Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 15/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. n. 65/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA
in persona del dott. Cosimo Gabbani, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 65 /2018, oggetto: Usucapione – 1159 bis, promossa da:
, c.f. , nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
, c.f. , nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Nuoro alla Via Manzoni n. 18, presso lo studio dell'Avv.
GIUSEPPE TALANAS, c.f. , che li rappresenta e difende in virtù di procura C.F._3
a calce dell'atto di citazione
- parte attrice -
Contro
, c.f , nato il [...] a [...] e CP_1 C.F._4 [...]
, c.f. , nata il [...] a [...], entrambi elettivamente CP_2 C.F._5
domiciliati in SIENA al Viale Cavour 5, presso lo studio dell'Avv. DOMENICO RUNFOLA, c.f.
, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di C.F._6 costituzione e risposta, con delega quale domiciliatario all'Avv. ANGELO MARONGIU del Foro di
Nuoro, c.f. C.F._7
- parte convenuta –
e contro
, residente a [...], CP_3 CP_4
, residente a [...], , residente a
[...] Controparte_5
Nuoro alla Via Verdi n. 8., , residente a [...] e Controparte_6
, residente a [...]in Loc. Prato Sardo CP_7
- convenuti contumaci -
CONCLUSIONI
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 65/2018 R.A.C.
Sentenza - pagina 1
Nell'interesse della parte attrice (rassegnate nella prima memoria ex art. 183 co VI n. 1 c.p.c. e confermate all'udienza del 4.7.2023)
“ si riportano alle conclusioni già rassegnate in sede di atto introduttivo, chiedendo che il Tribunale adito voglia, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà degli odierni attori dei beni, sopra meglio specificati, con conseguente cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli, gravanti sui beni per cui oggi è causa, nonché dichiarare la legittimazione passiva dei Sigg. e, per l'effetto, rigettare la domanda volta al pagamento delle CP_1
spese e funzioni di lite e inoltre spese ed onorari necessitate per i controlli e le visure sui beni oggetto di causa. Voglia, inoltre, il Giudicante condannare l'odierna parte per lite temeraria ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Nell'interesse della parte convenuta (rassegnate nella prima memoria ex art. 183 co VI n. 1 c.p.c e confermate nelle note depositate il 2.3.2021 e all'udienza del 4.7.2023):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda e difesa, così giudicare: “Piaccia al
Tribunale di Nuoro Ecc.mo contrariis rejectis -IN TESI Accertare e dichiarare che l'azione proposta
è improcedibile ed improseguibile per omessa attivazione della procedura di conciliazione obbligatoria vertendosi in tema di diritti reali. -IN IPOTESI Accertare e dichiarare che i convenuti comparenti sono carenti di legittimazione passiva per non essere nella proprietà e nel possesso dei beni oggetto di causa sin dalla data del 13.11.1963 epoca in cui il loro dante causa
[...]
ha venduto tali terreni a (Atto ai rogiti Notaio 13.11.1963 rep. CP_8 Persona_1 Per_2
39563 trascritto il 02.12.1963 al R.G. n. 2038 e reg. part. 1639). Ordinare al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza per correzione degli eventuali errori catastali presenti, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità e al
Direttore dell'UTE di eseguire la voltura e le relative annotazioni correttive degli eventuali errori presenti. IN OGNI CASO Condannare la parte attrice al pagamento delle spese e funzioni di lite nonché delle spese ed onorari del consulente di parte necessitate per i controlli e le visure sui beni oggetto di causa.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio i soggetti indicati Parte_1 Pt_2 Parte_2
in epigrafe, chiedendo di essere dichiarati proprietari degli immobili catastalmente identificati al f.
19 mapp. 120 e 237 del Comune di Nuoro, confinanti con proprietà , proprietà proprietà Pt_1 Per_3
e proprietà per aver usucapito tali beni, succedendo nel possesso del proprio Persona_4 CP_1
padre, che li aveva posseduti in modo pacifico, pubblico e ininterrotto per oltre Persona_5
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vent'anni. Hanno chiesto, altresì, di ordinare la trascrizione della sentenza alla competente
Conservatoria dei registri immobiliari.
Più nel dettaglio, gli attori hanno affermato che loro stessi e prima il loro padre, per oltre vent'anni, si sono curati in modo esclusivo del fondo senza l'ingerenza di terzi e che nel corso del tempo hanno spietrato il fondo, hanno posato una nuova recinzione e un cancello d'ingresso, hanno periodicamente arato e pulito il fondo e hanno realizzato, nel fondo medesimo, una casa rurale ancora in corso di costruzione.
Gli attori hanno, altresì, allegato di aver scoperto, in occasione del sopralluogo del tecnico nominato dal Tribunale, che i propri beni erano oggetto della procedura esecutiva avente RG 129/2012, promossa da contro (figlia dell'intestatario catastale CP_7 Controparte_4 Per_6
) e e che hanno interesse a trascrivere la sentenza di usucapione.
[...] Persona_7
2. Alla prima udienza del 22.5.2018, è stato disposto il rinnovo delle notifiche nei confronti di e . CP_1 Controparte_2 CP_7
Tali notifiche sono state correttamente rinnovate e, all'udienza del 23.10.2018, è stata dichiarata la contumacia di tutti i convenuti, con l'eccezione di e che si sono costituiti Pt_2 Controparte_2
tempestivamente in giudizio.
e hanno affermato il proprio difetto di legittimazione passiva CP_1 Controparte_2
poiché il loro padre, aveva venduto, insieme ai suoi fratelli, con atto pubblico Persona_8
(rep. Nr. 39.562 Notaio Dr. del 13.11.1963 trascritto il 02.12.1963 Reg. part. N. 1639 Persona_9
e registro Gen. N. 2038), al nonno degli odierni attori, tale , padre di , un Persona_1 Persona_5 terreno più ampio in cui ricadono i beni oggetto dell'odierno giudizio. Successivamente con atto pubblico di vendita (Rep. 41.474 del 01.02.1964 ai rogiti Notaio trascritto il Persona_9
25.02.1964 Reg. gen. N. 424 e reg. Particolare n. 370), lo stesso vendette l'intero di tali Persona_1
beni ai propri sette figli.
I convenuti hanno segnalato che se gli attori non risultano proprietari formali dei beni oggetto di causa ciò si deve ad errori imputabili a loro o ai loro danti causa e, più precisamente, hanno allegato che
«l'errore sia stato determinato da due atti di compravendita ai rogiti Notaio dei quali: Persona_10
-l'uno Rep. 43526 trascritto il 04.04.1979 con il quale e acquistavano Persona_5 CP_9
da , e la quota di comproprietà peri a 3/10 del terreno Persona_11 Controparte_4 Persona_1
sito in Nuoro censito al N.C.T. in F. 19 Mapp. 23/D di ha 2.11.93. Tale formalità non veniva validata dall'ufficio come risulta dall'ispezione n. NU 32764 del 04.09.2018;
-l'altro Rep. 41953 ai rogiti Notaio trascritto il 14.12.1978 con il quale Persona_10 Persona_6
e acquistavano da , , , CP_3 Parte_2 Persona_12 Controparte_4 Persona_1
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il terreno al Foglio 19 Mapp. 23/A di ha 2.11.93. Tale formalità non risultava validata dall'Ufficio come emerge dall'ispezione n. NU 32754 del 04.09.2018».
I convenuti, dunque, hanno chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva, hanno chiesto di ordinare alla competente Conservatoria la trascrizione della presente sentenza con correzione degli errori catastali presenti e la rifusione delle spese di lite nonché la condanna al pagamento delle spese relative al «consulente di parte necessitate per i controlli e le visure sui beni oggetto di causa»
3. Le parti si sono scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. In sede di prima memoria, gli attori hanno chiesto la condanna per lite temeraria ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c. dei convenuti costituiti. Di contro, in sede di prima memoria, i convenuti hanno eccepito l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti, l'esame dei testi ammessi con l'ordinanza istruttoria del g. 11.10.2019 ed è stata, infine, disposta ctu descrittiva degli immobili oggetto di domanda.
*****
4. L'eccezione d'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della mediazione obbligatoria non può essere accolta in quanto formulata dai convenuti costituiti in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. mentre l'art. 5, co. 1 bis, del d.lgs. 28/2010 prevede la decadenza dal potere di eccepire l'improcedibilità o di rilevarla d'ufficio oltre la prima udienza.
Nel caso di specie l'improcedibilità della domanda non è stata né eccepita dagli odierni convenuti né rilevata d'ufficio dal precedente giudice istruttore in sede di prima udienza sicché l'eccezione va senz'altro disattesa.
5. Dall'esame dei certificati ipotecari depositati dagli attori (cfr. fascicolo cartaceo attoreo) non emergono, con riguardo ai beni immobili oggetto di domanda, ulteriori intestatari formali non citati in giudizio sicché il contraddittorio deve ritenersi integro (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 33194 del 2023, ove si legge: «la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, ritiene che la domanda di usucapione debba essere esperita contro chiunque contesti il diritto vantandone uno proprio (vedi Cass. 17.6.2021 n. 17388; Cass. n.17270/2015), nei confronti di chi possiede il bene, o ne è proprietario all'atto della domanda di usucapione, ma non nei confronti dei precedenti danti causa, che non sono litisconsorti necessari (vedi in tal senso Cass. n.3086/2010; Cass. n.
20397/2004; Cass. n. 5335/2000), determinandosi altrimenti un'estensione illimitata e quasi infinita
a tutti i precedenti acquirenti del bene, che renderebbe proibitivo l'esercizio del diritto di difesa di
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chi all'attualità eserciti il potere di fatto sul bene stesso, ed urterebbe anche contro il principio della ragionevole durata del processo costituzionalmente garantita»).
6. I convenuti e hanno formulato domanda riconvenzionale di Pt_2 Controparte_2
accertamento negativo chiedendo: «accertare e dichiarare che i convenuti comparenti sono carenti di legittimazione passiva per non essere nella proprietà e nel possesso dei beni oggetto di causa».
I convenuti hanno affermato il difetto della propria legittimazione passiva ma la contestazione, più propriamente, riguarda la titolarità passiva cioè il fatto di non essere proprietari o possessori dei beni oggetto di causa e si tratta di una questione attinente al merito del giudizio (Cass. civ., Sez. U,
Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, massimata: «la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto» e, per un'applicazione del principio in esame alle cause d'usucapione, cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 28793 del 2023).
Gli attori, di contro, hanno affermato che hanno correttamente avanzato domanda nei confronti dei fratelli in quanto questi risultano intestatari formali dei beni immobili oggetto della domanda CP_1
d'usucapione sulla base dei certificati ipotecari speciali prodotti.
Occorre, dunque, esaminare il certificato ipotecario speciale prodotto dagli attori (su richiesta del precedente G.I. al fine di verificare, d'ufficio, l'integrità del contraddittorio) e verificare se risultano trascritti a favore dei convenuti diritti reali sui beni immobili oggetto di causa.
Ebbene, dall'esame degli identificativi catastali indicati nel certificato ipotecario speciale relativo ad e non si rinvengono trascrizioni riguardanti le particelle catastali attuali Pt_2 Controparte_2
237-Terreni e 120-in corso di costruzione ma si rivengono trascrizioni a favore dei fratelli CP_1
relative ai mappali-terreni 43, 114 e 119 e 120, con la precisazione che il mappale 120 che compare nel certificator ipotecario speciale dei non è relativo alla categoria fabbricato in corso di CP_1
costruzione ma alla categoria terreni.
Esaminando la domanda all'Agenzia del territorio, si osserva che gli attori hanno chiesto il certificato ipotecario speciale anche sui mappali 213, 220, 221, 119, 115, 114 e 43, ritenendo che i mappali attuali fossero derivati da tali mappali.
Dalla visura catastale storica degli immobili oggetto di domanda che riguarda il periodo dall'impianto meccanografico sino al gennaio 2018 (cfr. fascicolo cartaceo attoreo), si evince, tuttavia, che il mappale terreni attuale deriva dalla soppressione per accorpamento dei mappali 213, 220 e 221.
Gli attori non hanno prodotto le visure catastali storiche relative a questi ultimi mappali.
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A fronte della specifica contestazione dei convenuti di non essere proprietari dei beni oggetto di causa, era onere degli attori provare la successione dei mappali in modo tale da dimostrare che i mappali 43,
114 e 119 costituiscono antecedenti del mappale attuale 237.
Tale fatto è rimasto indimostrato.
Quest'accertamento tiene conto anche degli atti pubblici prodotti dalle parti che riguardano tutti l'identificativo catastale F. 19, mapp. 23 e relativi subalterni. È pacifico che il mappale 23 D fosse un antecedente catastale dell'attuale mappale 237 e tuttavia, si osserva, che non è stato provato il rapporto fra il mappale 23 D e i mappali 43, 114 e 119. Infine, si osserva che il fatto che gli attori abbiano indicato il terreno catastalmente identificato al F. 19, mapp. 43 nella dichiarazione di successione del padre, , non è elemento risolutivo, a fronte della specifica contestazione Persona_5
dei convenuti, in quanto la dichiarazione di successione costituisce una mera dichiarazione di parte.
A ciò si aggiunga, che i non sono neanche possessori dei beni oggetto di causa come si evince CP_1
dalla mancata contestazione del possesso attoreo (cfr. infra par. 7).
In definitiva, va accolta la domanda di difetto di titolarità passiva dei convenuti perché gli CP_1
attori non hanno provato che questi ultimi sono titolari formali ovvero possessori del bene oggetto di causa.
7. Venendo al merito della domanda d'usucapione, la stessa merita accoglimento.
La teste pur non conoscendo dati catastali del terreno e i nomi dei proprietari Testimone_1
confinanti, ha riferito che i coniugi e (padre e madre degli attori e loro Persona_5 CP_10
danti causa iure successionis) avevano un oliveto in zona “Marreri”, che era capitato che lei e il marito si fossero recati in tale terreno per aiutare nella raccolta delle olive e che da oltre trent'anni i coniugi avevano la disponibilità del bene (la data dell'udienza è il g. 11.2.2020). Pt_1
La teste ha confermato il capitolo 2) riferendo che suo marito, che faceva il trasportatore, trasportò e consegnò la sabbia e i blocchetti per la costruzione della casa rurale circa trent'anni fa.
In riposta al capitolo 5) la teste ha riferito che lo stesso attore le aveva detto che si Parte_2
occupava della raccolta delle olive.
La teste appare attendibile in quanto ha riferito fatti circostanziati, ha spiegato perché era in grado di confermare il capitolo n. 2) e ha risposto di nulla sapere sugli altri capitoli di prova.
Il teste , che ha dichiarato di non conoscere i dati catastali dell'immobile e i nomi dei Testimone_2
proprietari confinanti, ha riferito di aver trasportato in un oliveto sito in zona Marreri, dopo la caserma dei Carabinieri, della sabbia e dei blocchetti che dovevano servire alla costruzione di una casa di cui aveva visto solo le fondamenta.
Sugli altri capitoli attorei il teste ha dichiarato di non saper nulla.
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Sentenza - pagina 6 r.g. n. 65/2018
Il teste appare attendibile in quanto ha riferito il fatto che ricordava in merito ai capitoli di prova. Le dichiarazioni del teste, inoltre, sono coerenti con le risposte date dalla teste Testimone_3
Il teste ha confermato il capitolo 1), da intendersi che all'epoca aveva Testimone_4 Persona_5
la disponibilità materiale del bene, riferendo di aver iniziato a frequentare qualche anno Persona_5
dopo il suo matrimonio, avvenuto nell'82, in ragione del fidanzamento fra il proprio cognato PE
e , figlia di . Il teste ha dichiarato di conoscere il terreno che è un
[...] Parte_1 Persona_5
oliveto ma di non conoscere i dati catastali.
Il teste ha riferito, inoltre, di non aver aiutato a costruire la casa ma di aver assistito alla Persona_5
costruzione della stessa, recandosi presso il terreno;
ha precisato, inoltre, che la casa era stata progettata dal figlio , geometra. Parte_2
Il teste, pur non ricordando la data precisa della recinzione del terreno, ha precisato che Persona_14
aveva recintato il terreno con un muretto a secco prima della costruzione della casa;
ha precisato, inoltre, che erano stati apposti «tre cancelli che si devono attraversare prima di raggiungere il terreno in questione dove ci sono piante di ulivi».
Il teste ha confermato il capitolo 4) avente ad oggetto le lavorazioni agricole poste in essere da PE
sul terreno a partire dal periodo in cui iniziò a frequentare il .
[...] Pt_1
Il teste ha confermato il capitolo 5), da intendersi nel senso che gli attori hanno la disponibilità materiale del bene dal gennaio 2004 (periodo del decesso di ) e ha riferito che gli attori, Persona_5
da tale data, provvedono alle necessarie lavorazioni agricole del terreno quali: aratura, pulitura delle sterpaglie, impianto di oliveti e raccolta delle olive. In proposito, il teste ha riferito di frequentare gli attori e il terreno e, essendo meccanico, di aver aggiustato i macchinari necessari alla coltivazione come un decespugliatore.
Infine, sul capitolo 7), il teste ha riferito di non aver mai visto i convenuti sul terreno oggetto di causa.
Il teste risulta attendibile perché è stato preciso nelle dichiarazioni relative alle attività Tes_4
compiute da e ha riferito quanto si ricordava, indicando i propri riferimenti temporali. Persona_5
Il teste ha riferito di essere cugino degli attori e ha confermato il capitolo 1) da Testimone_5
intendersi come riferito al fatto che avesse la materialità disponibilità del bene: il teste Persona_5
ha spiegato di aver frequentato lo zio fino alla sua morte nel 2004 e di non essersi più recato sul terreno dall'epoca della morte dello zio.
Il teste ha dichiarato di non aver aiutato a costruire la casa dello zio perché all'epoca aveva 15 anni e, confermando il capitolo 3), il teste ha detto che è vero che recintò il terreno, Persona_5
apponendovi anche un cancello.
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Sentenza - pagina 7 r.g. n. 65/2018
Il teste ha confermato gli altri capitoli di prova (sulla sufficienza della semplice conferma del capitolo di prova cfr. Cass. civ. ord. 32456/2022) e, sul capitolo, 7) ha detto: «non ho mai visto le persone che mi vengono indicate [i convenuti] nel terreno di mio zio mentre le ho viste nel terreno PE
confinante. I due terreni sono delimitati da una rete metallica e così li ho sempre conosciuti».
Non vi sono ragioni per ritenere inattendibile il teste che ha spiegato perché era a conoscenza dei fatti oggetto dei capitoli di prova e che ha fornito risposte dettagliate sui capitoli 1), 2), 5) e 7).
Inoltre, tutti i testi hanno dichiarato di essersi recati presso il terreno oggetto di causa anche se nessuno dei testi ha detto di conoscere gli identificativi catastali e i confini del terreno.
La ctu disposta d'ufficio ha fornito riscontro alle dichiarazioni testimoniali.
Il bene presso cui si è recato il Ctu utilizzando gli estremi catastali indicati nell'atto di citazione corrisponde a quello oggetto di domanda e v'è congruenza fra la planimetria catastale prodotta dalle parti in allegato all'atto di citazione (cfr. fascicolo cartaceo attoreo) e quella reperita dal Ctu (cfr. relazione peritale).
Inoltre, la descrizione del bene fornita dal Ctu conferma le caratteristiche del terreno riferite dai testi.
Dalla relazione peritale, infatti, si evince che il terreno è prevalentemente coltivato a oliveto, che risulta in larga parte spietrato, che sul terreno insiste effettivamente un fabbricato rurale in corso di costruzione, che l'accesso al terreno risulta impedito da un cancello in ferro, che sussiste una recinzione metallica in buono stato di conservazione che corre lungo la strada bianca mentre, sugli altri lati, il terreno è cinto da rete metallica in cattivo stato di conservazione e da muretti a secco, parzialmente invasi da vegetazione, e che, infine, il terreno risulta, comunque, materialmente individuato e recinto su tutti i lati mediante o rete metallica o muretto a secco (cfr. relazione peritale, fotografie ad essa allegate e planimetria a p. 23 della relazione).
Anche gli atti pubblici prodotti dalle parti offrono un riscontro al fatto che abbia Persona_5 posseduto il bene per oltre vent'anni.
È pacifico fra le parti che il nonno degli attori, , padre di , acquistò dai Persona_1 Persona_5
fratelli tra cui si annovera anche padre dei convenuti, un terreno più CP_1 Persona_8
ampio in cui le parti non contestano che ricada il terreno oggetto della presente causa (cfr. atto pubblico di vendita prodotto dai convenuti).
Successivamente, (cfr. atto pubblico di vendita prodotto dagli stessi attori) vendette, in Persona_1
comproprietà fra di loro, ai figli , e la nuda Pt_2 Per_12 CP_4 PE Persona_11
proprietà di un mappale (catastalmente individuato al F. 19, mapp. 23 sub. D).
I convenuti, poi, hanno prodotto una nota di trascrizione (Rep. 43526 trascritto il 04.04.1979) dell'atto di vendita -non validato dalla Conservatoria dei registri immobiliari- da cui risulta che Persona_5
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Sentenza - pagina 8 r.g. n. 65/2018
ha acquistato insieme alla moglie, , un'ulteriore quota del terreno F. 19, mapp. 23 sub. CP_9
D dai fratelli comproprietari e dal padre . Per_12 Per_11 Per_1
Gli atti pubblici citati, lungi dal provare la titolarità formale del bene oggetto di causa in capo a PE
, costituiscono, tuttavia, indizi in ordine al rapporto di fatto fra e il terreno oggetto
[...] Persona_5
di causa, da valutare insieme alle risultanze della prova orale e della ctu.
7.1. Così ripercorsi gli elementi di prova raccolti nel corso dell'istruttoria, occorre chiedersi se essi siano sufficienti a provare il possesso pacifico, pubblico e ininterrotto in capo a e ai suoi Persona_5
figli e , tenendo conto che gli attori hanno allegato di essere Parte_1 Parte_2
succeduti al padre nel possesso del terreno a norma dell'art. 1146 c.c.
Ebbene, ai fini della prova del possesso utile all'usucapione, la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. 2,
Ordinanza n. 1796 del 2022 e giurisprudenza in essa citata) ha chiarito «che il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che -per loro stessa natura- sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo».
In primo luogo, come si è già accennato, che la ctu ha consentito di fugare ogni possibile dubbio
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sull'individuazione del terreno cui i testi si sono riferiti dal momento che i testi avevano riferito di non conoscere gli estremi catastali del terreno su cui venivano interrogati.
Alla luce delle dichiarazioni dei testi, che non risultano contraddittorie, si può ritenere provato che abbia posseduto il terreno oggetto di domanda a partire dal 1980 (testi e ) Persona_5 Tes_5 Tes_4
e sino alla data del decesso. Il carattere continuo e non interrotto del possesso si desume dal fatto che i testi e hanno dichiarato che sin dagli anni '80 (il ha specificato dopo l'82) Tes_4 Tes_5 Tes_4
aveva la disponibilità materiale del bene e lo coltivava. Il carattere pubblico e pacifico Persona_5
del possesso ad immagine del diritto di proprietà si desume dal fatto che aveva recintato Persona_5
il terreno (cfr. testi e e cfr. ctu con particolare riguardo alle parti in rete metallica della Tes_4 Tes_5
recinzione), installando anche un cancello d'ingresso al fondo (testi e e cfr. anche ctu), Tes_4 Tes_5
e che vi avesse anche costruito una casa rurale ancora in corso di costruzione (tutti i testi). I testi e hanno, inoltre, dichiarato di non aver mai visto i convenuti nel terreno oggetto di Tes_4 Tes_5
causa.
7.2. Gli attori hanno anche dimostrato la propria qualità di eredi legittimi di , deceduto Persona_5
il 25.1.2004 al fine di potersi avvalere degli effetti dell'art. 1146, co. 1, c.c. in quanto la qualità di eredi del de cuius è stata allegata dagli attori e non è stata contestata dai convenuti e, in quanto, gli attori hanno prodotto, al fine di dimostrare l'integrità del contraddittorio, il contratto di divisione della comunione ereditaria insorta, in morte di , tra fra loro stessi e la di lui moglie Persona_5 CP_11
(atto pubblico ai rogiti del notaio di Olbia, Rep. 60.199 e Racc. n. 13.051). Tale atto
[...] Per_15
notarile, che implica l'accettazione tacita dell'eredità di , comprova la sussistenza del Persona_5
rapporto di successione a titolo universale rilevante ai fini della successione nel possesso ex art. 1146, co. 1, c.c. Inoltre, la teste ha dichiarato che e erano i Testimone_3 CP_10 Persona_5
genitori di e . Parte_2 Parte_1
In base all'art. 1146, co. 1, c.c. gli attori si considerano, dunque, succeduti nello stesso possesso del de cuius.
7.3. In definitiva, va ritenuto provato il possesso pubblico, pacifico e ininterrotto in capo a PE
che già aveva maturato il possesso ventennale utile ad usucapire il terreno, catastalmente
[...]
identificato al f. 19, mapp. 237, e il fabbricato, sito all'interno di tale terreno, catastalmente distinto al f. 19 mapp. 120 e che gli eredi di , e Persona_5 Parte_2 Parte_1
, sono succeduti nel possesso del loro padre.
[...]
e devono essere, dunque, dichiarati proprietari per Parte_2 Parte_1
intervenuta usucapione del terreno catastalmente identificato al f. 19, mapp. 237 del Comune di Nuoro
e della costruzione in esso realizzata, al f. 19, mapp. 120.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 65/2018 R.A.C.
Sentenza - pagina 10 r.g. n. 65/2018
8. Gli attori hanno domandato, inoltre, di «ordinare al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità e al Direttore dell'UTE di eseguire la voltura».
Un'analoga domanda riconvenzionale è stata avanza dai convenuti che hanno chiesto di «ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza per correzione degli eventuali errori catastali presenti».
Entrambe le domande non sono ammissibili.
Si osserva, infatti, il codice civile, fuori dal caso dell'art. 2668 c.c., non conferisce al giudice il potere di emanare un ordine di questo tipo diretto al Conservatore, potendo costituire semmai la trascrizione della sentenza un dovere del conservatore e dovendo la relativa formalità essere eseguita anche senza un ordine del giudice (v. sul punto Cass. civ., Sez. II, 11 agosto 2005, n. 16853).
9. In via riconvenzionale, con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, i convenuti hanno chiesto, oltre alla condanna alle spese di lite che non implica un'autonoma domanda riconvenzionale, il pagamento delle «spese ed onorari del consulente di parte necessitate per i controlli e le visure sui beni oggetto di causa» che costituisca un'autonoma domanda riconvenzionale di risarcimento del danno (arg. da Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6422 del 13/03/2017, massimata: «in caso di sinistro automobilistico, nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso»).
La domanda, contestata dagli attori, dev'essere rigettata perché i convenuti non hanno dimostrato in via documentale le spese stragiudiziali sostenute né le prove orali dedotte in seconda memoria risultano idonee alla prova degli esborsi sostenuti.
Nei docc. 1 e 2, prodotti in allegato alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., si legge, infatti, che il prospetto di liquidazione della tassa ipotecaria e dell'imposta di bollo non costituisce quietanza di pagamento e i convenuti non hanno prodotto la prova degli intervenuti pagamenti
10. Le spese di lite vanno regolate in base agli artt. 91 e 92 c.p.c.
È stata accolta la domanda di usucapione degli attori ed è stata dichiarata inammissibile la domanda attorea volta ad ottenere l'ordine di trascrizione dei confronti del Conservatore dei registri immobiliari.
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Sentenza - pagina 11 r.g. n. 65/2018
È stata accolta la domanda riconvenzionale di accertamento del difetto di titolarità passiva, è stata dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale per ottenere un ordine di trascrizione nei confronti del Conservatore ed è stata rigettata la domanda volta al risarcimento del danno consistito nelle spese tecniche stragiudiziali.
Alla luce di tali rilievi, v'è una soccombenza reciproca fra le parti che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
11. Non vi sono i presupposti per l'applicazione degli artt. 96, co. 1 e 3, c.p.c. in quanto i convenuti non sono risultati totalmente soccombenti.
12. Le spese di ctu vanno poste a carico degli attori, nei rapporti fra le parti, poiché hanno dato causa alla disposta ctu, tenuto conto della esiguità dell'apparato documentale prodotto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie la domanda di usucapione per l'effetto dichiara e Parte_2 Parte_1
proprietari, per intervenuta usucapione, del terreno catastalmente identificato al Catasto Terreni
[...]
del Comune di Nuoro f. 19, mapp. 237 e del fabbricato in corso di costruzione al Catasto Fabbricati del Comune d Nuoro f. 19, mapp. 120;
2) accoglie la domanda riconvenzionale di accertamento negativo e, per l'effetto, dichiara
[...]
e non sono titolari passivi del rapporto dedotto in giudizio;
Parte_3 Controparte_2
3) dichiara inammissibili la domanda attorea e la domanda riconvenzionale dirette ad ottenere un ordine di trascrizione nei confronti del Conservatore dei registri immobiliari;
4) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno diretta ad ottenere il pagamento delle spese tecniche stragiudiziali;
5) rigetta le domande attoree ex artt. 96, co. 1 e 3, c.p.c.;
6) compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
7) pone le spese di ctu, nei rapporti fra le parti, a carico degli attori.
Nuoro, 15.4.2025
Il Giudice dr. Cosimo Gabbani
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Sentenza - pagina 12