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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/07/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Composto dai magistrati:
Dott. Ada Gambardella Presidente
Dott. Giovanna Maria Mossa Giudice Relatore
Dott. Francesca Fiorentini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1632 del R.G.A.C. per l'anno 2024 e promossa da
elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv MARCHESI VALERIA , che la rappresenta C.F._2
e la difende
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA CATANIA 5 90141 PALERMO, presso lo studio dell'Avv Rocco Chinnici
, che lo rappresenta e lo difende C.F._4
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: DETERMINAZIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI
MINORI E DISCIPLINA DEL DIRITTO DI VISITA DEI GENITORI NON
CONIUGATI.
1 All'udienza del 9.7.2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per parte ricorrente e resistente: disporre l'affidamento congiunto dei minori con assegnazione prevalente alla madre;
il acconsente al trasferimento della residenza della signora con i CP_1 Pt_1
minori a Sassari;
il verserà l'assegno mantenimento in misura di euro 500 mensili da CP_1
versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore della;
Pt_1
l'assegno unico diviso sarà diviso tra le parti in ragione del 50%, le spese straordinarie, come da protocollo, documentate, saranno divise tra le parti in ragione del 50%;
i minori trascorreranno un fine settimana al mese con il padre che li riprenderà dalla scuola il venerdì pomeriggio, li terrà con sè fino al lunedì quando li riaccompagnerà a scuola.
Il signor indicherà il fine settimana con un anticipo di quindici giorni. CP_1
Le parti dichiarano fin d'ora di essere disponibili a modifiche condivise dei giorni del fine settimana in cui i minori staranno con il padre il quale, ad esempio, potrà prenderli dal giovedì fino alla domenica.
Le parti dichiarano inoltre che il potrà vedere e tenere con sè i minori CP_1
anche durante la settimana, con preavviso di giorni quindici e tenuto conto delle esigenze e degli impegni dei minori.
Gli incontri con i minori potranno subire sospensioni in caso di impedimento del giustificato da esigenze lavorative, in questi casi il padre potrà sentire i CP_1
minori attraverso videochiamate da effettuare attorno alle 21.00; le videochiamate potranno essere effettuate anche in condizioni ordinarie di esercizio del diritto di visita.
Quanto alle vacanze estive: i minori trascorreranno tre settimane consecutive con il padre, per quest'anno i bambini saranno con il padre a decorrere dal 12 luglio.
2 Il padre andrà a prenderli e li riaccompagnerà dalla madre.
I bambini staranno con il padre presso l'abitazione dei nonni paterni a Palermo e presso una casa vacanze.
Il signor si impegna a comunicare il calendario della permanenza alla CP_1
signora prima della partenza. Pt_1
Vacanze natalizie alternate: un genitore terrà i minori per le vacanze natalizie e l'altro per Capodanno ed Epifania.
Per le prossime vacanze 2025/2026 i minori staranno con il per Natale e CP_1
con la signora per Capodanno ed Epifania;
Pt_1
vacanze pasquali: alternate per anno, il genitore che terrà i bambini per Pasqua non li terrà per i ponti del Primo Maggio e del 2 Giugno e viceversa.
Per il 2026 i minori trascorreranno le vacanze Pasquali con la signora e i ponti Pt_1
del Primo Maggio e del 2 Giugno con il signor CP_1
Nel caso in cui il signor decida di trascorrere il fine settimana con i minor CP_1
in Sicilia dovrà darne preavviso di quindici giorni alla signora e dovrà tenere Pt_1
conto degli impegni dei minori.
Spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto con ricorso ex art. 473bis. 15 c.p.c., depositato in data 2.7.2024 Parte_1
esponeva che tra la stessa ed il signor era intercorsa una CP_2
convivenza more uxorio e che dall'unione era nata, in data 14.6.2014, e, in Per_1
data 12.5.2017, CP_2
Deduceva che dal 2013 sino all'aprile 2022 la famiglia aveva Persona_2
vissuto a Bareggio (MI) nella casa sita in Via Isonzio 22/24 di proprietà delle parti, venduta in data 23.02.2024.
3 Esponeva che successivamente i signori e avevano deciso di Pt_1 CP_1
trasferire la propria residenza in Sardegna tanto che avevano presentato domanda di trasferimento della propria sede lavorativa.
La domanda della era stata accolta, quella del era stata denegata. Pt_1 CP_1
Ciò premesso esponeva che, dopo il trasferimento, la signora aveva vissuto insieme con i figli nella casa dei genitori della predetta a mentre Pt_2 CP_1
alloggiava presso la caserma dove prestava servizio quale militare a Milano.
Lamentava che, dal maggio 2022 all'aprile 2024, non aveva corrisposto CP_1
alcunchè per il mantenimento dei minori e deduceva che si era recato in Sardegna per incontrare i figli una volta al mese per ¾ giorni circa.
Esponeva che i rapporti con il signor erano deteriorati e che CP_1 CP_1
non partecipava alla vita dei figli.
Dichiarava di percepire uno stipendio mensili di euro 1900, oltre all'assegno unico di euro 370 e precisava che la retribuzione sarebbe diminuita perché dal luglio 2024 avrebbe preso servizio in Sassari, Via Rizzeddu, ove avrebbe percepito uno stipendio minore non svolgendo lavoro notturno.
Precisava che il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile in proprietà con il era stato diviso tra le parti che rimanevano proprietarie in ragione di CP_1
quote pari al 50% del box auto sito in Bareggio.
Esponeva che non condivideva l'intenzione del di voler portare con sé i CP_1
figli in Sicilia per vacanze estive poiché riteneva che il non fosse CP_1
adeguato alla loro gestione in quanto affetto da sindrome bipolare.
Si costituiva in giudizio e contestava l'avversa domanda Controparte_1
allegando di aver sempre curato adeguatamente i figli.
Esponeva che il trasferimento in Sardegna era stato proposto dalla e che Pt_1
aveva accolto la richiesta per la serenità familiare. CP_1
Negava di aver mai avuto una diagnosi di sindrome bipolare e precisava che i rapporti con i figli erano sereni mentre sussistevano delle difficoltà con la signora
4 a causa di atteggiamenti rigidi da parte di quest'ultima che rendevano a volte Pt_1
complessa la frequentazione dei minori.
Negava di aver omesso di versare il contributo al mantenimento per i figli.
All'udienza del 9.7.2025 il giudice, dopo ampia discussione, proponeva la definizione transattiva della controversia.
Tale proposta veniva accolta dalle parti che concludevano congiuntamente chiedendo la regolazione dell'assegno di mantenimento e del diritto di visita alle seguenti condizioni: disporre l'affidamento congiunto dei minori con assegnazione prevalente alla madre;
il acconsente al trasferimento della residenza della signora con i CP_1 Pt_1
minori a Sassari;
il verserà l'assegno mantenimento in favore dei figli, in misura di euro CP_1
500 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore della;
Pt_1
l'assegno unico diviso sarà diviso tra le parti in ragione del 50%, le spese straordinarie, come da protocollo, documentate, saranno divise tra le parti in ragione del 50%;
i minori trascorreranno un fine settimana al mese con il padre che li riprenderà dalla scuola il venerdì pomeriggio, li terrà con sè fino al lunedì quando li riaccompagnerà a scuola.
Il signor indicherà il fine settimana con un anticipo di quindici giorni. CP_1
Le parti dichiarano fin d'ora di essere disponibili a modifiche condivise dei giorni del fine settimana in cui i minori staranno con il padre il quale, ad esempio, potrà prenderli dal giovedì fino alla domenica.
Le parti dichiarano inoltre che il potrà vedere e tenere con sè i minori CP_1
anche durante la settimana, con preavviso di giorni quindici e tenuto conto delle esigenze e degli impegni dei minori.
Gli incontri con i minori potranno subire sospensioni in caso di impedimento del giustificato da esigenze lavorative, in questi casi il padre potrà sentire i CP_1
minori attraverso videochiamate da effettuare attorno alle 21.00;
5 le videochiamate potranno essere effettuate anche in condizioni ordinarie di esercizio del diritto di visita.
Quanto alle vacanze estive: i minori trascorreranno tre settimane consecutive con il padre, per quest'anno i bambini saranno con il padre a decorrere dal 12 luglio.
Il padre verrà a prenderli e li riaccompagnerà dalla madre.
I bambini staranno con il padre presso l'abitazione dei nonni paterni a Palermo e presso una casa vacanze.
Il signor si impegna a comunicare il calendario della permanenza alla CP_1
signora prima della partenza. Pt_1
Vacanze natalizie alternate: un genitore terrà i minori per le vacanze natalizie e l'altro per Capodanno ed Epifania.
Per le prossime vacanze 2025/2026 i minori staranno con il per Natale e CP_1
con la signora per Capodanno ed Epifania;
Pt_1
vacanze pasquali: alternate per anno, il genitore che terrà i bambini per Pasqua non li terrà per i ponti del Primo Maggio e del 2 Giugno e viceversa.
Per il 2026 i minori trascorreranno le vacanze Pasquali con la signora e i ponti Pt_1
del Primo Maggio e del 2 Giugno con il signor CP_1
Nel caso in cui il signor decida di trascorrere il fine settimana con i minor CP_1
in Sicilia dovrà darne preavviso di quindici giorni alla signora e dovrà tenere Pt_1
conto degli impegni dei minori.
Spese compensate.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 09.10.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Ada Gambardella dott.ssa Giovanna Maria Mossa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Composto dai magistrati:
Dott. Ada Gambardella Presidente
Dott. Giovanna Maria Mossa Giudice Relatore
Dott. Francesca Fiorentini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1632 del R.G.A.C. per l'anno 2024 e promossa da
elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv MARCHESI VALERIA , che la rappresenta C.F._2
e la difende
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA CATANIA 5 90141 PALERMO, presso lo studio dell'Avv Rocco Chinnici
, che lo rappresenta e lo difende C.F._4
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: DETERMINAZIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI
MINORI E DISCIPLINA DEL DIRITTO DI VISITA DEI GENITORI NON
CONIUGATI.
1 All'udienza del 9.7.2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per parte ricorrente e resistente: disporre l'affidamento congiunto dei minori con assegnazione prevalente alla madre;
il acconsente al trasferimento della residenza della signora con i CP_1 Pt_1
minori a Sassari;
il verserà l'assegno mantenimento in misura di euro 500 mensili da CP_1
versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore della;
Pt_1
l'assegno unico diviso sarà diviso tra le parti in ragione del 50%, le spese straordinarie, come da protocollo, documentate, saranno divise tra le parti in ragione del 50%;
i minori trascorreranno un fine settimana al mese con il padre che li riprenderà dalla scuola il venerdì pomeriggio, li terrà con sè fino al lunedì quando li riaccompagnerà a scuola.
Il signor indicherà il fine settimana con un anticipo di quindici giorni. CP_1
Le parti dichiarano fin d'ora di essere disponibili a modifiche condivise dei giorni del fine settimana in cui i minori staranno con il padre il quale, ad esempio, potrà prenderli dal giovedì fino alla domenica.
Le parti dichiarano inoltre che il potrà vedere e tenere con sè i minori CP_1
anche durante la settimana, con preavviso di giorni quindici e tenuto conto delle esigenze e degli impegni dei minori.
Gli incontri con i minori potranno subire sospensioni in caso di impedimento del giustificato da esigenze lavorative, in questi casi il padre potrà sentire i CP_1
minori attraverso videochiamate da effettuare attorno alle 21.00; le videochiamate potranno essere effettuate anche in condizioni ordinarie di esercizio del diritto di visita.
Quanto alle vacanze estive: i minori trascorreranno tre settimane consecutive con il padre, per quest'anno i bambini saranno con il padre a decorrere dal 12 luglio.
2 Il padre andrà a prenderli e li riaccompagnerà dalla madre.
I bambini staranno con il padre presso l'abitazione dei nonni paterni a Palermo e presso una casa vacanze.
Il signor si impegna a comunicare il calendario della permanenza alla CP_1
signora prima della partenza. Pt_1
Vacanze natalizie alternate: un genitore terrà i minori per le vacanze natalizie e l'altro per Capodanno ed Epifania.
Per le prossime vacanze 2025/2026 i minori staranno con il per Natale e CP_1
con la signora per Capodanno ed Epifania;
Pt_1
vacanze pasquali: alternate per anno, il genitore che terrà i bambini per Pasqua non li terrà per i ponti del Primo Maggio e del 2 Giugno e viceversa.
Per il 2026 i minori trascorreranno le vacanze Pasquali con la signora e i ponti Pt_1
del Primo Maggio e del 2 Giugno con il signor CP_1
Nel caso in cui il signor decida di trascorrere il fine settimana con i minor CP_1
in Sicilia dovrà darne preavviso di quindici giorni alla signora e dovrà tenere Pt_1
conto degli impegni dei minori.
Spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto con ricorso ex art. 473bis. 15 c.p.c., depositato in data 2.7.2024 Parte_1
esponeva che tra la stessa ed il signor era intercorsa una CP_2
convivenza more uxorio e che dall'unione era nata, in data 14.6.2014, e, in Per_1
data 12.5.2017, CP_2
Deduceva che dal 2013 sino all'aprile 2022 la famiglia aveva Persona_2
vissuto a Bareggio (MI) nella casa sita in Via Isonzio 22/24 di proprietà delle parti, venduta in data 23.02.2024.
3 Esponeva che successivamente i signori e avevano deciso di Pt_1 CP_1
trasferire la propria residenza in Sardegna tanto che avevano presentato domanda di trasferimento della propria sede lavorativa.
La domanda della era stata accolta, quella del era stata denegata. Pt_1 CP_1
Ciò premesso esponeva che, dopo il trasferimento, la signora aveva vissuto insieme con i figli nella casa dei genitori della predetta a mentre Pt_2 CP_1
alloggiava presso la caserma dove prestava servizio quale militare a Milano.
Lamentava che, dal maggio 2022 all'aprile 2024, non aveva corrisposto CP_1
alcunchè per il mantenimento dei minori e deduceva che si era recato in Sardegna per incontrare i figli una volta al mese per ¾ giorni circa.
Esponeva che i rapporti con il signor erano deteriorati e che CP_1 CP_1
non partecipava alla vita dei figli.
Dichiarava di percepire uno stipendio mensili di euro 1900, oltre all'assegno unico di euro 370 e precisava che la retribuzione sarebbe diminuita perché dal luglio 2024 avrebbe preso servizio in Sassari, Via Rizzeddu, ove avrebbe percepito uno stipendio minore non svolgendo lavoro notturno.
Precisava che il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile in proprietà con il era stato diviso tra le parti che rimanevano proprietarie in ragione di CP_1
quote pari al 50% del box auto sito in Bareggio.
Esponeva che non condivideva l'intenzione del di voler portare con sé i CP_1
figli in Sicilia per vacanze estive poiché riteneva che il non fosse CP_1
adeguato alla loro gestione in quanto affetto da sindrome bipolare.
Si costituiva in giudizio e contestava l'avversa domanda Controparte_1
allegando di aver sempre curato adeguatamente i figli.
Esponeva che il trasferimento in Sardegna era stato proposto dalla e che Pt_1
aveva accolto la richiesta per la serenità familiare. CP_1
Negava di aver mai avuto una diagnosi di sindrome bipolare e precisava che i rapporti con i figli erano sereni mentre sussistevano delle difficoltà con la signora
4 a causa di atteggiamenti rigidi da parte di quest'ultima che rendevano a volte Pt_1
complessa la frequentazione dei minori.
Negava di aver omesso di versare il contributo al mantenimento per i figli.
All'udienza del 9.7.2025 il giudice, dopo ampia discussione, proponeva la definizione transattiva della controversia.
Tale proposta veniva accolta dalle parti che concludevano congiuntamente chiedendo la regolazione dell'assegno di mantenimento e del diritto di visita alle seguenti condizioni: disporre l'affidamento congiunto dei minori con assegnazione prevalente alla madre;
il acconsente al trasferimento della residenza della signora con i CP_1 Pt_1
minori a Sassari;
il verserà l'assegno mantenimento in favore dei figli, in misura di euro CP_1
500 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore della;
Pt_1
l'assegno unico diviso sarà diviso tra le parti in ragione del 50%, le spese straordinarie, come da protocollo, documentate, saranno divise tra le parti in ragione del 50%;
i minori trascorreranno un fine settimana al mese con il padre che li riprenderà dalla scuola il venerdì pomeriggio, li terrà con sè fino al lunedì quando li riaccompagnerà a scuola.
Il signor indicherà il fine settimana con un anticipo di quindici giorni. CP_1
Le parti dichiarano fin d'ora di essere disponibili a modifiche condivise dei giorni del fine settimana in cui i minori staranno con il padre il quale, ad esempio, potrà prenderli dal giovedì fino alla domenica.
Le parti dichiarano inoltre che il potrà vedere e tenere con sè i minori CP_1
anche durante la settimana, con preavviso di giorni quindici e tenuto conto delle esigenze e degli impegni dei minori.
Gli incontri con i minori potranno subire sospensioni in caso di impedimento del giustificato da esigenze lavorative, in questi casi il padre potrà sentire i CP_1
minori attraverso videochiamate da effettuare attorno alle 21.00;
5 le videochiamate potranno essere effettuate anche in condizioni ordinarie di esercizio del diritto di visita.
Quanto alle vacanze estive: i minori trascorreranno tre settimane consecutive con il padre, per quest'anno i bambini saranno con il padre a decorrere dal 12 luglio.
Il padre verrà a prenderli e li riaccompagnerà dalla madre.
I bambini staranno con il padre presso l'abitazione dei nonni paterni a Palermo e presso una casa vacanze.
Il signor si impegna a comunicare il calendario della permanenza alla CP_1
signora prima della partenza. Pt_1
Vacanze natalizie alternate: un genitore terrà i minori per le vacanze natalizie e l'altro per Capodanno ed Epifania.
Per le prossime vacanze 2025/2026 i minori staranno con il per Natale e CP_1
con la signora per Capodanno ed Epifania;
Pt_1
vacanze pasquali: alternate per anno, il genitore che terrà i bambini per Pasqua non li terrà per i ponti del Primo Maggio e del 2 Giugno e viceversa.
Per il 2026 i minori trascorreranno le vacanze Pasquali con la signora e i ponti Pt_1
del Primo Maggio e del 2 Giugno con il signor CP_1
Nel caso in cui il signor decida di trascorrere il fine settimana con i minor CP_1
in Sicilia dovrà darne preavviso di quindici giorni alla signora e dovrà tenere Pt_1
conto degli impegni dei minori.
Spese compensate.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 09.10.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Ada Gambardella dott.ssa Giovanna Maria Mossa
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