Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01986/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00364/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2025, proposto da
MO EL NA IT, rappresentata e difesa dall'avvocato Nella Piccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni La Punta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’Ordinanza n. 13 del 22.11.2024, notificata in data 28.11.2024, avente ad oggetto «Accertamento di inottemperanza. Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune e immissione in possesso di opere edilizie abusive eseguite sull’immobile sito in questa via Pinerolo n° 14 e Via Del Pozzo n° 55» ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, emessa dal responsabile del Servizio Repressione Abusivismo del Comune di San Giovanni La Punta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 27/11/2024, il Comune di San Giovanni la Punta notificava al sig. IC OR – che sulle aree colpite dai provvedimenti repressivi appresso indicati aveva realizzato, in assenza di previ titoli edilizi, (e continuava a gestire) il Circolo Ippico “Gli Ulivi” - ed alla sorella IC EL, nella qualità di proprietari e presunti autori degli abusi, l’Ordinanza n. 13 del 22/11/2024 di accertamento dell’inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione n. 80/2021 e 137/2022 e la conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti abusivi e dell’area di sedime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001.
Il Comune di San Giovanni la Punta notificava anche alla Sig.ra MO EL NA IT, nella qualità di proprietaria delle aree individuate al Catasto Terreni del comune di San Giovanni La Punta al Foglio 3, part.lle 288, 289 e 290, l’Ordinanza n. 13 del 22/11/2024 di accertamento dell’inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione n. 80/2021 e 137/2022 e la conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti abusivi e dell’area di sedime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001. Ma poiché sulle predette particelle, a giudizio della Sig.ra IT, non insisteva alcuna opera abusiva, ella avversava l’Ordinanza n. 13 del 22/11/2024 del Comune di San Giovanni La Punta con un ricorso notificato il 6 febbraio 2025, al cui interno ella lamentava vizi di:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, nonché di eccesso di potere per omesso accertamento relativamente alla consistenza dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, dato che sul fondo della ricorrente non insistono (né mai sono stati rilevati) manufatti abusivi;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 DPR n. 380/2001, nonché di eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà, oltre che per difetto di istruttoria e di motivazione in ordine all’impossibilità della ricorrente di procedere alla demolizione e alla circostanza di essere totalmente estranea ed incolpevole rispetto alla realizzazione delle opere abusive, perché la ricorrente, sebbene formalmente proprietaria, non ha più la disponibilità dei fondi oggetto delle ordinanze n. 80/2021 e n.137/2022 e, oggi, oggetto dell’ordinanza di acquisizione n. 13/2024 (come lo stesso Comune intimato avrebbe implicitamente riconosciuto “ qualifica (ndo) la ricorrente nell’ambiguo elenco dei soggetti « proprietari e/o dante causa, promittenti venditori immobili, già in possesso dei sigg. IC EL e IC OR ”);
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 3 e 4, D.P.R. n. 380/2001, nonché di eccesso di potere per errore di fatto e difetto di istruttoria, a causa della mancata perimetrazione e perplessa/generica individuazione dell’area oggetto di acquisizione.
Il comune intimato, pur senza formalmente costituirsi in giudizio, adempiva agli obblighi posti a suo carico del secondo comma dell’art. 46 c.p.a. con il deposito di documentazione in segreteria il 15 aprile 2025.
In data 19 giugno 2025 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
Il Collegio ritiene fondato il ricorso in epigrafe.
L’Ordinanza n. 13 del 22/11/2024 di accertamento dell’inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione n. 80/2021 e 137/2022 è stata adottata (anche) nei confronti della Sig.ra MO EL NA IT, nella qualità di proprietaria delle aree individuate al Catasto Terreni del comune di San Giovanni La Punta al Foglio 3, part.lle 288, 289 e 290, in base al“ la nuova sistematizzazione delle particelle e delle relative proprietà facenti parte del comparto ”, e perché, in base alle ingiunzioni di demolizione n. 80/2021 e 137/2022, tale aree risultavano fra “ gli immobili non intestati ai Sig.ri IC OR e EL ma in loro possesso ”.
Il punto, però, è che provvedimenti adottati a norma dell’art. 31 del D.P.R. possono riguardare soltanto delle aree sulle quali siano stati specificamente realizzati degli interventi edilizi abusivi. Ma come risulta dal “ verbale verifica ottemperanza n. 80 del 25/08/2021 ” notificato alla ricorrente il 27/05/20221, nessun intervento edilizio risulta essere stato realizzato sulle aree individuate al Catasto Terreni del comune di San Giovanni La Punta al Foglio 3, part.lle 288, 289 e 290. Il fatto che dunque esse siano state accertate come “ immobili non intestati ai Sig.ri IC OR e EL ma in loro possesso ” e “ facenti parte del comparto ” è del tutto irrilevante sotto il profilo giuridico. Infatti l’indagine, come da condivisa giurisprudenza, va “ condotta in relazione all'intero comparto interessato dalla lottizzazione ”(cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II, sentenza 28 settembre 2020, n. 4078) soltanto nella diversa ipotesi di lottizzazione abusiva ex art. 30 del D.P.R. n. 380/2001. Mentre nel caso di specie la sanzione – della demolizione prima, e – dell’acquisizione coattiva (poi) è stata disposta a norma dell’art. 31 di quello stesso D.P.R.
Sussiste quindi il dedotto vizio di violazione tale norma, che determina l’accoglimento del ricorso in epigrafe in base al motivo sub 1) – con assorbimento, per consunzione logica, delle censure sub 2) e sub 3) –, con consequenziale annullamento del provvedimento con esso impugnato per quanto riguarda le aree di proprietà della ricorrente.
Sulla refusione delle spese di lite il Collegio statuisce come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla il provvedimento con esso impugnato.
Condanna il Comune intimato alla refusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente, che liquida nell’importo di 2.000,00 (duemila/00) euro, più accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO