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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott.ssa Sandra Levanti Giudice
Dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2680 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
e nato a [...] in data [...], c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2
Con l'avv. Eleonora Giannone, giusta procura in atti
con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza camerale del 12.12.2024;
OGGETTO: revoca inabilitazione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.10.2024, - di cui è stata pronunciata l'inabilitazione Parte_1
con sentenza n. 220 del 26.8.2005 - congiuntamente al proprio curatore e fratello , ha Parte_2
pagina 1 di 3 chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la revoca della propria inabilitazione e contestualmente disporre la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare affinché provveda alla nomina di un amministratore di sostegno, proposto nella persona dell'attuale curatore.
Hanno riferito i ricorrenti riguardo alla necessità di disporre una misura di protezione dell'incapace che comporti una minore limitazione della capacità di agire, anche in vista della necessità di procedere ad una accettazione di eredità da parte dell'inabilitata, risultando in generale la misura dell'inabilitazione non idonea a consentire l'adeguata cura degli interessi della ricorrente quanto lo sarebbe la diversa misura dell'amministrazione di sostegno.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
Ebbene, il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Ai sensi dell'art. 429 c.c. la revoca dell'inabilitazione (così come dell'interdizione) è prevista nel caso cessi la sua causa. Orbene, è nota la condivisibile interpretazione di tale norma alla luce della riforma operata dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che consente di considerare come cessata la causa della precedente dichiarazione di inabilitazione anche nel caso in cui si riveli la possibilità di applicare la nuova e prioritaria figura dell'amministrazione di sostegno, che, in quanto misura di protezione più adeguata, farebbe venir meno la necessità di mantenere la misura dell'inabilitazione.
La misura dell'amministrazione di sostegno risulta, anche alla luce dell'esame dell'inabilitata espletato all'udienza del 12.12.2024 (nel corso del quale ella è stata in grado di rispondere alle semplici domande postele dal Giudice Relatore), nonché alla luce della documentazione medica in atti (da cui emerge che la donna è affetta da psicosi schizoaffettiva), più confacente alle esigenze dell'interessata rispetto a quella in atto e al contempo ugualmente idonea a garantire e realizzare la sua piena tutela.
Si ritiene pertanto legittimo, in questa sede, l'accoglimento della domanda di revoca della precedente pronunzia di inabilitazione.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando e con l'intervento in causa del Pubblico
Ministero, così decide:
- revoca l'inabilitazione di nata a [...] il [...], pronunciata con Parte_1
sentenza del Tribunale di Ragusa n. 220 del 26.8.2005;
- manda la Cancelleria di trasmettere gli atti del presente procedimento al Giudice Tutelare in sede, per quanto di sua competenza;
pagina 2 di 3 - dispone che le spese processuali rimangano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
EMANUELA A. FAVARA MASSIMO PULVIRENTI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott.ssa Sandra Levanti Giudice
Dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2680 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
e nato a [...] in data [...], c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2
Con l'avv. Eleonora Giannone, giusta procura in atti
con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza camerale del 12.12.2024;
OGGETTO: revoca inabilitazione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.10.2024, - di cui è stata pronunciata l'inabilitazione Parte_1
con sentenza n. 220 del 26.8.2005 - congiuntamente al proprio curatore e fratello , ha Parte_2
pagina 1 di 3 chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la revoca della propria inabilitazione e contestualmente disporre la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare affinché provveda alla nomina di un amministratore di sostegno, proposto nella persona dell'attuale curatore.
Hanno riferito i ricorrenti riguardo alla necessità di disporre una misura di protezione dell'incapace che comporti una minore limitazione della capacità di agire, anche in vista della necessità di procedere ad una accettazione di eredità da parte dell'inabilitata, risultando in generale la misura dell'inabilitazione non idonea a consentire l'adeguata cura degli interessi della ricorrente quanto lo sarebbe la diversa misura dell'amministrazione di sostegno.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
Ebbene, il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Ai sensi dell'art. 429 c.c. la revoca dell'inabilitazione (così come dell'interdizione) è prevista nel caso cessi la sua causa. Orbene, è nota la condivisibile interpretazione di tale norma alla luce della riforma operata dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che consente di considerare come cessata la causa della precedente dichiarazione di inabilitazione anche nel caso in cui si riveli la possibilità di applicare la nuova e prioritaria figura dell'amministrazione di sostegno, che, in quanto misura di protezione più adeguata, farebbe venir meno la necessità di mantenere la misura dell'inabilitazione.
La misura dell'amministrazione di sostegno risulta, anche alla luce dell'esame dell'inabilitata espletato all'udienza del 12.12.2024 (nel corso del quale ella è stata in grado di rispondere alle semplici domande postele dal Giudice Relatore), nonché alla luce della documentazione medica in atti (da cui emerge che la donna è affetta da psicosi schizoaffettiva), più confacente alle esigenze dell'interessata rispetto a quella in atto e al contempo ugualmente idonea a garantire e realizzare la sua piena tutela.
Si ritiene pertanto legittimo, in questa sede, l'accoglimento della domanda di revoca della precedente pronunzia di inabilitazione.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando e con l'intervento in causa del Pubblico
Ministero, così decide:
- revoca l'inabilitazione di nata a [...] il [...], pronunciata con Parte_1
sentenza del Tribunale di Ragusa n. 220 del 26.8.2005;
- manda la Cancelleria di trasmettere gli atti del presente procedimento al Giudice Tutelare in sede, per quanto di sua competenza;
pagina 2 di 3 - dispone che le spese processuali rimangano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
EMANUELA A. FAVARA MASSIMO PULVIRENTI
pagina 3 di 3