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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 622/2024 la seguente:
S E N T E N Z A tra:
, cod. fisc. elettivamente domiciliata in Peschici (FG), al Parte_1 CodiceFiscale_1
Corso Garibaldi, n. 29, presso e nello studio dell'avv. Giovanni MAGGIANO, cod. fisc. C.F._2
del Foro di Foggia, il quale la rappresenta e difende, giusta mandato in calce all'atto di
[...] citazione in appello;
APPELLANTE
Firmato
avverso la sentenza n. 2659/2023, emessa in data 26.10.2023 dal Tribunale di Foggia, nel procedimento civile n. 4881/2018, pubblicata 27.10.2023
E
1) , cod. fisc. n. Parte_2 CodiceFiscale_3
2) , cod. fisc. n. Parte_3 CodiceFiscale_4
3) , cod. fisc. n. ; Parte_4 CodiceFiscale_5
4) cod. fisc. n. ; Parte_5 CodiceFiscale_6
5) , cod. fisc. n. ; Parte_6 CodiceFiscale_7
6) , cod. fisc. n. ; Parte_6 CodiceFiscale_8
7) , cod. fisc. n. ; Parte_7 CodiceFiscale_9
8) cod. fisc. n. ; Parte_5 CodiceFiscale_10
9) , cod. fisc. n. ; Parte_3 CodiceFiscale_11
10) , cod. fisc. n. ; Parte_8 CodiceFiscale_12
11) , cod. fisc. n. Parte_6 CodiceFiscale_13
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza collegiale del 21.10.2025, svolta in modalità scritta, previo deposito dalle parti di memorie e note di udienza, la causa è stata riservata per la decisione. ***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.6.2018, , citava dinanzi il Tribunale di Foggia, Parte_1 Parte_2
, , , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_5 Parte_3 Parte_8
, , per ivi sentire così provvedere:
[...] Parte_6
“
1. accertare e dichiarare l'acquisto da parte della IG , nata a [...]_1
(FG) il 5.11.1944 ed ivi residente a[...], cod. fisc. del CodiceFiscale_1 diritto di proprietà esclusiva e per l'intero dell'unità immobiliare sita nel Comune di Cagnano Varano catastalmente identificata al foglio 42 particella 696, sub 8, 9, 10, 11, 12 e 13;
2. per l'effetto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lucera la trascrizione dell'emananda sentenza, sollevandolo da ogni responsabilità a riguardo;
3. ordinare all'U.T.E. di Foggia le volture a favore della IG;
Parte_1
4. condannare, in caso di opposizione, i convenuti alla rifusione di tutte le spese, ed ai compensi legali, compresi quelli della espletata procedura di mediazione”.
Deduceva la che i convenuti erano proprietari per la quota indivisa di ½ della particella 696 Pt_1
(ex p.lla 202), identificata al Catasto Terreni del Comune di Cagnano Varano (FG) al fg. 42, su cui ricade una porzione dell'immobile fatto edificare da in forza della concessione Parte_3 edilizia n. 245 del 31.5.1981.
Esponeva che nei primi anni '80 il marito aveva edificato il predetto immobile Parte_3 adibito a civile abitazione sulla p.lla n. 1152 di sua esclusiva proprietà e sulla p.lla 696 (per ½ di sua proprietà e per ½ di proprietà di ); pertanto, allegando di essere erede universale Parte_9 per successione legittima del defunto marito e deducendo di possedere detto immobile uti dominus da oltre trent'anni, chiedeva che venisse accertato e conseguentemente dichiarato il suo diritto di proprietà sulla “superficie immobiliare” sita nel Comune di Cagnano Varano, identificata al fg. 42,
p.lla 696, sub 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune.
Le parti convenute non si costituivano nonostante la regolarità delle notifiche e ne veniva dichiarata la contumacia.
Venivano ammesse le prove orali richieste e all'udienza del 6.5.2021 venivano escussi il geom.
[...]
e la SI. . CP_1 Parte_10
Con sentenza n. 2659/2023, il Tribunale di Foggia, rigettava la domanda.
Riteneva il primo giudice che, posto che la domanda attorea, essendo espressamente tesa al riconoscimento dell'intervenuta usucapione della “superficie immobiliare” di cui alla particella n. 696 del fg. 42 del Catasto Fabbricati del Comune di Cagnano Varano, dovesse essere intesa come volta al riconoscimento dell'acquisto per usucapione del suolo su cui era stato edificato il manufatto oggetto del giudizio, parte attrice non aveva adeguatamente dimostrato la sussistenza dell'animus possidendi, ovvero dell'intenzione di tenere la cosa come propria ed in modo incompatibile con il possesso altrui.
Secondo il primo giudice dagli atti di causa non era emerso che la – e, prima di lei, il suo Pt_1 marito defunto, – fosse proprietaria del manufatto insistente sul fondo di cui Parte_3 alle particelle 1152 e 696 del fg. 42, oggetto della domanda di usucapione;
tanto non emergeva né dall'atto di donazione prodotto dall'attrice – atteso che, non avendo quest'ultima versato in atti la visura storica relativa agli immobili innanzi indicati, non era possibile dedurre che la particella n. 400 del fg. 42 del Catasto del Comune di Cagnano Varano, cui il suddetto atto di donazione fa riferimento, avesse poi assunto il numero 1152, come asserito dalla medesima –, né dalla visura catastale allegata che, avendo valore meramente fiscale, non era di per sé sola in grado di comprovare la titolarità del diritto reale, limitandosi a costituire un mero indizio della proprietà del bene ivi rappresentato.
Parte attrice, inoltre, non aveva prodotto idonea documentazione – quali contratti, fatture o ricevute di pagamento – utile a dimostrare che suo marito avesse commissionato a terzi la costruzione dell'edificio oggetto di causa, ovvero avesse realizzato in proprio l'opera, né tanto poteva evincersi dalla concessione edilizia n. 245 versata in atti dall'attrice; ciò in quanto il semplice rilascio della concessione edilizia non comprovava, in assenza di ulteriore documentazione, l'effettiva realizzazione dell'opera consentita.
Pertanto, non avendo la prodotto in giudizio la visura storica relativa agli immobili oggetto Pt_1 del contendere, era precluso al Tribunale accertare che la particella n. 202, riportata nel suddetto atto concessorio, avesse poi assunto la diversa numerazione (1152 e/o 969) indicata dall'attrice in citazione.
Né la parte attrice aveva dimostrato di aver effettuato le dedotte opere di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il manufatto oggetto di causa, ovvero di aver pagato i tributi in relazione al detto bene od al suolo sui cui l'immobile risultava edificato.
Dalle risultanze della prova orale era emerso solo che l'attrice avesse, insieme a suo marito, sin dagli anni '80, abitato e ancora abitava l'immobile oggetto di causa, mentre con riferimento al dichiarato compimento delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria presso l'immobile oggetto del giudizio, da parte dei coniugi , entrambi i testimoni non avevano assistito di Parte_11 persona all'esecuzione di tali lavori e avevano dedotto l'avvenuta esecuzione delle opere di manutenzione dalla circostanza che, l'immobile era sempre in buone condizioni.
Pertanto, a giudizio del Tribunale, in assenza di prova circa l'asserita costruzione dell'immobile in parola da parte del marito dell'attrice, sulle particelle oggetto della domanda di usucapione, la circostanza che la avesse da sempre abitato il manufatto insistente sul suolo di cui alle Pt_1 particelle nn. 1152 e 696 del fg. 42 del Catasto del Comune di Cagnano Varano, - oggetto della domanda di usucapione, non era sufficiente a provare il possesso uti dominus, in quanto il diritto di abitazione costituisce un diritto diverso da quello di proprietà del suolo e dell'immobile sullo stesso edificato.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto appello riproponendo le Parte_1 medesime conclusioni già chieste nel giudizio di primo grado.
Le parti appellate, pur ritualmente citate non si sono costituite e ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza previo deposito di note difensive e di udienza la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello, proposto da fondati sugli stessi motivi di prime cure va accolto perché Parte_1 fondato.
E' utile rammentare, brevemente in diritto, che l'istituto dell'usucapione, disciplinato dagli artt. 1158
e ss. c.c. configura una delle ipotesi di acquisto di un diritto su beni mobili o immobili a titolo originario che si compie mediante il possesso continuo, pacifico, ininterrotto e manifesto.
Nello specifico, i requisiti necessari affinché si compia l'usucapione sono: a) l'animus possidendi, ossia la volontà di possedere un bene come si fosse titolari del diritto di proprietà o dell'altro diritto corrispondente;
b) l'animus rem sibi habendi, ossia la volontà di tenere un bene esercitando i poteri corrispondenti a quelli del titolare del diritto reale;
c) il corpus possessionis, ossia lo stato di fatto che si configura in modo tale da far apparire il possessore quale titolare del diritto reale corrispondente;
d) il tempus possessionis cioè il possesso ultraventennale del bene uti dominus.
Il possesso utile ai fini dell'usucapione ordinaria, per possesso ultraventennale, infine, non deve necessariamente essere acquistato in buona fede;
infatti non è necessario che il soggetto usucapente ignori di ledere il diritto altrui, essendo sufficiente che ponga in essere una situazione possessoria in difetto di clandestinità e di violenza, e quindi ininterrotto, pacifico e manifesto.
Pertanto, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione, ha l'obbligo di fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Nella specie, l'appellante lamenta in primo luogo, l'erroneità della sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure rigettato la domanda di usucapione per carenza di prova, nonostante gli elementi forniti sarebbero stati sufficienti a dimostrare che il bene era stato posseduto, ininterrottamente dal dante causa dell'odierno appellante, sin dai primi anni '80 e che detto immobile era stato edificato proprio sulle stesse particelle (o quota parte di esse) di cui si chiede l'accertamento dell'acquisto per usucapione.
Ed infatti per meglio chiarire i propri assunti l'appellante ha depositato Consulenza tecnica di parte a firma del geom. , di Cagnano Varano, che ha confermato quanto già emergeva Per_1 Controparte_2 dalle visure catastali, che comunque è indubbio assumono valore indiziario, soprattutto in assenza di altri elementi documentali.
Ebbene il CTP, avvalendosi anche della visura catastale storica ha affermato che
1) la particella n. 400 del foglio 42 Catasto Comune di Cagnano Varano, ha effettivamente assunto il numero 1152 (cfr. visure storiche 8.11.2023);
2) il marito dell'appellante e quest'ultima hanno commissionato al SInor la Parte_12 realizzazione del fabbricato di cui alla sentenza impugnata (cfr. dichiarazione datata 8.4.2024);
3) la p.lla 202 del foglio 42 (di cui alla concessione edilizia del 31.3.1981), ha assunto successivamente il numero 696, previa variazione/soppressione delle particelle 1151 e 1152 del foglio 42 (cfr. visure storiche per immobile del 19.2.2024 e del giorno 8.11.2023); ha inoltre dimostrato di avere da sempre pagato i tributi in relazione dell'unità Parte_1 immobiliare sita nel Comune di Cagnano Varano alla Via Pablo Neruda, 39/B, catastalmente identificata al foglio 42 particella 696, sub 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
La produzione della detta consulenza, com'è noto, è ammissibile in appello, poiché “costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello”. (cfr. Cass. Sez. 2, 19/01/2022, n. 1614, Rv. 663635 – 01; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 13902 del 03/06/2013 Rv. 626469; Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 20347 del 24/08/2017 Rv.
645101).
Con altro motivo di appello, la si duole della mancata corretta valutazione, da parte del Pt_1 primo giudice degli esiti della prova testimoniale.
La censura è fondata.
La prova testimoniale ha infatti dimostrato che l'attrice, fin dalla sua costruzione (risalente ai primi anni '80), unitamente al proprio coniuge convivente oggi defunto, , ha sempre Parte_3 occupato e in via esclusiva posseduto uti dominus, quindi da oltre trent'anni, l'immobile in questione, sita nel Comune di Cagnano Varano (FG) alla Via Pablo Neruda, n. 39/b, costituente la sua abitazione, esercitando sullo stesso un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico.
Infatti, i testi escussi, geom. e SI.ra , hanno confermato che per CP_1 Parte_10 oltre vent'anni la risultava essere proprietaria dell'immobile adibito a civile abitazione, sito Pt_1 nel Comune di Cagnano Varano (FG) alla Via Pablo Neruda, n. 39/b, così come documentato in atti.
Il geometra escusso all'udienza del 6.5.2021 precisava che, quale tecnico -geometra, CP_1 aveva avuto modo di visionare la concessione edilizia relativa all'immobile ed aveva, altresì, redatto la dichiarazione di successione alla morte del marito dell'attrice.
Riferiva inoltre, che, dalla concessione edilizia si evinceva che la stessa era stata rilasciata sull'intero lotto comprensivo di entrambe le particelle oggetto di causa ed era intestata a , Parte_3 marito della E aggiungeva “Ricordo di aver ricevuto detta documentazione in quanto era Pt_1 necessario effettuare una ricostruzione delle liceità amministrative” e che: “Mi sono recato presso
l'immobile in questione una prima volta nel 1997, poi nel 2013 e nel 2017 ed in tutte le occasioni ho notato che l'intero immobile era abitato dai coniugi ” e “lo stesso si presentava in Parte_11 buono stato manutentivo e non manifestava parti ammalorate”.
Anche la teste , confermava che, “essendo la nipote dell'attrice, sin da quando Parte_10 ero bambina, ho frequentato l'appartamento in questione, il quale era tutto ossia quello insistente sulla p.lla 1152, sia quello insistente sulle p.lle 696, occupato dai miei zii”.
Il possesso esclusivo dell'odierna attrice dell'intera area catastale e del fabbricato ivi presente non è mai stato oggetto di alcuna forma di contestazione da parte di nessuno né verbalmente né giudizialmente e prova ne è anche la mancata costituzione in entrambi i gradi del giudizio delle parti convenute/appellate.
E' allora evidente che la mancata contestazione dei fatti costitutivi, dedotti dall'attrice/appellante manifestatasi con la scelta di non comparire nei giudizi costituisce elemento rafforzativo rispetto alle emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla parte attrice. E pertanto, in considerazione di quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene, che siano emersi indizi gravi, precisi e concordanti dell'esercizio del possesso del bene oggetto di causa in termini di esclusività attraverso un comportamento continuo e non interrotto che dimostra inequivocabilmente l'intenzione, da parte dell'odierna appellante, di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena.
Di conseguenza l'appello è fondato e va accolto.
Stante la mancata costituzione degli appellati in entrambi i gradi del giudizio le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da avverso la sentenza n. n. 2659/2023 pubbl. il 26/10/2023 emessa dal Tribunale Parte_1 di Foggia, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, così dispone:
- Dichiara la contumacia di , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_6 Parte_7 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_8 Parte_6
- accoglie la domanda di usucapione formulata da della proprietà indivisa e Parte_1 per l'intero dell'unità immobiliare sita nel Comune di Cagnano Varano catastalmente identificata al foglio 42 particella 696, sub 8, 9, 10, 11, 12 e 13;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lucera la trascrizione della sentenza,
- ordina all'U.T.E. di Foggia le volture a favore della IG;
Parte_1
- Spese del doppio grado compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21.10.2025
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 622/2024 la seguente:
S E N T E N Z A tra:
, cod. fisc. elettivamente domiciliata in Peschici (FG), al Parte_1 CodiceFiscale_1
Corso Garibaldi, n. 29, presso e nello studio dell'avv. Giovanni MAGGIANO, cod. fisc. C.F._2
del Foro di Foggia, il quale la rappresenta e difende, giusta mandato in calce all'atto di
[...] citazione in appello;
APPELLANTE
Firmato
avverso la sentenza n. 2659/2023, emessa in data 26.10.2023 dal Tribunale di Foggia, nel procedimento civile n. 4881/2018, pubblicata 27.10.2023
E
1) , cod. fisc. n. Parte_2 CodiceFiscale_3
2) , cod. fisc. n. Parte_3 CodiceFiscale_4
3) , cod. fisc. n. ; Parte_4 CodiceFiscale_5
4) cod. fisc. n. ; Parte_5 CodiceFiscale_6
5) , cod. fisc. n. ; Parte_6 CodiceFiscale_7
6) , cod. fisc. n. ; Parte_6 CodiceFiscale_8
7) , cod. fisc. n. ; Parte_7 CodiceFiscale_9
8) cod. fisc. n. ; Parte_5 CodiceFiscale_10
9) , cod. fisc. n. ; Parte_3 CodiceFiscale_11
10) , cod. fisc. n. ; Parte_8 CodiceFiscale_12
11) , cod. fisc. n. Parte_6 CodiceFiscale_13
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza collegiale del 21.10.2025, svolta in modalità scritta, previo deposito dalle parti di memorie e note di udienza, la causa è stata riservata per la decisione. ***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.6.2018, , citava dinanzi il Tribunale di Foggia, Parte_1 Parte_2
, , , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_5 Parte_3 Parte_8
, , per ivi sentire così provvedere:
[...] Parte_6
“
1. accertare e dichiarare l'acquisto da parte della IG , nata a [...]_1
(FG) il 5.11.1944 ed ivi residente a[...], cod. fisc. del CodiceFiscale_1 diritto di proprietà esclusiva e per l'intero dell'unità immobiliare sita nel Comune di Cagnano Varano catastalmente identificata al foglio 42 particella 696, sub 8, 9, 10, 11, 12 e 13;
2. per l'effetto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lucera la trascrizione dell'emananda sentenza, sollevandolo da ogni responsabilità a riguardo;
3. ordinare all'U.T.E. di Foggia le volture a favore della IG;
Parte_1
4. condannare, in caso di opposizione, i convenuti alla rifusione di tutte le spese, ed ai compensi legali, compresi quelli della espletata procedura di mediazione”.
Deduceva la che i convenuti erano proprietari per la quota indivisa di ½ della particella 696 Pt_1
(ex p.lla 202), identificata al Catasto Terreni del Comune di Cagnano Varano (FG) al fg. 42, su cui ricade una porzione dell'immobile fatto edificare da in forza della concessione Parte_3 edilizia n. 245 del 31.5.1981.
Esponeva che nei primi anni '80 il marito aveva edificato il predetto immobile Parte_3 adibito a civile abitazione sulla p.lla n. 1152 di sua esclusiva proprietà e sulla p.lla 696 (per ½ di sua proprietà e per ½ di proprietà di ); pertanto, allegando di essere erede universale Parte_9 per successione legittima del defunto marito e deducendo di possedere detto immobile uti dominus da oltre trent'anni, chiedeva che venisse accertato e conseguentemente dichiarato il suo diritto di proprietà sulla “superficie immobiliare” sita nel Comune di Cagnano Varano, identificata al fg. 42,
p.lla 696, sub 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune.
Le parti convenute non si costituivano nonostante la regolarità delle notifiche e ne veniva dichiarata la contumacia.
Venivano ammesse le prove orali richieste e all'udienza del 6.5.2021 venivano escussi il geom.
[...]
e la SI. . CP_1 Parte_10
Con sentenza n. 2659/2023, il Tribunale di Foggia, rigettava la domanda.
Riteneva il primo giudice che, posto che la domanda attorea, essendo espressamente tesa al riconoscimento dell'intervenuta usucapione della “superficie immobiliare” di cui alla particella n. 696 del fg. 42 del Catasto Fabbricati del Comune di Cagnano Varano, dovesse essere intesa come volta al riconoscimento dell'acquisto per usucapione del suolo su cui era stato edificato il manufatto oggetto del giudizio, parte attrice non aveva adeguatamente dimostrato la sussistenza dell'animus possidendi, ovvero dell'intenzione di tenere la cosa come propria ed in modo incompatibile con il possesso altrui.
Secondo il primo giudice dagli atti di causa non era emerso che la – e, prima di lei, il suo Pt_1 marito defunto, – fosse proprietaria del manufatto insistente sul fondo di cui Parte_3 alle particelle 1152 e 696 del fg. 42, oggetto della domanda di usucapione;
tanto non emergeva né dall'atto di donazione prodotto dall'attrice – atteso che, non avendo quest'ultima versato in atti la visura storica relativa agli immobili innanzi indicati, non era possibile dedurre che la particella n. 400 del fg. 42 del Catasto del Comune di Cagnano Varano, cui il suddetto atto di donazione fa riferimento, avesse poi assunto il numero 1152, come asserito dalla medesima –, né dalla visura catastale allegata che, avendo valore meramente fiscale, non era di per sé sola in grado di comprovare la titolarità del diritto reale, limitandosi a costituire un mero indizio della proprietà del bene ivi rappresentato.
Parte attrice, inoltre, non aveva prodotto idonea documentazione – quali contratti, fatture o ricevute di pagamento – utile a dimostrare che suo marito avesse commissionato a terzi la costruzione dell'edificio oggetto di causa, ovvero avesse realizzato in proprio l'opera, né tanto poteva evincersi dalla concessione edilizia n. 245 versata in atti dall'attrice; ciò in quanto il semplice rilascio della concessione edilizia non comprovava, in assenza di ulteriore documentazione, l'effettiva realizzazione dell'opera consentita.
Pertanto, non avendo la prodotto in giudizio la visura storica relativa agli immobili oggetto Pt_1 del contendere, era precluso al Tribunale accertare che la particella n. 202, riportata nel suddetto atto concessorio, avesse poi assunto la diversa numerazione (1152 e/o 969) indicata dall'attrice in citazione.
Né la parte attrice aveva dimostrato di aver effettuato le dedotte opere di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il manufatto oggetto di causa, ovvero di aver pagato i tributi in relazione al detto bene od al suolo sui cui l'immobile risultava edificato.
Dalle risultanze della prova orale era emerso solo che l'attrice avesse, insieme a suo marito, sin dagli anni '80, abitato e ancora abitava l'immobile oggetto di causa, mentre con riferimento al dichiarato compimento delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria presso l'immobile oggetto del giudizio, da parte dei coniugi , entrambi i testimoni non avevano assistito di Parte_11 persona all'esecuzione di tali lavori e avevano dedotto l'avvenuta esecuzione delle opere di manutenzione dalla circostanza che, l'immobile era sempre in buone condizioni.
Pertanto, a giudizio del Tribunale, in assenza di prova circa l'asserita costruzione dell'immobile in parola da parte del marito dell'attrice, sulle particelle oggetto della domanda di usucapione, la circostanza che la avesse da sempre abitato il manufatto insistente sul suolo di cui alle Pt_1 particelle nn. 1152 e 696 del fg. 42 del Catasto del Comune di Cagnano Varano, - oggetto della domanda di usucapione, non era sufficiente a provare il possesso uti dominus, in quanto il diritto di abitazione costituisce un diritto diverso da quello di proprietà del suolo e dell'immobile sullo stesso edificato.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto appello riproponendo le Parte_1 medesime conclusioni già chieste nel giudizio di primo grado.
Le parti appellate, pur ritualmente citate non si sono costituite e ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza previo deposito di note difensive e di udienza la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello, proposto da fondati sugli stessi motivi di prime cure va accolto perché Parte_1 fondato.
E' utile rammentare, brevemente in diritto, che l'istituto dell'usucapione, disciplinato dagli artt. 1158
e ss. c.c. configura una delle ipotesi di acquisto di un diritto su beni mobili o immobili a titolo originario che si compie mediante il possesso continuo, pacifico, ininterrotto e manifesto.
Nello specifico, i requisiti necessari affinché si compia l'usucapione sono: a) l'animus possidendi, ossia la volontà di possedere un bene come si fosse titolari del diritto di proprietà o dell'altro diritto corrispondente;
b) l'animus rem sibi habendi, ossia la volontà di tenere un bene esercitando i poteri corrispondenti a quelli del titolare del diritto reale;
c) il corpus possessionis, ossia lo stato di fatto che si configura in modo tale da far apparire il possessore quale titolare del diritto reale corrispondente;
d) il tempus possessionis cioè il possesso ultraventennale del bene uti dominus.
Il possesso utile ai fini dell'usucapione ordinaria, per possesso ultraventennale, infine, non deve necessariamente essere acquistato in buona fede;
infatti non è necessario che il soggetto usucapente ignori di ledere il diritto altrui, essendo sufficiente che ponga in essere una situazione possessoria in difetto di clandestinità e di violenza, e quindi ininterrotto, pacifico e manifesto.
Pertanto, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione, ha l'obbligo di fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Nella specie, l'appellante lamenta in primo luogo, l'erroneità della sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure rigettato la domanda di usucapione per carenza di prova, nonostante gli elementi forniti sarebbero stati sufficienti a dimostrare che il bene era stato posseduto, ininterrottamente dal dante causa dell'odierno appellante, sin dai primi anni '80 e che detto immobile era stato edificato proprio sulle stesse particelle (o quota parte di esse) di cui si chiede l'accertamento dell'acquisto per usucapione.
Ed infatti per meglio chiarire i propri assunti l'appellante ha depositato Consulenza tecnica di parte a firma del geom. , di Cagnano Varano, che ha confermato quanto già emergeva Per_1 Controparte_2 dalle visure catastali, che comunque è indubbio assumono valore indiziario, soprattutto in assenza di altri elementi documentali.
Ebbene il CTP, avvalendosi anche della visura catastale storica ha affermato che
1) la particella n. 400 del foglio 42 Catasto Comune di Cagnano Varano, ha effettivamente assunto il numero 1152 (cfr. visure storiche 8.11.2023);
2) il marito dell'appellante e quest'ultima hanno commissionato al SInor la Parte_12 realizzazione del fabbricato di cui alla sentenza impugnata (cfr. dichiarazione datata 8.4.2024);
3) la p.lla 202 del foglio 42 (di cui alla concessione edilizia del 31.3.1981), ha assunto successivamente il numero 696, previa variazione/soppressione delle particelle 1151 e 1152 del foglio 42 (cfr. visure storiche per immobile del 19.2.2024 e del giorno 8.11.2023); ha inoltre dimostrato di avere da sempre pagato i tributi in relazione dell'unità Parte_1 immobiliare sita nel Comune di Cagnano Varano alla Via Pablo Neruda, 39/B, catastalmente identificata al foglio 42 particella 696, sub 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
La produzione della detta consulenza, com'è noto, è ammissibile in appello, poiché “costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello”. (cfr. Cass. Sez. 2, 19/01/2022, n. 1614, Rv. 663635 – 01; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 13902 del 03/06/2013 Rv. 626469; Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 20347 del 24/08/2017 Rv.
645101).
Con altro motivo di appello, la si duole della mancata corretta valutazione, da parte del Pt_1 primo giudice degli esiti della prova testimoniale.
La censura è fondata.
La prova testimoniale ha infatti dimostrato che l'attrice, fin dalla sua costruzione (risalente ai primi anni '80), unitamente al proprio coniuge convivente oggi defunto, , ha sempre Parte_3 occupato e in via esclusiva posseduto uti dominus, quindi da oltre trent'anni, l'immobile in questione, sita nel Comune di Cagnano Varano (FG) alla Via Pablo Neruda, n. 39/b, costituente la sua abitazione, esercitando sullo stesso un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico.
Infatti, i testi escussi, geom. e SI.ra , hanno confermato che per CP_1 Parte_10 oltre vent'anni la risultava essere proprietaria dell'immobile adibito a civile abitazione, sito Pt_1 nel Comune di Cagnano Varano (FG) alla Via Pablo Neruda, n. 39/b, così come documentato in atti.
Il geometra escusso all'udienza del 6.5.2021 precisava che, quale tecnico -geometra, CP_1 aveva avuto modo di visionare la concessione edilizia relativa all'immobile ed aveva, altresì, redatto la dichiarazione di successione alla morte del marito dell'attrice.
Riferiva inoltre, che, dalla concessione edilizia si evinceva che la stessa era stata rilasciata sull'intero lotto comprensivo di entrambe le particelle oggetto di causa ed era intestata a , Parte_3 marito della E aggiungeva “Ricordo di aver ricevuto detta documentazione in quanto era Pt_1 necessario effettuare una ricostruzione delle liceità amministrative” e che: “Mi sono recato presso
l'immobile in questione una prima volta nel 1997, poi nel 2013 e nel 2017 ed in tutte le occasioni ho notato che l'intero immobile era abitato dai coniugi ” e “lo stesso si presentava in Parte_11 buono stato manutentivo e non manifestava parti ammalorate”.
Anche la teste , confermava che, “essendo la nipote dell'attrice, sin da quando Parte_10 ero bambina, ho frequentato l'appartamento in questione, il quale era tutto ossia quello insistente sulla p.lla 1152, sia quello insistente sulle p.lle 696, occupato dai miei zii”.
Il possesso esclusivo dell'odierna attrice dell'intera area catastale e del fabbricato ivi presente non è mai stato oggetto di alcuna forma di contestazione da parte di nessuno né verbalmente né giudizialmente e prova ne è anche la mancata costituzione in entrambi i gradi del giudizio delle parti convenute/appellate.
E' allora evidente che la mancata contestazione dei fatti costitutivi, dedotti dall'attrice/appellante manifestatasi con la scelta di non comparire nei giudizi costituisce elemento rafforzativo rispetto alle emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla parte attrice. E pertanto, in considerazione di quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene, che siano emersi indizi gravi, precisi e concordanti dell'esercizio del possesso del bene oggetto di causa in termini di esclusività attraverso un comportamento continuo e non interrotto che dimostra inequivocabilmente l'intenzione, da parte dell'odierna appellante, di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena.
Di conseguenza l'appello è fondato e va accolto.
Stante la mancata costituzione degli appellati in entrambi i gradi del giudizio le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da avverso la sentenza n. n. 2659/2023 pubbl. il 26/10/2023 emessa dal Tribunale Parte_1 di Foggia, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, così dispone:
- Dichiara la contumacia di , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_6 Parte_7 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_8 Parte_6
- accoglie la domanda di usucapione formulata da della proprietà indivisa e Parte_1 per l'intero dell'unità immobiliare sita nel Comune di Cagnano Varano catastalmente identificata al foglio 42 particella 696, sub 8, 9, 10, 11, 12 e 13;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lucera la trascrizione della sentenza,
- ordina all'U.T.E. di Foggia le volture a favore della IG;
Parte_1
- Spese del doppio grado compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21.10.2025
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola