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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 895 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Alessandra Termini, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce, Via Piemonte, n. 8
appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Alessandra Controparte_1 C.F._2
Giurgola, mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, Via Oberdan, n. 37
appellato
nonché
Controparte_2
appellata contumace
1
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza fissata ai sensi dell'art.352 cpc del 15.04.2025
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2612/2023, pubblicata in data 03.10.2023 e notificata il 17.10.2023, il Tribunale di
Lecce rigettava la domanda di declaratoria della nullità e/o annullamento del testamento pubblico di ricevuto dal Notaio Dott. in data 03.02.2014, proposta da Persona_1 Persona_2 [...] nei confronti di e . Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
Ed invero.
1.1.Con atto di citazione del 03.02.2017 conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Lecce, la germana e il figlio di questa, , suo nipote Controparte_2 Controparte_1 ex sorore, al fine di accertare e dichiarare la nullità del testamento pubblico di per Persona_1
l'incapacità a testare della stessa al momento della redazione, ovvero, per sentir annullare detto testamento pubblico, in quanto la disposizione testamentaria era conseguenza del dolo posto in essere dal nei confronti della testatrice. A sostegno delle proprie pretese, l'attrice rappresentava Controparte_1 di essere sorella della defunta nata a [...] il [...] e deceduta in data Persona_1
13.01.2017 alle ore 01:45, e di essere venuta a conoscenza, qualche giorno dopo la morte della sorella, che quest'ultima, mediante testamento pubblico del 03.02.2014, redatto dal Notaio Dott. Persona_3
aveva nominato quale erede universale - di tutti i beni mobili ed immobili - suo nipote,
[...] CP_1
figlio della sorella
[...] Controparte_2
L'attrice precisava che la de cuius, all'atto della redazione del testamento, era in uno stato di alterazione della psiche tale da precludere alla stessa la comprensione, in modo libero e cosciente, del significato del proprio atto;
a supporto di tale assunto, l'attrice ripercorreva la storia clinica della testatrice, evidenziando in modo particolare che quest'ultima sin dal 2011 presentava disturbo del linguaggio, della deambulazione e della masticazione, con compromissione dell'autonomia personale;
a ciò si aggiungevano poi altri problemi di natura psichica, dovuti alla difficile relazione con il figlio sig. , affetto da Persona_4 tossicodipendenza da stupefacenti e alcolismo, tanto che, stante l'incapacità della sig.ra di Per_1 compiere con regolarità anche gli atti quotidiani più semplici, la aveva proposto Parte_2
2 ricorso ex art. 404 ss. c.c. al Giudice Tutelare del Tribunale di Maglie per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della e che questa, ascoltata all'udienza del 26.08.2013 dal Giudice, non Per_1 aveva saputo neppure riferire il suo cognome, la sua data di nascita e l'indirizzo della abitazione, sebbene ascoltata presso la propria dimora. La situazione clinica della testatrice – sempre a detta della attrice- si era aggravata ulteriormente a seguito del decesso del figlio, avvenuto in data 21.09.2013, evento che l'aveva gettata in uno stato di sconforto, depressione e avvilimento, da cui non si sarebbe più ripresa fino al decesso, occorso nel gennaio 2017, sicché era a suo dire conclamato da tale ricostruzione che al momento della redazione del testamento ( 2014) la non fosse in grado di intendere le Per_1 conseguenze dell'atto che stava compiendo.
L'attrice rappresentava ancora che in ong caso, ove pure fosse stata capace, la volontà testamentaria della sorella era stata oggetto di un raggiro da parte del convenuto, , nominato anche Controparte_1 amministratore di sostegno della medesima, che aveva agito al fine di guadagnarsi subdolamente la benevolenza della testatrice, sicché le disposizioni in suo favore erano frutto di tale condotta ingannevole e fraudolenta e pertanto annullabili.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 25.05.2017, si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale chiedeva il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto, precisando che le patologie da cui era affetta la testatrice non comportavano alcuna incapacità della stessa di disporre dei propri beni. Il convenuto evidenziava altresì l'inconciliabilità della domanda di nullità del testamento per incapacità di intendere e volere del testatore all'atto del testamento, con la domanda di annullamento del testamento per captazione del testatore da parte del beneficiario, affermando che se un soggetto è affetto da patologie influenti sulla sua incapacità di intendere e di volere, esso non può recepire gli stimoli fraudolentemente tesi a modificare la volontà di autodeterminazione del soggetto stesso.
invece, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e veniva dichiarata Controparte_2 la sua contumacia.
1.3. La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica e prova orale.
All'esito, il Tribunale in composizione collegiale rigettava la domanda attorea, ritenendo che parte attrice non avesse dimostrato la dedotta incapacità della al momento di redazione dell'atto di ultima Per_1 volontà. Tanto perché dalle risultanze della CTU era emerso che nel febbraio 2014, quando cioè il testamento era stato redatto, non si era registrato alcun deterioramento cognitivo tanto significativo da incidere sulla capacità della i fare testamento. La CTU aveva altresì evidenziato che la natura, Per_1 le caratteristiche e l'evoluzione del Disturbo Neuro cognitivo Vascolare, diagnosticato alla de cuius solo nel 2016, ovvero a due anni di distanza dalla redazione del testamento, non consentivano di far ritenere sussistente, al momento della redazione dello stesso, uno stato di privazione assoluta della coscienza dei propri atti, ovvero della capacità di autodeterminarsi della testatrice. Per di più, le patologie di cui soffriva, non comportando un integrale decadimento delle facoltà intellettive superiori del soggetto, non potevano
3 ritenersi suggestive di una incapacità di valutazione e di determinazione della stessa. Il consulente tecnico concludeva, pertanto, sostenendo che al momento della redazione della scheda testamentaria non vi fosse alcuna documentazione clinica comprovante una situazione tale da determinare l'esclusione della capacità di determinarsi della né che evidenziasse il reale impatto delle patologie organiche, da cui la Per_1 stessa era affetta, sul suo funzionamento cognitivo.
Il Tribunale riteneva che neanche i testi escussi avevano fornito elementi per ritenere dimostrata l'incapacità di testare della de cuius, i sicché gli esiti della prova orale deponevano nello stesso verso della documentazione medica in atti;
ed infatti il Geom. , soggetto terzo rispetto alle parti, presente CP_3 alla redazione dell'atto pubblico, aveva affermato che il Notaio si era appartato con la sig. fra Per_3
l fine di valutare la capacità di intendere e di volere di quest'ultima; così come il dirigente del Per_1 patronato ENASC - cui si era rivolta negli anni la per la presentazione del mod. 730- aveva Per_1 confermato che la stessa era in grado di ragionare.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale affermava che la sig. alla data della redazione del Per_1 testamento oggetto di causa fosse pienamente consapevole degli atti, che poneva in essere e delle loro conseguenze. Pertanto, il testamento era dichiarato valido e conseguentemente era rigettata la domanda di annullamento.
Veniva altresì rigettata anche la subordinata domanda di annullamento del testamento proposta ai sensi dell'art. 624 c.c., non avendo allegato parte attrice concreti comportamenti del convenuto idonei a coartare la capacità di determinazione della Per_1
Le spese di lite, nonché quelle di CTU, venivano definite secondo soccombenza.
->>
2. Con atto di citazione notificato il 02.11.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza suindicata, affidandosi a due motivi per censurare il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado con cui il tribunale aveva rigettato la domanda di nullità del testamento, e segnatamente:
a) Insufficiente motivazione: l'appellante lamenta il mancato assolvimento da parte del giudice di prime cure, dell'obbligo di motivazione, che pure grava sul giudicante nel condividere, a fini del suo convincimento le risultanze della consulenza tecnica. Ebbene, la deducente evidenzia che tale consulenza ha fornito delle considerazioni di carattere giuridico inconciliabili con l'esame obiettivo contenuto nella documentazione presente in atti, la quale invece confermava la sussistenza di una condizione morbosa della de cuius tale da rendere indisponibili alla stessa le capacità cognitive all'epoca della redazione del testamento oggetto di causa, pertanto era richiesto al giudicante un onere di motivazione più pregante con riferimento ad alcuni passaggi chiave della vicenda che avrebbero meritato una più adeguata e diffusa motivazione;
b) Omessa motivazione: l'appellante eccepisce altresì l'assenza di motivazione sulla condivisibilità
o meno delle osservazioni mosse dal CTP Dott. ; questi infatti ha contestato le Per_5
4 risultanze della CTU perché era emerso, già dagli esami radiologici, un quadro di sofferenza cerebrale vascolare cronica e acuta, non suscettibile di recupero anatomico, avente i caratteri del Per_ danno organico permanente. Nel dettaglio, l'appellante evidenzia come, secondo il dott. , la testatrice, affetta da afasia motoria sin dal 2011, era incapace di produrre messaggi verbali che fossero traduzioni del proprio pensiero e ribadisce che qualche mese prima della redazione del testamento oggetto di causa, la stessa, ascoltata dal Giudice tutelare presso il proprio domicilio, non fosse stata in grado di ricordare il suo cognome, né dove fosse la sua abitazione, palesando un forte stato di ansia e agitazione. Alla luce di tale episodio, non si comprenderebbe in che modo la sig. solo qualche mese dopo ( febbraio 2014) sarebbe riuscita a ricordare Per_1 perfettamente il nome e il cognome della sorella, del nipote, la data e il luogo di nascita di quest'ultimo, oltre ad esprimersi correttamente con un linguaggio tecnico-giuridico quale quello contenuto nella scheda testamentaria. Da ultimo, la deducente rappresenta che il Tribunale avrebbe dovuto non considerare o comunque ritenere inattendibili le testimonianze rese dal sig.
e dal dirigente del patronato ENASC, in quanto contenenti valutazioni di esclusiva CP_3 competenza medica ed essendo stato lo stesso giudice con ordinanza ex art. 184 c.p.c. del
26.05.2020 a ritenere inammissibili le circostanze di parte attrice deferite ai testi, poiché oggetto di CTU o contenenti valutazioni non demandabili agli stessi. Alla luce delle gravi inadempienze compiute e del metodo approntato, l'appellante conclude chiedendo il rinnovo della CTU medica con sostituzione del tecnico nominato.
2.1. Ritualmente costituito, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata Controparte_1 in fatto e in diritto e la conseguente conferma della sentenza resa in primo grado. L'appellato chiede altresì il rigetto della richiesta di rinnovo della CTU, ritenendo tale richiesta inammissibile e superflua. non si costituiva neppure in questo grado, pur se ritualmente evocata in giudizio. Controparte_4
->>
3. Alla udienza del 04.04.2024 il Cons. Istruttore, preliminarmente, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello, dichiarava la contumacia di e, ritenuto che l'esigenza di Controparte_2 rinnovo della CTU meritasse una disamina più approfondita unitamente al merito della controversia, riservava di provvedere sulla stessa in sede di decisione;
ritenuto, poi, di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 15.04.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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5 4. Giova premettere che la decisione di rigetto della domanda di annullamento del testamento per dolo ex art. 624 cc non è stata oggetto di alcuna censura in appello, sicché conseguentemente sul punto la sentenza di primo grado è ormai passata in giudicato e non può pertanto essere oggetto di alcuna disamina da parte della Corte.
L'appello nel resto non merita accoglimento e va pertanto disatteso.
4.1. Nell'esaminare congiuntamente i due motivi di gravame - in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado, in punto di valutazione delle prove, ed al recepimento, in maniera acritica (secondo l'appellante), da parte del Tribunale, delle valutazioni del c.t.u - va evidenziato come la sentenza non meriti alcuna censura al suo apparato motivaizonale, che non è né insufficiente né lacunoso. La motivazione del primo giudice, infatti è adeguatamente idonea a giustificare la soluzione adottata, in armonia con i principi, che impongono al giudicante di fornire un'adeguata motivazione della sua scelta, solo ove intenda discostarsi dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Se invece il giudice condivide le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, considerato che l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce già adeguata motivazione. Il giudice di merito, invero, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con la decisione, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, atteso che le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico si risolvono in mere argomentazioni difensive. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord., 13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023,
n. 33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181).
Ciò è avvenuto nel caso di specie, essendosi il primo giudice riportato - trattandosi di questioni di natura prevalentemente tecnica- agli approfonditi accertamenti e alle condivisibili valutazioni del c.t.u., dott.ssa
, la quale, nel corposo e attento elaborato peritale, ha esaminato dettagliatamente tutta la Per_6 documentazione medica prodotta in atti, che va dal 2007 al 2017, e ha risposto adeguatamente e compiutamente anche a tutte le osservazioni dei consulenti delle parti (cfr. la consulenza, contenuta nel fascicolo di primo grado, agli atti).
In disparte che la censura che rileva come l' onere di motivazione avrebbe dovuto essere più pregante con riferimento ad alcuni passaggi chiave della vicenda è dedotta in maniera generica senza la specifica Per_ individuazione di tali passaggi, va comunque rilevato che il c.t.u., dott.ssa , ha anche spiegato, in modo esauriente e convincente, come la prima diagnosi che attesta un deficit cognitivo ( Disturbo Neuro
6 cognitivo Vascolare) sia stata effettuata solo nel 2016 e sia, quindi, di due anni successiva all'epoca della redazione del testamento (2014); a pag. 11 della relazione peritale poi il c.t.u. chiarisce anche ed approfonditamente, con riferimento alla afasia motoria, da cui era affetta sin dal 2011 la che Per_1 tale disturbo riguarda solo la comprensione e/o la produzione di messaggi linguistici, ma non è riconducibile a deficit percettivi e/o di abilità cognitive. Significativa è la circostanza, evidenziata dal c.t.u. a sostegno di tale soluzione, che, come attestato in atti, alla perizianda nel 2011 – data della insorgenza della afasia motoria - non era stata somministrata alcuna terapia per il disorientamento cognitivo, proprio perché alcun effetto sul piano cognitivo è connesso alla afasia motoria, trattandosi di patologia non ingravescente, ma anzi suscettibile di miglioramento con opportuni ausili. Con riferimento alla situazione della nel 2014 – epoca del testamento – il c.t.u. evidenzia ancora due episodi Per_1 importanti a tal fine: la visita effettuata presso la commissione medica dell'INPS nel febbraio 2014 e la visita effettuata presso il reparto di Neurologia dell'Ospedale di Tricase dell' aprile 2014; dalla documentazione relativa ad entrambe queste visite mediche emerge soltanto la esistenza di uno stato di flessione dell'umore, legato alle vicende del rapporto conflittuale e problematico con il figlio , ma Per_4 in nessuna di tali occasioni emerge – come riscontrato dai rispettivi referti – l'accertamento di un deficit cognitivo, pur in presenza della afasia motoria, risalente come si è detto al 2011. Tanto rende convincente la conclusione che la afasia motoria fino al 2014 non aveva determinato alcun deficit di tipo cognitivo, che ove esistente sarebbe emerso in occasione di dette visite mediche. Cont Il c.t.u. esamina poi anche le circostanze emerse in sede di procedimento per risalente al 2013, rappresentando come la richiesta del PM fosse stata determinata non già da uno stato accertato di decadimento cognitivo, ma unicamente da esigenze di tutela della in ragione delle pressanti Per_1 richieste economiche del figlio , che poi non era in grado per la sua peculiare situazione di occuparsi Per_4
Cont utilmente della madre, sicché la misura di protezione dell' era chiesta per consentirle sia di contenere più proficuamente con l'ausilio di un terzo le pressioni del figlio, sia di avere un adeguato ausilio per la sua difficoltà di ordine fisico a compiere autonomamente atti della vita quotidiana ( era su sedia a rotelle perché non deambulante). Il fatto che non ricordasse il nome e/o l'abitazione non è ritenuto dal c.t.u. sintomatico di alcun deficit alla luce delle successive risposte date in modo preciso e puntuale nel prosieguo di tale interrogatorio e dagli esiti di detto procedimento. Il c.t.u evidenzia infatti in modo convincente come solo dopo la morte del figlio la situazione della perizianda sia peggiorata fino al 2016, quando è insorto il Disturbo Neuro cognitivo Vascolare, sicché se nel 2011 è iniziato un percorso di progressivo deterioramento delle capacità cognitive;
tale condizione psico-patologica di invalidità intellettiva e cognitiva si è progressivamente aggravata, tuttavia alla data del testamento ( 2014) certamente non aveva raggiunto livelli di gravità tale da rendere la in condizione di una Per_1 privazione della consapevolezza dei suoi atti (cfr. sul punto le conclusioni dell'elaborato peritale).
7 Per_ La conclusione cui perviene il c.t.u. – anche dopo aver esaminato le critiche del c.t.p. dr. - è nel senso che alla data del testamento la ra capace e pienamente consapevole dei suoi atti e delle Per_1 loro conseguenze. Del tutto priva di pregio al fine di inficiare tale esito peritale è il fatto che la Per_1 affetta da afasia motoria – fosse stata capace di esprimersi correttamente in sede di redazione della scheda testamentaria, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico: è evidente la inconferenza di tale rilievo, tenuto conto che la redazione della scheda testamentaria è stata effettua dal notaio rogante, cui deve attribuirsi la paternità delle espressioni tecnico-giuridiche utilizzate per esprimere la volontà della testatrice.
Alla luce di tali considerazioni, i motivi di gravame qui scrutinati sono infondati, avendo il primo giudice
Per_ correttamente recepito le valutazioni della dott.ssa , rese dopo aver dettagliatamente esaminato tutta
Per_ la documentazione medica in atti e le osservazioni del c.t.p. dott. , assorbenti rispetto alle dichiarazioni dei testimoni, che pure sono state oggetto di disamina del Collegio ad ulteriore sostegno della decisione assunta, sicché l'obbligo motivazionale risulta adeguatamente assolto dal tribunale nella misura in cui ha aderito alla tesi del consulente tecnico di ufficio, che a sua volta aveva ha replicato in modo convincente alle osservazioni sollevate dal consulente di parte.
Per_
4.2. Fatte queste premesse, ed al solo fine di prendere posizione sulle osservazioni del c.t.p. dott. riprodotte in appello senza alcun dato di novità rispetto alle questioni prospettate in primo grado, la Corte rileva che comunque le critiche rivolte sia sotto il profilo della mancata considerazione della c.t.p. di parte, sia sotto il profilo dell'intrinseca congruenza di tali osservazioni non sono comunque condivisibili. Va infatti esclusa la mancata considerazione della c.t.p. dedotta dall'appellante poiché, invece, le critiche
Per_ sollevate dal dott. sono stata esaminate con attenzione Il c.t.u ha risposto adeguatamente alle osservazioni, in particolare sui due aspetti che poi sono stati trasfusi nei motivi di gravame e segnatamente:
a) La afasia motoria, confermando il c.t.u che tale patrologia non compromette la condizione mentale della persona, anche perché è suscettibile di miglioramento;
b) Le lacune riscontrate dal GOT Agrosì in sede di ascolto nel procedimento per Ads, che secondo il c.t.u attengono alla sfera mnemonica e non sono sintomatiche di una compromissione della consapevolezza dei suoi atti e della capacità di autodeterminarsi, e quindi che non derivano da patologia mentale.
Il Collegio ritiene che tali esiti siano logici convincenti e condivisibili pur all'esito di una loro autonoma valutazione, anche sotto il profilo della intrinseca congruenza di tali osservazioni con le emergenze probatorie agli atti.
Dirimente in tale senso è anche la ulteriore considerazione, che, vertendosi in ipotesi di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, al momento della redazione della scheda testamentaria,
è stato ritenuto e dichiarato dal notaio sulla base della mancanza di segni apparenti di incapacità
8 del testatore medesimo;
tale valutazione - se pure non è assistita da fede privilegiata e non è di ostacolo alla prova dell'incapacità del testatore – può essere utilizzata dal Collegio come ulteriore elemento indiziario del proprio convincimento sulla capacità della testatrice. La redazione per atto pubblico di un testamento è circostanza in base alla quale è ragionevole presumersi che, all'atto della redazione, il testatore fosse pienamente cosciente, o almeno non desse segni visibili di incapacità, anche perchè lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, sicché l'accertamento del notaio, quale pubblico ufficiale preposto al controllo della mancanza di cause di nullità dell'atto, deve ritenersi un significativo elemento di prova della capacità di testare;
elemento che, in aggiunta al quadro probatorio già valorizzato dal tribunale, consente di escludere ogni rilevanza dirimente alle osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, che non si fondano su dati utili a scardinare funditus l'accertamento del c.t.u., ma su mere opinabili considerazioni.
4.3. Infine, va rilevato, quanto al profilo dedotto nel secondo motivo di gravame, che privo di pregio è il passaggio con cui si censura che il Tribunale non avrebbe dovuto considerare o comunque avrebbe dovuto ritenere inattendibili le testimonianze rese dal sig. e dal dirigente del patronato ENASC, CP_3 in quanto contenenti valutazioni oggetto di CTU o di esclusiva competenza medica ed in ogni caso non demandabili agli stessi, come lo stesso giudice ( a detta dell'appellante ) con ordinanza ex art. 184 c.p.c. del 26.05.2020 aveva ritenuto.
Tale ricostruzione non appare, infatti, conforme al contenuto ed al tenore della ordinanza del 26.5.2020; ed infatti con detta ordinanza ( adottata dopo la conclusione dell'accertamento peritale ) il G.I. ha rigettato la richiesta di rinnovo della c.t.u. perché non ricorreva alcuna insufficienza, incoerenza, illogicità o lacunosità della indagine peritale già svolta, risultata immune da vizi che potevano giustificarne il rinnovo;
quindi poi, nel valutare le prove orali, ha ammesso – per quanto di interesse - la prova per testi richiesta ed articolata dal convenuto nelle note istruttorie, limitatamente alle posizioni sub a), b), c) ed e), escludendo gli altri capitoli di prova “ perché irrilevanti ovvero perchè contenenti valutazioni inibite ai testi>>. Conseguentemente il teste e il dirigente del patronato - testi di parte convenuta- sono CP_3 stati quindi escussi solo su capitoli di prova ammessi perché già ritenuti dall'istruttore rilevanti ai fini della decisione ed ammissibili, non involgenti valutazioni, sicché la censura in scrutinio appare inconferente ed infondata. In ogni caso, la lettura delle deposizioni rese dai testi non pare censurabile sotto il profilo dedotto, perché i testi hanno riferito solo circostanze fattuali cadute sotto la loro percezione e non già valutazioni.
Consegue che il primo giudice ha correttamente valutato, all'esito della disposta ammissione, gli esiti delle prove orali.
Risulta infondato pertanto il secondo motivo di gravame, anche rispetto alla censurata valorizzazione delle prove testimoniali, poste a rafforzare la decisione.
9 4.4. Va disattesa, conseguentemente, alla luce di tutto quanto già evidenziato, anche l'istanza di rinnovo della c.t.u. reiterata in questo grado, atteso che le diverse conclusioni dell'appellante, non apparendo meritevoli di accoglimento, rendono a parere della Corte non necessario ai fini della decisione il rinnovo della consulenza tecnica, la cui richiesta non è giustificata, in quanto la c.t.u. è immune da vizi logici, lacune e/o carenze e/o incongruenze della indagine. Va considerato che comunque il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, e, nella misura in cui tale attività comporta non solo esborsi a carico delle parti, ma anche una eccessiva ed ingiustificata dilatazione dei tempi di definizione del giudizio, dev'essere assolutamente necessaria e giustificata dalla presenza di vizi insanabili ed evidenti della relazione peritale, sempre che la parte evidenzi tali lacune in modi puntuale. ( così Cassazione civile sez. II, 12/08/2022, n.24801), perché diversamente il rinnovo non è giustificato.
L'istanza di rinnovo della consulenza tecnica va pertanto disattesa, ritenendo il Collegio a fronte degli apprezzabili esiti della indagine svolta, non necessaria una nuova indagine.
->>
5. Consegue il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia di primo grado, con assorbimento di ogni altra doglianza sul punto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Non occorre provvedere invece sulle spese di lite di questo giudizio della parte contumace perché non ha sostenuto alcun esborso e non ha pertanto maturato alcun diritto ad un eventuale rimborso.
Deve darsi atto, nonostante l'ammissione della parte appellante al patrocinio a spese dello Stato, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto, anche se esso non sia stato inizialmente versato per effetto del patrocino a spese dello Stato (Cass. civile sez. un., 20/02/2020, n.4315)
Si provvederà infine, con separato provvedimento, a liquidare le competenze spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, avendo il difensore presentato in data 29.01.2025 istanza di liquidazione dei compensi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato il 02.11.2023, nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2612/2023 pubblicata in data 03.10.2023 e notificata il
17.10.2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
10 2) Condanna alla refusione in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.200,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa, disponendone il pagamento in favore dell'avv. Alessandra Giurgola per distrazione;
3) Liquida con separato contestuale provvedimento le competenze spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante in di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il giudizio se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 895 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Alessandra Termini, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce, Via Piemonte, n. 8
appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Alessandra Controparte_1 C.F._2
Giurgola, mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, Via Oberdan, n. 37
appellato
nonché
Controparte_2
appellata contumace
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza fissata ai sensi dell'art.352 cpc del 15.04.2025
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2612/2023, pubblicata in data 03.10.2023 e notificata il 17.10.2023, il Tribunale di
Lecce rigettava la domanda di declaratoria della nullità e/o annullamento del testamento pubblico di ricevuto dal Notaio Dott. in data 03.02.2014, proposta da Persona_1 Persona_2 [...] nei confronti di e . Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
Ed invero.
1.1.Con atto di citazione del 03.02.2017 conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Lecce, la germana e il figlio di questa, , suo nipote Controparte_2 Controparte_1 ex sorore, al fine di accertare e dichiarare la nullità del testamento pubblico di per Persona_1
l'incapacità a testare della stessa al momento della redazione, ovvero, per sentir annullare detto testamento pubblico, in quanto la disposizione testamentaria era conseguenza del dolo posto in essere dal nei confronti della testatrice. A sostegno delle proprie pretese, l'attrice rappresentava Controparte_1 di essere sorella della defunta nata a [...] il [...] e deceduta in data Persona_1
13.01.2017 alle ore 01:45, e di essere venuta a conoscenza, qualche giorno dopo la morte della sorella, che quest'ultima, mediante testamento pubblico del 03.02.2014, redatto dal Notaio Dott. Persona_3
aveva nominato quale erede universale - di tutti i beni mobili ed immobili - suo nipote,
[...] CP_1
figlio della sorella
[...] Controparte_2
L'attrice precisava che la de cuius, all'atto della redazione del testamento, era in uno stato di alterazione della psiche tale da precludere alla stessa la comprensione, in modo libero e cosciente, del significato del proprio atto;
a supporto di tale assunto, l'attrice ripercorreva la storia clinica della testatrice, evidenziando in modo particolare che quest'ultima sin dal 2011 presentava disturbo del linguaggio, della deambulazione e della masticazione, con compromissione dell'autonomia personale;
a ciò si aggiungevano poi altri problemi di natura psichica, dovuti alla difficile relazione con il figlio sig. , affetto da Persona_4 tossicodipendenza da stupefacenti e alcolismo, tanto che, stante l'incapacità della sig.ra di Per_1 compiere con regolarità anche gli atti quotidiani più semplici, la aveva proposto Parte_2
2 ricorso ex art. 404 ss. c.c. al Giudice Tutelare del Tribunale di Maglie per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della e che questa, ascoltata all'udienza del 26.08.2013 dal Giudice, non Per_1 aveva saputo neppure riferire il suo cognome, la sua data di nascita e l'indirizzo della abitazione, sebbene ascoltata presso la propria dimora. La situazione clinica della testatrice – sempre a detta della attrice- si era aggravata ulteriormente a seguito del decesso del figlio, avvenuto in data 21.09.2013, evento che l'aveva gettata in uno stato di sconforto, depressione e avvilimento, da cui non si sarebbe più ripresa fino al decesso, occorso nel gennaio 2017, sicché era a suo dire conclamato da tale ricostruzione che al momento della redazione del testamento ( 2014) la non fosse in grado di intendere le Per_1 conseguenze dell'atto che stava compiendo.
L'attrice rappresentava ancora che in ong caso, ove pure fosse stata capace, la volontà testamentaria della sorella era stata oggetto di un raggiro da parte del convenuto, , nominato anche Controparte_1 amministratore di sostegno della medesima, che aveva agito al fine di guadagnarsi subdolamente la benevolenza della testatrice, sicché le disposizioni in suo favore erano frutto di tale condotta ingannevole e fraudolenta e pertanto annullabili.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 25.05.2017, si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale chiedeva il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto, precisando che le patologie da cui era affetta la testatrice non comportavano alcuna incapacità della stessa di disporre dei propri beni. Il convenuto evidenziava altresì l'inconciliabilità della domanda di nullità del testamento per incapacità di intendere e volere del testatore all'atto del testamento, con la domanda di annullamento del testamento per captazione del testatore da parte del beneficiario, affermando che se un soggetto è affetto da patologie influenti sulla sua incapacità di intendere e di volere, esso non può recepire gli stimoli fraudolentemente tesi a modificare la volontà di autodeterminazione del soggetto stesso.
invece, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e veniva dichiarata Controparte_2 la sua contumacia.
1.3. La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica e prova orale.
All'esito, il Tribunale in composizione collegiale rigettava la domanda attorea, ritenendo che parte attrice non avesse dimostrato la dedotta incapacità della al momento di redazione dell'atto di ultima Per_1 volontà. Tanto perché dalle risultanze della CTU era emerso che nel febbraio 2014, quando cioè il testamento era stato redatto, non si era registrato alcun deterioramento cognitivo tanto significativo da incidere sulla capacità della i fare testamento. La CTU aveva altresì evidenziato che la natura, Per_1 le caratteristiche e l'evoluzione del Disturbo Neuro cognitivo Vascolare, diagnosticato alla de cuius solo nel 2016, ovvero a due anni di distanza dalla redazione del testamento, non consentivano di far ritenere sussistente, al momento della redazione dello stesso, uno stato di privazione assoluta della coscienza dei propri atti, ovvero della capacità di autodeterminarsi della testatrice. Per di più, le patologie di cui soffriva, non comportando un integrale decadimento delle facoltà intellettive superiori del soggetto, non potevano
3 ritenersi suggestive di una incapacità di valutazione e di determinazione della stessa. Il consulente tecnico concludeva, pertanto, sostenendo che al momento della redazione della scheda testamentaria non vi fosse alcuna documentazione clinica comprovante una situazione tale da determinare l'esclusione della capacità di determinarsi della né che evidenziasse il reale impatto delle patologie organiche, da cui la Per_1 stessa era affetta, sul suo funzionamento cognitivo.
Il Tribunale riteneva che neanche i testi escussi avevano fornito elementi per ritenere dimostrata l'incapacità di testare della de cuius, i sicché gli esiti della prova orale deponevano nello stesso verso della documentazione medica in atti;
ed infatti il Geom. , soggetto terzo rispetto alle parti, presente CP_3 alla redazione dell'atto pubblico, aveva affermato che il Notaio si era appartato con la sig. fra Per_3
l fine di valutare la capacità di intendere e di volere di quest'ultima; così come il dirigente del Per_1 patronato ENASC - cui si era rivolta negli anni la per la presentazione del mod. 730- aveva Per_1 confermato che la stessa era in grado di ragionare.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale affermava che la sig. alla data della redazione del Per_1 testamento oggetto di causa fosse pienamente consapevole degli atti, che poneva in essere e delle loro conseguenze. Pertanto, il testamento era dichiarato valido e conseguentemente era rigettata la domanda di annullamento.
Veniva altresì rigettata anche la subordinata domanda di annullamento del testamento proposta ai sensi dell'art. 624 c.c., non avendo allegato parte attrice concreti comportamenti del convenuto idonei a coartare la capacità di determinazione della Per_1
Le spese di lite, nonché quelle di CTU, venivano definite secondo soccombenza.
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2. Con atto di citazione notificato il 02.11.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza suindicata, affidandosi a due motivi per censurare il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado con cui il tribunale aveva rigettato la domanda di nullità del testamento, e segnatamente:
a) Insufficiente motivazione: l'appellante lamenta il mancato assolvimento da parte del giudice di prime cure, dell'obbligo di motivazione, che pure grava sul giudicante nel condividere, a fini del suo convincimento le risultanze della consulenza tecnica. Ebbene, la deducente evidenzia che tale consulenza ha fornito delle considerazioni di carattere giuridico inconciliabili con l'esame obiettivo contenuto nella documentazione presente in atti, la quale invece confermava la sussistenza di una condizione morbosa della de cuius tale da rendere indisponibili alla stessa le capacità cognitive all'epoca della redazione del testamento oggetto di causa, pertanto era richiesto al giudicante un onere di motivazione più pregante con riferimento ad alcuni passaggi chiave della vicenda che avrebbero meritato una più adeguata e diffusa motivazione;
b) Omessa motivazione: l'appellante eccepisce altresì l'assenza di motivazione sulla condivisibilità
o meno delle osservazioni mosse dal CTP Dott. ; questi infatti ha contestato le Per_5
4 risultanze della CTU perché era emerso, già dagli esami radiologici, un quadro di sofferenza cerebrale vascolare cronica e acuta, non suscettibile di recupero anatomico, avente i caratteri del Per_ danno organico permanente. Nel dettaglio, l'appellante evidenzia come, secondo il dott. , la testatrice, affetta da afasia motoria sin dal 2011, era incapace di produrre messaggi verbali che fossero traduzioni del proprio pensiero e ribadisce che qualche mese prima della redazione del testamento oggetto di causa, la stessa, ascoltata dal Giudice tutelare presso il proprio domicilio, non fosse stata in grado di ricordare il suo cognome, né dove fosse la sua abitazione, palesando un forte stato di ansia e agitazione. Alla luce di tale episodio, non si comprenderebbe in che modo la sig. solo qualche mese dopo ( febbraio 2014) sarebbe riuscita a ricordare Per_1 perfettamente il nome e il cognome della sorella, del nipote, la data e il luogo di nascita di quest'ultimo, oltre ad esprimersi correttamente con un linguaggio tecnico-giuridico quale quello contenuto nella scheda testamentaria. Da ultimo, la deducente rappresenta che il Tribunale avrebbe dovuto non considerare o comunque ritenere inattendibili le testimonianze rese dal sig.
e dal dirigente del patronato ENASC, in quanto contenenti valutazioni di esclusiva CP_3 competenza medica ed essendo stato lo stesso giudice con ordinanza ex art. 184 c.p.c. del
26.05.2020 a ritenere inammissibili le circostanze di parte attrice deferite ai testi, poiché oggetto di CTU o contenenti valutazioni non demandabili agli stessi. Alla luce delle gravi inadempienze compiute e del metodo approntato, l'appellante conclude chiedendo il rinnovo della CTU medica con sostituzione del tecnico nominato.
2.1. Ritualmente costituito, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata Controparte_1 in fatto e in diritto e la conseguente conferma della sentenza resa in primo grado. L'appellato chiede altresì il rigetto della richiesta di rinnovo della CTU, ritenendo tale richiesta inammissibile e superflua. non si costituiva neppure in questo grado, pur se ritualmente evocata in giudizio. Controparte_4
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3. Alla udienza del 04.04.2024 il Cons. Istruttore, preliminarmente, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello, dichiarava la contumacia di e, ritenuto che l'esigenza di Controparte_2 rinnovo della CTU meritasse una disamina più approfondita unitamente al merito della controversia, riservava di provvedere sulla stessa in sede di decisione;
ritenuto, poi, di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 15.04.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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5 4. Giova premettere che la decisione di rigetto della domanda di annullamento del testamento per dolo ex art. 624 cc non è stata oggetto di alcuna censura in appello, sicché conseguentemente sul punto la sentenza di primo grado è ormai passata in giudicato e non può pertanto essere oggetto di alcuna disamina da parte della Corte.
L'appello nel resto non merita accoglimento e va pertanto disatteso.
4.1. Nell'esaminare congiuntamente i due motivi di gravame - in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado, in punto di valutazione delle prove, ed al recepimento, in maniera acritica (secondo l'appellante), da parte del Tribunale, delle valutazioni del c.t.u - va evidenziato come la sentenza non meriti alcuna censura al suo apparato motivaizonale, che non è né insufficiente né lacunoso. La motivazione del primo giudice, infatti è adeguatamente idonea a giustificare la soluzione adottata, in armonia con i principi, che impongono al giudicante di fornire un'adeguata motivazione della sua scelta, solo ove intenda discostarsi dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Se invece il giudice condivide le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, considerato che l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce già adeguata motivazione. Il giudice di merito, invero, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con la decisione, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, atteso che le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico si risolvono in mere argomentazioni difensive. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord., 13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023,
n. 33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181).
Ciò è avvenuto nel caso di specie, essendosi il primo giudice riportato - trattandosi di questioni di natura prevalentemente tecnica- agli approfonditi accertamenti e alle condivisibili valutazioni del c.t.u., dott.ssa
, la quale, nel corposo e attento elaborato peritale, ha esaminato dettagliatamente tutta la Per_6 documentazione medica prodotta in atti, che va dal 2007 al 2017, e ha risposto adeguatamente e compiutamente anche a tutte le osservazioni dei consulenti delle parti (cfr. la consulenza, contenuta nel fascicolo di primo grado, agli atti).
In disparte che la censura che rileva come l' onere di motivazione avrebbe dovuto essere più pregante con riferimento ad alcuni passaggi chiave della vicenda è dedotta in maniera generica senza la specifica Per_ individuazione di tali passaggi, va comunque rilevato che il c.t.u., dott.ssa , ha anche spiegato, in modo esauriente e convincente, come la prima diagnosi che attesta un deficit cognitivo ( Disturbo Neuro
6 cognitivo Vascolare) sia stata effettuata solo nel 2016 e sia, quindi, di due anni successiva all'epoca della redazione del testamento (2014); a pag. 11 della relazione peritale poi il c.t.u. chiarisce anche ed approfonditamente, con riferimento alla afasia motoria, da cui era affetta sin dal 2011 la che Per_1 tale disturbo riguarda solo la comprensione e/o la produzione di messaggi linguistici, ma non è riconducibile a deficit percettivi e/o di abilità cognitive. Significativa è la circostanza, evidenziata dal c.t.u. a sostegno di tale soluzione, che, come attestato in atti, alla perizianda nel 2011 – data della insorgenza della afasia motoria - non era stata somministrata alcuna terapia per il disorientamento cognitivo, proprio perché alcun effetto sul piano cognitivo è connesso alla afasia motoria, trattandosi di patologia non ingravescente, ma anzi suscettibile di miglioramento con opportuni ausili. Con riferimento alla situazione della nel 2014 – epoca del testamento – il c.t.u. evidenzia ancora due episodi Per_1 importanti a tal fine: la visita effettuata presso la commissione medica dell'INPS nel febbraio 2014 e la visita effettuata presso il reparto di Neurologia dell'Ospedale di Tricase dell' aprile 2014; dalla documentazione relativa ad entrambe queste visite mediche emerge soltanto la esistenza di uno stato di flessione dell'umore, legato alle vicende del rapporto conflittuale e problematico con il figlio , ma Per_4 in nessuna di tali occasioni emerge – come riscontrato dai rispettivi referti – l'accertamento di un deficit cognitivo, pur in presenza della afasia motoria, risalente come si è detto al 2011. Tanto rende convincente la conclusione che la afasia motoria fino al 2014 non aveva determinato alcun deficit di tipo cognitivo, che ove esistente sarebbe emerso in occasione di dette visite mediche. Cont Il c.t.u. esamina poi anche le circostanze emerse in sede di procedimento per risalente al 2013, rappresentando come la richiesta del PM fosse stata determinata non già da uno stato accertato di decadimento cognitivo, ma unicamente da esigenze di tutela della in ragione delle pressanti Per_1 richieste economiche del figlio , che poi non era in grado per la sua peculiare situazione di occuparsi Per_4
Cont utilmente della madre, sicché la misura di protezione dell' era chiesta per consentirle sia di contenere più proficuamente con l'ausilio di un terzo le pressioni del figlio, sia di avere un adeguato ausilio per la sua difficoltà di ordine fisico a compiere autonomamente atti della vita quotidiana ( era su sedia a rotelle perché non deambulante). Il fatto che non ricordasse il nome e/o l'abitazione non è ritenuto dal c.t.u. sintomatico di alcun deficit alla luce delle successive risposte date in modo preciso e puntuale nel prosieguo di tale interrogatorio e dagli esiti di detto procedimento. Il c.t.u evidenzia infatti in modo convincente come solo dopo la morte del figlio la situazione della perizianda sia peggiorata fino al 2016, quando è insorto il Disturbo Neuro cognitivo Vascolare, sicché se nel 2011 è iniziato un percorso di progressivo deterioramento delle capacità cognitive;
tale condizione psico-patologica di invalidità intellettiva e cognitiva si è progressivamente aggravata, tuttavia alla data del testamento ( 2014) certamente non aveva raggiunto livelli di gravità tale da rendere la in condizione di una Per_1 privazione della consapevolezza dei suoi atti (cfr. sul punto le conclusioni dell'elaborato peritale).
7 Per_ La conclusione cui perviene il c.t.u. – anche dopo aver esaminato le critiche del c.t.p. dr. - è nel senso che alla data del testamento la ra capace e pienamente consapevole dei suoi atti e delle Per_1 loro conseguenze. Del tutto priva di pregio al fine di inficiare tale esito peritale è il fatto che la Per_1 affetta da afasia motoria – fosse stata capace di esprimersi correttamente in sede di redazione della scheda testamentaria, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico: è evidente la inconferenza di tale rilievo, tenuto conto che la redazione della scheda testamentaria è stata effettua dal notaio rogante, cui deve attribuirsi la paternità delle espressioni tecnico-giuridiche utilizzate per esprimere la volontà della testatrice.
Alla luce di tali considerazioni, i motivi di gravame qui scrutinati sono infondati, avendo il primo giudice
Per_ correttamente recepito le valutazioni della dott.ssa , rese dopo aver dettagliatamente esaminato tutta
Per_ la documentazione medica in atti e le osservazioni del c.t.p. dott. , assorbenti rispetto alle dichiarazioni dei testimoni, che pure sono state oggetto di disamina del Collegio ad ulteriore sostegno della decisione assunta, sicché l'obbligo motivazionale risulta adeguatamente assolto dal tribunale nella misura in cui ha aderito alla tesi del consulente tecnico di ufficio, che a sua volta aveva ha replicato in modo convincente alle osservazioni sollevate dal consulente di parte.
Per_
4.2. Fatte queste premesse, ed al solo fine di prendere posizione sulle osservazioni del c.t.p. dott. riprodotte in appello senza alcun dato di novità rispetto alle questioni prospettate in primo grado, la Corte rileva che comunque le critiche rivolte sia sotto il profilo della mancata considerazione della c.t.p. di parte, sia sotto il profilo dell'intrinseca congruenza di tali osservazioni non sono comunque condivisibili. Va infatti esclusa la mancata considerazione della c.t.p. dedotta dall'appellante poiché, invece, le critiche
Per_ sollevate dal dott. sono stata esaminate con attenzione Il c.t.u ha risposto adeguatamente alle osservazioni, in particolare sui due aspetti che poi sono stati trasfusi nei motivi di gravame e segnatamente:
a) La afasia motoria, confermando il c.t.u che tale patrologia non compromette la condizione mentale della persona, anche perché è suscettibile di miglioramento;
b) Le lacune riscontrate dal GOT Agrosì in sede di ascolto nel procedimento per Ads, che secondo il c.t.u attengono alla sfera mnemonica e non sono sintomatiche di una compromissione della consapevolezza dei suoi atti e della capacità di autodeterminarsi, e quindi che non derivano da patologia mentale.
Il Collegio ritiene che tali esiti siano logici convincenti e condivisibili pur all'esito di una loro autonoma valutazione, anche sotto il profilo della intrinseca congruenza di tali osservazioni con le emergenze probatorie agli atti.
Dirimente in tale senso è anche la ulteriore considerazione, che, vertendosi in ipotesi di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, al momento della redazione della scheda testamentaria,
è stato ritenuto e dichiarato dal notaio sulla base della mancanza di segni apparenti di incapacità
8 del testatore medesimo;
tale valutazione - se pure non è assistita da fede privilegiata e non è di ostacolo alla prova dell'incapacità del testatore – può essere utilizzata dal Collegio come ulteriore elemento indiziario del proprio convincimento sulla capacità della testatrice. La redazione per atto pubblico di un testamento è circostanza in base alla quale è ragionevole presumersi che, all'atto della redazione, il testatore fosse pienamente cosciente, o almeno non desse segni visibili di incapacità, anche perchè lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, sicché l'accertamento del notaio, quale pubblico ufficiale preposto al controllo della mancanza di cause di nullità dell'atto, deve ritenersi un significativo elemento di prova della capacità di testare;
elemento che, in aggiunta al quadro probatorio già valorizzato dal tribunale, consente di escludere ogni rilevanza dirimente alle osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, che non si fondano su dati utili a scardinare funditus l'accertamento del c.t.u., ma su mere opinabili considerazioni.
4.3. Infine, va rilevato, quanto al profilo dedotto nel secondo motivo di gravame, che privo di pregio è il passaggio con cui si censura che il Tribunale non avrebbe dovuto considerare o comunque avrebbe dovuto ritenere inattendibili le testimonianze rese dal sig. e dal dirigente del patronato ENASC, CP_3 in quanto contenenti valutazioni oggetto di CTU o di esclusiva competenza medica ed in ogni caso non demandabili agli stessi, come lo stesso giudice ( a detta dell'appellante ) con ordinanza ex art. 184 c.p.c. del 26.05.2020 aveva ritenuto.
Tale ricostruzione non appare, infatti, conforme al contenuto ed al tenore della ordinanza del 26.5.2020; ed infatti con detta ordinanza ( adottata dopo la conclusione dell'accertamento peritale ) il G.I. ha rigettato la richiesta di rinnovo della c.t.u. perché non ricorreva alcuna insufficienza, incoerenza, illogicità o lacunosità della indagine peritale già svolta, risultata immune da vizi che potevano giustificarne il rinnovo;
quindi poi, nel valutare le prove orali, ha ammesso – per quanto di interesse - la prova per testi richiesta ed articolata dal convenuto nelle note istruttorie, limitatamente alle posizioni sub a), b), c) ed e), escludendo gli altri capitoli di prova “ perché irrilevanti ovvero perchè contenenti valutazioni inibite ai testi>>. Conseguentemente il teste e il dirigente del patronato - testi di parte convenuta- sono CP_3 stati quindi escussi solo su capitoli di prova ammessi perché già ritenuti dall'istruttore rilevanti ai fini della decisione ed ammissibili, non involgenti valutazioni, sicché la censura in scrutinio appare inconferente ed infondata. In ogni caso, la lettura delle deposizioni rese dai testi non pare censurabile sotto il profilo dedotto, perché i testi hanno riferito solo circostanze fattuali cadute sotto la loro percezione e non già valutazioni.
Consegue che il primo giudice ha correttamente valutato, all'esito della disposta ammissione, gli esiti delle prove orali.
Risulta infondato pertanto il secondo motivo di gravame, anche rispetto alla censurata valorizzazione delle prove testimoniali, poste a rafforzare la decisione.
9 4.4. Va disattesa, conseguentemente, alla luce di tutto quanto già evidenziato, anche l'istanza di rinnovo della c.t.u. reiterata in questo grado, atteso che le diverse conclusioni dell'appellante, non apparendo meritevoli di accoglimento, rendono a parere della Corte non necessario ai fini della decisione il rinnovo della consulenza tecnica, la cui richiesta non è giustificata, in quanto la c.t.u. è immune da vizi logici, lacune e/o carenze e/o incongruenze della indagine. Va considerato che comunque il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, e, nella misura in cui tale attività comporta non solo esborsi a carico delle parti, ma anche una eccessiva ed ingiustificata dilatazione dei tempi di definizione del giudizio, dev'essere assolutamente necessaria e giustificata dalla presenza di vizi insanabili ed evidenti della relazione peritale, sempre che la parte evidenzi tali lacune in modi puntuale. ( così Cassazione civile sez. II, 12/08/2022, n.24801), perché diversamente il rinnovo non è giustificato.
L'istanza di rinnovo della consulenza tecnica va pertanto disattesa, ritenendo il Collegio a fronte degli apprezzabili esiti della indagine svolta, non necessaria una nuova indagine.
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5. Consegue il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia di primo grado, con assorbimento di ogni altra doglianza sul punto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Non occorre provvedere invece sulle spese di lite di questo giudizio della parte contumace perché non ha sostenuto alcun esborso e non ha pertanto maturato alcun diritto ad un eventuale rimborso.
Deve darsi atto, nonostante l'ammissione della parte appellante al patrocinio a spese dello Stato, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto, anche se esso non sia stato inizialmente versato per effetto del patrocino a spese dello Stato (Cass. civile sez. un., 20/02/2020, n.4315)
Si provvederà infine, con separato provvedimento, a liquidare le competenze spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, avendo il difensore presentato in data 29.01.2025 istanza di liquidazione dei compensi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato il 02.11.2023, nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2612/2023 pubblicata in data 03.10.2023 e notificata il
17.10.2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
10 2) Condanna alla refusione in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.200,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa, disponendone il pagamento in favore dell'avv. Alessandra Giurgola per distrazione;
3) Liquida con separato contestuale provvedimento le competenze spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante in di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il giudizio se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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