Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5194/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5194/2024, promossa con ricorso depositato il 11/12/2024 da:
1) Parte_1
Nato a AG ON il 07.12.1968
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Nadia Gardin
e
2) Parte_2
Nata a Gallarate il 28.09.1975
cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Nadia Gardin
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AG ON (VA), in data 29 aprile 2000
(anno 2000 atto n. 6 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 25.10.2022 omologato con decreto del
21.11.2022 depositato il 22.11.2022.
con i seguenti figli maggiorenni/minorenni:
nata il [...]; Persona_1
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11.12.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1-.La figlia verrà affidata congiuntamente al padre e alla madre e Per_2
avrà residenza in Tradate presso la casa coniugale di via Del Carso 17 con la madre, fino a quando la sig.ra rimarrà nella casa Parte_2 coniugale ovvero fino a quando quest'ultima non avrà trovato nuova collocazione abitativa dopo aver la vendita della propria quota del 50% della casa coniugale al sig. . Parte_1
Successivamente abiterà con il papà. Per_2
2- Le spese straordinarie verranno divise tra i genitori per al 50%, Per_2
come pure le spese di vestiario queste previamente concordate, mentre il mantenimento (vitto) sarà diretto pertanto ogni genitore vi provvederà quando rimarrà presso il padre e /o la madre. Per_2
3- , ormai sedicenne, potrà rapportarsi liberamente con l'uno e Per_2
l'altro genitore come vorrà, in ogni caso le festività verranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre secondo accordi che i genitori definiranno di anno in anno.
4- , parzialmente autosufficiente, continuerà ad abitare presso Per_1
la casa di Tradate via del Carso 17, nulla verserà la sig.ra per Parte_2
il mantenimento di nel momento in cui la madre lascerà la casa Per_1
coniugale, decidendo i genitori di dividere le eventuali spese universitarie al 50%, (retta universitaria statale) e/o eventuali spese straordinarie mediche al 50%
5- I sig.ri e avendo risparmiato somme di danaro Pt_1 Parte_2
per le figlie, circa 5.000,00 euro per ciascuna figlia decideranno di comune accordo la destinazione dei denari ( studio, rette universitarie o mediche) riferite all'una e all'altra figlia secondo gli importi a ciascuna figlia destinati, dedotti quelli già consumati.
pagina2 di 6 6- Dal momento in cui la IG.ra lascerà la casa Parte_2
coniugale entrerà in vigore il presente accordo, permanendo fino ad allora gli accordi definiti con la separazione.
7- Dal mese successivo alla uscita dalla casa coniugale della sig.ra l'AU verrà percepito integralmente al 100% dal IG. Parte_2
. Verranno altresì presi i numeri dei contatori delle utenze di Pt_1
modo che la IG.ra versi al sig. gli importi relativi ai Parte_2 Pt_1
consumi utilizzati nel periodo di occupazione della casa da parte della sig.ra Anche il mantenimento che il sig. versa alla Parte_2 Pt_1
sig.ra verrà calcolato eseguendo la divisione in trenta giorni Parte_2
e verrà pagato fino alla data del rilascio dell'immobile da parte della sig.ra Parte_2
8- La IG.ra venderà al sig. che accetta il Parte_2 Pt_1
50% della quota indivisa della casa coniugale sita in Tradate via Del
Carso 17. Il prezzo dell'immobile è cosi fissato: Euro 133.000,00. A tale importo verrà decurtato il saldo del mutuo residuo gravante sull'immobile al momento del rogito, il tutto diviso due.
Pertanto la sig.ra cederà al sig. , Parte_2 Parte_1
che accetta al prezzo indicato al punto 8 il 50% della quota indivisa del seguente immobile:
Nel complesso immobiliare denominato “Residenza Carso” costituito da una palazzina e tre villette a schiera sito in Comune Amministrativo di Tradate Censuaria di Abbiate Guazzone Via del Carso 17, le seguenti unità immobiliari:
1 Appartamento, con annessa area in proprietà adibita a giardino posto al piano terra, composto da tre locali oltre accessori, con annesso vano cantina al piano sotterraneo, il tutto identificato nel catasto dei Fabbricati come segue:
-sezione AB foglio 11 (undici) mappale 6917 sub. 9
(seimilanovecentodiciassette subalterno nove) Via del Carso n. 8
P. S1 T, categoria A/2, classe 5, vani 5,5, superficie convenzionale catastale 92 metri quadri, rendita Euro 553,90;
pagina3 di 6 2 due vani autorimessa posti al piano sotterraneo, identificati nel catasto dei fabbricati come segue:
-sezione AB foglio 11 (undici) mappale 6917 sub. 34
(seimilanovecentodiciassette subalterno trentaquattro) Via del
Carso n. 8 P. S1, categoria C/6, classe 8, metri quadri 14, superficie convenzionale catastale 15 metri quadri, rendita Euro
47,72;
-sezione AB foglio 11 (undici), mappale 6917 sub. 43,
(seimilanovecentodiciassette subalterno quarantatré), Via del
Carso n. 8 P.S1, categoria C/6, classe 8, metri quadri 17, superficie convenzionale catastale 18 metri quadri, rendita Euro
57,95.
A dette unità immobiliari compete la proporzionale quota di comproprietà degli enti e spazi comuni che, nella planimetria allegata all'atto in data 12 maggio 2005 n. 187505/36181 di repertorio, in autentica Notaio in termini di Persona_3
registrazione, risultano contraddistinti con linee oblique rosse.
Le unità immobiliari di cui sopra fanno parte del complesso immobiliare sito in Comune di Tradate Via del Carso 17 e sono soggette alle norme del regolamento di condominio che, con l'unita tabella millesimale di comproprietà, trovasi allegato al sopracitato atto in data 12 maggio 2005 n. 187505/36181 di repertorio, in autentica Notaio Persona_3
Il tutto come da atto di provenienza rogito notaio del Persona_3
15.5.2005
9-La sig.ra asporterà dalla casa coniugale i seguenti beni: Parte_2
televisore, macchina caffè, stendino e asse da stiro, ferro da stiro, cassettiera camera da letto, servizio da 8 piatti e metà servizio da 12 oltre ai propri effetti personali, mentre il restante arredamento verrà considerato di proprietà esclusiva del sig. che verserà alla Pt_1
IG.ra Euro 1.500,00 entro il 31/08/2025. Parte_2
pagina4 di 6 10-La sig.ra rilascerà l'immobile – casa coniugale entro il Parte_2
31.8.2025. Il rogito di vendita della quota avverrà successivamente all'ottenimento della sentenza di divorzio. Quale accordo tra le parti, successivamente all'acquisto della quota di immobile da parte del sig.
, la sig.ra rimborserà il 50% della rata mensile del Pt_1 Parte_2 nuovo mutuo acceso dal IG. fino all'effettivo rilascio Pt_1 dell'immobile di Via Del Carso 17 da parte della IG.ra (il Parte_2
calcolo del mutuo riferito al mese di rilascio verrà computato a giorni dividendo per 30 il 50% del mutuo e moltiplicato per i giorni fino al rilascio).
11- Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti pertanto rinunciano alla richiesta di mantenimento.
12- Le parti sin d'ora danno il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche in favore della minore . Per_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
29.04.2000, in AG ON (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di AG ON (anno 2000, atto n. 6, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. pagina5 di 6 Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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