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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia AL Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2374/2024 promosso da:
), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. Marco Lanari giusta procura alle liti in atti;
e
, nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. Alberto Bomprezzi giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI precisate in sede di udienza cartolare del 15/11/2024;
“1) Sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
nata a [...] il giorno 13 ottobre 2020, viene affidata in maniera condivisa, ex Per_1 art. 337 ter, comma 2, c.c., già 155 c.c, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. In particolare, le decisioni di maggior interesse relative alla residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute di saranno assunte Per_1 di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte
- 1 - singolarmente da quel genitore con il quale di volta in volta, si troverà al momento Per_1 dell'assunzione della decisione.
La piccola sarà “collocata”, ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione Per_1 della mamma nel Comune di Trecastelli (AN). frequenterà il papà e starà presso di lui a fine settimana alterni, dal venerdì Per_1 pomeriggio, quando il Sig. avrà terminato il lavoro, alla domenica sera, quando verrà CP_1 riaccompagnata a casa de entro le ore 21:00. Le parti, previo accordo, potranno ampliare le frequentazioni riconosciute al padre.
Inoltre, potrà pernottare a casa del papà – che si occuperà anche di preparare la cena Per_1
– un giorno alla settimana quando trascorrerà con lui il fine settimana, mentre vi trascorrerà due giorni nei periodi in cui il papà non terrà presso di sé la bambina nel fine settimana. trascorrerà, indicativamente, le grandi festività in modo alternato, una con la madre Per_1
e una col padre, a partire da Natale 2024, che trascorrerà con la mamma e la successiva festività di Santo Stefano con il papà.
Eguale alternanza si avrà per il 1° gennaio, l'Epifania, Pasqua, il Lunedì dell'Angelo e il 31 dicembre.
Durante le vacanze estive potrà trascorrere quindici giorni consecutivi e/o da Per_1 suddividere con il papà e alt la mamma, in periodi da concordarsi preventivamente tra le parti sulla base delle rispettive ferie estive. poi continuerà a mantenere l'abituale frequentazione dei nonni. Per_1
2) Contributo al mantenimento economico in favore di Per_1
Tenuto conto della rinuncia, da parte della mamma, all'assegnazione della casa familiare (vd. infra), nonché dei maggiori costi che la Sig.ra dovrà sostenere per la locazione Parte_1 di una nuova unità abitativa, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mante ola un assegn
[...] Per_1 di €. 350,00 (euro trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge. Con riferimento al mantenimento ordinario, si specifica come esso costituisca una somma unica annuale, suddivisa per praticità in dodici rate mensili;
pertanto, il rateo mensile sarà dovuto anche nei periodi nei quali si fermerà presso il papà. Per_1
Detto assegno verrà pagato a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ciascun mese (IBAN: [...]).
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
La deduzione per la figlia a carico sarà effettuata nella misura del 50 % tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti da enti pubblici per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla piccola andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa Per_1 proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie.
L'Assegno Unico Universale per la figlia a carico verrà ripartito in due quote uguali per entrambi genitori.
Il Sig. inoltre, rimborserà alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie CP_1 Pt_1 sostenu come indicate nel Protoc ore presso il Tribunale di Ancona, Per_1 cui le parti fanno riferimento, di seguito, per praticità, riportato:
- 2 - A. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- Accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Tickets sanitari.
B. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- Cure termali e fisioterapiche;
- Accertamenti e trattamenti erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Farmaci particolari.
C. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- Libri di tesi e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche senza pernottamento;
- Trasporto pubblico,
- Servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
D. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- Corsi di specializzazione;
- Gite scolastiche con pernottamento;
- Corsi di recupero e lezioni private;
- Alloggio presso la sede universitaria.
E. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- Spese di custodia (baby-sitter);
- Viaggi e vacanze.
3) Assegnazione della casa familiare.
La casa familiare – di proprietà del Sig. – con gli arredi e le suppellettili ivi Controparte_1 presenti, di sua proprietà, sita a Trecastelli (AN), in Via Luigi Galvani n. 14/A, rimarrà al medesimo Sig. in seguito alla rinuncia all'assegnazione della stessa da parte della CP_1
Sig.ra Parte_1
La Sig.ra unitamente alla piccola si trasferirà in altro immobile, portando Pt_1 Per_1 con sé i propri effetti personali e le suppellettili di sua proprietà.
4) Disposizioni finali.
I ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di
- 3 - con ciascuno di essi e al fine, altresì, di conservare rapporti significativi con gli Per_1 ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di aver definito ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorso e/o intercorrente e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione o causa l'uno dall'altro.
Per espressa volontà delle parti il presente accordo sarà valido ed efficace sin dalla data di sottoscrizione.
Le spese legali per la presente procedura sono integralmente compensate tra le parti;
sottoscrivono il presente atto, anche ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale, i rispettivi procuratori.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente premesso Parte_1 Controparte_1 di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 13/10/2020, a Senigallia, è nata la figlia e che sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione Persona_2 della convivenza, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia nata fuori dal matrimonio.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 12/06/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia, in favore della quale è stato previsto un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, adeguato alle esigenze della minore e corrispondente alle capacità economiche dell'onerato.
Non si ravvisa la necessità, a' sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, considerata l'età della stessa e posto in ogni caso che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse, morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (segnatamente, la regolamentazione del diritto di visita con il genitore non collocatario è tale da garantire una frequentazione con questi conforme ai canoni della bi-genitorialità); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 4 - prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia AL
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia AL Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2374/2024 promosso da:
), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. Marco Lanari giusta procura alle liti in atti;
e
, nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. Alberto Bomprezzi giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI precisate in sede di udienza cartolare del 15/11/2024;
“1) Sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
nata a [...] il giorno 13 ottobre 2020, viene affidata in maniera condivisa, ex Per_1 art. 337 ter, comma 2, c.c., già 155 c.c, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. In particolare, le decisioni di maggior interesse relative alla residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute di saranno assunte Per_1 di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte
- 1 - singolarmente da quel genitore con il quale di volta in volta, si troverà al momento Per_1 dell'assunzione della decisione.
La piccola sarà “collocata”, ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione Per_1 della mamma nel Comune di Trecastelli (AN). frequenterà il papà e starà presso di lui a fine settimana alterni, dal venerdì Per_1 pomeriggio, quando il Sig. avrà terminato il lavoro, alla domenica sera, quando verrà CP_1 riaccompagnata a casa de entro le ore 21:00. Le parti, previo accordo, potranno ampliare le frequentazioni riconosciute al padre.
Inoltre, potrà pernottare a casa del papà – che si occuperà anche di preparare la cena Per_1
– un giorno alla settimana quando trascorrerà con lui il fine settimana, mentre vi trascorrerà due giorni nei periodi in cui il papà non terrà presso di sé la bambina nel fine settimana. trascorrerà, indicativamente, le grandi festività in modo alternato, una con la madre Per_1
e una col padre, a partire da Natale 2024, che trascorrerà con la mamma e la successiva festività di Santo Stefano con il papà.
Eguale alternanza si avrà per il 1° gennaio, l'Epifania, Pasqua, il Lunedì dell'Angelo e il 31 dicembre.
Durante le vacanze estive potrà trascorrere quindici giorni consecutivi e/o da Per_1 suddividere con il papà e alt la mamma, in periodi da concordarsi preventivamente tra le parti sulla base delle rispettive ferie estive. poi continuerà a mantenere l'abituale frequentazione dei nonni. Per_1
2) Contributo al mantenimento economico in favore di Per_1
Tenuto conto della rinuncia, da parte della mamma, all'assegnazione della casa familiare (vd. infra), nonché dei maggiori costi che la Sig.ra dovrà sostenere per la locazione Parte_1 di una nuova unità abitativa, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mante ola un assegn
[...] Per_1 di €. 350,00 (euro trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge. Con riferimento al mantenimento ordinario, si specifica come esso costituisca una somma unica annuale, suddivisa per praticità in dodici rate mensili;
pertanto, il rateo mensile sarà dovuto anche nei periodi nei quali si fermerà presso il papà. Per_1
Detto assegno verrà pagato a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ciascun mese (IBAN: [...]).
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
La deduzione per la figlia a carico sarà effettuata nella misura del 50 % tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti da enti pubblici per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla piccola andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa Per_1 proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie.
L'Assegno Unico Universale per la figlia a carico verrà ripartito in due quote uguali per entrambi genitori.
Il Sig. inoltre, rimborserà alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie CP_1 Pt_1 sostenu come indicate nel Protoc ore presso il Tribunale di Ancona, Per_1 cui le parti fanno riferimento, di seguito, per praticità, riportato:
- 2 - A. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- Accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Tickets sanitari.
B. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- Cure termali e fisioterapiche;
- Accertamenti e trattamenti erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Farmaci particolari.
C. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- Libri di tesi e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche senza pernottamento;
- Trasporto pubblico,
- Servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
D. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- Corsi di specializzazione;
- Gite scolastiche con pernottamento;
- Corsi di recupero e lezioni private;
- Alloggio presso la sede universitaria.
E. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- Spese di custodia (baby-sitter);
- Viaggi e vacanze.
3) Assegnazione della casa familiare.
La casa familiare – di proprietà del Sig. – con gli arredi e le suppellettili ivi Controparte_1 presenti, di sua proprietà, sita a Trecastelli (AN), in Via Luigi Galvani n. 14/A, rimarrà al medesimo Sig. in seguito alla rinuncia all'assegnazione della stessa da parte della CP_1
Sig.ra Parte_1
La Sig.ra unitamente alla piccola si trasferirà in altro immobile, portando Pt_1 Per_1 con sé i propri effetti personali e le suppellettili di sua proprietà.
4) Disposizioni finali.
I ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di
- 3 - con ciascuno di essi e al fine, altresì, di conservare rapporti significativi con gli Per_1 ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di aver definito ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorso e/o intercorrente e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione o causa l'uno dall'altro.
Per espressa volontà delle parti il presente accordo sarà valido ed efficace sin dalla data di sottoscrizione.
Le spese legali per la presente procedura sono integralmente compensate tra le parti;
sottoscrivono il presente atto, anche ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale, i rispettivi procuratori.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente premesso Parte_1 Controparte_1 di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 13/10/2020, a Senigallia, è nata la figlia e che sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione Persona_2 della convivenza, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia nata fuori dal matrimonio.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 12/06/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia, in favore della quale è stato previsto un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, adeguato alle esigenze della minore e corrispondente alle capacità economiche dell'onerato.
Non si ravvisa la necessità, a' sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, considerata l'età della stessa e posto in ogni caso che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse, morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (segnatamente, la regolamentazione del diritto di visita con il genitore non collocatario è tale da garantire una frequentazione con questi conforme ai canoni della bi-genitorialità); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 4 - prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia AL
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