TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12713 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9966/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9966/2021
Oggi 17 settembre 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. Renata Celentano la quale si riporta agli scritti difensivi e chiede la decisione;
nessuno è comparso per Roma Capitale;
Il Giudice Dato atto di quanto sopra, trattiene la causa in decisione. Alle ore 15,35 dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione.
N. R.G. 9966/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9966/2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. CP_1
con sede in Roma, Borgo Pio 131, elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, alla Via Tibullo 10, presso lo studio dell'avvocato Renata Celentano che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE e
, in proprio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1
residente in [...] Tibullo 10, presso lo studio dell'avvocato Renata Celentano che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale di Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dal Funzionario Delegato Alessandro Leonardi in virtù di delega alle liti in atti;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a ordinanza - ingiunzione ex art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011. CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e diritto della decisione I ricorrenti con ricorso depositato il 2/02/2021 hanno proposto opposizione avverso la Determinazione Dirigenziale di Ingiunzione n. 44588/2020/8/2/1 del 15-12-2020, notificata in data 12/01/2021 con cui Roma Capitale ha ingiunto a quale autore della violazione e a quale Parte_1 CP_1 responsabile in solido, il pagamento della somma di euro € 1.228,50, comprensiva di sanzioni, pari ad € 1.200,00 e spese, pari ad € 28,50, per violazione del DLVO 193/2007 ART. 6/3 – REG. CE 852/04.
La contestazione trae origine dal verbale di accertamento e contestazione del 14.07.2016 emesso a carico dei ricorrenti (trasgressore e responsabile in solido) a seguito del sopralluogo del 7.07.2016 presso il locale in Roma Via Borgo Pio n. 136, in occasione del quale la polizia verificava che il “titolare di autorizzazione per l'attività di laboratorio gastronomia fredde (SCIA n. ga/2015/27065 del 20/02/2015) e in possesso di notifica sanitaria per la medesima attività
“LABORATORIO DI GASTRONOMIA FREDDA E VENDITA SETTORE ALIMENTARE COD 10.89.09-02”effettuava anche processi di cottura di alimenti Part crudi e parzialmente precotti senza aver provveduto a comunicare alla le modifiche del ciclo produttivo. Per la cottura viene utilizzato un forno elettrico con due basi di cottura fornito di cappa di aspirazione a carboni attivi modello ELETTRONIC EVOLUTION VP2 collocato all'interno del laboratorio”. A fondamento dell'opposizione anche in qualità di Parte_1 legale rappresentante della ha esposto che contrariamente a Controparte_1 quanto sostenuto dai verbalizzanti, non poteva imputarsi ai ricorrenti nessuna alterazione del ciclo produttivo in quanto i cibi precotti e surgelati venivano soltanto riscaldati;
che al momento dell'accertamento non veniva consentito al Sig. di rendere le “Dichiarazioni” a verbale;
che il Parte_1 provvedimento impugnato era stato adottato in violazione di legge ed era viziato da eccesso di potere per motivazione omessa e / o insufficiente ed illogica che non teneva conto degli scritti difensivi presentati dal Sig. in sede Parte_1 amministrativa. Si è costituita Roma Capitale chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. All'udienza del 17 settembre 2025 le parti ricorrenti hanno precisato le conclusioni riportandosi alla memoria difensiva ed alle note di trattazione scritta, nessuno è comparso per Roma Capitale. All'esito, ritiratosi questo giudice in camera di consiglio, la causa viene decisa come di seguito. Il ricorso è fondato e va accolto. Preliminarmente si osserva che per orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Sez 2, sentenza n. 7140 del 17/03/2025; Sez. 2, Sentenza n. 6565 del 20/03/2007), nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale. Ebbene, si ritiene che nella fattispecie in esame la valutazione espressa dagli agenti verbalizzanti con riguardo alla cottura degli alimenti non sia esente da margini di apprezzamento, con la conseguenza che è consentito all'opponente contestare la veridicità di tali affermazioni senza proporre querela di falso. Dalla documentazione prodotta dall'opponente (doc 3: notifica di apertura attività alla Unità sanitaria locale Roma E) risulta la possibilità per l'azienda ricorrente di effettuare il riscaldamento dei prodotti di gastronomia da vendere caldi. Risulta altresì dal menù del locale che oltre ai prodotti freschi l'azienda fornisce pizze congelate da rinvenire e non alimenti da cuocere (doc 5). Infine il forno elettrico modello ELETTRONIC EVOLUTION VP2 collocato all'interno del laboratorio, che, secondo quanto riportato nel verbale di accertamento della violazione, sarebbe stato utilizzato per la cottura degli alimenti, risulta invece particolarmente indicato per il rinvenimento di pizze o altri prodotti precotti o surgelati (doc. 4: scheda tecnica forno). All'esito di tali considerazioni, non può ritenersi dimostrato che al momento del sopralluogo della polizia nel laboratorio si stesse procedendo alla cottura degli alimenti piuttosto che al rinvenimento dei cibi surgelati per la vendita al pubblico. L'opposizione deve essere pertanto accolta, ritenendosi ultroneo l'esame degli ulteriori motivi dedotti. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e dichiara non dovuto l'importo di cui alla Determinazione Dirigenziale di Ingiunzione n. 44588/2020/8/2/1 del 15-12-2020;
2) condanna Roma Capitale al pagamento delle spese del presente giudizio alle parti ricorrenti che liquida in complessivi euro 1.670,00 oltre spese generali, IVA e CPA come previsti per legge e rifusione delle spese del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, in data 17/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9966/2021
Oggi 17 settembre 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. Renata Celentano la quale si riporta agli scritti difensivi e chiede la decisione;
nessuno è comparso per Roma Capitale;
Il Giudice Dato atto di quanto sopra, trattiene la causa in decisione. Alle ore 15,35 dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione.
N. R.G. 9966/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9966/2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. CP_1
con sede in Roma, Borgo Pio 131, elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, alla Via Tibullo 10, presso lo studio dell'avvocato Renata Celentano che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE e
, in proprio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1
residente in [...] Tibullo 10, presso lo studio dell'avvocato Renata Celentano che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale di Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dal Funzionario Delegato Alessandro Leonardi in virtù di delega alle liti in atti;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a ordinanza - ingiunzione ex art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011. CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e diritto della decisione I ricorrenti con ricorso depositato il 2/02/2021 hanno proposto opposizione avverso la Determinazione Dirigenziale di Ingiunzione n. 44588/2020/8/2/1 del 15-12-2020, notificata in data 12/01/2021 con cui Roma Capitale ha ingiunto a quale autore della violazione e a quale Parte_1 CP_1 responsabile in solido, il pagamento della somma di euro € 1.228,50, comprensiva di sanzioni, pari ad € 1.200,00 e spese, pari ad € 28,50, per violazione del DLVO 193/2007 ART. 6/3 – REG. CE 852/04.
La contestazione trae origine dal verbale di accertamento e contestazione del 14.07.2016 emesso a carico dei ricorrenti (trasgressore e responsabile in solido) a seguito del sopralluogo del 7.07.2016 presso il locale in Roma Via Borgo Pio n. 136, in occasione del quale la polizia verificava che il “titolare di autorizzazione per l'attività di laboratorio gastronomia fredde (SCIA n. ga/2015/27065 del 20/02/2015) e in possesso di notifica sanitaria per la medesima attività
“LABORATORIO DI GASTRONOMIA FREDDA E VENDITA SETTORE ALIMENTARE COD 10.89.09-02”effettuava anche processi di cottura di alimenti Part crudi e parzialmente precotti senza aver provveduto a comunicare alla le modifiche del ciclo produttivo. Per la cottura viene utilizzato un forno elettrico con due basi di cottura fornito di cappa di aspirazione a carboni attivi modello ELETTRONIC EVOLUTION VP2 collocato all'interno del laboratorio”. A fondamento dell'opposizione anche in qualità di Parte_1 legale rappresentante della ha esposto che contrariamente a Controparte_1 quanto sostenuto dai verbalizzanti, non poteva imputarsi ai ricorrenti nessuna alterazione del ciclo produttivo in quanto i cibi precotti e surgelati venivano soltanto riscaldati;
che al momento dell'accertamento non veniva consentito al Sig. di rendere le “Dichiarazioni” a verbale;
che il Parte_1 provvedimento impugnato era stato adottato in violazione di legge ed era viziato da eccesso di potere per motivazione omessa e / o insufficiente ed illogica che non teneva conto degli scritti difensivi presentati dal Sig. in sede Parte_1 amministrativa. Si è costituita Roma Capitale chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. All'udienza del 17 settembre 2025 le parti ricorrenti hanno precisato le conclusioni riportandosi alla memoria difensiva ed alle note di trattazione scritta, nessuno è comparso per Roma Capitale. All'esito, ritiratosi questo giudice in camera di consiglio, la causa viene decisa come di seguito. Il ricorso è fondato e va accolto. Preliminarmente si osserva che per orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Sez 2, sentenza n. 7140 del 17/03/2025; Sez. 2, Sentenza n. 6565 del 20/03/2007), nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale. Ebbene, si ritiene che nella fattispecie in esame la valutazione espressa dagli agenti verbalizzanti con riguardo alla cottura degli alimenti non sia esente da margini di apprezzamento, con la conseguenza che è consentito all'opponente contestare la veridicità di tali affermazioni senza proporre querela di falso. Dalla documentazione prodotta dall'opponente (doc 3: notifica di apertura attività alla Unità sanitaria locale Roma E) risulta la possibilità per l'azienda ricorrente di effettuare il riscaldamento dei prodotti di gastronomia da vendere caldi. Risulta altresì dal menù del locale che oltre ai prodotti freschi l'azienda fornisce pizze congelate da rinvenire e non alimenti da cuocere (doc 5). Infine il forno elettrico modello ELETTRONIC EVOLUTION VP2 collocato all'interno del laboratorio, che, secondo quanto riportato nel verbale di accertamento della violazione, sarebbe stato utilizzato per la cottura degli alimenti, risulta invece particolarmente indicato per il rinvenimento di pizze o altri prodotti precotti o surgelati (doc. 4: scheda tecnica forno). All'esito di tali considerazioni, non può ritenersi dimostrato che al momento del sopralluogo della polizia nel laboratorio si stesse procedendo alla cottura degli alimenti piuttosto che al rinvenimento dei cibi surgelati per la vendita al pubblico. L'opposizione deve essere pertanto accolta, ritenendosi ultroneo l'esame degli ulteriori motivi dedotti. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e dichiara non dovuto l'importo di cui alla Determinazione Dirigenziale di Ingiunzione n. 44588/2020/8/2/1 del 15-12-2020;
2) condanna Roma Capitale al pagamento delle spese del presente giudizio alle parti ricorrenti che liquida in complessivi euro 1.670,00 oltre spese generali, IVA e CPA come previsti per legge e rifusione delle spese del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, in data 17/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia