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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, in funzio- ne di giudice d'appello, nella persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. n. 961/2023 proposta
da
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , elet- Parte_1 C.F._1
tivamente domiciliata in San Giovanni in Fiore, alla via L. Pirandello, n. 10, presso lo studio dell'avv. Carmine Audia (cod. fisc. – C.F._2
pec: , che la rappresenta e difende giusta pro- Email_1
cura alle liti posta in calce all'atto di citazione in appello;
- attrice appellante- contro
in persona del legale rappresentante p.t.,; Controparte_1
- appellata contumace– nonché
P_
- appellato contumace –
1 Oggetto: Appello su sentenza n. 85/2022 del Giudice di Pace di Cirò del
9.6.2022, depositata il 22.3.2023.
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.12.2024, sulle conclusioni del difensore di parte appellante, di cui al relativo verbale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del pro- cesso possono riassumersi come segue.
I.1. – Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_2
esponeva: che con atto di citazione regolarmente notificato il 24.4.2018
[...] aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cirò CP_3
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti per lesioni
[...]
personali, quale terza trasportata, in occasione del sinistro del 15.7.2017; che, svolta l'istruttoria orale, il Giudice di Pace con sentenza del 3.1.2020 aveva riget- tato la sua domanda per carenza di prova, in quanto i testi sentiti erano stati re- putati incapaci a testimoniare, per avere un interesse nella causa;
che, proposto appello, il Tribunale di Crotone aveva dichiarato la nullità della sentenza impu- gnata in quanto non era stato evocato in giudizio il conducente dell'auto. Rias- sunto il processo dinanzi al Giudice di Pace di Cirò, era rigettata l'istanza di c.t.u. e depositata la sentenza appellata;
che la sentenza era erronea in quanto il giudice di primo grado aveva esaminato l'incapacità a testimoniare con riguar- do alla sola posizione di , conducente, ma non alla posizione de- P_
gli altri soggetti che avevano testimoniato, terzi trasportati;
che gli stessi non erano incapaci a testimoniare, in quanto avevano espressamente dichiarato di non aver subito danni nel corso del sinistro.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza appellata e, per l'effetto,
2 l'accoglimento della domanda attorea formulata in primo grado. In via istrutto- ria, chiedeva che fosse acquisito il fascicolo di primo grado e chiedeva l'ammissione della c.t.u.
I.2.- Ordinata la rinnovazione della citazione, che era regolarmente com- piuta, i convenuti appellati non si costituivano.
I.3.- Dopo l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del
9.12.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * *
II.- Dev'essere preliminarmente dichiarata la contumacia di
[...]
e , i quali non si sono costituiti nonostante Controparte_1 P_
la regolare notifica dell'atto di appello, come da ordine di rinnovazione del giudice.
III.- Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c., i responsabili civili e la relativa compagna di assicurazione, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli la- mentate (Cass., 2 agosto 2001, n. 10609).
Per quanto concerne il terzo trasportato, costituisce principio conforme- mente condiviso in giurisprudenza quello secondo il quale “costituisce onere del terzo trasportato dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione della compagnia assicurativa, quali innanzitutto la propria qualità di trasportato sul mezzo assicurato, il danno subito a seguito del sinistro occorso sul veicolo assicurato nel quale viaggiava come trasportato e il relativo nesso di causalità tra il sinistro stesso e le lesioni. Infatti, il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggia- va al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di
3 quest'ultimo” (Trib. Pisa, 4.8.2017, n. 990; Cass., 13.10.2016, n. 20654).
Ebbene, l'attore in primo grado ha sostenuto, sin dall'instaurazione del primo giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cirò nel 2018, che in data 15.7.2017 verso le ore 20, si trovava in qualità di terza trasportata a bordo dell'autovettura
Suzuki Swift tg. EB716VC condotta da e di proprietà di P_ _4
, assicurata presso quando il veicolo sul
[...] Controparte_1
quale viaggiava, a causa di una brusca frenata sulla via Togliatti in Cirò Marina, tamponava l'auto che la procedeva e l'attrice urtava il gomito contro il sedile anteriore lato conducente e si procurava lesioni.
Ha cercato di dimostrare a mezzo documentazione esibita in primo gra- do e prova per testi di essere stata effettivamente a bordo del veicolo condotto dal . P_
Il terzo trasportato, infatti, oltre a dimostrare la dinamica del sinistro, deve infatti dimostrare di essere stato a bordo del veicolo.
Come ben delineato dal Giudice di primo grado, tale dimostrazione non
è stata fornita dalla Pt_1
Il Giudice di Pace ha ritenuto incapace a testimoniare il conducente del veicolo, citando ampia giurisprudenza, tuttavia in effetti nulla precisando in merito alla posizione delle altre due testimoni sentite nel corso del primo giudi- zio dinanzi al Giudice di Pace di Cirò, anch'esse terze trasportate.
In ogni caso, nonostante nella prima parte della sentenza il giudice di primo grado faccia riferimento al conducente del veicolo – che nella fattispecie in esame non avrebbe potuto essere sentito in qualità di testimone in quanto convenuto – nella parte in cui cita la giurisprudenza, il giudice di primo grado menziona il caso di altri danneggiati nel medesimo sinistro, che potrebbero es- sere considerati incapaci a testimoniare in quanto – pur non avendo interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio in corso – potrebbero avere un altro interesse, astrattamente incompatibile con la ricerca della verità.
Al di là, tuttavia, del punto della sentenza che l'appellante contesta spe- cificamente, ossia quello della valutazione dell'incapacità a testimoniare del
4 conducente, deve rilevarsi che la domanda è comunque rimasta sprovvista di prova.
L'appellante non ha esibito infatti alcuna documentazione contenente le ridette testimonianze, né ha chiesto di acquisirla in corso di causa.
Costituiva onere dell'appellante, infatti, esibire le testimonianze già svol- te nel giudizio instaurato nel 2018, al fine di consentire al Tribunale, nella pre- sente sede, di valutarle.
Sul punto, la Cassazione ha ritenuto che spetta al giudice l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.
Ne consegue che il giudice deve valutare il “peso probatorio” di alcune testimonianze, potendo attribuire alle stesse un valore diverso (Cass., 28.1.2004,
n. 1554). Tale operazione non è stata consentita al Tribunale nella presente sede, in quanto l'attrice non ha depositato né chiesto di acquisire le testimonianze già espletate.
L'attrice, inoltre, non ha dimostrato, anche volendo superare tale man- canza, di aver indossato la cintura di sicurezza al momento dell'impatto; non ha dimostrato che le lesioni subite fossero diretta conseguenza dell'evento lesivo.
Inoltre, nonostante abbia formalizzato richiesta di c.t.u. nell'atto intro- duttivo, non ha chiesto che fosse ammessa la c.t.u. nelle note di trattazione scrit- te depositate per il 16.6.2024 dopo la rinnovazione della citazione ed ha chiesto espressamente di poter precisare le conclusioni.
L'appello dev'essere pertanto conclusivamente rigettato.
IV.- Nulla dev'essere disposto sulle spese, stante la mancata costituzione dei convenuti appellati.
V.- Deve darsi atto, comunque, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contribu- to unificato pari a quello già versato.
Infatti, l'art. 1 comma 17, L. 24.12.2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità) ha introdotto, in seno all'art. 13 del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, il nuovo comma
5 1quater, in cui è previsto che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è re- spinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimen- to della sussistenza dei presupposto di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti iniziati dal trente- simo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1 comma
18). La normativa è stata pubblicata sulla G.U. 29.12.2012 n. 302 ed è entrata in vigore in data 1.1.2013. L'art. 13, co. 1quater d.P.R. 115/2002 si applica, pertan- to, ai procedimenti iniziati dalla data del 31.1.2013.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sull'appello su sentenza n. 85/2022 del Giudice di Pace di Cirò del 9.6.2022, depositata il 22.3.2023, da , nata a [...] il Parte_1
22.9.1996, cod. fisc. (R.G. n. 961/2023) contro C.F._1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 CP_5
[...
così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) Nulla per le spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di cui all'art. 13 co. 1quater d.P.R. 115/2002 e manda la can- celleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Crotone, il 10 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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