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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/12/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7409/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RO PO Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 29/11/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 12/05/1992, e
(C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Nigeria) il 10/10/1981, entrambi con i proc. dom. avv. UGO PROSPERO CERRUTI e avv. CERRUTI
VIRGINIA, del Foro di Milano, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da nota scritta congiunta depositata in data 02/12/2025.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 27/08/2021 a Castiglione delle Stiviere (MN), dalla cui unione sono nati i figli (n. il 20/02/2012) e (n. il Persona_1 Persona_2
13/10/2022). Le parti, inoltre, si separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con sentenza n. 450/2025 pubblicata il 01/04/2025, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
02/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei comuni difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni tra loro concordate, manifestando nuovamente di non volersi riconciliare (v. note depositate il 02/12/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali dei figli minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e il 27/08/2021 a Castiglione delle Stiviere (MN) Parte_2
2 (iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2021, atto n. 70, parte II, serie C);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito trascritti:
1) I figli minori vengono affidati in via esclusiva alla madre la sig.ra Parte_1 presso la quale risiedono attualmente e con il consenso del padre.
2) Collocare i figli presso la madre la sig.ra attualmente residente Parte_1 in 36 Carnforth close Blackburn, Bb2 3tn (UK),
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli la somma di € 200,00 mensili per ciascun figlio, ovvero rispettivamente per e per un ammontare complessivo di euro Per_1 Per_2
400,00.
4) Le spese straordinarie, incluse quelle scolastiche e mediche, saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno, previa condivisione e accordo sulle necessità e sull'entità della spesa.
5) Il sig. potrà vedere i figli ogni volta che lo vorrà previo Parte_2 accordo con la sig.ra e ciò al solo fine di permettere un'organizzazione Pt_1 più lineare che collida con le attività e gli impegni dei figli”;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE
VI (MN), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
RO PO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RO PO Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 29/11/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 12/05/1992, e
(C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Nigeria) il 10/10/1981, entrambi con i proc. dom. avv. UGO PROSPERO CERRUTI e avv. CERRUTI
VIRGINIA, del Foro di Milano, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da nota scritta congiunta depositata in data 02/12/2025.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 27/08/2021 a Castiglione delle Stiviere (MN), dalla cui unione sono nati i figli (n. il 20/02/2012) e (n. il Persona_1 Persona_2
13/10/2022). Le parti, inoltre, si separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con sentenza n. 450/2025 pubblicata il 01/04/2025, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
02/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei comuni difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni tra loro concordate, manifestando nuovamente di non volersi riconciliare (v. note depositate il 02/12/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali dei figli minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e il 27/08/2021 a Castiglione delle Stiviere (MN) Parte_2
2 (iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2021, atto n. 70, parte II, serie C);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito trascritti:
1) I figli minori vengono affidati in via esclusiva alla madre la sig.ra Parte_1 presso la quale risiedono attualmente e con il consenso del padre.
2) Collocare i figli presso la madre la sig.ra attualmente residente Parte_1 in 36 Carnforth close Blackburn, Bb2 3tn (UK),
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli la somma di € 200,00 mensili per ciascun figlio, ovvero rispettivamente per e per un ammontare complessivo di euro Per_1 Per_2
400,00.
4) Le spese straordinarie, incluse quelle scolastiche e mediche, saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno, previa condivisione e accordo sulle necessità e sull'entità della spesa.
5) Il sig. potrà vedere i figli ogni volta che lo vorrà previo Parte_2 accordo con la sig.ra e ciò al solo fine di permettere un'organizzazione Pt_1 più lineare che collida con le attività e gli impegni dei figli”;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE
VI (MN), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
RO PO
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