Articolo 92 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 91Articolo 93
Versione
25 aprile 1981
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Versione
21 novembre 1987
Art. 92. (Disponibilita' di spazi murali e di locali per attivita' sindacali)
Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e' concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui e' generalmente ammesso il pubblico.
A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e' altresi' concesso, nella sede centrale ((ed in ogni provincia )) l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilita' obiettive e secondo le modalita' determinate dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.
Entrata in vigore il 21 novembre 1987
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