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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14456/2019 R.G. vertente tra:
(Avv. ROMITO DOMENICO) Parte_1
- ATTORE -
E
, già e già CP_1 Controparte_2 [...]
(Avv. ARCUCCI GENNARO) Controparte_3
- CONVENUTA -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio con la madre , Controparte_4 Parte_1
nonché con il coniuge , , con la figlia CP_5 Persona_1 Persona_2 Controparte_6
, , , con Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
il coniuge e hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale la Controparte_12 Persona_3 [...]
(ora, , al fine di far valere profili di nullità e inadempimento Controparte_2 Controparte_1
relativi ad operazioni di investimento effettuate con l'intermediazione finanziaria della banca convenuta.
Stante l'inesistenza di alcuna ragione obiettiva di economia processuale, atteso che si tratta di giudicare ben 13 distinte operazioni di acquisto di azioni e, in alcuni casi, di obbligazioni, ciascuna differente dall'altra anche per dati soggettivi dell'acquirente, tempi e importi, con ordinanza del
03.10.2019, è stata disposta la separazione dei giudizi, sicché il presente giudizio riguarda unicamente la posizione della sig.ra , la quale in sede di citazione ha chiesto: Parte_1
“II-a) in via principale accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro per non essersi perfezionato nei modi e nelle forme di cui all'art. 23 del TUF, e per l'effetto condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto delle azioni pari [ad €. 2.859,00] di titoli azionari o la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c. a far data dagli investimenti;
II-b) in via subordinata: II-b.1) accertare e dichiarare, comunque, il grave inadempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto dichiarato risolto il contratto di intermediazione finanziaria condannare la convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per CP_1
l'acquisto di tutte le azioni, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c. a far data dagli investimenti;
II-c) in via ulteriormente gradata si chiede, ove non accolte le
II-a e II b.1, di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore e per l'effetto, ove ritenga non sussistere gli estremi per la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria ex art. 1455 c.c., condannare la al risarcimento del danno che si quantifica [in €. 2.859,00] di CP_1
titoli azionari o in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti;
II-d) in via estremamente gradata dichiarare l'annullamento della sottoscrizione degli aumenti di capitali del 2014 per i motivi esposti e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno che si quantifica quanto addebitato per l'acquisto delle azioni pari [ad €. 2.859,00] di titoli azionari o in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c. a far data dagli investimenti”.
Costituendosi, la banca convenuta ha eccepito la prescrizione dei diritti vantati e chiesto comunque il rigetto nel merito delle domande attoree in quanto infondate, nonché, in caso di accertamento della responsabilità della convenuta, di quantificare le somme in ipotesi dovute all'attrice a titolo
Cont risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento di acquisto delle stesse ed il controvalore delle predette azioni al momento della proposizione del giudizio, in ogni caso riducendo l'entità del risarcimento in ragione del grave concorso colposo di parte attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., ovvero in ragione dei frutti incassati da questi ultimi;
con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti.
All'udienza del 26.11.2024, parte attrice, parzialmente modificando quanto domandato in sede di atto introduttivo, ha chiesto di “- accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali e delle regole imposte a tutela del risparmiatore da parte della convenuta, sia con riferimento alla fase dell'investimento che al successivo rapporto contrattuale, durante il quale la libertà negoziale della
Deducente è stata condizionata dal sistematico ricorso ad una informativa decettiva (tra l'altro con invio di EC titoli da cui risultano informazioni falsate sull'effettivo rischio ed inadeguatezza dello stesso) ed omissiva (con riferimento a conflitto di interessi, illiquidità e fair value del titolo) e, per l'effetto, condannare la convenuta, al risarcimento del danno [in favore della deducente per € CP_1
2.859,00] considerato il valore nullo del titolo, oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria in quanto risparmio investito e dunque debito di valore ed interessi dalla data dell'investimento al soddisfo come per legge;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, in favore del sottoscritto Avvocato antistatario nel rispetto dei parametri forensi medi vigenti”.
Con provvedimento del 29.01.2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Venendo al merito della vicenda, l'operazione della quale si duole la difesa attorea riguarda l'acquisto effettuato dalla di 300 azioni, avvenuto con ordine del 10.02.2014 su Pt_1 raccomandazione della per € 2.859,00 (cfr. doc.
4.18 di parte attrice). CP_1
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta con riferimento alle domande attoree.
Invero, la sola domanda reiterata in sede di comparsa conclusionale è quella risarcitoria e, a mente della giurisprudenza di legittimità, “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013, Cass. Civ. n. 11119/2013 e, da ultimo, Cass. 2066/2023).
Decorrendo tale dies a quo dal 29 aprile 2016, momento in cui i titoli hanno iniziato a perdere valore,
e avendo parte attrice introdotto il presente giudizio con atto di citazione notificato in data 29.05.2019, sia qualificando la responsabilità della banca come contrattuale, sia qualificandola come extracontrattuale e/o precontrattuale ex art. 1337 c.c., nessun termine di prescrizione, neppure quinquennale, può dirsi maturato con riferimento alla domanda di risarcimento del danno.
2.2. Potendo, a questo punto, analizzare la condotta della banca convenuta nella commercializzazione dei titoli si rileva quanto di seguito.
La disciplina in materia di contratti di intermediazione finanziaria prevede che nell'esercizio del servizio di investimento il proponente deve “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti” ed “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (art. 21 co. 1 lett. a) e b) d.lgs. 58/1998).
È necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera Consob n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera Consob cit.)
e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire “ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: … b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento” (art. 27 delibera Consob n. 16190/2007 che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs. 58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (c.d. "Direttiva
MiFID") che all'art. 19 co. 2 stabilisce che "tutte le informazioni ... indirizzate dalle imprese di investimento a clienti ... sono corrette, chiare e non fuorvianti"). Prevede inoltre l'art. 31 della delibera
Consob n. 16190/2007, rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”, che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”).
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente ed a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.
In questo senso, costituisce ius receptum nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver diligentemente raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre, Cass. 7932/2023; 35789/2022). Con riguardo alla violazione degli obblighi di informazione c.d. passiva e c.d. attiva, la giurisprudenza
è ormai consolidata (fin dalle pronunce delle Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del 2007) nel senso che il ricorso allo strumento di tutela consistente nella nullità del contratto per violazione di norme di comportamento gravanti sull'intermediario nella fase prenegoziale ed in quella esecutiva, non è giustificato, a meno che non ci siano disposizioni specifiche, principi generali o regole sistematiche che lo prevedano espressamente. Va pertanto seguito il tradizionale insegnamento per il quale la violazione di norme di comportamento, “tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità” (v. sentt.
Sez Un. cit.).
Sulla base della distinzione tra gli obblighi che precedono ed accompagnano la stipulazione del contratto d'intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, viene affermato che “la violazione dei primi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare l'annullabilità - mai comunque la nullità – del contratto per vizi del consenso) è naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto.
Infatti, per le ragioni già da tempo poste in luce dalla migliore dottrina e puntualmente riprese dalla citata sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005 - alla quale si intende su questo punto dare continuità
- la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto;
ed in siffatta ipotesi il risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso” (v. sentt. Sez Un. cit.).
La Suprema Corte (in tal senso Cass. Civ. n. 18122/2020) ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici, ma richiede (in tal senso Cass. Civ. n. 10099/2020) una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario. Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (in tal senso Cass. Civ. n 9018/2020).
Inoltre, con riferimento ai titoli illiquidi, l'intermediario – in ottemperanza alla Comunicazione
Consob n. 9019104 del 02.03.2009 – è tenuto a fornire al cliente informazioni ancor più di dettaglio atte a valorizzare: le diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente quali per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido;
il valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato;
il confronto con prodotti semplici, noti, liquidi,
a basso rischio e di analoga durata;
le modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, ovvero in merito alle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione.
Passando all'esame della posizione dalla , occorre premettere che questa, in data 24.09.2013, Pt_1
ha sottoscritto – unitamente alla sig.ra – il contratto quadro per il servizio di Controparte_4
deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari, consegnatole in copia congiuntamente al modulo per i servizi di investimento, alla politica della classificazione dei clienti, alla descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari (v. doc. n. 4 di parte convenuta).
Venendo, poi, all'analisi dell'operazione di acquisto eseguita (di 300 azioni, avvenuta con ordine del
10.2.2014) deve rilevarsi che la stessa è stata compiuta in violazione dell'obbligo di informazione c.d. attiva (v. doc. 18.4 del fascicolo di parte attrice), poiché l'intermediario ha omesso di consegnare la documentazione idonea a descrivere le caratteristiche dei prodotti finanziari commercializzati, specialmente in ordine all'illiquidità degli stessi.
In particolare, dai documenti prodotti dalle parti, risulta che nell'ordine di acquisto de quo è stato fatto riferimento alla presa visione delle norme statutarie e sono state illustrate soltanto parzialmente le caratteristiche dei titoli commercializzati, senza operare alcun rinvio al prospetto informativo, né, tanto meno, ad un documento contenente il set informativo specifico e rafforzato previsto dalla comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 in materia di prodotti illiquidi (obbligatorio per le operazioni successive all'entrata in vigore della predetta delibera). Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta in sede di memoria conclusionale con riferimento all'assolvimento delle prescrizioni contenute nella delibera Consob del 2009, dalla documentazione in atti risultano del tutto assenti: i) i riferimenti alla scomposizione delle voci che concorrono all'esborso complessivo (c.d. unbundling), distinguendo tra fair value e costi che gravavano, implicitamente o esplicitamente, sul cliente;
ii) le informazioni in merito alle tempistiche,
i confronti con prodotti semplici, noti, a basso rischio e di durata analoga;
iii) gli scenari di rendimento dello strumento da condurre mediante simulazioni effettuate secondo metodologie oggettive. Tutte prescrizioni, queste, obbligatorie, ma omesse nel caso in esame.
Del resto, per escludere la particolare rischiosità del titolo non può valere quanto dedotto dalla difesa
Cont della banca per cui al momento degli acquisti contestati le azioni erano titoli potenzialmente soggetti al rischio di liquidità ma certamente non illiquidi (divenendo tali soltanto a partire dal
31.12.015). Infatti, ciò che rileva non è tanto la nozione esatta di quel titolo: se liquido o illiquido, quanto la sostanza delle sue caratteristiche che, come assume la stessa difesa della convenuta, era comunque a rischio illiquidità viste le peculiari e non snelle modalità di messa in vendita dello stesso
(certamente non paragonabili a quelle di un mercato regolamentato come la borsa) che non erano in linea con gli obiettivi di investimento dell'attrice.
Le considerazioni che precedono giustificano l'accoglimento della domanda di condanna della banca al risarcimento del danno da grave inadempimento per aver violato gli obblighi di diligenza e correttezza imposti dalla normativa di settore per quanto concerne le operazioni di commercializzazione di azioni.
Nella ipotesi, come quella di specie, in cui l'azione proposta sia di solo risarcimento dei danni, senza domanda di risoluzione dei singoli contratti di investimento, poiché il cliente rimane nella titolarità degli strumenti finanziari da lui sottoscritti, il danno dallo stesso patito va commisurato alla differenza di valore dei titoli valutata tra il momento dell'operazione di acquisto ed il momento della decisione e va detratto il valore dei frutti dell'investimento nel frattempo percepiti, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno (in tal senso Cass. civ. 17948/2020).
Nella specie, il danno per la sottoscrizione di un investimento, che verosimilmente non sarebbe stato compiuto se vi fosse stata adeguata informazione sul rischio di totale perdita del capitale, è pari alla somma investita al netto dei dividendi incassati per € 41,92 (v. doc. 45 del fascicolo di parte convenuta) essendosi pacificamente azzerato il valore dei titoli all'atto della presentazione della domanda;
il danno ammonta così ad € 2.817,08, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge, dalla data dei singoli ordini al soddisfo.
2.3. La domanda di parte convenuta di ridimensionamento dell'eventuale danno riconosciuto a parte attrice in ragione del grave concorso colposo di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. deve essere rigettata poiché sfornita di alcun elemento probatorio. A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass.
n. 29864/2011, n. 9892/2016).
3. Le competenze e le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per le altre due, previsti dal
D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) dichiara l'inadempimento degli obblighi contrattuali e delle regole imposte a tutela del risparmiatore da parte della convenuta e, per l'effetto, condanna la già Controparte_1 [...]
e già al risarcimento del danno Controparte_2 Controparte_3 quantificato in € 2.817,08 in favore della sig.ra , oltre rivalutazione monetaria e interessi Pt_1
come da domanda;
2) condanna già già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
per azioni, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. Domenico Romito,
[...] difensore dell'attrice dichiaratosi anticipatario, che si liquidano in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari, il 27/05/2025.
IL GIUDICE dott. Michele De Palma