Articolo 6 della Legge 27 marzo 2001, n. 122
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2 maggio 2001
Art. 6. (Formazione in agricoltura)

Nel settore agrario, agli effetti dell' articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , sono realizzati corsi di istruzione e di formazione tecnica superiore secondo le modalita' stabilite dall' articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e nel limite del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 . Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per la programmazione e la vigilanza dell'attivita' di formazione in agricoltura, istituisce, presso il Ministero della pubblica istruzione, un comitato con la partecipazione delle parti sociali. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al precedente periodo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Note all'art. 6:
- Si trascrive il comma 1, lettera c), dell'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).
"Art. 142 (Competenze dello Stato). - 1. Ai sensi dell' art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:
a)-b) (Omissis);
c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalita' di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall' art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ;".
- Si riporta il testo dell' art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):
"Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). - 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalita' della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell' art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono universita', scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell' art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e' valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul fondo di cui all' art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.".
Entrata in vigore il 2 maggio 2001
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