Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 18/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00353/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2024, proposto da
ER CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Toni De Simone, Barbara Bianchi, Elsa Guglietta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Terracina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lina Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a. della determina N. 2722 del 30/12/2023 con cui il Comune di Terracina ha preso atto dei contenuti espressi dalla Giunta Comunale nell'atto deliberativo n. 104 del 29/12/2023, e ha disposto la “proroga tecnica” della scadenza di tutte le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo in essere sino al 31/12/2024;
b. della deliberazione di Giunta Municipale del Comune Di Terracina n. 104 del 29/12/2023 avente ad oggetto: “Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demani marittime e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive del Comune di Terracina. Adempimenti degli obblighi posti in capo alle autorità concedenti. Atto di indirizzo;
c. per quanto occorre possa della deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17/02/2022 (allegato n. 3) del Comune di Terracina e dell'eventuale e non conosciuta determina con cui si è preso atto di tale delibera (n. 15 del 2022) e si è fatta eventuale applicazione concreta di essa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Terracina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la presente decisione può essere assunta con sentenza succintamente motivata, ai sensi degli artt.3, 74 e 88, comma 2 lett. d) del cod.proc.amm., essendo il ricorso manifestamente infondato;
che, infatti, la questione oggetto del presente ricorso e i motivi dedotti da parte ricorrente sono stati tutti già compiutamente analizzati con argomentati precedenti giurisprudenziali, anche di questa Sezione, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr., quanto alle più recenti, tra le innumerevoli: Cons. Stato, Sez. VII, 20/05/2024, nn. 4479, 4480 e 4481; Cons. Stato, Sez. VII, n.16/12/2024, nn. 10132 e 10131; Cons. Stato, Sez. VII, 26/02/2025, n. 1688, T.A.R. Liguria, Sez. I, 19/02/2025, n.183, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I 24/02/2025, n. 268 e, quanto ai più recenti precedenti del T.A.R. Lazio, NA, Sez. II, 08/11/2024, n.713; id., 28/11/2024, n. 768; id., 02/12/2024, n. 775);
che, in particolare, la fattispecie oggetto del presente ricorso riguarda l’impugnativa dei provvedimenti con cui il Comune di Terracina ha “revocato” le proprie precedenti determinazioni in ordine alla estensione ex lege per 15 anni - e dunque sino al 2033, ai sensi dell’art. L. 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 commi 682 -683 – 684- della durata della concessione demaniale marittima (TE-145) rilasciata alla parte ricorrente in data 24/02/2014, allo scopo di occupare una zona demaniale marittima della superficie di mq. 6.580.00, con fronte mare ml. 94,00, ove tenere un piccolo complesso balneare prefabbricato denominato “Baia Verde” con annessi servizi ed opere complementari a carattere stagionale (periodo 1° maggio – 31 ottobre), termine che con gli atti impugnati è stato ricondotto alla data del 31/12/2023 e successivamente spostato in avanti sino al 31.12.2024;
che, al riguardo, parte ricorrente argomenta che nel caso di specie il Comune di Terracina già con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 29/04/2020 (costituente atto di indirizzo) si sarebbe “rifiutato di prendere atto della estensione per legge sino al 31.12.2033 disposta per effetto della Legge 145/2018” e dunque, in ragione della giurisprudenza amministrativa che già all’epoca si era formata sul punto, avrebbe ritenuto di non poter estendere automaticamente il termine delle concessioni al 31 dicembre 2033 e di dover procedere al rinnovo delle concessioni previa indizione di una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presentasse garanzie di imparzialità e di trasparenza e presentasse in particolare, una adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento e che, con le delibere impugnate, ha dato attuazione a detto atto di indirizzo, riconducendo l’efficacia delle concessioni rilasciate a scopo turistico ricreativo, per le quali fosse stata presentata istanza, al più ristretto termine suindicato;
Considerato che il Comune di Terracina, già nella determinazione dirigenziale n. 1283 del 27/11/2020 – non impugnata- come da nota esplicativa della Regione Lazio prot.279402 del 9.04.2019 aveva preso atto della natura di “proroga ex lege ” dell’estensione a far data dal 01.01.2019 di 15 anni della validità delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative di cui al D.L. n.400/93 art.1, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, che sarebbe avvenuta, previa istruttoria di tutte le concessioni di competenza del Comune aventi tali requisiti, mediante apposizione sul titolo della dicitura “...validità sino al 31 dicembre 2033...”, con espresso avviso della possibilità di “revoca/decadenza” della concessione, senza indennizzo, qualora ciò sia imposto da sopravvenute disposizioni normative;
che, nella deliberazione del 17 febbraio 2022, la Giunta Comunale ha quindi deliberato di ritenere superato alla luce di quanto stabilito all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze c.d. gemelle n. 17 e n. 18 del 09.11.2021 l’indirizzo espresso nella deliberazione di G.C. n.62 del 29.04.2020 con cui si dava atto di avviare il procedimento per estendere la durata delle concessioni demaniali in questione fino al 31 dicembre 2023, delibera “da intendersi pertanto revocata ai sensi dell’art. 21- quinquies della Legge n. 241/90”;
che, con la motivatissima delibera n. 104 del 29/12/2023, che ha richiamato il susseguirsi di norma e interpretazioni giurisprudenziali, il Comune di Terracina, vista l’imminente scadenza del termine del 31.12.2023, dato atto che “la necessità di contemperare l’avvio delle procedure per le concessioni degli spazi demaniali marittimi secondo procedure competitive deve bilanciarsi con le altre, ugualmente rilevanti, di garanzia di continuità dei servizi all’utenza, conferma degli introiti in favore di Stato, Regione e Comune e preservazione dell’infrastruttura che, ove non utilizzata, vedrebbe accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione; per queste ragioni risulta preferibile liberare il bene dall’attuale concessionario solo in prossimità dell’avvicendamento con il nuovo”, ha ritenuto necessario “ tenuto conto della normativa che sarà man mano adottata nelle more, avviare le procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni demaniali, così da generare stabilità e certezza nei rapporti giuridici tra privati concessionari e Pubblica Amministrazione, trattandosi di condizione imprescindibile per garantire anche sviluppo e investimenti in un comparto di interesse strategico per il Comune, fruendo della «proroga tecnica» di cui alla versione originaria dell’art. 3, comma 3, della L. n. 118/2022, ossia sino al 31/12/2004”;
che infine, con la determina n. 2722 del 30/12/2023 la Giunta ha deliberato di prendere atto dei contenuti espressi dalla Giunta Comunale nell’atto deliberativo n. 104 del 29/12/2023, e per l’effetto disporre la “proroga tecnica” della scadenza delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo in essere sino al 31.12.2024;
RITENUTO che tali provvedimenti sono immuni dalle censure dedotte;
che, infatti, quanto alla prima censura con cui si contesta la legittimità degli atti che, dopo gli interventi giurisprudenziali sulla necessità della disapplicazione dell’art.1 commi 682 -683 – 684 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, hanno ricondotto l’efficacia delle concessioni demaniali di cui trattasi alla data del 31.12.2024, le argomentazioni dedotte da parte ricorrente sono già state ritenute infondate dagli innumerevoli precedenti richiamati in premessa, che hanno rilevato come il diritto dell'Unione imponga che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) debba avvenire all'esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità e doverosa disapplicazione, per contrasto sia con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E. sia con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE), della disciplina nazionale (art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018 e art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020) che prevede la proroga automatica ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere; tali norme quindi non possono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione e, anche nell'inerzia del legislatore, non vi è dubbio che l'art. 12 della direttiva 2006/123 e i principi che essa richiama, tenendo anche conto di come essi sono stati più volti declinati dalla giurisprudenza europea e nazionale, già forniscono tutti gli elementi necessari per consentire alle Amministrazioni di bandire gare per il rilascio delle concessioni demaniali in questione;
che, anche quanto alla proroga disposta dalla normativa sopravvenuta – che a ben vedere nel caso di specie non è stata invocata da parte ricorrente- la recente decisione del T.A.R. Liguria, Sez. I, 19/02/2025, n. 183 citato ha, testualmente, argomentato che:
“2.1. Sulla base del quadro regolatorio attualmente vigente, in forza delle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, recepite dall'art. 3 della L. n. 118 del 2022, le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di plurime proroghe ex lege , hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. KE) e dell'art. 49 TFUE. Segnatamente, secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, l'art. 12, comma 6-sexies, del D.L. n. 198 del 2022, conv. in L. n. 14 del 2023, che ha posticipato al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni, dev'essere disapplicato per contrasto con la direttiva KE (in tal senso cfr. Cons. St., sez. VII, 30 aprile 2024, n. 3940; Cons. St., sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992; Cons. St., sez. VI, 1 marzo 2023, n. 2192; C.G.A. Reg. Sic., sez. riun., parere n. 342 in data 20 giugno 2023; T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 6 giugno 2023, n. 1306; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 11 maggio 2023, n. 755).
La disapplicazione investe oggi anche l'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del D.L. n. 131 del 2024, conv. in L. n. 166 del 2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori (sul punto v. T.A.R. Liguria, sez. I, 14 dicembre 2024, n. 869). (…)”;
che, inoltre, malgrado l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d. l. n. 131/2024 faccia salve le gare disposte prima dell'entrata in vigore del decreto, avvenuta il 17 settembre 2024, prevedendo che "Gli effetti della disposizione di cui al presente numero (N.d.R.: della proroga al 30 settembre 2027) non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, fino al 30 settembre 2027 con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, (v., per una recente applicazione del principio, T.A.R. Toscana, Sez. IV, 19/02/2025, n. 431), tale disposizione non è applicabile al caso di specie in cui - contrariamente a quanto argomentato da parte ricorrente – il Collegio ritiene che la procedura di rinnovo automatico indetta nel 2020 dal Comune di Terracina non possa ritenersi una procedura selettiva imparziale e trasparente, non ravvisandosi quindi i presupposti individuati dalla norma per legittimare la validità dei rapporti concessori deliberati antecedentemente all’entrata in vigore del d. l. n. 131/2024;
che infatti, “per escludere la scadenza e il correlato obbligo di procedere con gara si doveva trattare di concessioni affidate con una procedura selettiva che prevedeva la durata della concessione stessa, non rientrando in tale ipotesi il caso delle concessioni…..prorogate in modo automatico o comunque - proprio come nella fattispecie all’esame n.d.r. - senza adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, senza adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 20/05/2024, n. 4479; T.A.R. Lazio, NA, Sez. II, 28/11/2024, n. 768 cit.);
che, al riguardo con riferimento alla procedura selettiva di cui all’art.37 del Cod.Nav., il Consiglio di Stato (Sez. IV, 16/12/2024 nn.10132 e 10131), alla luce di quanto statuito dall’Adunanza plenaria con le sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021 e dalla successiva giurisprudenza conforme, in coerenza con l’orientamento seguito dalla Corte di Giustizia UE (da ultimo, nella sentenza del 20 aprile 2023, in C-348/2022) ha argomentato che “l’art. 37 cod. nav. non è più in grado di garantire quella procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell’avvio della procedura stessa, del suo svolgimento e del suo completamento, la quale, secondo l’attuale formulazione dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 118 del 2022 (conv. in l. n. 14 del 2023 e recentemente riformato dal d.l. n. 131 del 2024, conv. con mod. in l. n. 166 del 2024), consentirebbe al concessionario di proseguire nel rapporto ben oltre il termine massimo fissato dal legislatore nazionale per l’indizione delle gare finalizzate all’affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali riguardanti l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive”, sicché “alla luce del diritto nazionale, ma anche di quello europeo, che l’applicazione di una procedura di selezione imparziale e trasparente, ora prevista dall’art. 4 del d.l. n. 118 del 2022 (come da ultimo novellato dalla l. n. 166 del 2024), si impone in maniera sufficientemente condizionata e precisa a tutte le autorità nazionali, a cominciare da quelle comunali, tenute a dare applicazione al diritto europeo e alla (conforme) legislazione nazionale”;
che, infine, come ancora più di recente evidenziato dal Consiglio di Stato, neppure è sostenibile, invocando il principio di irretroattività, che l'avvenuto rilascio di una concessione demaniale in epoca remota esoneri la stessa in perpetuo dall'applicazione della disciplina di cui alla direttiva n. 2006/123/CE, rendendola insensibile a detta disciplina anche in tutte le occasioni in cui si fosse andati a discutere del rinnovo o della proroga della predetta concessione (Cons. Stato, Sez. VII, 26/02/2025, n. 1688);
né può affermarsi che con riferimento alla procedura indetta dal Comune di Terracina i principi richiamati non valgano, in quando il divieto della “proroga automatica” delle concessioni non varrebbe quando l’estensione della validità dei titoli concessori sia avvenuta a seguito di una procedura di evidenza informata ai princìpi di imparzialità, di trasparenza e di par condicio, come ad avviso di parte ricorrente nel caso di specie.
L’architrave logico di tale tesi non convince, ove si consideri che: i) con l’istanza che ha innescato la predetta procedura i concessionari (tra cui il ricorrente) hanno espressamente invocato l’applicazione in loro favore proprio della fattispecie di proroga legale automatica fino al 2033 prevista dall’art. 1, commi 682, 683 e 684 della l. n. 145/2018, attestando il possesso dei requisiti previsti da detta norma; ii) proprio detta proroga è stata accordata dal Comune di Terracina; iii) la procedura seguita dal Comune di Terracina non può ritenersi una procedura ad evidenza pubblica connotata dai requisiti necessari per poter legittimare il “rinnovo” (rectius: nuovo rilascio) della concessione demaniale rilasciata per finalità turistico/ricreative;
Infatti, dall’avviso pubblico in atti relativo alla concessione di cui trattasi, avente ad oggetto “COMUNE DI TERRACINA – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME IN SCADENZA AL 31.12.2020 – PUBBLICAZIONE ISTANZE DI ESTENSIONE VALIDITA’ FINO AL 31.12.2033”, risulta che parte ricorrente, oltre ad altri istanti, “Con istanza acquisita in data (…) ai sensi della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, commi 682, 683, 684, nonché della Delibera di Giunta Municipale n. 62 del. 29.04.2020 e della Determinazione n. 1283 del 27.11.2020 – ha chiesto l’estensione sino al 31 dicembre 2033, della durata della già menzionata concessione demaniale marittima, e che “Tutte le istanze di cui all’elenco che precede, sono depositate presso l’intestato settore del Demanio Marittimo (…) e vengono pubblicate, in allegato al presente, all’Albo Pretorio Comunale On-Line ed in “Amministrazione Trasparente” Sezione >Bandi di Gara Sezione “Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - per il periodo di giorni 20 (venti).
Orbene, il mero rispetto dell’obbligo di pubblicazione dell’avviso per venti giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione, all’albo comunale (oggi on line) della domanda di affidamento della concessione volta a valersi della proroga automatica ex art. 1 commi 682, 683 e 684 della l. n. 145/2018, non può soddisfare l’esigenza dello svolgimento di una procedura competitiva vera e propria; né a tal fine, può ritenersi sufficiente la pubblicazione del medesimo avviso sulla stampa locale.
Nel caso in esame infatti l’avviso di pubblicazione delle istanze di proroga – indicante, peraltro, con il solo riferimento alla sigla e alla località senza alcuna menzione dell’oggetto e delle altre precipue caratteristiche della concessione - era finalizzato semplicemente a porre in condizione i terzi di osservare/reclamare/opporre, non contenendo invece alcun avvertimento agli altri potenziali operatori economici circa la possibilità di presentare istanze concorrenti, al fine di esperire la procedura comparativa di cui alla normativa speciale (Codice Navigazione e Regolamento esecuzione), la quale soltanto - in alternativa ad una gara pubblica - avrebbe garantito e soddisfatto il confronto competitivo e dunque la concorrenza, come richiesto dalla U.E.
Scaduto il termine per proporre osservazioni, il Comune di Terracina ha quindi provveduto, in modo generalizzato, alla ricognizione dell’estensione ex lege della proroga fino al 2033, apponendo il relativo timbro sulla copia del titolo concessorio della ricorrente.
Come già chiarito, tale procedura non è adeguata a garantire la competitività della procedura né sul piano pubblicitario, del tutto inadeguato ad assicurare la conoscenza della procedura per eventuali operatori anche residenti all’estero, né soprattutto sul piano contenutistico, avuto riguardo - per usare le parole della Corte di Giustizia - a “un contenuto di tutela minima a favore dei candidati potenziali”;
quindi, del tutto legittimamente il Comune di Terracina ha successivamente provveduto, dopo le c.d. sentenze gemelle, a disporre la “revoca” della proroga automatica e ad allinearne l’efficacia al 31.12.2023 e quindi, al fine di concludere la stagione balneare, al 2024 per effetto di una “proroga tecnica”, senza che in ciò possa ravvisarsi neppure l’asserita violazione dell’affidamento dei concessionari, che in alcun modo potrebbe trovare tutela a fronte di provvedimenti in contrasto con la disciplina europea di riferimento;
Risulta così inammissibile la seconda censura: non trattandosi, nel caso in esame di “procedura selettiva” vera e propria, parte ricorrente non ha interesse a lamentare la violazione dell’art. 3, comma 2 del d. l. n. 198/2022, conv. in l. n. n. 14/2023, nonché l’eccesso di potere per sviamento, la falsa rappresentazione dei fatti e il palese difetto di motivazione.
L’art.3 citato, infatti, differenzia la posizione del concessionario destinatario di proroga generalizzata ed automatica (commi 1, 3, 4), dal concessionario destinatario del provvedimento di proroga o rinnovi mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, stabilendo che in questo secondo caso le concessioni continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo; e tuttavia, come già argomentato, detta norma non è applicabile al caso in esame.
analogamente, non essendosi svolta una procedura selettiva vera e propria, è inammissibile anche la terza censura, nella parte in cui si lamenta la mancata applicazione dell’articolo 3, comma 2 del d. l. n. 198/2022, conv. in l. n. 14/2023.
Tale norma infatti, a prescindere da qualsiasi determinazione contraria assunta, dispone per legge la permanenza di efficacia del titolo nel termine di durata nello stesso indicato. Ciò vale, tuttavia, solo nei casi in cui il concessionario abbia ottenuto il rinnovo mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza, mentre come già evidenziato, nel caso di specie il Comune di Terracina ha apposto il timbro di estensione fino al 2033 al termine di una procedura ricognitiva della sussistenza dei presupposti per la proroga automatica. La medesima censura è, poi, infondata, laddove parte ricorrente lamenta l’eccesso di potere e la violazione dell’articolo 21 quinques della legge 241 del 1990, in relazione alla “revoca” contenuta nella delibera di Giunta Municipale n. 11/2022 nonché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata motivazione dell’interesse pubblico.
Come infatti chiarito anche da Consiglio di Sato, Sez. VII, 16/12/2024 nn. 10132 e 10131, con argomentazioni condivise dal Collegio, nel caso in esame “non si verte di una revoca ai sensi dell’art. 21- quinquies della L. n. 241 del 1990, essendosi il Comune limitato, in doverosa applicazione del diritto europeo e della normativa nazionale sopravvenuta, a ricondurre l’efficacia temporale degli atti concessori in origine assentiti ad una durata che sia conforme al rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza; ……….gli atti impugnati, a valenza generale, non costituiscono esercizio del potere di autotutela…..ma doverosa applicazione del diritto nazionale in conformità al diritto dell’Unione, dovendo qui solo ricordarsi che, come ha chiarito la Corte di Giustizia UE…… sono le autorità comunali le prime a dover applicare compiutamente la Dir. n. 123/2006/CE e a disapplicare, se del caso, le disposizioni nazionali con esso contrastanti, anche limitandone gli illegittimi effetti nel tempo, sul piano dell’efficacia, e riconducendoli ad una efficacia compatibile con le disposizioni unionali interne…”; non era dunque necessaria né la comunicazione di avvio del provvedimento, né tantomeno può pretendersi, non trattandosi di revoca ai sensi della norma richiamata, né ai sensi del Codice della Navigazione che non lo prevede, alcun indennizzo (giova precisare, al riguardo, che non è invece oggetto del presente ricorso la pretesa dell’indennizzo ai sensi della normativa speciale sopravvenuta di cui all’art. 4 della l. n. 118/2022, che peraltro come è noto non ha effetto retroattivo).
Infine, inammissibile, e comunque improcedibile, e in ogni caso infondato - per quanto già rilevato – è anche il quarto motivo, con cui parte ricorrente invoca la violazione del c. d. decreto milleproroghe (d. l. n. 198/2022, conv. in l. n. 14/2023), che aveva comunque esteso il termine previsto dall’art. 3 del d. l. n. 198/2022, fino al 31 dicembre 2025.
Infatti, anche l’estensione dell’efficacia disposta da tale norma - successivamente superata per effetto dell’estensione al 2027 disposta dall’ l'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d. l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024 (di cui al citato precedente del T.A.R. Liguria, Sez. I, 19/02/2025, n. 183) - è stata analogamente già ritenuta disapplicabile da numerosi precedenti giurisprudenziali, in quanto in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE e con l’art.12 della Direttiva.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
La reiezione del ricorso tuttavia non esclude, ma anzi auspica, che l’amministrazione possa sollecitamente procedere alla pubblicazione della procedura selettiva relativa alla concessione di cui trattasi attraverso selezione imparziale e trasparente tra i potenziali candidati, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e dell’art. 49 TFUE: come infatti evidenziato da questa Sezione nella citata pronuncia del 02/12/2024, n. 775, l’art. 1, comma 1, lett. b), del d. l. n. 131/2024 ha sostituito l’art. 4 della l. n. 118/2022, disciplinando direttamente la procedura di affidamento delle concessioni turistico-ricreative, senza più rinviare a futuri decreti legislativi attuativi.
È stato infatti abrogato il divieto per gli enti concedenti di bandire le gare fino all’adozione di criteri uniformi a livello nazionale, contenuto nel previgente art. 4, comma 4-bis, della legge n. 118/2022; tale norma era, del resto, tamquam non esset , poiché il termine di sei mesi per l’esercizio della delega legislativa era spirato e comunque, veicolando un’ulteriore proroga dei precedenti rapporti concessori, si poneva in contrasto con il diritto europeo (cfr. Cons. St., Sez. VII, 20/05/2024, nn. 4479, 4480 e 4481).
Ciò, anche previa nuova (breve) proroga “tecnica” – limitata ai tempi strettamente necessari per la predisposizione della procedura di gara - di quella cessata in data 31.12.2024, in applicazione del principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., al fine di garantire la prosecuzione del servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva, avendo al riguardo il Consiglio di Stato precisato che la proroga tecnica “è compatibile con i principi europei solo quando le autorità amministrative comunali hanno già indetto la procedura selettiva o comunque hanno deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi” (Cons. Stato, Sez. VII, 20/05/2024, n. 4479; T.A.R. Puglia; Bari, Sez. I, 24/02/2025, n.268).
La parziale novità e complessità della questione, alla luce della normativa anche sopravvenuta, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di NA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO