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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Gop Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 243/2024 R.G., promossa da:
, C.F. , con sede in Ivrea, via Jervis n.13, in persona del Controparte_1 P.IV_1
dott. quale amministratore e legale rappresentante pro tempore del suo Controparte_2
procuratore speciale C.F. e P.I. con sede legale in Roma, Via Trionfale Parte_1 P.IV_2
416, per procura del 15 gennaio 2019, per atto dott. , coadiutore del dott. Persona_1 Pt_2
, iscritto al Collegio Notarile di Milano, Rep. n. 49744, Racc. n. 24830, reg. a Milano il 16.1.2019
[...]
al n. 1319, rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Vitagliano, in virtù di procura rilasciata su foglio separato all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli,
Corso Umberto n. 1;
ATTORE OPPONENTE contro
, P.Iva. in persona del Sindaco Pro tempore, con sede Controparte_3 P.IV_3
in Piazza Matteotti 1; CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
C.F. P.IV , in persona Controparte_4 P.IV_4 P.IV_5
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via di Novella n. 22 e sede amministrativa in La Spezia, Viale Italia, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti
Enrico Bocchino e Sara Testani, in virtù di procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della società in La
Spezia, Viale Italia n.136;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato (da ora innanzi per brevità Controparte_1 CP_1 proponeva opposizione per l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia dell'avviso di accertamento esecutivo Rif. Atto n. 211 per l'anno 2023, emesso il 12 settembre 2023, notificato dalla per conto del CP_4 Controparte_3
La parte opponente a sostegno delle proprie ragioni deduceva che in qualità di CP_4
concessionario per la riscossione del ai sensi degli art. 1, commi 792 e 821, Controparte_3 lett. g e h, della L. 160/2019 e del “Regolamento Comunale vigente” aveva intimato a Controparte_1
di pagare la somma di € 1.060,00.
[...]
Deduceva che detto importo era stato richiesto quanto a € 800,00, a titolo di “canone unico annuale” per l'anno 2023; quanto a € 240,00 a titolo di “sanzione da versamento”, quanto a € 18,07 per
“interessi”; quanto a € 2,00 per “spese notifica”.
Riferiva che nel Comune di esercita il servizio pubblico di telefonia CP_1 CP_1 CP_3
fissa e che tale servizio viene erogato senza una propria rete e senza propri apparati collocati sul territorio, con la conseguenza che non si realizza il presupposto della occupazione di suolo pubblico che consentirebbe di applicare anche nei confronti della opponente il canone patrimoniale unico. A tale proposito evidenzia di non essere titolare di alcuna concessione e quindi di non avere posto in essere alcuna occupazione abusiva di suolo. Ritiene pertanto che difetta da parte del CP_3
il presupposto per la richiesta.
[...]
Evidenzia poi che l'art. art. 5, comma 14-quinquies del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, interpretando il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, ha chiarito che, quando il titolare dell'infrastruttura non coincide con l'operatore titolare dei contratti di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal titolare dell'infrastruttura, anche per le utenze di pertinenza del titolare dei contratti di vendita.
Deduceva che nonostante avesse inviato istanza di richiesta di revoca in via di autotutela, CP_1
Co
ha proceduto ad emettere l'avviso opposto.
La parte opponente ritiene di essere semplice fruitore del servizio di rete fornito da TIM che ha delle infrastrutture sul territorio di Ritiene che il convenuto tramite il concessionario CP_3 CP_3 abbia emesso l'avviso di accertamento applicando erroneamente il canone patrimoniale unico CP_4 di cui all'art. 1, comma 831, della Legge160/2019.
Rileva poi che il Codice delle comunicazioni elettroniche D.Lgs. n. 259/2003 oggi D.Lgs. n. 207/2021 ha recepito le direttive comunitarie 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, che dettano norme generali sul funzionamento dei mercati liberalizzati delle comunicazioni elettroniche, nonché norme specifiche in materia di accesso e interconnessione alle reti di telecomunicazione, di autorizzazioni su infrastrutture e trasmissioni e di obblighi di servizio universale nel settore. Ricorda poi che ai sensi dell'art. 93, comma 2, c.c.e “nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 [la AP], oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 [il SA] (…) ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie”. Evidenzia che tale ultima norma è stata interpretata autenticamente dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs.n.33/2016, “… nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”; con la precisazione che resta
“quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
Rileva poi che l'art. 1 della Legge n. 160/2019 ai commi 816 e ss., ha previsto l'istituzione da parte dei Comuni del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che,
a decorrere dal 2021, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (AP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (SA), l'imposta comunale sulla pubblicità
(ICP) e altri canoni similari, e ha stabilito (comma 819) che “il presupposto del canone è: a)
l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva…”.
Evidenzia poi che in forza del comma 831 del testo vigente l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800 e che il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
Ritiene poi che la pretesa azionata per conto del di applicare a il Controparte_3 CP_1 canone previsto dall'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 è erronea, in quanto non CP_1 può essere annoverata fra i “soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso
l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione...”. Ritiene che nel caso di specie non si realizzi il presupposto oggettivo della occupazione mediata e conseguentemente, neanche il presupposto soggettivo.
Sostiene che richiedere il canone unico patrimoniale anche ai “soggetti titolari del contratto di vendita” quale è significa duplicare l'imposizione a ingiustificato vantaggio dell'Ente CP_1
locale, posto che è già legata al concessionario da rapporto contrattuale e, per altro verso CP_1
la soggettività passiva del concessionario ricomprende anche le utenze delle società di vendita. Sostiene che manchino i presupposti impositivi perché possa operare la richiesta economica da parte dell'Ente in quanto tra le parti deve deve sussistere un rapporto concessorio ovvero un'occupazione, anche di fatto o mediata che nel caso di specie non sussiste.
Ritiene inoltre che l'avviso sia illegittimo perché non è stato preceduto da formale constatazione della occupazione abusiva, effettuata dall'Ente.
Eccepisce poi il difetto di legittimazione passiva evidenziando che è già legata al CP_1
concessionario TIM da rapporto contrattuale e che la soggettività passiva del concessionario ricomprende anche le utenze delle società di vendita.
Insisteva quindi nelle proprie conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la quale ha concluso in via CP_4 pregiudiziale e assorbente, perché venisse accertata e dichiarata l'assoluta improcedibilità/inammissibilità della opposizione per essere stata proposta avanti il Tribunale di
Perugia, non competente per valore ex artt. 7 e 9 cpc, essendo competente a giudicare sulla presente opposizione il Giudice di Pace di Città di Castello.
Nel merito ha chiesto che venga rigettata l'opposizione con conferma dell'atto impugnato. CP_4
a sostegno delle proprie ragioni ha riferito di essere abilitata ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ex art. 53 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.
Ha aggiunto di essere risultata aggiudicataria della procedura indetta dal per Controparte_3
l'Affidamento del servizio di accertamento e riscossione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle entrate ICP, AP e DP per le annualità ancora accertabili e che in forza di ciò ha provveduto ad inviare via pec, in data 22 novembre 2023, alla società opponente l'avviso di accertamento esecutivo oggetto di opposizione.
Eccepisce l'incompetenza del Giudice adito ritenendo competente il Giudice di Pace di Città di
Castello tenuto conto che il valore della causa è di € 1.060.00.
Nel merito ritiene incontestato che la parte opponente abbia utenze telefoniche nel Comune di
CP_3
Evidenzia che dal mese di gennaio 2021 le entrate AP e SA sono state sostituite dal CUP che nella fattispecie di occupazione effettuata dalle aziende di erogazione di un pubblico servizio, ha dedicato il comma 831 dell'articolo 1, L. 160/2019, modificato dall'art. 1, comma 848, della Legge
178/2020, vigente dall' gennaio 2021, nel tentativo di ripristinare un'entrata, a livello locale.
Ha poi evidenziato che è intervenuto il legislatore con il D.L. 146/2021 che all'art.5, comma 14- quinquies, precisa che “a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di € 800”.
Evidenzia che nel caso di specie la fattispecie rientra nell'ambito un'occupazione “mediata”, essendo necessaria la presenza di due requisiti per consentire l'applicazione del regime tariffario forfetario calcolato a utenza.
Ritiene che il criterio soggettivo sia legato alla effettiva titolarità da parte dell'occupante di un servizio pubblico, mentre l'elemento oggettivo è legato all'occupazione finalizzata all'esercizio del servizio pubblico.
Ritiene che “in questi termini, un'azienda si può considerare fornitore di pubblico servizio quando svolge una attività che può essere oggetto di scambio, la cui natura è intangibile e la cui produzione può essere legata o meno a un bene materiale. Il servizio richiede la partecipazione attiva del cliente ed è caratterizzato dall'immaterialità e dalla contestualità della prestazione. Il momento dell'erogazione del servizio coincide quindi con quello della sua fruizione;
pertanto, si crea nel momento stesso in cui viene erogato e quindi fruito dal cliente;
infine non può essere immagazzinato né conservato per un consumo successivo. Quando si riscontrano queste caratteristiche si rientra dunque nell'ambito del citato comma 831”.
Evidenzia poi che con la modifica introdotta con la legge finanziaria del 2021 si è creata una vera unicità o, meglio, un'ipotesi di presupposto del canone che si realizza senza una diretta occupazione, essendo stato modificato il criterio applicativo che ha introdotto la soggettività passiva in via mediata.
Rileva altresì che il legislatore ha espressamente previsto, per le società che erogano pubblici servizi, la dichiarazione e il pagamento del canone in base al numero complessivo delle utenze risultante al
31 dicembre dell'anno precedente, da effettuarsi entro il 30 aprile di ciascun anno.
Evidenzia poi che l'art. 5 del D.L. 146/2021 non supera il concetto di occupazione mediata previsto dall'art. 1, comma 831, L. n. 160 del 2020, ma ha solo previsto che per le utenze degli operatori virtuali che svolgono solo l'attività di vendita, il pagamento del canone debba essere effettuato esclusivamente da parte del soggetto titolare della rete. Ritiene che alla controparte deve essere applicata la normativa esistente, contenuta nel comma 831 dell'articolo 1, Legge 160/2019, modificato dall'art. 1, comma 848, della Legge 178/2020, vigente dal 01.01.2021.
Ritiene che dalla documentazione depositata da non si evincono dati relativi al pagamento CP_1
effettuato a Tim per tale titolo e che comunque quanto richiesto a esula da ciò che CP_1
eventualmente viene versato dalla Telecom e/o da altri operatori di telefonia perché quanto richiesto alla opponente è la misura minima del CUP dovuto sulla base del comma 831.
Infine, in merito alla eccepita carenza di indagine e/o accertamento da parte dell'ente competente evidenzia di avere richiesto a di presentare la dichiarazione relativa alle utenze in data 7 CP_1
settembre 2021 senza esito alcuno.
Ritiene, infine, che essendo provata e incontestata almeno una occupazione mediata effettuata da quella relativa alla gestione I.C.A. S.p.A. di ubicata in Via Pitullo, 38, la CP_1 CP_3
verifica successiva è stata la constatazione del mancato versamento del CUP, cui è seguita l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo opposto.
Insisteva quindi nelle proprie conclusioni.
Con provvedimento del 4 maggio 2024 la prima udienza veniva differita al 17 luglio 2024, previa concessione dei termini ex art. 171 ter cpc. A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva e con provvedimento del 29 ottobre 2024 veniva fissata per la decisione l'udienza del 19 febbraio 2025 con concessione dei termini ex art. 189 cpc. All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi che seguono.
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore formulata da in favore del CP_4
Giudice di Pace di Città di Castello in quanto l'oggetto della controversia riguarda una questione immobiliare e segnatamente l'occupazione di suolo pubblico da parte di la cui decisione CP_1
spetta al Tribunale.
Posto ciò passando al merito della questione va evidenziato che la parte opponente ha eccepito la falsa ed erronea applicazione dell'art. 1 comma 831 della legge 160/2019 come interpretato dall'art. 5 comma 14 quinquies del D.L. 146/2021, ritenendo l'insussistenza di rapporti concessori.
L'art. 1 comma 831 della Legge 160/2019 a seguito delle modifiche intervenute dispone che “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore di servizi di telecomunicazione e radiotelevisiva e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”.
La norma ha introdotto l'occupazione mediata del territorio che richiede una relazione materiale con la cosa che deve essere mediata dalla infrastruttura del concessionario.
La norma sopra indicata fa riferimento quindi all'utilizzo di infrastrutture materiali del concessionario di cui l'occupante mediato abbia la disponibilità.
Nel caso di specie non occupa e non usa la rete Tim e comunque non ha alcuna relazione CP_1
materiale con gli impianti presenti nel territorio di CP_3
D'altra parte l'art. 5 comma 14 quinques D.L. 146/2021 interpretando il comma 831 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019/160 ha stabilito che “per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari
e contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.
La norma, quindi, impone solo al concessionario, proprietario di infrastrutture, il pagamento del
Canone Unico, occupando territorio comunale.
Nella fattispecie in esame nel Comune di non ha infrastrutture proprie. Solo CP_1 CP_3
TIM ha delle proprie infrastrutture per l'utilizzo delle quali risulta titolare di un atto di concessione.
La ricorrente intrattiene rapporti contrattuali solo con Tim ed è titolare di contratti di vendita di beni che vengono distribuiti dalle strutture che Tim ha nel territorio di non è quindi CP_3 CP_1
un utilizzatore materiale delle infrastrutture, in quanto non occupa territorio materiale.
La ricorrente in forza di quanto sin qui detto non è tenuta al pagamento del canone unico in quando diversamente opinando si determinerebbe “l'imposizione del pagamento del canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro mero utilizzatore” e ciò “comporterebbe la duplicazione del pagamento del canone unico, in relazione al medesimo episodio di occupazione”
(tra le altre Tribunale Vicenza sentenza n. 83/2025 del 21 gennaio 2025).
L'opposizione va quindi accolta e l'avviso di accertamento esecutivo Rif. Atto 211 per l'anno 2023 del 12 settembre 2023 deve essere annullato e conseguentemente nulla è dovuto da al CP_1 per l'anno 2023. Controparte_3
Per quanto sin qui brevemente detto gli altri motivi restano assorbiti.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 1.100,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico solidale di in persona del legale rappresentante e del CP_4 CP_3
in persona del Sindaco pro tempore, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
[...]
Mentre le spese tra ed il vanno interamente compensate tra loro. CP_4 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 243/2024, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'eccezione di incompetenza per valore formulata dalla convenuta essendo CP_4 competente per valore l'intestato Tribunale;
- accoglie l'opposizione;
- annulla l'avviso di accertamento esecutivo emesso dalla convenuta in persona del legale CP_4 rappresentante, Rif. Atto 211 per l'anno 2023 del 12 settembre 2023;
- conseguentemente accerta e dichiara che nulla è dovuto da al Comune di Controparte_1 per l'anno 2023 a titolo di canone unico annuale, di indennità e di sanzioni;
CP_3
- condanna in persona del legale rappresentante, ed il in solido tra CP_4 Controparte_3
loro, al pagamento in favore di , in persona del legale rappresentante, delle spese Controparte_1 di giudizio che liquida in complessivi € 528,00 per compenso professionale, € 43.00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge;
- compensa le spese tra in persona del legale rappresentante ed il in CP_4 Controparte_3
persona del Sindaco pro tempore.
Così deciso in Perugia il 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Gop Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 243/2024 R.G., promossa da:
, C.F. , con sede in Ivrea, via Jervis n.13, in persona del Controparte_1 P.IV_1
dott. quale amministratore e legale rappresentante pro tempore del suo Controparte_2
procuratore speciale C.F. e P.I. con sede legale in Roma, Via Trionfale Parte_1 P.IV_2
416, per procura del 15 gennaio 2019, per atto dott. , coadiutore del dott. Persona_1 Pt_2
, iscritto al Collegio Notarile di Milano, Rep. n. 49744, Racc. n. 24830, reg. a Milano il 16.1.2019
[...]
al n. 1319, rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Vitagliano, in virtù di procura rilasciata su foglio separato all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli,
Corso Umberto n. 1;
ATTORE OPPONENTE contro
, P.Iva. in persona del Sindaco Pro tempore, con sede Controparte_3 P.IV_3
in Piazza Matteotti 1; CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
C.F. P.IV , in persona Controparte_4 P.IV_4 P.IV_5
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via di Novella n. 22 e sede amministrativa in La Spezia, Viale Italia, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti
Enrico Bocchino e Sara Testani, in virtù di procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della società in La
Spezia, Viale Italia n.136;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato (da ora innanzi per brevità Controparte_1 CP_1 proponeva opposizione per l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia dell'avviso di accertamento esecutivo Rif. Atto n. 211 per l'anno 2023, emesso il 12 settembre 2023, notificato dalla per conto del CP_4 Controparte_3
La parte opponente a sostegno delle proprie ragioni deduceva che in qualità di CP_4
concessionario per la riscossione del ai sensi degli art. 1, commi 792 e 821, Controparte_3 lett. g e h, della L. 160/2019 e del “Regolamento Comunale vigente” aveva intimato a Controparte_1
di pagare la somma di € 1.060,00.
[...]
Deduceva che detto importo era stato richiesto quanto a € 800,00, a titolo di “canone unico annuale” per l'anno 2023; quanto a € 240,00 a titolo di “sanzione da versamento”, quanto a € 18,07 per
“interessi”; quanto a € 2,00 per “spese notifica”.
Riferiva che nel Comune di esercita il servizio pubblico di telefonia CP_1 CP_1 CP_3
fissa e che tale servizio viene erogato senza una propria rete e senza propri apparati collocati sul territorio, con la conseguenza che non si realizza il presupposto della occupazione di suolo pubblico che consentirebbe di applicare anche nei confronti della opponente il canone patrimoniale unico. A tale proposito evidenzia di non essere titolare di alcuna concessione e quindi di non avere posto in essere alcuna occupazione abusiva di suolo. Ritiene pertanto che difetta da parte del CP_3
il presupposto per la richiesta.
[...]
Evidenzia poi che l'art. art. 5, comma 14-quinquies del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, interpretando il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, ha chiarito che, quando il titolare dell'infrastruttura non coincide con l'operatore titolare dei contratti di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal titolare dell'infrastruttura, anche per le utenze di pertinenza del titolare dei contratti di vendita.
Deduceva che nonostante avesse inviato istanza di richiesta di revoca in via di autotutela, CP_1
Co
ha proceduto ad emettere l'avviso opposto.
La parte opponente ritiene di essere semplice fruitore del servizio di rete fornito da TIM che ha delle infrastrutture sul territorio di Ritiene che il convenuto tramite il concessionario CP_3 CP_3 abbia emesso l'avviso di accertamento applicando erroneamente il canone patrimoniale unico CP_4 di cui all'art. 1, comma 831, della Legge160/2019.
Rileva poi che il Codice delle comunicazioni elettroniche D.Lgs. n. 259/2003 oggi D.Lgs. n. 207/2021 ha recepito le direttive comunitarie 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, che dettano norme generali sul funzionamento dei mercati liberalizzati delle comunicazioni elettroniche, nonché norme specifiche in materia di accesso e interconnessione alle reti di telecomunicazione, di autorizzazioni su infrastrutture e trasmissioni e di obblighi di servizio universale nel settore. Ricorda poi che ai sensi dell'art. 93, comma 2, c.c.e “nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 [la AP], oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 [il SA] (…) ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie”. Evidenzia che tale ultima norma è stata interpretata autenticamente dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs.n.33/2016, “… nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”; con la precisazione che resta
“quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
Rileva poi che l'art. 1 della Legge n. 160/2019 ai commi 816 e ss., ha previsto l'istituzione da parte dei Comuni del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che,
a decorrere dal 2021, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (AP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (SA), l'imposta comunale sulla pubblicità
(ICP) e altri canoni similari, e ha stabilito (comma 819) che “il presupposto del canone è: a)
l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva…”.
Evidenzia poi che in forza del comma 831 del testo vigente l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800 e che il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
Ritiene poi che la pretesa azionata per conto del di applicare a il Controparte_3 CP_1 canone previsto dall'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 è erronea, in quanto non CP_1 può essere annoverata fra i “soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso
l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione...”. Ritiene che nel caso di specie non si realizzi il presupposto oggettivo della occupazione mediata e conseguentemente, neanche il presupposto soggettivo.
Sostiene che richiedere il canone unico patrimoniale anche ai “soggetti titolari del contratto di vendita” quale è significa duplicare l'imposizione a ingiustificato vantaggio dell'Ente CP_1
locale, posto che è già legata al concessionario da rapporto contrattuale e, per altro verso CP_1
la soggettività passiva del concessionario ricomprende anche le utenze delle società di vendita. Sostiene che manchino i presupposti impositivi perché possa operare la richiesta economica da parte dell'Ente in quanto tra le parti deve deve sussistere un rapporto concessorio ovvero un'occupazione, anche di fatto o mediata che nel caso di specie non sussiste.
Ritiene inoltre che l'avviso sia illegittimo perché non è stato preceduto da formale constatazione della occupazione abusiva, effettuata dall'Ente.
Eccepisce poi il difetto di legittimazione passiva evidenziando che è già legata al CP_1
concessionario TIM da rapporto contrattuale e che la soggettività passiva del concessionario ricomprende anche le utenze delle società di vendita.
Insisteva quindi nelle proprie conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la quale ha concluso in via CP_4 pregiudiziale e assorbente, perché venisse accertata e dichiarata l'assoluta improcedibilità/inammissibilità della opposizione per essere stata proposta avanti il Tribunale di
Perugia, non competente per valore ex artt. 7 e 9 cpc, essendo competente a giudicare sulla presente opposizione il Giudice di Pace di Città di Castello.
Nel merito ha chiesto che venga rigettata l'opposizione con conferma dell'atto impugnato. CP_4
a sostegno delle proprie ragioni ha riferito di essere abilitata ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ex art. 53 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.
Ha aggiunto di essere risultata aggiudicataria della procedura indetta dal per Controparte_3
l'Affidamento del servizio di accertamento e riscossione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle entrate ICP, AP e DP per le annualità ancora accertabili e che in forza di ciò ha provveduto ad inviare via pec, in data 22 novembre 2023, alla società opponente l'avviso di accertamento esecutivo oggetto di opposizione.
Eccepisce l'incompetenza del Giudice adito ritenendo competente il Giudice di Pace di Città di
Castello tenuto conto che il valore della causa è di € 1.060.00.
Nel merito ritiene incontestato che la parte opponente abbia utenze telefoniche nel Comune di
CP_3
Evidenzia che dal mese di gennaio 2021 le entrate AP e SA sono state sostituite dal CUP che nella fattispecie di occupazione effettuata dalle aziende di erogazione di un pubblico servizio, ha dedicato il comma 831 dell'articolo 1, L. 160/2019, modificato dall'art. 1, comma 848, della Legge
178/2020, vigente dall' gennaio 2021, nel tentativo di ripristinare un'entrata, a livello locale.
Ha poi evidenziato che è intervenuto il legislatore con il D.L. 146/2021 che all'art.5, comma 14- quinquies, precisa che “a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di € 800”.
Evidenzia che nel caso di specie la fattispecie rientra nell'ambito un'occupazione “mediata”, essendo necessaria la presenza di due requisiti per consentire l'applicazione del regime tariffario forfetario calcolato a utenza.
Ritiene che il criterio soggettivo sia legato alla effettiva titolarità da parte dell'occupante di un servizio pubblico, mentre l'elemento oggettivo è legato all'occupazione finalizzata all'esercizio del servizio pubblico.
Ritiene che “in questi termini, un'azienda si può considerare fornitore di pubblico servizio quando svolge una attività che può essere oggetto di scambio, la cui natura è intangibile e la cui produzione può essere legata o meno a un bene materiale. Il servizio richiede la partecipazione attiva del cliente ed è caratterizzato dall'immaterialità e dalla contestualità della prestazione. Il momento dell'erogazione del servizio coincide quindi con quello della sua fruizione;
pertanto, si crea nel momento stesso in cui viene erogato e quindi fruito dal cliente;
infine non può essere immagazzinato né conservato per un consumo successivo. Quando si riscontrano queste caratteristiche si rientra dunque nell'ambito del citato comma 831”.
Evidenzia poi che con la modifica introdotta con la legge finanziaria del 2021 si è creata una vera unicità o, meglio, un'ipotesi di presupposto del canone che si realizza senza una diretta occupazione, essendo stato modificato il criterio applicativo che ha introdotto la soggettività passiva in via mediata.
Rileva altresì che il legislatore ha espressamente previsto, per le società che erogano pubblici servizi, la dichiarazione e il pagamento del canone in base al numero complessivo delle utenze risultante al
31 dicembre dell'anno precedente, da effettuarsi entro il 30 aprile di ciascun anno.
Evidenzia poi che l'art. 5 del D.L. 146/2021 non supera il concetto di occupazione mediata previsto dall'art. 1, comma 831, L. n. 160 del 2020, ma ha solo previsto che per le utenze degli operatori virtuali che svolgono solo l'attività di vendita, il pagamento del canone debba essere effettuato esclusivamente da parte del soggetto titolare della rete. Ritiene che alla controparte deve essere applicata la normativa esistente, contenuta nel comma 831 dell'articolo 1, Legge 160/2019, modificato dall'art. 1, comma 848, della Legge 178/2020, vigente dal 01.01.2021.
Ritiene che dalla documentazione depositata da non si evincono dati relativi al pagamento CP_1
effettuato a Tim per tale titolo e che comunque quanto richiesto a esula da ciò che CP_1
eventualmente viene versato dalla Telecom e/o da altri operatori di telefonia perché quanto richiesto alla opponente è la misura minima del CUP dovuto sulla base del comma 831.
Infine, in merito alla eccepita carenza di indagine e/o accertamento da parte dell'ente competente evidenzia di avere richiesto a di presentare la dichiarazione relativa alle utenze in data 7 CP_1
settembre 2021 senza esito alcuno.
Ritiene, infine, che essendo provata e incontestata almeno una occupazione mediata effettuata da quella relativa alla gestione I.C.A. S.p.A. di ubicata in Via Pitullo, 38, la CP_1 CP_3
verifica successiva è stata la constatazione del mancato versamento del CUP, cui è seguita l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo opposto.
Insisteva quindi nelle proprie conclusioni.
Con provvedimento del 4 maggio 2024 la prima udienza veniva differita al 17 luglio 2024, previa concessione dei termini ex art. 171 ter cpc. A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva e con provvedimento del 29 ottobre 2024 veniva fissata per la decisione l'udienza del 19 febbraio 2025 con concessione dei termini ex art. 189 cpc. All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi che seguono.
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore formulata da in favore del CP_4
Giudice di Pace di Città di Castello in quanto l'oggetto della controversia riguarda una questione immobiliare e segnatamente l'occupazione di suolo pubblico da parte di la cui decisione CP_1
spetta al Tribunale.
Posto ciò passando al merito della questione va evidenziato che la parte opponente ha eccepito la falsa ed erronea applicazione dell'art. 1 comma 831 della legge 160/2019 come interpretato dall'art. 5 comma 14 quinquies del D.L. 146/2021, ritenendo l'insussistenza di rapporti concessori.
L'art. 1 comma 831 della Legge 160/2019 a seguito delle modifiche intervenute dispone che “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore di servizi di telecomunicazione e radiotelevisiva e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”.
La norma ha introdotto l'occupazione mediata del territorio che richiede una relazione materiale con la cosa che deve essere mediata dalla infrastruttura del concessionario.
La norma sopra indicata fa riferimento quindi all'utilizzo di infrastrutture materiali del concessionario di cui l'occupante mediato abbia la disponibilità.
Nel caso di specie non occupa e non usa la rete Tim e comunque non ha alcuna relazione CP_1
materiale con gli impianti presenti nel territorio di CP_3
D'altra parte l'art. 5 comma 14 quinques D.L. 146/2021 interpretando il comma 831 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019/160 ha stabilito che “per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari
e contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.
La norma, quindi, impone solo al concessionario, proprietario di infrastrutture, il pagamento del
Canone Unico, occupando territorio comunale.
Nella fattispecie in esame nel Comune di non ha infrastrutture proprie. Solo CP_1 CP_3
TIM ha delle proprie infrastrutture per l'utilizzo delle quali risulta titolare di un atto di concessione.
La ricorrente intrattiene rapporti contrattuali solo con Tim ed è titolare di contratti di vendita di beni che vengono distribuiti dalle strutture che Tim ha nel territorio di non è quindi CP_3 CP_1
un utilizzatore materiale delle infrastrutture, in quanto non occupa territorio materiale.
La ricorrente in forza di quanto sin qui detto non è tenuta al pagamento del canone unico in quando diversamente opinando si determinerebbe “l'imposizione del pagamento del canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro mero utilizzatore” e ciò “comporterebbe la duplicazione del pagamento del canone unico, in relazione al medesimo episodio di occupazione”
(tra le altre Tribunale Vicenza sentenza n. 83/2025 del 21 gennaio 2025).
L'opposizione va quindi accolta e l'avviso di accertamento esecutivo Rif. Atto 211 per l'anno 2023 del 12 settembre 2023 deve essere annullato e conseguentemente nulla è dovuto da al CP_1 per l'anno 2023. Controparte_3
Per quanto sin qui brevemente detto gli altri motivi restano assorbiti.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 1.100,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico solidale di in persona del legale rappresentante e del CP_4 CP_3
in persona del Sindaco pro tempore, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
[...]
Mentre le spese tra ed il vanno interamente compensate tra loro. CP_4 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 243/2024, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'eccezione di incompetenza per valore formulata dalla convenuta essendo CP_4 competente per valore l'intestato Tribunale;
- accoglie l'opposizione;
- annulla l'avviso di accertamento esecutivo emesso dalla convenuta in persona del legale CP_4 rappresentante, Rif. Atto 211 per l'anno 2023 del 12 settembre 2023;
- conseguentemente accerta e dichiara che nulla è dovuto da al Comune di Controparte_1 per l'anno 2023 a titolo di canone unico annuale, di indennità e di sanzioni;
CP_3
- condanna in persona del legale rappresentante, ed il in solido tra CP_4 Controparte_3
loro, al pagamento in favore di , in persona del legale rappresentante, delle spese Controparte_1 di giudizio che liquida in complessivi € 528,00 per compenso professionale, € 43.00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge;
- compensa le spese tra in persona del legale rappresentante ed il in CP_4 Controparte_3
persona del Sindaco pro tempore.
Così deciso in Perugia il 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)