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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 16/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1177/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1177/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Scolari Ester
RICORRENTE
contro
:
(C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito ritrascritte:
Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi – ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. per intollerabilità della convivenza.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in Marocco in data 30 Parte_1 CP_1 marzo 1983; l'atto di matrimonio è depositato e registrato presso la Divisione Affari Famigliari di
Rabat col n. 212 foglio 130 n. 213 e foglio 132 n. 2A n. 303, ma non risulta trascritto in Italia.
Dal matrimonio sono nati i figli (il 01/01/1976), (il 24/04/1980), Persona_1 Persona_2 Per_3
(il 15/03/1986) e (il 26/03/1995), tutti attualmente maggiorenni ed
[...] Persona_4
economicamente indipendenti
Con ricorso depositato in data 24.9.2024 la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione dal marito, allegando che il coniuge, da anni, si disinteressa della moglie trascorrendo spesso lunghi periodi fuori casa e non comunicando mai i propri spostamenti e programmi, il che ha reso improseguibile la convivenza.
La parte convenuta, non costituito né comparso alla prima udienza celebrata in data 14.1.2025, è stato dichiarato contumace.
Ritenuto che:
SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), del REGOLAMENTO (UE)
2019/1111 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2019 , relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2003, oltre che la competenza territoriale del giudice adito, peraltro non messe in discussione da alcuno, essendo stata in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e ivi risiedendovi ancora quantomeno la ricorrente.
pagina 2 di 5 Si osservi che, secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 29 novembre 2007, in causa C-68/07) con riferimento al precedente regolamento n. 2201/2003, afferente alla stessa materia, la normativa europea in questione si applica anche ai cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti da detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza.
SULLA LEGGE APPLICABILE
Ritiene il Collegio che alla fattispecie debba applicarsi l'art. 8 del regolamento CE 1259/10, entrato in vigore nel giugno 2012, essendo indubbio che le parti non abbiano inteso scegliere, ex art. 5 del menzionato regolamento, altra legge da applicarsi al procedimento per separazione o divorzio.
Pertanto, non essendo stata operata dai coniugi alcuna scelta, deve ricorrersi ai criteri del già menzionato art. 8 regolamento.
In particolare l' art. 8 del regolamento CE n. 1259/10 sulla Legge applicabile, in mancanza di scelta ad opera delle parti, dispone che “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
L'elencazione di cui all'art. 8 del regolamento, peraltro, prevedere criteri gerarchici a cascata come indubbiamente ricavabile della disamina del mero dato letterale e dell'utilizzazione dell'espressione " o in mancanza" con la conseguenza che si potrà ricorrere al criterio successivo solo ove non sia soddisfatto quello precedente.
Nel caso di specie, quindi, in applicazione del criterio sub a), trattandosi di parti che al momento di presentazione del ricorso vivevano entrambe in Italia, sopra individuato, la legge applicabile alla fattispecie è quella italiana.
pagina 3 di 5 SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sul punto il Collegio osserva, preliminarmente, che la mancata trascrizione del vincolo coniugale in
Italia non è poi di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato in giurisprudenza: "Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (Corte Appello Genova 23 dicembre 1999).
Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza solo dichiarativa della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione, nel caso di specie comprovati dalla documentazione allegata dalla ricorrente (cfr. doc. 1).
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di separazione o di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 5292 del 28.10.1985).
Ciò premesso, nel merito sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1°
c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione della parte oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese di lite, queste sono poste a carico del convenuto soccombente.
L'ammissione della ricorrente al patrocinio a Spese dello Stato determina la sussistenza in capo al resistente dell'obbligo di provvedere alla rifusione direttamente in favore dello Stato ex art 133 Dpr
115/2002, come da liquidazione che verrà effettuata con separato decreto.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1177/2024, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio in Marocco in Parte_1 CP_1
data 30 marzo 1983
2. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, disponendo che ex art 133
Dpr 115/2002 il pagamento avvenga direttamente in favore dello Stato ad esito della liquidazione da disporsi con separato decreto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Vercelli il 15.1.2024
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel./est. dott.ssa Simona Francese
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1177/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Scolari Ester
RICORRENTE
contro
:
(C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito ritrascritte:
Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi – ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. per intollerabilità della convivenza.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in Marocco in data 30 Parte_1 CP_1 marzo 1983; l'atto di matrimonio è depositato e registrato presso la Divisione Affari Famigliari di
Rabat col n. 212 foglio 130 n. 213 e foglio 132 n. 2A n. 303, ma non risulta trascritto in Italia.
Dal matrimonio sono nati i figli (il 01/01/1976), (il 24/04/1980), Persona_1 Persona_2 Per_3
(il 15/03/1986) e (il 26/03/1995), tutti attualmente maggiorenni ed
[...] Persona_4
economicamente indipendenti
Con ricorso depositato in data 24.9.2024 la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione dal marito, allegando che il coniuge, da anni, si disinteressa della moglie trascorrendo spesso lunghi periodi fuori casa e non comunicando mai i propri spostamenti e programmi, il che ha reso improseguibile la convivenza.
La parte convenuta, non costituito né comparso alla prima udienza celebrata in data 14.1.2025, è stato dichiarato contumace.
Ritenuto che:
SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), del REGOLAMENTO (UE)
2019/1111 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2019 , relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2003, oltre che la competenza territoriale del giudice adito, peraltro non messe in discussione da alcuno, essendo stata in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e ivi risiedendovi ancora quantomeno la ricorrente.
pagina 2 di 5 Si osservi che, secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 29 novembre 2007, in causa C-68/07) con riferimento al precedente regolamento n. 2201/2003, afferente alla stessa materia, la normativa europea in questione si applica anche ai cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti da detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza.
SULLA LEGGE APPLICABILE
Ritiene il Collegio che alla fattispecie debba applicarsi l'art. 8 del regolamento CE 1259/10, entrato in vigore nel giugno 2012, essendo indubbio che le parti non abbiano inteso scegliere, ex art. 5 del menzionato regolamento, altra legge da applicarsi al procedimento per separazione o divorzio.
Pertanto, non essendo stata operata dai coniugi alcuna scelta, deve ricorrersi ai criteri del già menzionato art. 8 regolamento.
In particolare l' art. 8 del regolamento CE n. 1259/10 sulla Legge applicabile, in mancanza di scelta ad opera delle parti, dispone che “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
L'elencazione di cui all'art. 8 del regolamento, peraltro, prevedere criteri gerarchici a cascata come indubbiamente ricavabile della disamina del mero dato letterale e dell'utilizzazione dell'espressione " o in mancanza" con la conseguenza che si potrà ricorrere al criterio successivo solo ove non sia soddisfatto quello precedente.
Nel caso di specie, quindi, in applicazione del criterio sub a), trattandosi di parti che al momento di presentazione del ricorso vivevano entrambe in Italia, sopra individuato, la legge applicabile alla fattispecie è quella italiana.
pagina 3 di 5 SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sul punto il Collegio osserva, preliminarmente, che la mancata trascrizione del vincolo coniugale in
Italia non è poi di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato in giurisprudenza: "Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (Corte Appello Genova 23 dicembre 1999).
Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza solo dichiarativa della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione, nel caso di specie comprovati dalla documentazione allegata dalla ricorrente (cfr. doc. 1).
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di separazione o di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 5292 del 28.10.1985).
Ciò premesso, nel merito sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1°
c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione della parte oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese di lite, queste sono poste a carico del convenuto soccombente.
L'ammissione della ricorrente al patrocinio a Spese dello Stato determina la sussistenza in capo al resistente dell'obbligo di provvedere alla rifusione direttamente in favore dello Stato ex art 133 Dpr
115/2002, come da liquidazione che verrà effettuata con separato decreto.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1177/2024, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio in Marocco in Parte_1 CP_1
data 30 marzo 1983
2. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, disponendo che ex art 133
Dpr 115/2002 il pagamento avvenga direttamente in favore dello Stato ad esito della liquidazione da disporsi con separato decreto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Vercelli il 15.1.2024
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel./est. dott.ssa Simona Francese
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