CP_1 ridetto accordo verbale di trasferimento e si era nel contempo rifiutato di rimborsargli le spese sostenute, atteggiamento derivato dalla separazione coniugale sopravvenuta e dalla volontà di allontanarlo dalla casa familiare appropriandosene in maniera ingiustificata;
assumeva che, in virtù dell'art. 936 c.c. secondo cui, ove l'intestatario solo formale della costruzione non intenda rilasciarla a colui che si sia fatto carico della sua realizzazione, deve quanto meno rimborsare a quest'ultimo il valore dei materiali impiegati, le spese sostenute anche per la manodopera e/o l'equivalente dell'aumento di valore arrecato al fondo per effetto dell'opera; assumeva che, in ogni caso, CP_1
pag. 2/15 , con l'altra intestataria formale dell'immobile , era tenuto a CP_1 Controparte_2 pagare in favore dell'esponente una somma corrispondente al valore della costruzione all'attualità, da determinarsi anche per il tramite di c.t.u., essendosi arricchiti indebitamente e senza giustificazione;
concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento in suo favore delle somme impiegate per la realizzazione della costruzione, per le finiture e gli arredi e dell'equivalente dell'aumento di valore del fondo derivanti dalla nuova costruzione, nella misura da determinarsi a mezzo di c.t.u. e sulla base della documentazione prodotta e, in via alternativa, condannare i convenuti a versargli la somma corrispondente al valore dell'immobile all'attualità a titolo di ingiustificato arricchimento;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano e e negavano di aver mai promesso CP_1 Controparte_2 alcunché al e men che mai di intestargli la proprietà dell'appartamento posto al Pt_1 piano superiore della loro abitazione ubicata a piano terra;
affermavano che, al fine di aiutare la figlia, le avevano messo a disposizione la costruzione insistente sul lastrico solare della loro abitazione sita in Grottaglie Contrada Belvedere n. 147 (in Catasto censita al foglio 28, particella 141 sub 3) affinché apportasse le modifiche e le migliorie ritenute necessarie e trasformasse quanto esistente a suo piacimento in modo da utilizzare l'appartamento quale casa coniugale da abitare con il marito ed il figlio;
aggiungevano che il , da sempre operante al campo dell'edilizia, si era adoperato CP_1 nell'effettuare molti dei lavori di modifica e delle migliorie dell'appartamento, nell'aiutare, con le sue sostanze economiche, la figlia, che pure aveva contribuito con i suoi risparmi di bracciante agricola, e nel pagare la manodopera necessaria per i lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'appartamento; facevano presente che mai i deducenti avrebbero consentito al genero di decidere quali opere eseguire proprio perché i coniugi avevano scelto il regime della separazione dei beni mentre la loro intenzione era quella di destinare l'appartamento alla figlia;
a riprova di ciò segnalavano che la maggior parte degli stessi documenti prodotti dall'attore erano intestati alla figlia, che aveva fatto fronte ai relativi pagamenti - come detto - con i suoi risparmi, con i guadagni ricavati dal suo lavoro e con le somme messe a sua disposizione dalla famiglia di origine, né vi era prova dell'acquisto e della installazione di impianti, infissi e pavimenti nonché dell'acquisto di arredi da parte del evidenziavano che la Pt_1
pag. 3/15 violenza e le vessazioni da cui derivò l'allontanamento del genero dalla casa familiare, concordato tra i legali dei coniugi, erano quelle perpetrate dal medesimo nei confronti della moglie alla presenza dei suoceri;
rimarcavano che le lettere evocate da controparte, peraltro di contenuto differente, erano state riscontrate dal loro legale, il quale aveva contestato che fosse stato il ad erigere la casa coniugale ed aveva Pt_1 respinto ogni richiesta di denaro;
quanto ai documenti prodotti dall'attore, osservavano che si trattava di documenti in parte illeggibili ed in parte ininfluenti non essendovi prova di chi avesse pagato gli importi ivi indicati e che in essi non vi era il riferimento ad una determinata costruzione ed anzi alcuni sembravano concernere una costruzioni della famiglia sita in San OR CO o riguardare soggetti estranei, o ancora Pt_1 consistevano in scontrini da cui non si ricavava l'oggetto dell'acquisto; eccepivano la genericità e la indeterminatezza della domanda e delle ragioni di diritto a fondamento delle pretesa;
quanto al riferimento all'art. 936 c.c., ne contestavano la applicabilità al caso di specie poiché la disposizione presuppone l'estraneità del proprietario del suolo rispetto al soggetto autore delle opere e l'assenza di altri titoli atti a giustificare la realizzazione dell'opera, mentre, nel caso di specie, il ne aveva beneficiato quale Pt_1 coniuge di;
evidenziavano che, anche a ritenere che il avesse Parte_2 Pt_1 effettuato a sue esclusive spese specifici lavori di ampliamento e specifiche migliorie su un appartamento almeno in parte preesistente, nessun rimborso poteva egli pretendere, e men che meno poteva pretendere il valore dell'immobile all'attualità, atteso che tanto costituiva oggetto del suo obbligo di provvedere almeno in parte al mantenimento della famiglia in adempimento del disposto dell'art. 143 c.c. a far tempo dal 2009, senza contare che nell'immobile aveva abitato dall'agosto 2015 al marzo 2019, sicché non aveva titolo per pretendere rimborsi o indennizzi;
contestava l'ammissibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento poiché difettava la residualità dovendosi il rapporto intercorso tra il ed essi esponenti qualificare in termini di Pt_1 rapporto di comodato con conseguente applicazione dell'art. 1808 c.c., secondo cui al comodante non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti anche se comportanti un miglioramento, non trovando invece applicazione gli artt. 1150, 936 e
1592 c.c.; concludevano chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, il pag. 4/15 contenimento nel minimo della condanna tenendo conto del valore del godimento dell'immobile durante la vita matrimoniale;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale adito con sentenza n. 1175/2023 pubblicata in data 19 maggio 2023, escluse sia l'appartenenza del “cespite migliorato” a o alla comunione legale Parte_2
o convenzionale tra i coniugi sia l'applicazione di norme e principi propri dei rapporti tra coniugi e rilevato che il rapporto dedotto in giudizio era intercorso tra il ed i Pt_1 suoceri, proprietari dell'immobile oggetto dei lavori, la cui “capacità solutoria” rispetto all'obbligazione alimentare nei confronti della figlia ex art. 433 c.c. risultava aumentata per effetto dei lavori edili che l'attore sosteneva di aver eseguito, riteneva applicabile l'art. 936 c.c. e rigettava la domanda poiché l'attore avrebbe dovuto allegare specificamente, nel termine delle preclusioni assertive, le spese sostenute per l'immobile oggetto di causa, di proprietà dei convenuti, indicando tutti gli elementi necessari, non potendosi peraltro ammettere una consulenza di ufficio tale da surrogare gli oneri assertivi e probatori ricadenti sulla parte, considerazioni queste valevoli anche per la domanda di corresponsione di indennizzo commisurato all'aumento di valore dell'immobile, la cui determinazione presupponeva la quantificazione dell'esborso effettivamente sostenuto per poi verificare l'incremento di valore ad essi correlato;
dichiarava compensate le spese di lite avendo i convenuti negato l'indennizzabilità ma non l'esecuzione dei lavori e considerata l'astratta sussistenza dell'obbligazione.
*** ha proposto appello svolgendo le doglianze che si esporranno più avanti Parte_1 ed ha invocato, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento della domanda proposta in prime cure previa ammissione delle istanze istruttorie formulate nel grado precedente, con vittoria integrale delle spese di lite.
Si sono costituiti e invocando in primo luogo la CP_1 Controparte_2 inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.; nel merito ha contestato il fondamento dell'impugnazione riproponendo gli argomenti svolti e le difese e le conclusioni formulate nel precedente grado;
con appello incidentale ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite;
il tutto con vittoria delle spese di lite del grado di appello.
pag. 5/15 All'udienza del 15 ottobre 2025 è stata tentata la conciliazione della lite che non ha sortito effetto. In particolare, il difensore del ha dichiarato la disponibilità alla Pt_1 definizione della controversia con il pagamento di euro 30.000,00 omnia mentre il difensore dei TA hanno dichiarato la disponibilità a trattare sulle spese del doppio grado.
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe a seguito della rimessione al collegio all'udienza fissata ai sensi ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che non è ravvisabile la violazione dell'art. 342 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, per difetto di specificità dei motivi poiché
l'esame dell'atto di appello consente la individuazione delle censure rivolte alle statuizioni oggetto della sentenza gravata ed all'argomentare del primo giudice.
***
Tanto premesso, con un unico motivo di appello ha rivolto alla sentenza Parte_1 impugnata plurime censure riassumibili come segue: ha denunciato la violazione dell'obbligo di motivazione e, più in dettaglio, ha lamentato che non si comprendeva al difetto di quali prove il giudice a quo intendesse riferirsi nella parte in cui aveva rilevato l'inottemperanza dell'onere di allegazione entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive e probatorie, avendo egli omesso ogni valutazione delle fatture e della documentazione contabile prodotte ab origine con l'atto di citazione e poi con la memoria ex art. art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c.; ha rimarcato l'importanza che rivestiva la consulenza di ufficio richiesta dal deducente già con l'atto di citazione non essendo invece condivisibile quanto asserito dal primo giudice, secondo cui essa non può svolgere una funzione surrogatoria di oneri assertivi e probatori gravanti sulla parte;
al riguardo ha segnalato di aver tempestivamente prodotto numerosi nei termini di legge, quali allegati all'atto di citazione ovvero alla memoria ex art. 183, co. 6 n. 2,
c.p.c., e che, pertanto, la consulenza invocata non era destinata a sostituirsi a quanto già ritualmente prodotto ma avrebbe fornito al giudicante solo un supporto tecnico che, attraverso l'osservazione diretta dell'immobile edificato, avrebbe consentito “di
pag. 6/15 sciogliere ogni dubbio in ordine al materiale probatorio acquisito e di pronunciarsi sulla domanda di giustizia”; ha poi lamentato la immotivata mancata ammissione della prova testi e per interpello ritualmente offerta dal deducente ed il carattere apparente e meramente assertivo degli argomenti addotti per rigettare le sue pretese, tanto più che il giudice aveva premesso che la controversia riguardava gli esborsi sostenuti da esso esponente per l'esecuzione di lavori edili su un immobile estraneo al patrimonio dell'allora moglie sicché non poteva parlarsi di obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia ed aveva osservato che quei lavori, accrescendo il valore dell'immobile, avevano accresciuto anche la capacità solutoria dell'obbligazione gravante a loro carico ai sensi dell'art. 433 c.c. nei confronti della figlia, per concludere che la fattispecie fosse riconducibile a quella disciplinata dall'art. 936 c.c.; ha, altresì, lamentato l'omessa valutazione delle fatture allegate all'atto di citazione e quelle prodotte con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. le quali - a suo dire - proverebbero l'esecuzione di lavori in muratura, di opere di finitura e di rivestimento, di opere elettriche, idrauliche e termiche, delle quali il deducente aveva sostenuto le relative spese facendo ricorso ai risparmi personali ed al suo reddito da lavoro dipendente, come riscontrato dagli estratti del conto corrente n. 61917 aperto presso CP alimentato dal suo stipendio di operaio ex (in particolare dagli Controparte_3 estratti conto relativi agli anni dal 2011 al 2017 e depositati a seguito della rimessione in termini concessa dal giudice a quo con ordinanza del 23 marzo 2022) ed ha rimarcato che la costruzione dell'appartamento si era protratta dal 2012 sino al 2016/2017 posto che le opere erano state realizzate in economia e poco alla volta secondo le disponibilità economiche;
ha segnalato che su detti documenti le controparti non avevano preso specifica posizione salvo affermare di aver sopportato essi stessi le spese ma senza dimostralo e senza proporre querela di falso nei confronti della quietanza rilasciata da CP_5 attestante il versamento di acconti per le murature per un totale di euro 30.000,00, ove ritenuta falsa la firma apposta su di essa, oppure nei confronti delle altre fatture contestate;
pag. 7/15 quanto agli argomenti addotti in sentenza con riguardo alla domanda di un indennizzo commisurato all'aumento di valore dell'immobile che presupponeva, a dire del primo giudice, la prova degli esborsi per poi verificare l'incremento di valore effettivo ad essi correlato, ha asserito di aver realizzato ex novo ed interamente l'immobile oggetto di causa, come dimostrato dalla documentazione contabile prodotta e dagli atti difensivi del procedimento di separazione tra i coniugi, nel cui ambito la stessa Parte_2 aveva precisato che la casa familiare era stata “costruita” sul lastrico solare di proprietà della famiglia e con il consenso della medesima, ed ha sostenuto che il giudice CP_1 avrebbe dovuto ammettere la consulenza di ufficio “al fine di chiarire e integrare quegli elementi di conoscenza già entrati nel processo” e comunque procedere alla stima del bene;
ha dunque insistito sull'ammissione di c.t.u. volta a quantificare i costi di costruzione dell'immobile e a determinare il valore di quest'ultimo all'attualità nonché sull'ammissione dell'interpello deferito e della prova testimoniale offerta.
***
I motivi di appello non consentono la riforma della sentenza impugnata nei termini invocati dall'impugnante.
Può convenirsi con il sulla sommarietà della sentenza impugnata, in parte Pt_1 soffermatasi su questioni non rilevanti (quale per esempio gli obblighi ex art. 433 c.c. dei coniugi nei confronti della figlia) ma - in sintesi - la valutazione di CP_1 insussistenza della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa va confermata nei temini che seguono.
In via preliminare si osserva che la fattispecie è stata ricondotta dal primo giudice all'art. 936 c.c. e tale qualificazione non ha costituito oggetto di contestazione con la conseguenza che sulla questione non può tornarsi.
Tanto puntualizzato, ai fini di una migliore comprensione della vicenda dedotta in causa
è opportuno rilevare che deve ritenersi provato, sulla base della documentazione prodotta dai TA la cui riferibilità all'immobile oggetto di causa non è stata contestata, che al piano superiore dell'abitazione, posta al primo piano di Contrada
Belvedere n. 147 – Grottaglie costituente l'abitazione di e di CP_1 [...]
, esisteva già una costruzione che è stata successivamente ampliata. In CP_2
pag. 8/15 particolare dai grafici dello stato luoghi a firma del Geom. allegati alla CP_6 concessione in sanatoria n. 47 del 1998 si evince che l'immobile sito in Grottaglie alla
Contrada Bucito in Catasto foglio 28 particella 141 ed insistente si componeva almeno dal 1995, data della domanda in sanatoria, di due piani fuori terra, ma dal cosiddetto accertamento della proprietà immobiliare urbana relativo all'immobile sito in Grottaglie alla C.da Belvedere n. 147 risalente al 2017, curato dal Geom. risultavano un Per_1 maggior numero di vani e superfici più ampie.
Resta smentito, quindi, l'assunto del secondo cui il primo piano fu costruito ex Pt_1 novo ed interamente. E' però provato che l'immobile fu ampliato.
E' opportuno, altresì, chiarire che il riferimento all'asserito impegno verbale di CP_1
di trasferimento di tale appartamento costituisce un mero elemento narrativo
[...] dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e non anche l'allegazione di un fatto costitutivo di alcuna domanda. E del resto un siffatto impegno verbale sarebbe privo di rilevanza atteso che gli accordi riguardanti i beni immobili sono soggetti a requisiti formali sicché la circostanza, anche qualora non fosse solo un elemento narrativo, non potrebbe costituire il fondamento della pretesa di rimborso o di indennizzo avanzata dal
Non può poi sottacersi che l'assunto non è verosimile posto che, anche a dar Pt_1 credito ad una sorta di promessa di trasferimento, non si comprenderebbe perché
come peraltro evidenziato dal medesimo, avrebbe preso l'impegno di CP_1 trasferimento dell'appartamento costruito sul lastrico della sua casa al solo genero, tanto più che i coniugi erano in regime di separazione dei beni.
Ciò puntualizzato, si osserva che il nell'introdurre il giudizio, affermò di aver Pt_1 realizzato a proprie spese l'appartamento - ove si era trasferito ad abitare con la sua famiglia in epoca non precisata e indicata dalle controparti nell'agosto 2015 - sul lastrico solare sovrastante l'abitazione dei suoceri con il loro consenso ed a chiedere la condanna delle controparti al rimborso delle spese sostenute per tale costruzione e/o alla corresponsione della somma corrispondente all'aumento di valore determinatosi per effetto della nuova costruzione in base all'art. 936 c.c. e, in via alternativa, la condanna delle medesime a versargli la somma corrispondente al valore dell'immobile all'attualità
a titolo di ingiustificato arricchimento, senza specificare null'altro ed invocando una consulenza di ufficio per la quantificazione dei costi di costruzione e per la pag. 9/15 determinazione del valore dell'immobile all'attualità. Si osserva, altresì, che il Pt_1 allegò all'atto di citazione sub doc. 2 alcuni documenti e, successivamente, pur a fronte delle contestazioni avversarie, aventi ad oggetto anche la documentazione prodotta, si limitò a formulare prova per interpello e testi sulla cui ammissione ha insistito anche nel presente grado unitamente alla ammissione di consulenza di ufficio.
E' bene rilevare sin da subito che la prova orale offerta dal non è ammissibile Pt_1 poiché i capitoli articolati o sono smentiti dalla documentazione prodotta (si veda il capitolo sub 1: “Vero è che la casa di abitazione ubicata in Grottaglie, alla C.da
Belvedere, 147, fu realizzata ex novo ed interamente dall'attore e che ivi, prima della nuova costruzione, vi era solo un lastrico solare”), o sono valutativi (si veda il capitolo sub 2: “Vero è inoltre che quest'ultima fu realizzata a spese del signor , Parte_1 con le sue uniche sostanze ed i suoi risparmi”), o sono superflui (si veda il capitolo sub
3: “Vero è che l'ex coniuge, , è una bracciante agricola e lavora solo Parte_2 in estate nel periodo di raccolta delle uve e che nel resto dell'anno si dedica interamente alla crescita del figlioletto” considerato che è noto che il lavoro in agricoltura è ordinariamente limitato ad alcuni periodi dell'anno e comunque la CP_1 sentita nel corso dell'udienza presidenziale di separazione riferì di lavorare come bracciante agricola d'estate), oppure sono generici e/o valutativi (si veda il capitolo sub
4: “Vero che i documenti giustificativi delle spese, gli ordini, le fatture, i buoni di consegna, i documenti di trasporto intestati al sig. contenuti nel Parte_1 fascicolo dell'attore e che mi vengono mostrati si riferiscono alla realizzazione dell'immobile ubicato in Grottaglie, alla C.da Belvedere, 147, abitato attualmente dalla signora e dal figlio minore, ”), o, infine, sono ininfluenti (si Parte_2 CP_2 veda il capitolo sub 5: “Vero che il signor risultava domiciliato in S. Parte_1
OR CO già prima del matrimonio e successivamente con la moglie, prima della realizzazione dell'immobile per cui è causa.”).
Con specifico riferimento al capito sub 4 (sopra testualmente riportato), premesso che i fatti oggetto di prova devono essere dedotti nei capitoli articolati in modo tale da sorreggere, se confermati, la tesi di colui che li ha dedotti e che, inoltre, essi vanno descritti congruamente al fine di consentire alla controparte di formulare una prova contraria, si rimarca che la richiesta prova orale sulla ridetta posizione è stata formulata pag. 10/15 irritualmente attraverso un generico riferimento ad una serie di documenti di natura diversa (quietanze, preventivi, fatture, scontrini, appunti a penna di acconti, documenti di trasporto), privi di ogni descrizione e finanche di numerazione, e ciò al fine di dimostrare una circostanza anch'essa generica, tanto più alla luce della diversa versione dei TA e delle contestazioni da questi ultimi svolte (∙ in ordine alla intestazione di parte dei documenti alla figlia, alla illeggibilità o ininfluenza di parte di essi, ∙ al fatto che essi non si riferivano ad una specifica costruzione ed anzi alcuni apparivano destinati ad una costruzione della famiglia sita in San OR CO, Pt_1
∙ al fatto che alcuni documenti erano indirizzati a soggetti estranei, ∙ alla valenza probatoria dei documenti sull'autore dei pagamenti). Tali considerazioni ne comportano in radice l'inammissibilità.
Non può, peraltro, sostenersi che i TA avrebbero dovuto proporre querela di falso avverso i documenti asseritamente provenienti da tale o con CP_5 riguardo agli altri documenti contestati difettando ogni elemento atto a giustificare l'esperibilità di un siffatto procedimento (Cass. ord. 5 dicembre 2022, n. 35649, ancor più radicale Cass. ord. 7 ottobre 2020, n. 21554, Cass. ord. 9 marzo 2020, n. 6650). E va pure evidenziato che proprio il non figura neppure tra i testi indicati dal CP_5 Pt_1 sicché non si vede come, a fronte della contestazione avversaria, soggetti diversi avrebbero potuto confermare gli esborsi quietanzati a nome del in tesi relativi CP_5 alle opere in muratura.
Per quel che concerne la valenza probatoria dei documenti suddetti, trattasi di produzione - come osservato in precedenza - di varia natura che per la gran parte non prova pagamenti effettuati dal o con suo denaro, salvo quel che si dirà più avanti, Pt_1 senza dire che alcuni dei documenti riguardano spese molto ridotte oppure sono costituiti da scontrini scarsamente leggibili che difettano dell'indicazione dei beni a cui si riferivano o sono privi di data o recano una data non leggibile.
Non hanno poi portata probatoria i preventivi, alcuni anche privi di intestazione e quindi anonimi. Quanto alle quietanze di pagamento di tale delle quali si è già CP_5 detto, la loro riferibilità a quest'ultimo non è provata a fronte della contestazione dei
TA. Va, altresì, registrata la presenza di fatture intestate a Parte_2
sicché, a maggior ragione, non può desumersi dalla loro produzione che fu il
[...]
pag. 11/15 a provvedere al loro pagamento. Alcuni documenti, inoltre, recano date Pt_1 successiva al trasferimento presso l'appartamento in questione da parte del con Pt_1 moglie e figlio, in particolare nel 2016 e nel 2017.
Gli unici pagamenti effettuati di cui vi è prova sono: ‣ i pagamenti, corrispondenti nel complesso a specifica fattura in atti, eseguiti in favore della Ciciriello S.r.l., rivenditore di ceramiche d'arredo e finiture di bagni, documentati da ricevuta datata 24 marzo 2014 relativa alla corresponsione di un acconto di euro 750,00 e da ricevuta datata 2 luglio
2015 relativa alla corresponsione di acconto di euro 100,00, rilasciate a Parte_1 nonché quello eseguito in favore della medesima società con bonifico del 15 maggio
2014, avente causale “Acquisto Materiale” e disposto da conto corrente intestato al aperto presso ed alimentato dalle sue retribuzioni di Pt_1 Controparte_7 dipendente di importo pari ad euro 4.000,00; ‣ i pagamenti eseguiti in CP_8 favore di di importo pari ad euro 429,84 come da fattura Parte_3 quietanzata in data 25 luglio 2015 ed attestante la consegna dei materiali a Parte_1
‣ i pagamenti eseguiti in favore di ome da quietanze rilasciate al
[...] CP_9 in data 13 marzo 2014, in data 3 giugno 2014, in data 5 novembre 2014, pari nel Pt_1 complesso ad euro 1.900,00; ‣ il pagamento eseguito in favore di Controparte_10 mediante bonifico, con causale “Acquisto materiale”, disposto dal conto corrente sopra menzionato del 4 febbraio 2014 di importo pari ad euro 1.973,35.
I bonifici menzionati si ricavano dagli estratti conto relativi agli anni dal 2011 al 2017 concernenti l'anzidetto conto corrente depositati dal previa rimessione in termini Pt_1 da parte del giudice a quo. Va detto che i TA già in prime cure contestarono la sussistenza dei presupposti della detta rimessione in termini ed hanno riproposto la censura nel presente grado ma essa, stante la specifica pronuncia del giudice di prime cure e la conferma anche a seguito di ripetute richiesta di revoca dell'ordinanza autorizzativa, non è qui riesaminabile in difetto di impugnazione sul punto da parte degli appellati.
Sui pagamenti documentati si tornerà più avanti.
Per completare l'esame di tali estratti conto, si osserva che essi documentano numerosi prelievi in contanti. Sta di fatto, in primo luogo, che non vi è corrispondenza, come ammesso dal medesimo tra i prelievi ed i documenti prodotti volti, in tesi, a Pt_1
pag. 12/15 provare gli esborsi per spese finalizzate alla realizzazione dell'immobile oggetto di causa. A ciò si aggiunga che i prelievi non possono imputarsi tout court e per intero ad esborsi per i lavori richiesti dall'ampliamento e dalla ristrutturazione della casa ove il andò ad abitare con moglie e figlio. Ragionevolmente, infatti, quei prelievi Pt_1 servivano anche a sostenere spese correnti di mantenimento del nucleo familiare, atteso che dagli estratti conto non risulta nessun acquisto effettuato mediante pagamento digitale e ciò significa che ogni spesa anche ordinaria (alimenti, vestiario, necessità sanitarie e consimili) veniva effettuata per contanti. Diversamente opinando, dovrebbe concludersi che la famiglia veniva interamente mantenuta con risorse fornite da terzi.
Infine, è condivisibile la valutazione espressa dal primo giudice con riguardo alla consulenza tecnica di ufficio invocata dal Per costante giurisprudenza di Pt_1 legittimità la consulenza tecnica di ufficio non costituisce mezzo istruttorio in senso proprio avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che essa rappresenta mezzo di indagine non utilizzabile al fine di esonerare la parte dall'onere di fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (si vedano da ultimo Cass. ord. 31 marzo 2025, n. 8498 e in precedenza Cass. ord. 15 dicembre 2017, n. 30218, Cass. ord. 8 febbraio 2011, n.
3130). Il non poteva, infatti, limitarsi a formulare domande in maniera generica Pt_1 demandando totalmente ad una consulenza di ufficio la quantificazione dei costi di cui ha chiesto il rimborso e dell'aumento di valore procurato al fondo preesistente (i.e. il lastrico solare), con la notazione che neppure in astratto potrebbe pretendere sia il rimborso dei costi sia l'equivalente dell'aumento di valore.
A fronte, peraltro, della accertata preesistenza di una costruzione al primo piano sovrastante l'abitazione di e di , ben altro onere CP_1 Controparte_2 assertivo e probatorio avrebbe dovuto rispettare stante la necessità di accertare la misura degli ampliamenti e non semplicemente una costruzione ex novo.
Sulla base delle considerazioni che precedono deve ritenersi che risultino provati unicamente i pagamenti delle somme sopra descritte quali oggetto di esborsi sostenuti pag. 13/15 dal e finalizzati all'esecuzione dei lavori volti all'approntamento Pt_1 dell'appartamento costituente la casa familiare dell'appellante, di e Parte_2 del figlio.
Ne deriva che la domanda può essere accolta limitatamente all'importo complessivo di euro 9.153,19, trattandosi di spese autorizzate dai TA relative ad opere riguardanti l'ampliamento di unità di proprietà dei medesimi al primo piano del fabbricato il cui piano terra parimenti era, ed è, di proprietà di questi ultimi.
L'importo va poi rivalutato all'attualità (sino al 31 ottobre 2025 e con decorrenza da ciascun esborso nell'ordine sopra riportato: euro 909,75, euro 121,20, euro 4.848,00, euro 521,40, euro 911,25, euro 2.308,50, euro 2.393,67) così pervenendosi alla somma finale di euro 12.013,77, arrotondati ad euro 12.015,00, che i TA sono tenuti - ai sensi dell'art. 936, co. 2, c.c. - a versare al non essendovi una ragione Pt_1 atta a giustificare che esso vada a beneficio dei proprietari.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione o argomentazione esposta dalle parti,
l'appello principale va accolto per quanto di ragione e per l'effetto e CP_1
vanno condannati a pagare in favore di la somma Controparte_2 Parte_1 complessiva di euro 12.015,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. a far tempo dalla data della presente pronuncia (da intendersi quale data della deliberazione) sino al saldo.
L'appello incidentale con cui e hanno censurato la CP_1 Controparte_2 compensazione delle spese di lite operata dal giudice a quo non ravvisandosi, a loro dire, alcuna ragione idonea a sostenere tale conclusione, rimane assorbito dall'accoglimento, sia pure parziale, della domanda del che impone la revisione Pt_1
d'ufficio delle spese del primo grado.
Infine, le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147/2022 rapportata al decisum nonché tenuto conto delle attività espletate e quindi in relazione alle quattro fasi previste dal d.m. n.
147 cit..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da e avverso la CP_1 Controparte_2
pag. 14/15 sentenza del Tribunale di Taranto n. 1175/2023 pubblicata in data 19 maggio 2023, così provvede: accoglie l'appello principale per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento della domanda proposta dall'appellante, condanna e , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento in favore di la complessiva somma di euro 12.015,00, oltre Parte_1 interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla presente pronuncia al saldo;
dichiara assorbito l'appello incidentale;
condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle CP_1 Controparte_2 spese di lite in favore di liquidate, quanto al primo grado, in euro Parte_1
545,00 per anticipazioni ed in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge, e, quanto al presente grado, in euro 804,00 per anticipazioni ed in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 413/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Corina Torraco Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Mattia Controparte_2 C.F._3
NI
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
Conclusioni: le parti hanno con concluso come da note autorizzate ex art. 352 c.p.c., il cui testo coincide con quello delle conclusioni formulate rispettivamente in atto di appello e in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio e dinanzi al Parte_1 CP_1 Controparte_2
Tribunale di Taranto e premetteva che: in data 25 giugno 2009 il deducente aveva contratto matrimonio con Parte_2 in regime di separazione dei beni;
con il consenso del suocero, , aveva realizzato un immobile poi divenuto CP_1 residenza familiare, sulla proprietà di quest'ultimo e della di lui moglie,
[...] , costituito, in particolare, da un appartamento esteso mq 116 posto al primo CP_2 piano di un fabbricato preesistente sito in Grottaglie alla Contrada Belvedere n. 147, contraddistinto in Catasto al foglio 28, particella 141/4, categoria A/7; con il suocero si convenne che, una volta realizzata la costruzione, il primo - che frattanto aveva accatastato a suo nome ed a nome della moglie l'appartamento - avrebbe trasferito quest'ultimo al deducente, il quale aveva affrontato tutte le spese necessarie realizzando la muratura, gli impianti (elettrico, termico e idraulico), e le finiture
(pavimenti, infissi e consimili) ed acquistando gli arredi, come da doc. 2; completato l'appartamento, l'esponente vi si era trasferito con la moglie, Parte_2
, ed il figlio;
[...] nell'anno 2019 la aveva chiesto al Tribunale di Taranto di pronunziare la CP_1 separazione ed il deducente era stato costretto a lasciare l'abitazione ancor prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori, adottati dal Presidente del Tribunale a seguito della comparizione dei coniugi, e tanto a causa delle vessazioni e violenze che avevano reso impossibile ogni forma di convivenza con la moglie ma anche con CP_1
, residente al piano terra dello stesso fabbricato;
[...] con sentenza non definitiva n. 1834/2020 del 26 ottobre 2020 era stata pronunciata la separazione tra i coniugi;
su tali premesse, rimaste senza esito le richieste stragiudiziali - rivolte al convenuto con lettere dei suoi legali del 18 dicembre 2019 e del 13 gennaio 2021 - di onorare l'impegno del trasferimento in suo favore dell'appartamento su indicato o del rimborso delle spese necessarie per la sua realizzazione, parzialmente documentate ed ammontanti ad oltre euro 100.000,00, lamentava che aveva violato il CP_1 ridetto accordo verbale di trasferimento e si era nel contempo rifiutato di rimborsargli le spese sostenute, atteggiamento derivato dalla separazione coniugale sopravvenuta e dalla volontà di allontanarlo dalla casa familiare appropriandosene in maniera ingiustificata;
assumeva che, in virtù dell'art. 936 c.c. secondo cui, ove l'intestatario solo formale della costruzione non intenda rilasciarla a colui che si sia fatto carico della sua realizzazione, deve quanto meno rimborsare a quest'ultimo il valore dei materiali impiegati, le spese sostenute anche per la manodopera e/o l'equivalente dell'aumento di valore arrecato al fondo per effetto dell'opera; assumeva che, in ogni caso, CP_1
pag. 2/15 , con l'altra intestataria formale dell'immobile , era tenuto a CP_1 Controparte_2 pagare in favore dell'esponente una somma corrispondente al valore della costruzione all'attualità, da determinarsi anche per il tramite di c.t.u., essendosi arricchiti indebitamente e senza giustificazione;
concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento in suo favore delle somme impiegate per la realizzazione della costruzione, per le finiture e gli arredi e dell'equivalente dell'aumento di valore del fondo derivanti dalla nuova costruzione, nella misura da determinarsi a mezzo di c.t.u. e sulla base della documentazione prodotta e, in via alternativa, condannare i convenuti a versargli la somma corrispondente al valore dell'immobile all'attualità a titolo di ingiustificato arricchimento;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano e e negavano di aver mai promesso CP_1 Controparte_2 alcunché al e men che mai di intestargli la proprietà dell'appartamento posto al Pt_1 piano superiore della loro abitazione ubicata a piano terra;
affermavano che, al fine di aiutare la figlia, le avevano messo a disposizione la costruzione insistente sul lastrico solare della loro abitazione sita in Grottaglie Contrada Belvedere n. 147 (in Catasto censita al foglio 28, particella 141 sub 3) affinché apportasse le modifiche e le migliorie ritenute necessarie e trasformasse quanto esistente a suo piacimento in modo da utilizzare l'appartamento quale casa coniugale da abitare con il marito ed il figlio;
aggiungevano che il , da sempre operante al campo dell'edilizia, si era adoperato CP_1 nell'effettuare molti dei lavori di modifica e delle migliorie dell'appartamento, nell'aiutare, con le sue sostanze economiche, la figlia, che pure aveva contribuito con i suoi risparmi di bracciante agricola, e nel pagare la manodopera necessaria per i lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'appartamento; facevano presente che mai i deducenti avrebbero consentito al genero di decidere quali opere eseguire proprio perché i coniugi avevano scelto il regime della separazione dei beni mentre la loro intenzione era quella di destinare l'appartamento alla figlia;
a riprova di ciò segnalavano che la maggior parte degli stessi documenti prodotti dall'attore erano intestati alla figlia, che aveva fatto fronte ai relativi pagamenti - come detto - con i suoi risparmi, con i guadagni ricavati dal suo lavoro e con le somme messe a sua disposizione dalla famiglia di origine, né vi era prova dell'acquisto e della installazione di impianti, infissi e pavimenti nonché dell'acquisto di arredi da parte del evidenziavano che la Pt_1
pag. 3/15 violenza e le vessazioni da cui derivò l'allontanamento del genero dalla casa familiare, concordato tra i legali dei coniugi, erano quelle perpetrate dal medesimo nei confronti della moglie alla presenza dei suoceri;
rimarcavano che le lettere evocate da controparte, peraltro di contenuto differente, erano state riscontrate dal loro legale, il quale aveva contestato che fosse stato il ad erigere la casa coniugale ed aveva Pt_1 respinto ogni richiesta di denaro;
quanto ai documenti prodotti dall'attore, osservavano che si trattava di documenti in parte illeggibili ed in parte ininfluenti non essendovi prova di chi avesse pagato gli importi ivi indicati e che in essi non vi era il riferimento ad una determinata costruzione ed anzi alcuni sembravano concernere una costruzioni della famiglia sita in San OR CO o riguardare soggetti estranei, o ancora Pt_1 consistevano in scontrini da cui non si ricavava l'oggetto dell'acquisto; eccepivano la genericità e la indeterminatezza della domanda e delle ragioni di diritto a fondamento delle pretesa;
quanto al riferimento all'art. 936 c.c., ne contestavano la applicabilità al caso di specie poiché la disposizione presuppone l'estraneità del proprietario del suolo rispetto al soggetto autore delle opere e l'assenza di altri titoli atti a giustificare la realizzazione dell'opera, mentre, nel caso di specie, il ne aveva beneficiato quale Pt_1 coniuge di;
evidenziavano che, anche a ritenere che il avesse Parte_2 Pt_1 effettuato a sue esclusive spese specifici lavori di ampliamento e specifiche migliorie su un appartamento almeno in parte preesistente, nessun rimborso poteva egli pretendere, e men che meno poteva pretendere il valore dell'immobile all'attualità, atteso che tanto costituiva oggetto del suo obbligo di provvedere almeno in parte al mantenimento della famiglia in adempimento del disposto dell'art. 143 c.c. a far tempo dal 2009, senza contare che nell'immobile aveva abitato dall'agosto 2015 al marzo 2019, sicché non aveva titolo per pretendere rimborsi o indennizzi;
contestava l'ammissibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento poiché difettava la residualità dovendosi il rapporto intercorso tra il ed essi esponenti qualificare in termini di Pt_1 rapporto di comodato con conseguente applicazione dell'art. 1808 c.c., secondo cui al comodante non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti anche se comportanti un miglioramento, non trovando invece applicazione gli artt. 1150, 936 e
1592 c.c.; concludevano chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, il pag. 4/15 contenimento nel minimo della condanna tenendo conto del valore del godimento dell'immobile durante la vita matrimoniale;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale adito con sentenza n. 1175/2023 pubblicata in data 19 maggio 2023, escluse sia l'appartenenza del “cespite migliorato” a o alla comunione legale Parte_2
o convenzionale tra i coniugi sia l'applicazione di norme e principi propri dei rapporti tra coniugi e rilevato che il rapporto dedotto in giudizio era intercorso tra il ed i Pt_1 suoceri, proprietari dell'immobile oggetto dei lavori, la cui “capacità solutoria” rispetto all'obbligazione alimentare nei confronti della figlia ex art. 433 c.c. risultava aumentata per effetto dei lavori edili che l'attore sosteneva di aver eseguito, riteneva applicabile l'art. 936 c.c. e rigettava la domanda poiché l'attore avrebbe dovuto allegare specificamente, nel termine delle preclusioni assertive, le spese sostenute per l'immobile oggetto di causa, di proprietà dei convenuti, indicando tutti gli elementi necessari, non potendosi peraltro ammettere una consulenza di ufficio tale da surrogare gli oneri assertivi e probatori ricadenti sulla parte, considerazioni queste valevoli anche per la domanda di corresponsione di indennizzo commisurato all'aumento di valore dell'immobile, la cui determinazione presupponeva la quantificazione dell'esborso effettivamente sostenuto per poi verificare l'incremento di valore ad essi correlato;
dichiarava compensate le spese di lite avendo i convenuti negato l'indennizzabilità ma non l'esecuzione dei lavori e considerata l'astratta sussistenza dell'obbligazione.
*** ha proposto appello svolgendo le doglianze che si esporranno più avanti Parte_1 ed ha invocato, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento della domanda proposta in prime cure previa ammissione delle istanze istruttorie formulate nel grado precedente, con vittoria integrale delle spese di lite.
Si sono costituiti e invocando in primo luogo la CP_1 Controparte_2 inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.; nel merito ha contestato il fondamento dell'impugnazione riproponendo gli argomenti svolti e le difese e le conclusioni formulate nel precedente grado;
con appello incidentale ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite;
il tutto con vittoria delle spese di lite del grado di appello.
pag. 5/15 All'udienza del 15 ottobre 2025 è stata tentata la conciliazione della lite che non ha sortito effetto. In particolare, il difensore del ha dichiarato la disponibilità alla Pt_1 definizione della controversia con il pagamento di euro 30.000,00 omnia mentre il difensore dei TA hanno dichiarato la disponibilità a trattare sulle spese del doppio grado.
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe a seguito della rimessione al collegio all'udienza fissata ai sensi ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che non è ravvisabile la violazione dell'art. 342 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, per difetto di specificità dei motivi poiché
l'esame dell'atto di appello consente la individuazione delle censure rivolte alle statuizioni oggetto della sentenza gravata ed all'argomentare del primo giudice.
***
Tanto premesso, con un unico motivo di appello ha rivolto alla sentenza Parte_1 impugnata plurime censure riassumibili come segue: ha denunciato la violazione dell'obbligo di motivazione e, più in dettaglio, ha lamentato che non si comprendeva al difetto di quali prove il giudice a quo intendesse riferirsi nella parte in cui aveva rilevato l'inottemperanza dell'onere di allegazione entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive e probatorie, avendo egli omesso ogni valutazione delle fatture e della documentazione contabile prodotte ab origine con l'atto di citazione e poi con la memoria ex art. art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c.; ha rimarcato l'importanza che rivestiva la consulenza di ufficio richiesta dal deducente già con l'atto di citazione non essendo invece condivisibile quanto asserito dal primo giudice, secondo cui essa non può svolgere una funzione surrogatoria di oneri assertivi e probatori gravanti sulla parte;
al riguardo ha segnalato di aver tempestivamente prodotto numerosi nei termini di legge, quali allegati all'atto di citazione ovvero alla memoria ex art. 183, co. 6 n. 2,
c.p.c., e che, pertanto, la consulenza invocata non era destinata a sostituirsi a quanto già ritualmente prodotto ma avrebbe fornito al giudicante solo un supporto tecnico che, attraverso l'osservazione diretta dell'immobile edificato, avrebbe consentito “di
pag. 6/15 sciogliere ogni dubbio in ordine al materiale probatorio acquisito e di pronunciarsi sulla domanda di giustizia”; ha poi lamentato la immotivata mancata ammissione della prova testi e per interpello ritualmente offerta dal deducente ed il carattere apparente e meramente assertivo degli argomenti addotti per rigettare le sue pretese, tanto più che il giudice aveva premesso che la controversia riguardava gli esborsi sostenuti da esso esponente per l'esecuzione di lavori edili su un immobile estraneo al patrimonio dell'allora moglie sicché non poteva parlarsi di obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia ed aveva osservato che quei lavori, accrescendo il valore dell'immobile, avevano accresciuto anche la capacità solutoria dell'obbligazione gravante a loro carico ai sensi dell'art. 433 c.c. nei confronti della figlia, per concludere che la fattispecie fosse riconducibile a quella disciplinata dall'art. 936 c.c.; ha, altresì, lamentato l'omessa valutazione delle fatture allegate all'atto di citazione e quelle prodotte con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. le quali - a suo dire - proverebbero l'esecuzione di lavori in muratura, di opere di finitura e di rivestimento, di opere elettriche, idrauliche e termiche, delle quali il deducente aveva sostenuto le relative spese facendo ricorso ai risparmi personali ed al suo reddito da lavoro dipendente, come riscontrato dagli estratti del conto corrente n. 61917 aperto presso CP alimentato dal suo stipendio di operaio ex (in particolare dagli Controparte_3 estratti conto relativi agli anni dal 2011 al 2017 e depositati a seguito della rimessione in termini concessa dal giudice a quo con ordinanza del 23 marzo 2022) ed ha rimarcato che la costruzione dell'appartamento si era protratta dal 2012 sino al 2016/2017 posto che le opere erano state realizzate in economia e poco alla volta secondo le disponibilità economiche;
ha segnalato che su detti documenti le controparti non avevano preso specifica posizione salvo affermare di aver sopportato essi stessi le spese ma senza dimostralo e senza proporre querela di falso nei confronti della quietanza rilasciata da CP_5 attestante il versamento di acconti per le murature per un totale di euro 30.000,00, ove ritenuta falsa la firma apposta su di essa, oppure nei confronti delle altre fatture contestate;
pag. 7/15 quanto agli argomenti addotti in sentenza con riguardo alla domanda di un indennizzo commisurato all'aumento di valore dell'immobile che presupponeva, a dire del primo giudice, la prova degli esborsi per poi verificare l'incremento di valore effettivo ad essi correlato, ha asserito di aver realizzato ex novo ed interamente l'immobile oggetto di causa, come dimostrato dalla documentazione contabile prodotta e dagli atti difensivi del procedimento di separazione tra i coniugi, nel cui ambito la stessa Parte_2 aveva precisato che la casa familiare era stata “costruita” sul lastrico solare di proprietà della famiglia e con il consenso della medesima, ed ha sostenuto che il giudice CP_1 avrebbe dovuto ammettere la consulenza di ufficio “al fine di chiarire e integrare quegli elementi di conoscenza già entrati nel processo” e comunque procedere alla stima del bene;
ha dunque insistito sull'ammissione di c.t.u. volta a quantificare i costi di costruzione dell'immobile e a determinare il valore di quest'ultimo all'attualità nonché sull'ammissione dell'interpello deferito e della prova testimoniale offerta.
***
I motivi di appello non consentono la riforma della sentenza impugnata nei termini invocati dall'impugnante.
Può convenirsi con il sulla sommarietà della sentenza impugnata, in parte Pt_1 soffermatasi su questioni non rilevanti (quale per esempio gli obblighi ex art. 433 c.c. dei coniugi nei confronti della figlia) ma - in sintesi - la valutazione di CP_1 insussistenza della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa va confermata nei temini che seguono.
In via preliminare si osserva che la fattispecie è stata ricondotta dal primo giudice all'art. 936 c.c. e tale qualificazione non ha costituito oggetto di contestazione con la conseguenza che sulla questione non può tornarsi.
Tanto puntualizzato, ai fini di una migliore comprensione della vicenda dedotta in causa
è opportuno rilevare che deve ritenersi provato, sulla base della documentazione prodotta dai TA la cui riferibilità all'immobile oggetto di causa non è stata contestata, che al piano superiore dell'abitazione, posta al primo piano di Contrada
Belvedere n. 147 – Grottaglie costituente l'abitazione di e di CP_1 [...]
, esisteva già una costruzione che è stata successivamente ampliata. In CP_2
pag. 8/15 particolare dai grafici dello stato luoghi a firma del Geom. allegati alla CP_6 concessione in sanatoria n. 47 del 1998 si evince che l'immobile sito in Grottaglie alla
Contrada Bucito in Catasto foglio 28 particella 141 ed insistente si componeva almeno dal 1995, data della domanda in sanatoria, di due piani fuori terra, ma dal cosiddetto accertamento della proprietà immobiliare urbana relativo all'immobile sito in Grottaglie alla C.da Belvedere n. 147 risalente al 2017, curato dal Geom. risultavano un Per_1 maggior numero di vani e superfici più ampie.
Resta smentito, quindi, l'assunto del secondo cui il primo piano fu costruito ex Pt_1 novo ed interamente. E' però provato che l'immobile fu ampliato.
E' opportuno, altresì, chiarire che il riferimento all'asserito impegno verbale di CP_1
di trasferimento di tale appartamento costituisce un mero elemento narrativo
[...] dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e non anche l'allegazione di un fatto costitutivo di alcuna domanda. E del resto un siffatto impegno verbale sarebbe privo di rilevanza atteso che gli accordi riguardanti i beni immobili sono soggetti a requisiti formali sicché la circostanza, anche qualora non fosse solo un elemento narrativo, non potrebbe costituire il fondamento della pretesa di rimborso o di indennizzo avanzata dal
Non può poi sottacersi che l'assunto non è verosimile posto che, anche a dar Pt_1 credito ad una sorta di promessa di trasferimento, non si comprenderebbe perché
come peraltro evidenziato dal medesimo, avrebbe preso l'impegno di CP_1 trasferimento dell'appartamento costruito sul lastrico della sua casa al solo genero, tanto più che i coniugi erano in regime di separazione dei beni.
Ciò puntualizzato, si osserva che il nell'introdurre il giudizio, affermò di aver Pt_1 realizzato a proprie spese l'appartamento - ove si era trasferito ad abitare con la sua famiglia in epoca non precisata e indicata dalle controparti nell'agosto 2015 - sul lastrico solare sovrastante l'abitazione dei suoceri con il loro consenso ed a chiedere la condanna delle controparti al rimborso delle spese sostenute per tale costruzione e/o alla corresponsione della somma corrispondente all'aumento di valore determinatosi per effetto della nuova costruzione in base all'art. 936 c.c. e, in via alternativa, la condanna delle medesime a versargli la somma corrispondente al valore dell'immobile all'attualità
a titolo di ingiustificato arricchimento, senza specificare null'altro ed invocando una consulenza di ufficio per la quantificazione dei costi di costruzione e per la pag. 9/15 determinazione del valore dell'immobile all'attualità. Si osserva, altresì, che il Pt_1 allegò all'atto di citazione sub doc. 2 alcuni documenti e, successivamente, pur a fronte delle contestazioni avversarie, aventi ad oggetto anche la documentazione prodotta, si limitò a formulare prova per interpello e testi sulla cui ammissione ha insistito anche nel presente grado unitamente alla ammissione di consulenza di ufficio.
E' bene rilevare sin da subito che la prova orale offerta dal non è ammissibile Pt_1 poiché i capitoli articolati o sono smentiti dalla documentazione prodotta (si veda il capitolo sub 1: “Vero è che la casa di abitazione ubicata in Grottaglie, alla C.da
Belvedere, 147, fu realizzata ex novo ed interamente dall'attore e che ivi, prima della nuova costruzione, vi era solo un lastrico solare”), o sono valutativi (si veda il capitolo sub 2: “Vero è inoltre che quest'ultima fu realizzata a spese del signor , Parte_1 con le sue uniche sostanze ed i suoi risparmi”), o sono superflui (si veda il capitolo sub
3: “Vero è che l'ex coniuge, , è una bracciante agricola e lavora solo Parte_2 in estate nel periodo di raccolta delle uve e che nel resto dell'anno si dedica interamente alla crescita del figlioletto” considerato che è noto che il lavoro in agricoltura è ordinariamente limitato ad alcuni periodi dell'anno e comunque la CP_1 sentita nel corso dell'udienza presidenziale di separazione riferì di lavorare come bracciante agricola d'estate), oppure sono generici e/o valutativi (si veda il capitolo sub
4: “Vero che i documenti giustificativi delle spese, gli ordini, le fatture, i buoni di consegna, i documenti di trasporto intestati al sig. contenuti nel Parte_1 fascicolo dell'attore e che mi vengono mostrati si riferiscono alla realizzazione dell'immobile ubicato in Grottaglie, alla C.da Belvedere, 147, abitato attualmente dalla signora e dal figlio minore, ”), o, infine, sono ininfluenti (si Parte_2 CP_2 veda il capitolo sub 5: “Vero che il signor risultava domiciliato in S. Parte_1
OR CO già prima del matrimonio e successivamente con la moglie, prima della realizzazione dell'immobile per cui è causa.”).
Con specifico riferimento al capito sub 4 (sopra testualmente riportato), premesso che i fatti oggetto di prova devono essere dedotti nei capitoli articolati in modo tale da sorreggere, se confermati, la tesi di colui che li ha dedotti e che, inoltre, essi vanno descritti congruamente al fine di consentire alla controparte di formulare una prova contraria, si rimarca che la richiesta prova orale sulla ridetta posizione è stata formulata pag. 10/15 irritualmente attraverso un generico riferimento ad una serie di documenti di natura diversa (quietanze, preventivi, fatture, scontrini, appunti a penna di acconti, documenti di trasporto), privi di ogni descrizione e finanche di numerazione, e ciò al fine di dimostrare una circostanza anch'essa generica, tanto più alla luce della diversa versione dei TA e delle contestazioni da questi ultimi svolte (∙ in ordine alla intestazione di parte dei documenti alla figlia, alla illeggibilità o ininfluenza di parte di essi, ∙ al fatto che essi non si riferivano ad una specifica costruzione ed anzi alcuni apparivano destinati ad una costruzione della famiglia sita in San OR CO, Pt_1
∙ al fatto che alcuni documenti erano indirizzati a soggetti estranei, ∙ alla valenza probatoria dei documenti sull'autore dei pagamenti). Tali considerazioni ne comportano in radice l'inammissibilità.
Non può, peraltro, sostenersi che i TA avrebbero dovuto proporre querela di falso avverso i documenti asseritamente provenienti da tale o con CP_5 riguardo agli altri documenti contestati difettando ogni elemento atto a giustificare l'esperibilità di un siffatto procedimento (Cass. ord. 5 dicembre 2022, n. 35649, ancor più radicale Cass. ord. 7 ottobre 2020, n. 21554, Cass. ord. 9 marzo 2020, n. 6650). E va pure evidenziato che proprio il non figura neppure tra i testi indicati dal CP_5 Pt_1 sicché non si vede come, a fronte della contestazione avversaria, soggetti diversi avrebbero potuto confermare gli esborsi quietanzati a nome del in tesi relativi CP_5 alle opere in muratura.
Per quel che concerne la valenza probatoria dei documenti suddetti, trattasi di produzione - come osservato in precedenza - di varia natura che per la gran parte non prova pagamenti effettuati dal o con suo denaro, salvo quel che si dirà più avanti, Pt_1 senza dire che alcuni dei documenti riguardano spese molto ridotte oppure sono costituiti da scontrini scarsamente leggibili che difettano dell'indicazione dei beni a cui si riferivano o sono privi di data o recano una data non leggibile.
Non hanno poi portata probatoria i preventivi, alcuni anche privi di intestazione e quindi anonimi. Quanto alle quietanze di pagamento di tale delle quali si è già CP_5 detto, la loro riferibilità a quest'ultimo non è provata a fronte della contestazione dei
TA. Va, altresì, registrata la presenza di fatture intestate a Parte_2
sicché, a maggior ragione, non può desumersi dalla loro produzione che fu il
[...]
pag. 11/15 a provvedere al loro pagamento. Alcuni documenti, inoltre, recano date Pt_1 successiva al trasferimento presso l'appartamento in questione da parte del con Pt_1 moglie e figlio, in particolare nel 2016 e nel 2017.
Gli unici pagamenti effettuati di cui vi è prova sono: ‣ i pagamenti, corrispondenti nel complesso a specifica fattura in atti, eseguiti in favore della Ciciriello S.r.l., rivenditore di ceramiche d'arredo e finiture di bagni, documentati da ricevuta datata 24 marzo 2014 relativa alla corresponsione di un acconto di euro 750,00 e da ricevuta datata 2 luglio
2015 relativa alla corresponsione di acconto di euro 100,00, rilasciate a Parte_1 nonché quello eseguito in favore della medesima società con bonifico del 15 maggio
2014, avente causale “Acquisto Materiale” e disposto da conto corrente intestato al aperto presso ed alimentato dalle sue retribuzioni di Pt_1 Controparte_7 dipendente di importo pari ad euro 4.000,00; ‣ i pagamenti eseguiti in CP_8 favore di di importo pari ad euro 429,84 come da fattura Parte_3 quietanzata in data 25 luglio 2015 ed attestante la consegna dei materiali a Parte_1
‣ i pagamenti eseguiti in favore di ome da quietanze rilasciate al
[...] CP_9 in data 13 marzo 2014, in data 3 giugno 2014, in data 5 novembre 2014, pari nel Pt_1 complesso ad euro 1.900,00; ‣ il pagamento eseguito in favore di Controparte_10 mediante bonifico, con causale “Acquisto materiale”, disposto dal conto corrente sopra menzionato del 4 febbraio 2014 di importo pari ad euro 1.973,35.
I bonifici menzionati si ricavano dagli estratti conto relativi agli anni dal 2011 al 2017 concernenti l'anzidetto conto corrente depositati dal previa rimessione in termini Pt_1 da parte del giudice a quo. Va detto che i TA già in prime cure contestarono la sussistenza dei presupposti della detta rimessione in termini ed hanno riproposto la censura nel presente grado ma essa, stante la specifica pronuncia del giudice di prime cure e la conferma anche a seguito di ripetute richiesta di revoca dell'ordinanza autorizzativa, non è qui riesaminabile in difetto di impugnazione sul punto da parte degli appellati.
Sui pagamenti documentati si tornerà più avanti.
Per completare l'esame di tali estratti conto, si osserva che essi documentano numerosi prelievi in contanti. Sta di fatto, in primo luogo, che non vi è corrispondenza, come ammesso dal medesimo tra i prelievi ed i documenti prodotti volti, in tesi, a Pt_1
pag. 12/15 provare gli esborsi per spese finalizzate alla realizzazione dell'immobile oggetto di causa. A ciò si aggiunga che i prelievi non possono imputarsi tout court e per intero ad esborsi per i lavori richiesti dall'ampliamento e dalla ristrutturazione della casa ove il andò ad abitare con moglie e figlio. Ragionevolmente, infatti, quei prelievi Pt_1 servivano anche a sostenere spese correnti di mantenimento del nucleo familiare, atteso che dagli estratti conto non risulta nessun acquisto effettuato mediante pagamento digitale e ciò significa che ogni spesa anche ordinaria (alimenti, vestiario, necessità sanitarie e consimili) veniva effettuata per contanti. Diversamente opinando, dovrebbe concludersi che la famiglia veniva interamente mantenuta con risorse fornite da terzi.
Infine, è condivisibile la valutazione espressa dal primo giudice con riguardo alla consulenza tecnica di ufficio invocata dal Per costante giurisprudenza di Pt_1 legittimità la consulenza tecnica di ufficio non costituisce mezzo istruttorio in senso proprio avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che essa rappresenta mezzo di indagine non utilizzabile al fine di esonerare la parte dall'onere di fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (si vedano da ultimo Cass. ord. 31 marzo 2025, n. 8498 e in precedenza Cass. ord. 15 dicembre 2017, n. 30218, Cass. ord. 8 febbraio 2011, n.
3130). Il non poteva, infatti, limitarsi a formulare domande in maniera generica Pt_1 demandando totalmente ad una consulenza di ufficio la quantificazione dei costi di cui ha chiesto il rimborso e dell'aumento di valore procurato al fondo preesistente (i.e. il lastrico solare), con la notazione che neppure in astratto potrebbe pretendere sia il rimborso dei costi sia l'equivalente dell'aumento di valore.
A fronte, peraltro, della accertata preesistenza di una costruzione al primo piano sovrastante l'abitazione di e di , ben altro onere CP_1 Controparte_2 assertivo e probatorio avrebbe dovuto rispettare stante la necessità di accertare la misura degli ampliamenti e non semplicemente una costruzione ex novo.
Sulla base delle considerazioni che precedono deve ritenersi che risultino provati unicamente i pagamenti delle somme sopra descritte quali oggetto di esborsi sostenuti pag. 13/15 dal e finalizzati all'esecuzione dei lavori volti all'approntamento Pt_1 dell'appartamento costituente la casa familiare dell'appellante, di e Parte_2 del figlio.
Ne deriva che la domanda può essere accolta limitatamente all'importo complessivo di euro 9.153,19, trattandosi di spese autorizzate dai TA relative ad opere riguardanti l'ampliamento di unità di proprietà dei medesimi al primo piano del fabbricato il cui piano terra parimenti era, ed è, di proprietà di questi ultimi.
L'importo va poi rivalutato all'attualità (sino al 31 ottobre 2025 e con decorrenza da ciascun esborso nell'ordine sopra riportato: euro 909,75, euro 121,20, euro 4.848,00, euro 521,40, euro 911,25, euro 2.308,50, euro 2.393,67) così pervenendosi alla somma finale di euro 12.013,77, arrotondati ad euro 12.015,00, che i TA sono tenuti - ai sensi dell'art. 936, co. 2, c.c. - a versare al non essendovi una ragione Pt_1 atta a giustificare che esso vada a beneficio dei proprietari.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione o argomentazione esposta dalle parti,
l'appello principale va accolto per quanto di ragione e per l'effetto e CP_1
vanno condannati a pagare in favore di la somma Controparte_2 Parte_1 complessiva di euro 12.015,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. a far tempo dalla data della presente pronuncia (da intendersi quale data della deliberazione) sino al saldo.
L'appello incidentale con cui e hanno censurato la CP_1 Controparte_2 compensazione delle spese di lite operata dal giudice a quo non ravvisandosi, a loro dire, alcuna ragione idonea a sostenere tale conclusione, rimane assorbito dall'accoglimento, sia pure parziale, della domanda del che impone la revisione Pt_1
d'ufficio delle spese del primo grado.
Infine, le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147/2022 rapportata al decisum nonché tenuto conto delle attività espletate e quindi in relazione alle quattro fasi previste dal d.m. n.
147 cit..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da e avverso la CP_1 Controparte_2
pag. 14/15 sentenza del Tribunale di Taranto n. 1175/2023 pubblicata in data 19 maggio 2023, così provvede: accoglie l'appello principale per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento della domanda proposta dall'appellante, condanna e , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento in favore di la complessiva somma di euro 12.015,00, oltre Parte_1 interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla presente pronuncia al saldo;
dichiara assorbito l'appello incidentale;
condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle CP_1 Controparte_2 spese di lite in favore di liquidate, quanto al primo grado, in euro Parte_1
545,00 per anticipazioni ed in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge, e, quanto al presente grado, in euro 804,00 per anticipazioni ed in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
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