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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1371/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 1371 dell'anno 2022
TRA con sede in Bari, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Manuel Costantino, giusta procura in calce all'atto di appello, con E indicazione per le comunicazioni di cancelleria della seguente pec: Email_1
e fax n. 0805207065;
APPELLANTE
E con sede in Bari, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Cimmino, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (Via Nicolò Piccinni n. 12), con indicazione per le comunicazioni di cancelleria della seguente pec: Email_3 Email_4
e nr. fax 080 5542949; Email_5
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 20 dicembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 1 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.05.2013 la con sede in Bari, in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 805/20131, provvi- soriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Bari e notificato in data 2.4.2013, chiedendo l'acco- glimento delle seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare che il decreto opposto, emesso dal Tribunale di Bari n. 805/2013 del
29.3/2.4.2013, è illegittimo per violazione delle norme in materia di R.T.I. e, per l'effetto, revocarlo e porlo nel nulla;
2. accertare e dichiarare che il corrispettivo dell'appalto da riconoscere alla società va CP_1
determinato detraendo dalla quota percentuale di sua spettanza il costo costituito dal compenso dell'arch. in misura non inferiore al 60%, e comunque nella misura ritenuta equa dal CP_2
Tribunale;
3. in subordine, accertare e dichiarare che il corrispettivo dell'appalto da corrispondere alla società
va determinato detraendo dalla quota percentuale di sua spettanza il costo costituito dal CP_1 compenso all'arch. secondo il criterio di cui all'art. 1298 co. 2 c.p.c.; CP_2
4. in via estremamente gradata, accertare e dichiarare che il corrispettivo dell'appalto da corri- spondere alla società va determinato previa detrazione dal corrispettivo mensile complessi- CP_1
vamente liquidato dalla stazione appaltante di tutte le spese sostenute dalle singole raggruppate;
5. con condanna della alla refusione di quanto indebitamente pagato in forza della CP_1
provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
6. vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
A fondamento dell'opposizione la società ingiunta esponeva:
- che aveva presentato offerta congiunta con nell'ambito della procedura aperta ad Controparte_1
evidenza pubblica, indetta dal con determinazione dirigenziale prot. n. 20009/ CP_3
155/00955 del 10 ottobre 2009, per l'affidamento triennale del “servizio integrato di supporto per la compilazione e la trasmissione delle schede dei dati informativi per l'osservatorio dei contratti pub- blici relativi a lavori, servizi e forniture connessi al d. lgs. 163/2006 e s.m.i. ed al regolamento di attuazione d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554”, con l'intenzione di costituirsi in raggruppamento, con capogruppo , e con l'impegno di ripartire l'esecuzione complessiva del servizio oggetto Parte_1
pagina 2 di 9 d'appalto secondo le percentuali del 66% a carico di e del 34 % a carico di , come Parte_1 CP_1
risultante dalla dichiarazione di impegno sotto-scritta da entrambe le parti il 30.12.2009;
- che, intervenuta l'aggiudicazione provvisoria in favore del costituendo Controparte_5
essa società opponente stipulava in data 28.10.2010 con l'arch. un contratto
[...] Persona_1
per la fornitura di prestazioni specifiche di lavoro autonomo, prevedendo un compenso complessivo di
€ 174.000,00 oltre iva, avente ad oggetto lo svolgimento da parte del professionista di una parte consistente delle attività occorrenti per l'esecuzione dell'appalto, ed in particolare di tutte le prestazioni di competenza della ed una minor parte delle attività di competenza di;
CP_1 Parte_1
- che in seguito all'aggiudicazione definitiva dell'appalto con determina del l'1.12.2010 per l'importo complessivo di € 330.480,00, oltre IVA, ed alla stipula del contratto di mandato tra essa e Parte_1
con l'attribuzione in capo a del potere di rappresentare il raggruppamento, comuni- CP_1 Parte_1 alla società il contratto stipulato con il ai fini dell'espletamento del servizio Pt_2 CP_1 CP_2
aggiudicato;
- che, a distanza di un anno dall'inizio del servizio, reclamava nei confronti di essa Controparte_1
opponente il pagamento dell'importo di € 19.670,40, e cioè tutte le fatture relative al periodo compreso tra il 10.1.2011 ed il 9.12.2011, calcolato secondo il criterio poi precisato anche nel ricorso per ingiunzione (dall'importo mensilmente liquidato dal per € 11.107,80 iva inclusa, CP_3
dapprima detraeva l'importo di spettanza dell'arch. per € 5.803,20, comprensivo di CP_1 CP_2 iva e ritenuta d'acconto, e, successivamente, applicava le percentuali stabilite e cioè il 66% per la capo- gruppo e 34% per la mandante . Parte_1 Controparte_1
- che richiedeva ed otteneva su tali fatture il decreto ingiuntivo n.829/12 emesso Controparte_1
dal Tribunale di Bari in data 10.4.2012 e che non veniva tuttavia opposto nei termini, per meri disguidi interni alla struttura organizzativa di essa . Parte_1
L'opponente, in sostanza, contestava, il criterio di calcolo adottato dalla Controparte_1
sostenendo che per determinare l'importo mensilmente spettante a ciascuna raggruppata occorresse dapprima provvedere alla ripartizione pro quota (34% in favore di e 66% in favore di essa CP_1
) del corrispettivo liquidato dalla stazione appaltante e, all'esito, dalle singole quote ricavate, Parte_1
detrarre i costi imputabili a ciascuna raggruppata per lo svolgimento delle attività di competenza dell'arch. in relazione alla quantità di attività che il professionista officiato aveva erogato a CP_2
vantaggio di ciascuna raggruppata. Dunque, nel caso di specie, il compenso attribuito all'arch.
[...] andava detratto quanto al 60% dalla quota spettante a , avendo l'arch. svolto CP_2 CP_1 CP_2
prevalentemente attività di competenza della;
in subordine, i costi avrebbero dovuto dividersi CP_1
pagina 3 di 9 quantomeno al 50%, avendo assunto le società raggruppate un'obbligazione solidale nei confronti del professionista ai sensi dell'art. 1298 comma 2 c.c.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 9.10.2013, la chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, con vittoria di spese, eccependo che una ripartizione dei costi diversa da quella prospettata da essa opposta avrebbe avuto l'effetto di intaccare la quota del 34% di partecipazione stabilita in sede di offerta, così violando il principio di proporzionalità necessaria vigente nella materia della ripartizione delle spese all'interno del raggruppamento, come previsto dall'art. 37 co. 13 d.lgs.
163/2006; inoltre, evidenziava che un'eventuale diversa pattuizione delle parti in ordine ad una diversa ripartizione delle spese all'interno del raggruppamento, incidendo sul corrispettivo percepito, sarebbe stata nulla in quanto priva di giustificazione causale.
Depositate le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. e ulteriore documentazione, venivano ammesse le prove orali (interrogatorio formale del legale rappresentante della Profin e prova testimoniale dell'arch.
; in corso di causa, in occasione del deposito della comparsa conclusionale, parte opposta CP_2
eccepiva il passaggio in giudicato formale e sostanziale del decreto ingiuntivo n. 829/2012, non oppo- sto, avente lo stesso oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 805/2013 oggetto di causa, e dunque avente efficacia esterna nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
805/13, tale da rendere inammissibile la proposta opposizione.
Con ordinanza del 2.11.2016 il giudice esperiva tentativo di conciliazione formulando ex officio proposta transattiva, alla quale riteneva di non aderire. Parte_1
Successivamente, all'udienza del 18.09.2018, il giudice disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di determinare contabilmente i rapporti di dare/avere tra le parti in ragione del contratto di appalto intercorso fra le stesse.
Il c.t.u., dato atto della documentazione esaminata (pag. 2 bozza elaborato) e premettendo che “non sussistono all'interno di detto contratto norme specifiche disciplinanti le modalità di regolazione interna, di carattere economico ed operativo, riguardanti i rapporti fra capo-gruppo / mandataria
(“ ” e società mandante (“ ” . ...” (pag. 4 bozza Parte_1 CP_1 CP_1 CP_1
elaborato), a seguito delle osservazioni svolte dalle parti, ribadiva di non condividere il principio di applicazione del criterio di “corrispondenza sostanziale” enunciato dall'art. 37, comma 13, del D.lgs. 4 aprile 2006 n. 163 e reclamato da parte opposta ai fini della ripartizione dei costi comuni, “in quanto, in assenza di ulteriori ipotesi di suddivisione indicate nel primo elaborato peritale alle pagine da 3 a 5
(alle quali si rimanda), l'unico criterio universalmente valido si ribadisce essere, a parere dello scrivente, quello indicato dal comma 2 dell'art. 1298 c.c. (cosiddetta “equità proporzionale”);” così formulando due ipotesi di conteggio: “a) la prima rappresentazione contabile riguarda il minor
pagina 4 di 9 periodo richiesto da parte opposta (“ , tenendo conto degli ulteriori rilievi Controparte_1
Cont effettuati nelle osservazioni di controparte (“ ” ) e da valutarsi positivamente in Parte_1
funzione di quanto successivamente descritto;
b) la seconda rappresentazione riguarda l'intero periodo oggetto dell'appalto (come già esposto nella bozza di CTU trasmessa alle parti), con le dovute integrazioni e modifiche relative a: - l'inclusione della fatturazione emessa nel corso del periodo dal
10.01.2011 al 09.03.2011; - la considerazione delle somme oggetto di ripartizione per le spese comuni al RTI (sola fatturazione emessa dall'Arch. Dott. al lordo della ritenuta d'acconto CP_2 versata.” (pag. 5 relazione finale)
Con sentenza n. 2858/2022, emessa il 14.07.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Bari,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvedeva:
“
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto che acquista definitiva efficacia esecutiva;
2. Condanna l'opponente a rifondere all'avv. Adriana Cimmino, dichiaratasi antistataria, le spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.835,00 oltre € 725,25 per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. pone definitivamente in capo all'opponente gli oneri di c.t.u. già liquidati con decreto del 27 settembre 2019.”
A fondamento della decisione il giudice di primo grado ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto n. 829/2012 (ottenuto da in data 5.04.2012 per la somma di € 19.670,40, Controparte_1
pretesa ed effettivamente riconosciuta dalla società mandataria da gennaio a dicembre 2011, quale quota parte del corrispettivo versato dal all'ATI composta dalle odierne parti in causa CP_3
in forza del medesimo rapporto di appalto sul quale si basa la pretesa creditoria oggetto del d.i. opposto) avesse efficacia di cosa giudicata sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 805/2013, così determinando l'inammissibilità della proposta opposizione, e ciò pur essendo l'ecce- zione di giudicato stata sollevata tardivamente dall'opposta, ma ad ogni modo rilevabile d'ufficio “non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata”, ed essendo stato garantito il contraddittorio, avendo l'opponente compiutamente argomentato al riguardo in sede di comparsa conclusionale e di replica.
In sostanza, dunque, il Tribunale ha ritenuto che il giudicato formatosi sull'ingiunzione di pagamento si estende non solo al titolo, ma anche alla validità delle singole clausole (come, nel caso di specie, la ripartizione degli oneri relativi alla prestazione dell'arch. , evidenziando che “è documentato CP_6
che la in data 5.4.2012 abbia ottenuto da questo Tribunale, in danno della odierna Controparte_1
pagina 5 di 9 opponente, il decreto ingiuntivo n. 829/2012 per la somma di € 19.670,40, pretesa ed effettivamente riconosciuta dalla società mandataria da gennaio a dicembre 2011 quale quota parte del corrispettivo versato dal all'ATI composta dalle odierne parti in causa in forza del medesimo CP_3 CP_3 rapporto di appalto sul quale si basa la pretesa creditoria oggetto del d.i. opposto.” (pag. 7 sentenza).
Infine, ha ritenuto assorbita ogni altra questione, ponendo le spese del giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'opponente.
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 8.10.2022, la chiedendo - per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impu- Parte_1
gnata decisione - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- previo rigetto dell'eccezione di giudicato esterno e declaratoria di ammissibilità dell'opposizione per i motivi in atti, accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo e le domande contenute nell'atto di citazione in opposizione notificato il 20.5.2013 per i motivi ampiamente dedotti nel primo grado di giudizio e riproposti nell'odierno giudizio di appello, con conseguente annullamento e revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'opposta alla refusione di quanto indebitamente pagato in forza Controparte_1
della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, oltre che al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, ponendo definitivamente a carico dell'appellata gli oneri di c.t.u.”
Con comparsa depositata il 27.01.2023 si è costituita l'appellata chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'avverso appello, siccome infondato, con vittoria di spese di questo grado.
Con il primo motivo la società appellante lamenta l'erroneità della decisione di ritenere l'efficacia del giudicato, formatosi in relazione al d.i. non opposto n. 829/12, estesa non solo al credito azionato per le mensilità dedotte e provate con le fatture depositate, ma anche al titolo posto a base dello stesso credito, nonostante tale titolo ed il rapporto sottostante non siano stati oggetto di alcun accertamento da parte del Giudice del monitorio, in ragione della natura sommaria del relativo provvedimento. Sotto altro aspetto, il giudice non avrebbe considerato la natura periodica del credito oggetto del decreto ingiuntivo, che impedisce l'estensione dell'efficacia di giudicato assunta dal decreto ingiuntivo n.
829/2012 non opposto oltre i limiti del credito oggetto della specifica ingiunzione, non potendosi riverberare sulle periodicità successive.
Il motivo è destituito di fondamento.
Invero, a fronte della decisione impugnata, che non solo richiama principi ormai consolidati, ma motiva nello specifico del caso di specie argomentando in ordine all'unicità del rapporto sottostante all'emissione delle fatture azionate con i due decreti ingiuntivi n. 829/2012 e 805/2013, i richiami giurisprudenziali proposti dall'appellante (cfr. Cass. civ., n. 12111/2020, Cass. civ., sez. lav., n.
pagina 6 di 9 26293/2011, Cass. civ., n. 23918/2010) fanno riferimento a casi in cui si discorre di prestazioni perio- diche, mentre nella fattispecie che ci occupa non si ravvisano elementi - d'altra parte neppure adegua- tamente prospettati dall'appellante - che possano far propendere per tale qualificazione in riferimento ad un singolo contratto di appalto, che neppure ha subito modifiche successive all'emissione e pas- saggio in giudicato del primo d.i..
Per converso, a parere di questa Corte merita conferma la decisione impugnata, adottata in aderenza ai principi enunciati in tema dalla Suprema Corte (cfr., di recente, Cass. civ. ord. 8937/2024, che in motivazione precisa: “è ius receptum che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Sez. 3, Ordinanza n. 32370 del 21/11/2023, Rv. 669496 – 01; Sez. 3,
Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022, Rv. 665900 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019, Rv.
652990 – 01). Nello stesso senso un'altra pronuncia (Sez. L, Ordinanza n. 25745 del 30/10/2017, Rv.
646114 – 01), la cui massima ufficiale puntualizza che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
3.2. i medesimi princìpi trovano applicazione nel caso in cui (come nella specie) il giudicato derivi non da una sentenza, ma da un decreto ingiuntivo non opposto. È stato chiarito (ex multis, Sez. 3, Sentenza
n. 28318 del 28/11/2017, Rv. 646711 – 01, in connessione, tra le altre, con Sez. 3, Sentenza n. 18205 del 03/07/2008, Rv. 605007 – 01; in termini, Sez. 1, Ordinanza n. 22465 del 24/09/2018, Rv. 650583 –
01; Sez. 2, Sentenza n. 31636 del 04/11/2021, Rv. 662710 – 01) che il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova appli- cazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”.2 2 Di uguale avviso la Corte nella sentenza n. 7665/2023: “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure pagina 7 di 9 Tornando al merito della controversia, incontestato il difetto di apposita pattuizione, nell'ambito della convenzione di associazione temporanea di imprese, in merito alla ripartizione degli oneri economici derivanti dall'esecuzione dell'appalto, resta il fatto che la mancata opposizione da parte dell'odierna appellante al d.i. n. 829/2012 le preclude di contestare - in opposizione al d.i. relativo ai periodi di fat- turazione successiva - i presupposti logico-giuridici ormai cristallizzati in virtù della mancata opposi- zione al d.i. relativo alle fatture precedenti, comunque emesse in relazione al medesimo rapporto di appalto. Infatti, la circostanza che il d.i. n. 805/2013 riguardi un periodo successivo non toglie l'unicità del rapporto contrattuale alla base delle fatture presupposte ai ricorsi monitori, ossia il contratto di appalto e le condizioni ad esse presupposte. E ciò anche se tali condizioni non risultano esplicitate nella convenzione ATI, né altrove, né oggetto di esame in apposita statuizione giurisdizionale, invero impedita dalla mancata opposizione al primo d.i. e dunque preclusa nell'odierno giudizio.
Il rigetto del primo motivo di appello assorbe e rende superfluo l'esame del secondo motivo3.
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. le spese di questo grado - liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi fissati dal DM 147/22, con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000 - vanno poste a carico della società appellante in favore del procuratore anticipatario dell'appellata, avv. Adriana Cimmino.
implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22465 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28318 del 28/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 18725 del 06/09/2007). D'altronde, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19113 del 18/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 11/05/2010; Sez. 3, Sentenza n. 6628 del 24/03/2006). Né si pone, nella fattispecie, un problema di tutela del consumatore a fronte della ricorrenza di potenziali clausole abusive, tale da superare l'efficacia del giudicato implicito formatosi con riferimento al provvedimento monitorio non opposto (Corte di Giustizia UE, 17 maggio 2022), ...” Ancor prima, cfr. Cass. 28318/2017: “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato formatosi per mancata opposizione del decreto ingiuntivo relativo al mancato pagamento di ratei di una polizza fideiussoria, la successiva domanda, proposta dal medesimo debitore, in ordine allo stesso titolo negoziale ma avente ad oggetto una diversa rata di premio non versata). 3 Con il secondo motivo la società appellante ripropone le argomentazioni di merito a supporto dell'opposizione svolta, ritenute assorbite dal giudice di primo grado e sostanzialmente incentrate sul principio di equità proporzionale, in ragione del quale ciascuna ditta sarebbe tenuta a sopportare pro quota il costo delle prestazioni di cui usufruisce, nella percentuale relativa al concreto utilizzo delle prestazioni, o comunque, in subordine, sulla base del criterio residuale di cui all'art. 1298 co. 2 c.c., e ciò in virtù del difetto di espressa pattuizione a riguardo ed in considerazione della disciplina dei raggrup- pamenti temporanei di imprese.
pagina 8 di 9 Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata,
a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 8.10.2022, dalla con sede in Bari, in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 2858/2022, emessa il
14.07.2022 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, tra la società appellante e la con sede in Bari, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna l'appellante al pagamento in favore del procuratore anticipatario dell'ap- Parte_1
pellata, avv. Adriana Cimmino, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico della società appellante, in osser- vanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L.
228/2012.
Così decisa il 9 maggio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con tale decreto era stato ingiunto alla il pagamento nei confronti di della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 19.670,40, sulla base di due fatture emesse dalla nei confronti della (la n. 31 del Controparte_1 Parte_1
4.12.2012 per € 12.517,54, relativa a 7 mensilità dal 10.12.2011 al 9.7.2012 e la n. 6 del 8.2.2013 per € 7.152,88, relativa alle mensilità dal 10.7.2012 al 9.11.2012) relative al corrispettivo alla stessa spettante in relazione all'appalto pubblico aggiudicato dall' costituita con l'opponente. CP_4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 1371 dell'anno 2022
TRA con sede in Bari, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Manuel Costantino, giusta procura in calce all'atto di appello, con E indicazione per le comunicazioni di cancelleria della seguente pec: Email_1
e fax n. 0805207065;
APPELLANTE
E con sede in Bari, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Cimmino, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (Via Nicolò Piccinni n. 12), con indicazione per le comunicazioni di cancelleria della seguente pec: Email_3 Email_4
e nr. fax 080 5542949; Email_5
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 20 dicembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 1 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.05.2013 la con sede in Bari, in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 805/20131, provvi- soriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Bari e notificato in data 2.4.2013, chiedendo l'acco- glimento delle seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare che il decreto opposto, emesso dal Tribunale di Bari n. 805/2013 del
29.3/2.4.2013, è illegittimo per violazione delle norme in materia di R.T.I. e, per l'effetto, revocarlo e porlo nel nulla;
2. accertare e dichiarare che il corrispettivo dell'appalto da riconoscere alla società va CP_1
determinato detraendo dalla quota percentuale di sua spettanza il costo costituito dal compenso dell'arch. in misura non inferiore al 60%, e comunque nella misura ritenuta equa dal CP_2
Tribunale;
3. in subordine, accertare e dichiarare che il corrispettivo dell'appalto da corrispondere alla società
va determinato detraendo dalla quota percentuale di sua spettanza il costo costituito dal CP_1 compenso all'arch. secondo il criterio di cui all'art. 1298 co. 2 c.p.c.; CP_2
4. in via estremamente gradata, accertare e dichiarare che il corrispettivo dell'appalto da corri- spondere alla società va determinato previa detrazione dal corrispettivo mensile complessi- CP_1
vamente liquidato dalla stazione appaltante di tutte le spese sostenute dalle singole raggruppate;
5. con condanna della alla refusione di quanto indebitamente pagato in forza della CP_1
provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
6. vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
A fondamento dell'opposizione la società ingiunta esponeva:
- che aveva presentato offerta congiunta con nell'ambito della procedura aperta ad Controparte_1
evidenza pubblica, indetta dal con determinazione dirigenziale prot. n. 20009/ CP_3
155/00955 del 10 ottobre 2009, per l'affidamento triennale del “servizio integrato di supporto per la compilazione e la trasmissione delle schede dei dati informativi per l'osservatorio dei contratti pub- blici relativi a lavori, servizi e forniture connessi al d. lgs. 163/2006 e s.m.i. ed al regolamento di attuazione d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554”, con l'intenzione di costituirsi in raggruppamento, con capogruppo , e con l'impegno di ripartire l'esecuzione complessiva del servizio oggetto Parte_1
pagina 2 di 9 d'appalto secondo le percentuali del 66% a carico di e del 34 % a carico di , come Parte_1 CP_1
risultante dalla dichiarazione di impegno sotto-scritta da entrambe le parti il 30.12.2009;
- che, intervenuta l'aggiudicazione provvisoria in favore del costituendo Controparte_5
essa società opponente stipulava in data 28.10.2010 con l'arch. un contratto
[...] Persona_1
per la fornitura di prestazioni specifiche di lavoro autonomo, prevedendo un compenso complessivo di
€ 174.000,00 oltre iva, avente ad oggetto lo svolgimento da parte del professionista di una parte consistente delle attività occorrenti per l'esecuzione dell'appalto, ed in particolare di tutte le prestazioni di competenza della ed una minor parte delle attività di competenza di;
CP_1 Parte_1
- che in seguito all'aggiudicazione definitiva dell'appalto con determina del l'1.12.2010 per l'importo complessivo di € 330.480,00, oltre IVA, ed alla stipula del contratto di mandato tra essa e Parte_1
con l'attribuzione in capo a del potere di rappresentare il raggruppamento, comuni- CP_1 Parte_1 alla società il contratto stipulato con il ai fini dell'espletamento del servizio Pt_2 CP_1 CP_2
aggiudicato;
- che, a distanza di un anno dall'inizio del servizio, reclamava nei confronti di essa Controparte_1
opponente il pagamento dell'importo di € 19.670,40, e cioè tutte le fatture relative al periodo compreso tra il 10.1.2011 ed il 9.12.2011, calcolato secondo il criterio poi precisato anche nel ricorso per ingiunzione (dall'importo mensilmente liquidato dal per € 11.107,80 iva inclusa, CP_3
dapprima detraeva l'importo di spettanza dell'arch. per € 5.803,20, comprensivo di CP_1 CP_2 iva e ritenuta d'acconto, e, successivamente, applicava le percentuali stabilite e cioè il 66% per la capo- gruppo e 34% per la mandante . Parte_1 Controparte_1
- che richiedeva ed otteneva su tali fatture il decreto ingiuntivo n.829/12 emesso Controparte_1
dal Tribunale di Bari in data 10.4.2012 e che non veniva tuttavia opposto nei termini, per meri disguidi interni alla struttura organizzativa di essa . Parte_1
L'opponente, in sostanza, contestava, il criterio di calcolo adottato dalla Controparte_1
sostenendo che per determinare l'importo mensilmente spettante a ciascuna raggruppata occorresse dapprima provvedere alla ripartizione pro quota (34% in favore di e 66% in favore di essa CP_1
) del corrispettivo liquidato dalla stazione appaltante e, all'esito, dalle singole quote ricavate, Parte_1
detrarre i costi imputabili a ciascuna raggruppata per lo svolgimento delle attività di competenza dell'arch. in relazione alla quantità di attività che il professionista officiato aveva erogato a CP_2
vantaggio di ciascuna raggruppata. Dunque, nel caso di specie, il compenso attribuito all'arch.
[...] andava detratto quanto al 60% dalla quota spettante a , avendo l'arch. svolto CP_2 CP_1 CP_2
prevalentemente attività di competenza della;
in subordine, i costi avrebbero dovuto dividersi CP_1
pagina 3 di 9 quantomeno al 50%, avendo assunto le società raggruppate un'obbligazione solidale nei confronti del professionista ai sensi dell'art. 1298 comma 2 c.c.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 9.10.2013, la chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, con vittoria di spese, eccependo che una ripartizione dei costi diversa da quella prospettata da essa opposta avrebbe avuto l'effetto di intaccare la quota del 34% di partecipazione stabilita in sede di offerta, così violando il principio di proporzionalità necessaria vigente nella materia della ripartizione delle spese all'interno del raggruppamento, come previsto dall'art. 37 co. 13 d.lgs.
163/2006; inoltre, evidenziava che un'eventuale diversa pattuizione delle parti in ordine ad una diversa ripartizione delle spese all'interno del raggruppamento, incidendo sul corrispettivo percepito, sarebbe stata nulla in quanto priva di giustificazione causale.
Depositate le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. e ulteriore documentazione, venivano ammesse le prove orali (interrogatorio formale del legale rappresentante della Profin e prova testimoniale dell'arch.
; in corso di causa, in occasione del deposito della comparsa conclusionale, parte opposta CP_2
eccepiva il passaggio in giudicato formale e sostanziale del decreto ingiuntivo n. 829/2012, non oppo- sto, avente lo stesso oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 805/2013 oggetto di causa, e dunque avente efficacia esterna nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
805/13, tale da rendere inammissibile la proposta opposizione.
Con ordinanza del 2.11.2016 il giudice esperiva tentativo di conciliazione formulando ex officio proposta transattiva, alla quale riteneva di non aderire. Parte_1
Successivamente, all'udienza del 18.09.2018, il giudice disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di determinare contabilmente i rapporti di dare/avere tra le parti in ragione del contratto di appalto intercorso fra le stesse.
Il c.t.u., dato atto della documentazione esaminata (pag. 2 bozza elaborato) e premettendo che “non sussistono all'interno di detto contratto norme specifiche disciplinanti le modalità di regolazione interna, di carattere economico ed operativo, riguardanti i rapporti fra capo-gruppo / mandataria
(“ ” e società mandante (“ ” . ...” (pag. 4 bozza Parte_1 CP_1 CP_1 CP_1
elaborato), a seguito delle osservazioni svolte dalle parti, ribadiva di non condividere il principio di applicazione del criterio di “corrispondenza sostanziale” enunciato dall'art. 37, comma 13, del D.lgs. 4 aprile 2006 n. 163 e reclamato da parte opposta ai fini della ripartizione dei costi comuni, “in quanto, in assenza di ulteriori ipotesi di suddivisione indicate nel primo elaborato peritale alle pagine da 3 a 5
(alle quali si rimanda), l'unico criterio universalmente valido si ribadisce essere, a parere dello scrivente, quello indicato dal comma 2 dell'art. 1298 c.c. (cosiddetta “equità proporzionale”);” così formulando due ipotesi di conteggio: “a) la prima rappresentazione contabile riguarda il minor
pagina 4 di 9 periodo richiesto da parte opposta (“ , tenendo conto degli ulteriori rilievi Controparte_1
Cont effettuati nelle osservazioni di controparte (“ ” ) e da valutarsi positivamente in Parte_1
funzione di quanto successivamente descritto;
b) la seconda rappresentazione riguarda l'intero periodo oggetto dell'appalto (come già esposto nella bozza di CTU trasmessa alle parti), con le dovute integrazioni e modifiche relative a: - l'inclusione della fatturazione emessa nel corso del periodo dal
10.01.2011 al 09.03.2011; - la considerazione delle somme oggetto di ripartizione per le spese comuni al RTI (sola fatturazione emessa dall'Arch. Dott. al lordo della ritenuta d'acconto CP_2 versata.” (pag. 5 relazione finale)
Con sentenza n. 2858/2022, emessa il 14.07.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Bari,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvedeva:
“
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto che acquista definitiva efficacia esecutiva;
2. Condanna l'opponente a rifondere all'avv. Adriana Cimmino, dichiaratasi antistataria, le spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.835,00 oltre € 725,25 per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. pone definitivamente in capo all'opponente gli oneri di c.t.u. già liquidati con decreto del 27 settembre 2019.”
A fondamento della decisione il giudice di primo grado ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto n. 829/2012 (ottenuto da in data 5.04.2012 per la somma di € 19.670,40, Controparte_1
pretesa ed effettivamente riconosciuta dalla società mandataria da gennaio a dicembre 2011, quale quota parte del corrispettivo versato dal all'ATI composta dalle odierne parti in causa CP_3
in forza del medesimo rapporto di appalto sul quale si basa la pretesa creditoria oggetto del d.i. opposto) avesse efficacia di cosa giudicata sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 805/2013, così determinando l'inammissibilità della proposta opposizione, e ciò pur essendo l'ecce- zione di giudicato stata sollevata tardivamente dall'opposta, ma ad ogni modo rilevabile d'ufficio “non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata”, ed essendo stato garantito il contraddittorio, avendo l'opponente compiutamente argomentato al riguardo in sede di comparsa conclusionale e di replica.
In sostanza, dunque, il Tribunale ha ritenuto che il giudicato formatosi sull'ingiunzione di pagamento si estende non solo al titolo, ma anche alla validità delle singole clausole (come, nel caso di specie, la ripartizione degli oneri relativi alla prestazione dell'arch. , evidenziando che “è documentato CP_6
che la in data 5.4.2012 abbia ottenuto da questo Tribunale, in danno della odierna Controparte_1
pagina 5 di 9 opponente, il decreto ingiuntivo n. 829/2012 per la somma di € 19.670,40, pretesa ed effettivamente riconosciuta dalla società mandataria da gennaio a dicembre 2011 quale quota parte del corrispettivo versato dal all'ATI composta dalle odierne parti in causa in forza del medesimo CP_3 CP_3 rapporto di appalto sul quale si basa la pretesa creditoria oggetto del d.i. opposto.” (pag. 7 sentenza).
Infine, ha ritenuto assorbita ogni altra questione, ponendo le spese del giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'opponente.
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 8.10.2022, la chiedendo - per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impu- Parte_1
gnata decisione - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- previo rigetto dell'eccezione di giudicato esterno e declaratoria di ammissibilità dell'opposizione per i motivi in atti, accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo e le domande contenute nell'atto di citazione in opposizione notificato il 20.5.2013 per i motivi ampiamente dedotti nel primo grado di giudizio e riproposti nell'odierno giudizio di appello, con conseguente annullamento e revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'opposta alla refusione di quanto indebitamente pagato in forza Controparte_1
della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, oltre che al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, ponendo definitivamente a carico dell'appellata gli oneri di c.t.u.”
Con comparsa depositata il 27.01.2023 si è costituita l'appellata chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'avverso appello, siccome infondato, con vittoria di spese di questo grado.
Con il primo motivo la società appellante lamenta l'erroneità della decisione di ritenere l'efficacia del giudicato, formatosi in relazione al d.i. non opposto n. 829/12, estesa non solo al credito azionato per le mensilità dedotte e provate con le fatture depositate, ma anche al titolo posto a base dello stesso credito, nonostante tale titolo ed il rapporto sottostante non siano stati oggetto di alcun accertamento da parte del Giudice del monitorio, in ragione della natura sommaria del relativo provvedimento. Sotto altro aspetto, il giudice non avrebbe considerato la natura periodica del credito oggetto del decreto ingiuntivo, che impedisce l'estensione dell'efficacia di giudicato assunta dal decreto ingiuntivo n.
829/2012 non opposto oltre i limiti del credito oggetto della specifica ingiunzione, non potendosi riverberare sulle periodicità successive.
Il motivo è destituito di fondamento.
Invero, a fronte della decisione impugnata, che non solo richiama principi ormai consolidati, ma motiva nello specifico del caso di specie argomentando in ordine all'unicità del rapporto sottostante all'emissione delle fatture azionate con i due decreti ingiuntivi n. 829/2012 e 805/2013, i richiami giurisprudenziali proposti dall'appellante (cfr. Cass. civ., n. 12111/2020, Cass. civ., sez. lav., n.
pagina 6 di 9 26293/2011, Cass. civ., n. 23918/2010) fanno riferimento a casi in cui si discorre di prestazioni perio- diche, mentre nella fattispecie che ci occupa non si ravvisano elementi - d'altra parte neppure adegua- tamente prospettati dall'appellante - che possano far propendere per tale qualificazione in riferimento ad un singolo contratto di appalto, che neppure ha subito modifiche successive all'emissione e pas- saggio in giudicato del primo d.i..
Per converso, a parere di questa Corte merita conferma la decisione impugnata, adottata in aderenza ai principi enunciati in tema dalla Suprema Corte (cfr., di recente, Cass. civ. ord. 8937/2024, che in motivazione precisa: “è ius receptum che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Sez. 3, Ordinanza n. 32370 del 21/11/2023, Rv. 669496 – 01; Sez. 3,
Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022, Rv. 665900 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019, Rv.
652990 – 01). Nello stesso senso un'altra pronuncia (Sez. L, Ordinanza n. 25745 del 30/10/2017, Rv.
646114 – 01), la cui massima ufficiale puntualizza che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
3.2. i medesimi princìpi trovano applicazione nel caso in cui (come nella specie) il giudicato derivi non da una sentenza, ma da un decreto ingiuntivo non opposto. È stato chiarito (ex multis, Sez. 3, Sentenza
n. 28318 del 28/11/2017, Rv. 646711 – 01, in connessione, tra le altre, con Sez. 3, Sentenza n. 18205 del 03/07/2008, Rv. 605007 – 01; in termini, Sez. 1, Ordinanza n. 22465 del 24/09/2018, Rv. 650583 –
01; Sez. 2, Sentenza n. 31636 del 04/11/2021, Rv. 662710 – 01) che il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova appli- cazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”.2 2 Di uguale avviso la Corte nella sentenza n. 7665/2023: “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure pagina 7 di 9 Tornando al merito della controversia, incontestato il difetto di apposita pattuizione, nell'ambito della convenzione di associazione temporanea di imprese, in merito alla ripartizione degli oneri economici derivanti dall'esecuzione dell'appalto, resta il fatto che la mancata opposizione da parte dell'odierna appellante al d.i. n. 829/2012 le preclude di contestare - in opposizione al d.i. relativo ai periodi di fat- turazione successiva - i presupposti logico-giuridici ormai cristallizzati in virtù della mancata opposi- zione al d.i. relativo alle fatture precedenti, comunque emesse in relazione al medesimo rapporto di appalto. Infatti, la circostanza che il d.i. n. 805/2013 riguardi un periodo successivo non toglie l'unicità del rapporto contrattuale alla base delle fatture presupposte ai ricorsi monitori, ossia il contratto di appalto e le condizioni ad esse presupposte. E ciò anche se tali condizioni non risultano esplicitate nella convenzione ATI, né altrove, né oggetto di esame in apposita statuizione giurisdizionale, invero impedita dalla mancata opposizione al primo d.i. e dunque preclusa nell'odierno giudizio.
Il rigetto del primo motivo di appello assorbe e rende superfluo l'esame del secondo motivo3.
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. le spese di questo grado - liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi fissati dal DM 147/22, con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000 - vanno poste a carico della società appellante in favore del procuratore anticipatario dell'appellata, avv. Adriana Cimmino.
implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22465 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28318 del 28/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 18725 del 06/09/2007). D'altronde, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19113 del 18/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 11/05/2010; Sez. 3, Sentenza n. 6628 del 24/03/2006). Né si pone, nella fattispecie, un problema di tutela del consumatore a fronte della ricorrenza di potenziali clausole abusive, tale da superare l'efficacia del giudicato implicito formatosi con riferimento al provvedimento monitorio non opposto (Corte di Giustizia UE, 17 maggio 2022), ...” Ancor prima, cfr. Cass. 28318/2017: “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato formatosi per mancata opposizione del decreto ingiuntivo relativo al mancato pagamento di ratei di una polizza fideiussoria, la successiva domanda, proposta dal medesimo debitore, in ordine allo stesso titolo negoziale ma avente ad oggetto una diversa rata di premio non versata). 3 Con il secondo motivo la società appellante ripropone le argomentazioni di merito a supporto dell'opposizione svolta, ritenute assorbite dal giudice di primo grado e sostanzialmente incentrate sul principio di equità proporzionale, in ragione del quale ciascuna ditta sarebbe tenuta a sopportare pro quota il costo delle prestazioni di cui usufruisce, nella percentuale relativa al concreto utilizzo delle prestazioni, o comunque, in subordine, sulla base del criterio residuale di cui all'art. 1298 co. 2 c.c., e ciò in virtù del difetto di espressa pattuizione a riguardo ed in considerazione della disciplina dei raggrup- pamenti temporanei di imprese.
pagina 8 di 9 Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata,
a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 8.10.2022, dalla con sede in Bari, in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 2858/2022, emessa il
14.07.2022 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, tra la società appellante e la con sede in Bari, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna l'appellante al pagamento in favore del procuratore anticipatario dell'ap- Parte_1
pellata, avv. Adriana Cimmino, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico della società appellante, in osser- vanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L.
228/2012.
Così decisa il 9 maggio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con tale decreto era stato ingiunto alla il pagamento nei confronti di della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 19.670,40, sulla base di due fatture emesse dalla nei confronti della (la n. 31 del Controparte_1 Parte_1
4.12.2012 per € 12.517,54, relativa a 7 mensilità dal 10.12.2011 al 9.7.2012 e la n. 6 del 8.2.2013 per € 7.152,88, relativa alle mensilità dal 10.7.2012 al 9.11.2012) relative al corrispettivo alla stessa spettante in relazione all'appalto pubblico aggiudicato dall' costituita con l'opponente. CP_4