Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 13/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00117/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Sforza e Leone Guaragna, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Leone Guaragna in Perugia, Via Girolamo Tilli, 54;
contro
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero dell’interno e Prefettura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, Via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Ufficio della motorizzazione di Perugia prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, recante il diniego di rilascio del titolo abilitativo alla guida.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dell’interno e della Prefettura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Ufficio della motorizzazione di Perugia specificato in epigrafe, con il quale gli è stato negato il rilascio del titolo abilitativo alla guida per insussistenza dei requisiti morali di cui all’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada;
- in punto di fatto, la parte ha affermato che la ragione ostativa sarebbe presumibilmente da individuare in una condanna, già interamente espiata, comminata ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e relativa a un episodio avvenuto il -OMISSIS-; ha rappresentato, inoltre, di non aver potuto ottenere la riabilitazione a causa di una successiva condanna, concernente però un reato di per sé non ostativo al rilascio della patente di guida;
- il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale sono stati dedotti plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, allegando che: (i) sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale dovrebbe ritenersi ormai venuto meno ogni automatismo nella revoca o nel diniego della patente di guida, in particolare in presenza di condanne in materia di stupefacenti relative alla fattispecie di lieve entità; (ii) nel caso in esame, assumerebbe rilievo il lungo tempo trascorso tra la commissione del reato e la presentazione dell’istanza di rilascio del titolo; (iii) il diniego della patente di guida si porrebbe in contrasto con l’articolo 27 della Costituzione, perché tenderebbe a svilire la riabilitazione del condannato e il suo reinserimento nella società; (iv) sarebbe mancata una valutazione della gravità dell’episodio criminoso commesso, della condotta tenuta dal ricorrente a seguito della condanna e dello svolgimento di eventuali attività lavorative in relazione alle quali sarebbe stato utile il possesso della patente di guida; (v) il provvedimento di diniego risulterebbe viziato per difetto di motivazione, perché non sarebbe possibile individuare quale tra le cause ostative indicate al comma 1 dell’articolo 120 del Codice della strada sia stata ravvisata nel caso in esame;
- l’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dell’interno e la Prefettura di Perugia, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha, comunque, allegato l’infondatezza nel merito del ricorso;
Ritenuto, in conformità alla giurisprudenza di questo Tribunale (TAR Umbria, 21 giugno 2023, n. 367; Id., 12 maggio 2023, n. 321; Id., 24 settembre 2021, n. 681; Id., 22 luglio 2021, n. 562), che l’eccezione sollevata dalla difesa erariale meriti accoglimento, atteso che:
- come evidenziato dalla Corte di Cassazione, il diniego di rilascio del titolo abilitativo alla guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell’articolo 120, comma 1, del Codice della strada, non è espressione di discrezionalità amministrativa, ma atto posto in essere nell’esercizio di un’attività del tutto vincolata, regolata da una norma di relazione, rispetto alla quale si configurano posizioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di diritto soggettivo (Cass. civ., SS.UU., ord. 14 marzo 2022, n. 8188, che richiama, sul punto, Id., ord. 13 dicembre 2019, n. 32977);
- la natura di diritto soggettivo insita nella posizione del privato è confermata dalla circostanza che l’attività dell’Amministrazione incide direttamente su una modalità di esercizio di una libertà fondamentale, quale la circolazione, con la conseguenza che il relativo contenzioso è destinato a svolgersi (salvo il caso, che qui non ricorre, di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) davanti al giudice ordinario, non potendosi nutrire dubbi sulla riconducibilità della disciplina della patente di guida alla garanzia offerta dall’articolo 16 della Costituzione (Cass. civ., SS.UU., n. 8188 del 2022, cit., che richiama, al riguardo, Id., ord. 19 novembre 2020, n. 26391);
- il carattere vincolato dell’attività demandata all’Amministrazione trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale, atteso che la stessa Corte, riferendosi alle proprie sentenze n. 22 del 2018, n. 24 del 2020 e n. 99 del 2020, con le quali sono state accolte questioni di legittimità costituzionale relative al comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo n. 185 del 1992, ha ribadito di dover escludere “ (...) che le ragioni che hanno comportato il superamento dell’automatismo della revoca prefettizia ad opera delle richiamate sentenze siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al comma 1 dell’art. 120 cod. strada ” (Corte cost. n. 152 del 2021); e ciò in quanto “ (...) tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell’interessato ” (Corte cost., sentenza n. 152 del 2021, che richiama Id., sentenza n. 80 del 2019 e ordinanza n. 81 del 2020);
- gli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale non comportano, dunque, alcuna rimeditazione in ordine alla natura giuridica della situazione giuridica del richiedente, ma avvalorano la conclusione che le questioni relative al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 120, comma 1, del Codice della strada appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 8188 del 2022, cit.);
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, dovendosi individuare quale giudice munito di giurisdizione, ai sensi dell’articolo 11 cod. proc. amm., il giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riproposto, nei termini e con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 11;
Ritenuto che l’andamento del giudizio e la natura della presente decisione sorreggano la compensazione delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto, nei termini e con le modalità di cui all’articolo 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di Mauro | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.