Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4654 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
Cinzia Balletti Presidente rel.
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4654 /2024 R.G promosso da
, con l'avv. BETTELLA SILVIA , come da mandato in atti;
Parte_1
Parte ricorrente
verso
, con l'avv. CIMOLIN ANDREA , come da Controparte_1
mandato in atti;
Parte resistente
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Per parte ricorrente :
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il sig. corrisponderà in favore della sig.ra l'importo mensile Parte_1 Controparte_1
di € 280,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento;
3) i signori e con la definizione e l'accettazione delle condizioni Parte_1 Controparte_1 di separazione congiunte contenute nella presente nota dichiarano di non aver null'altro reciprocamente a pretendere;
Per parte resistente:
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il sig. corrisponderà in favore della sig.ra l'importo mensile Parte_1 Controparte_1
di € 280,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento;
3) i signori e con la definizione e l'accettazione delle condizioni Parte_1 Controparte_1
di separazione congiunte contenute nella presente nota dichiarano di non aver null'altro reciprocamente a pretendere;
4) le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti, con l' espressa rinunzia da parte dei difensori alla solidarietà ex art. 13 L.P.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario il 17/09/1978 in RG .
In data 03.10.2024, il sig. promuoveva, con ricorso notificato alla Parte_1
sig.ra , procedimento per la separazione giudiziale;
in data Controparte_1
8.11.2024, parte convenuta si costituiva, aderendo alla volontà di parte ricorrente di procedere con la separazione.
Nelle more del giudizio, le parti, tramite i rispettivi patrocinatori, raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione;
alla prima udienza davanti al Giudice
del 09.1.2025, comparivano entrambe le parti, confermando la propria volontà di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni raggiunte e sopra integralmente esposte.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale proposta dal ricorrente va accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco Controparte_1
rispetto;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di rito;
3. dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni rassegnate dalle parti e sopra riportate che vengono qui omologate;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 28.1.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti