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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17576 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9276/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 9276/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 17/9/2025 e promosso da:
con sede legale in Parte_1
Budapest (Ungheria), Könyves Kálmán krt. 11. . B, iscritta al Registro delle Imprese del CP_1
Tribunale commerciale metropolitano di Budapest con il n. 01-10-0456150, P. I.V.A.
[...]
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, anche Numer_1 disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Laura Opilio, (C.F. ) e dall'Avv. C.F._1
MA FR OT, (C.F. ), giusta procura notarile generale C.F._2 rilasciata in data 13/10/2020 depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti procuratori sito in Roma, Via Agostino
Depretis n. 86
OPPONENTE contro
Controparte_2
(C.F. ), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura generale dello Stato, (C.F. , presso i cui uffici siti in Roma, via P.IVA_2 dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
OGGETTO: polizza fideiussoria – opposizione al decreto ingiuntivo n. 19934/2022
CONCLUSIONI:
1 per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
• accertare che nulla deve a Parte_1 [...] in Controparte_3 relazione alle polizze dedotte in giudizio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge”
per l'opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis rejectis
- Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni indicate in epigrafe;
- rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, confermando quest'ultimo con il quale la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, è stata Controparte_4 condannata in favore di al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € CP_2 368.562,95 (trecentosessantottomilacinquecentosessantadue/95) oltre interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto sino a quello dell'effettivo soddisfo;
- Con condanna al pagamento delle spese di lite.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 18/11/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso dell'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 emetteva il decreto ingiuntivo n. 19934/2022, N.R.G. 57729/2022, con cui ingiungeva alla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 368.562,95, oltre ad interessi e spese del procedimento, a titolo di escussione delle polizze fideiussorie stipulate dagli studenti di seguito indicati in ottemperanza ai programmi “Torno subito edizione 2016”, “Torno subito edizione 2017” e “Torno subito edizione 2018”, in attuazione della convenzione stipulata tra il e i soggetti destinatari del contributo erogato dalla Regione Lazio con il programma CP_2 finanziato con fondi a valere sul POR FSE 2014-2020, finalizzato a sostenere gli studenti nelle esperienze di studio e lavoro fuori Regione:
TORNO SUBITO EDIZIONE 2016 quote ancora da incamerare RU OO NZ SO € 1.080,17
€ 6.521,67 Parte_2
€ 2.754,17 Parte_3
€ 2.754,82 Parte_4 IA CH € 6.396,12
€ 4.839,68 Persona_1
€ 600,00 Parte_5
€ 488,80 Persona_2
€ 13.111,67 Parte_6
€ 861,00 Persona_3
€ 402,30 Persona_4
€ 13.758,68 Per_5
€ 3.100,00 Parte_7 Parte_8
2 € 13.711,34 Parte_9
€ 360,42 Parte_10
€ 890,00 Persona_6
€ 2.760,31 Parte_11
€ 395,30 Parte_12
€ 8.317,13 Parte_13
€ 2.991,74 Parte_14 TOTALE TS 2016 86.095,32 TORNO 2017 Parte_15
€ 706,00 Parte_16
€ 3.026,84 Parte_17
€ 2.159,87 Parte_18
€ 19.543,04 Persona_7
€ 26.790,24 Parte_19
€ 25.892,52 Parte_20
€ 26.565,30 Parte_21
€ 26.854,11 Parte_22
€ 21.314,40 Parte_23
€ 26.276,03 Parte_24
€ 9.454,96 Parte_25
€ 7.959,85 Persona_8
€ 5.120,79 Parte_26
€ 10.464,28 Parte_27
€ 9.387,15 Persona_9 TOTALE TS 2017 € 221.515,38 TORNO SUBITO 2018 Pt_15
€ 389,60 Parte_28
€ 401,00 Persona_10
€ 12.655,46 Parte_29
€ 12.695,97 Parte_30
10.360,00 Persona_11
€ 3.916,31 Parte_31
€ 11.120,12 Parte_32
€ 9.413,79 Parte_33 TOTALE TS 2018 € 60.952,25. 2. Con atto di citazione notificato il 2/2/2023 la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti
[...] all'intestato Tribunale l' in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.
19934/2022, N.R.G. 57729/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 18/11/2022, chiedendone la revoca, previa autorizzazione della chiamata in causa dei terzi contraenti delle polizze fideiussorie controverse, di cui chiedeva la condanna al pagamento in proprio favore delle somme escusse nei suoi confronti dall'ingiungente.
L'opponente esponeva:
3 - che il programma “Torno subito” era un'iniziativa con cui la Regione Lazio finanziava percorsi di mobilità internazionale dedicati a universitari, laureati e diplomati, tra i 18 e i 35 anni, per favorire l'alta formazione specialistica in settori strategici e innovativi, la cui gestione era stata affidata a , già , attraverso l'erogazione di finanziamenti a favore degli studenti, CP_2 CP_5 previa presentazione di un progetto e della successiva approvazione da parte dell'ente, cui seguiva la stipulazione di una convenzione tra e studente, per cui quest'ultimo si CP_2 impegnava a realizzare il progetto finanziato e a restituire il contributo ricevuto in caso di mancata realizzazione del progetto, obbligazione quest'ultima per la quale era richiesta allo studente destinatario del contribuito la presentazione di apposita garanzia;
- che, a far tempo dall'edizione del programma indetta nel 2016, la CIG aveva emesso una serie di polizze, attraverso le quali si era costituita garante in favore di e nell'interesse di CP_2 alcuni degli studenti (di seguito “Studenti” o “Contraenti”) ammessi al programma, in relazione ai progetti proposti ed approvati, a garanzia della restituzione dei contributi da questi percepiti;
- che, a partire da marzo 2019, il beneficiario aveva escusso numerose polizze rilasciate dalla Part
, richiedendo, in alcuni casi, un importo parziale e, in altri, l'intero ammontare garantito, senza tuttavia dedurre né comprovare alcunché in merito all'inadempimento dei singoli studenti, bensì limitandosi a trasmettere una denuncia di sinistro formulata, peraltro, su un modello precompilato, che riportava unicamente la possibilità per l'ente di “spuntare” la causa di escussione tra le diverse possibilità offerte dal formato;
Part
- che, con missiva del 27/1/2021, la aveva chiesto a un prospetto aggiornato delle CP_2 richieste di escussione delle polizze fideiussorie che tenesse conto dei rimborsi eseguiti medio tempore dai singoli studenti;
- che, con missiva del 2/3/2021, il beneficiario delle polizze fideiussorie aveva inoltrato alla CIG un elenco redatto su foglio Excel, riportante i nominativi dei soggetti relativamente ai quali pendeva la richiesta di escussione, omettendo qualsiasi delucidazione in merito alle eventuali ragioni poste a fondamento della revoca del contribuito erogato e della conseguente richiesta di rimborso;
Part
- che il 14/4/2021 il beneficiario delle garanzie aveva sollecitato il pagamento richiesto alla , la quale, con missiva del 14/7/2021, aveva comunicato di non poter dare seguito alla richiesta di escussione, poiché non aveva sottoposto a revisione le posizioni oggetto di escussione, CP_2 dando atto di aver preso contatti direttamente con i singoli studenti che avevano stipulato le
4 polizze fideiussorie escusse, da cui aveva ricevuto numerose missive da cui emergevano profili di illegittimità nelle escussioni;
- che, in particolare, i seguenti contraenti avevano evidenziato profili di illegittimità delle polizze fideiussorie:
▪ - polizza n. BIT0006918/000; Parte_34
▪ IA CH (TORNO SUBITO EDIZIONE 2016) - polizza BIT0008625/000;
▪ TI (TORNO SUBITO EDIZIONE 2016) - polizza BIT0005931/000; Pt_5
▪ ( - polizza BIT0005931/000; Persona_2 Parte_34
▪ ( 2016) - polizza BIT0007438/000; Persona_3 Parte_34
▪ ( 2016) - polizza BIT00006859/000; Persona_4 Parte_34
▪ 2017) - polizza BIT0011374/000; Parte_18 Parte_34
▪ ( 2017) - polizza BIT0013694/000; Parte_26 Parte_34
▪ 2018) - polizza BIT0016500/000; Parte_30 Parte_34
▪ ( 2018) - polizza BIT0015739/000. Parte_33 Parte_34
Tanto premesso, l'opponente sollevata l'exceptio doli per paralizzare l'avversa escussione delle polizze di cui al monitorio, concludendo come in epigrafe.
2. Con comparsa del 24/5/2023 si costituiva in giudizio l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo
[...] il rigetto dell'opposizione.
L'opposto ribadiva la fondatezza della pretesa di cui al ricorso monitorio, deducendo che CP_2 aveva trasmesso un prospetto aggiornato delle richieste di escussione delle polizze fideiussorie, allegando la documentazione nella cui redazione si era tenuto conto dei pagamenti effettuati dai soggetti contraenti. Tanto premesso, l' Controparte_2
premessa la natura di contratti autonomi di garanzia delle polizze fideiussorie
[...] escusse, riportava analiticamente la situazione degli studenti/contraenti in relazione ai quali aveva escusso le polizze fideiussorie, contestando le avverse deduzioni.
3. Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 15/6/2023 il giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la richiesta dell'opponente di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17/9/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
5 ***
4. Deve ribadirsi, in via pregiudiziale, l'infondatezza dell'istanza dell'opponente di chiamata in causa dei soggetti che hanno contratto le polizze fideiussorie controverse, venendo in rilievo contratti autonomi di garanzia, con conseguente autonomia della presente controversia, vertente sulla legittimità dell'escussione delle garanzie da parte dell' Controparte_2
rispetto alle questioni afferenti ai rapporti garantiti.
[...]
Non ricorrono, dunque, i presupposti del litisconsorzio necessario con riferimento ai soggetti garantiti, né l'opportunità del simultaneus processus, che avrebbe determinato un notevole ritardo nella trattazione del presente giudizio.
5. Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, l' ha adempiuto Controparte_2
l'onus probandi a suo carico, risultando dagli atti che, nell'ambito del programma finanziato dalla Regione Lazio con fondi a valere sul POR FSE 2014-2020, finalizzato a sostenere gli studenti nelle esperienze di studio e lavoro fuori Regione, con affidamento a (già CP_2
) della gestione in qualità di beneficiario del predetto programma di interventi rivolto CP_5 agli studenti universitari o laureati “Torno subito”, la Parte_1
6 ha prestato le polizze fideiussorie per gli studenti di cui all'allegato A) al ricorso Parte_1 monitorio.
Ciò posto, le eccezioni sollevate dall'opponente non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria, avuto riguardo alla natura autonoma delle garanzie prestate dall'ingiungente e non valendo le eccezioni di inadempimento ad inficiare il credito dell'opposta, non essendo configurabili gli estremi dell'exceptio doli.
Conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 3947 del
18/2/2010), la polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore assurge a garanzia atipica, a cagione dell'insostituibilità dell'obbligazione principale, onde il creditore può pretendere dal garante solo un risarcimento, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto. Detta caratteristica è sintomatica dell'autonomia dell'obbligazione assunta dal garante e la cui causa consiste nell'assumersi il rischio economico connesso alla mancata esecuzione della prestazione contrattuale (cfr. anche Cass. civ. n. 30181 del
22/11/2018).
Invero, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne consegue che mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass. civ. n. 30509 del 22/11/2019).
Ciò consente alla società beneficiaria della polizza, cosiddetta indennitaria, di poter chiedere immediatamente o in tempi brevi, a seguito di mera richiesta scritta, il pagamento dell'importo garantito a seguito della contestazione dell'inadempimento della società contraente la polizza.
Ne consegue la proponibilità, da parte della debitrice e della società garante, al fine di paralizzare l'escussione della garanzia, della sola exceptio doli generalis, in presenza della prova liquida della ricorrenza dell'inesistenza o dell'estinzione del diritto garantito, limitazione che si riverbera anche nel rapporto tra il garante che agisce in via di rivalsa e la debitrice.
7 Ciò posto, in tema di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia (cfr. Cass. civ. n. 31956 del 11/12/2018).
Nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'exceptio doli, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (cfr. Cass. civ. n. 16345 del 21/06/2018).
La deroga al meccanismo dell'accessorietà non può, però, declinarsi in una incondizionata sudditanza del garante dinanzi ad ogni pretesa del beneficiario, sicchè al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi della cd. exceptio doli generalis, che lo pone al riparo, sul piano funzionale, da eventuali escussioni abusive e fraudolente (tutte le altre eccezioni, tra cui quelle di nullità, annullabilità, rescissione, inesistenza, sono, invece, inammissibili nei confronti del garantito, atteso che il sistema di rivalse riconosciute in capo al garante nei confronti del debitore conferisce, ad ogni modo, tutela al primo, che potrà, quindi, agire in regresso e per l'intero nei confronti del debitore stesso;
quest'ultimo potrà, a sua volta, far valere le sue ragioni agendo nei confronti del creditore-beneficiario ove questi abbia escusso la garanzia in modo illegittimo). Si tratta, come è noto, di un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi espressamente codificate, il quale è diretto a precludere l'esercizio fraudolento o sleale dei diritti di volta in volta attribuiti dall'ordinamento, paralizzando l'efficacia dell'atto che ne costituisce la fonte o giustificando il rigetto della domanda giudiziale fondata sul medesimo, ogni qualvolta l'attore abbia sottaciuto situazioni sopravvenute al contratto ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto, ovvero abbia avanzato richieste di pagamento prima facie abusive o
8 fraudolente, o, ancora, abbia contravvenuto al divieto di venire contra factum proprium.
Con specifico riguardo al contratto autonomo di garanzia, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale - che, come si è già detto, contraddistingue quel contratto rispetto alla fideiussione - comporta che, ai fini dell'exceptio doli, il garante non possa limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma debba far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (cfr. Cass. civ. n. 16213 del 2015; Cass. civ. n. 15216 del 2012).
Nella specie, l'opposta ha versato in atti le polizze fideiussorie controverse su cui fonda la propria pretesa creditoria, mentre le contestazioni dell'opponente sulla arbitrarietà dell'escussione delle garanzie per la mancanza di previa approfondita istruttoria, oltre che generiche, non sono fondate su idonea prova.
In particolare, con riferimento alle posizioni contestate, risulta dagli atti quanto segue:
1) ha firmato la Convenzione il 21/09/2016 e ha sottoscritto la polizza Parte_2 fideiussoria il 26/10/2016; ha ricevuto in acconto la somma pari ad € 24.080,50, erogata con determina n. 3687 del 14/12/2016 e mandato n. 8791 del 14/12/2016. Il 6/7/2017 ha caricato un'istanza di rinuncia alla fase 2 con richiesta di esonero dall'obbligo di restituzione della somma incamerata, deducendo che il partner aveva violato gli accordi Controparte_6 contrattuali;
Dalla lavorazione dell'istanza emerge che:
- da progetto approvato le date di fase 1 sono 16/1/2017 - 13/10/2017;
- lo studente realizzava la fase 1 dal 16/1/2017 al 14/04/2017 come da attestazione di frequenza emessa dall'ente di fase 1 ( ; Controparte_6
- si registrava un minor costo sulla voce “indennità vitto e alloggio” in quanto l'importo approvato era stato di € 9.675, mentre quello ammissibile era pari ad € 3.153,33, con una quota da restituire di € 6.521,67;
2) IA CH ha firmato la Convenzione il 30/01/2017 e ha sottoscritto la polizza fideiussoria il 13/02/2017. Il 1°/2/2017 ha caricato l'istanza “Richiesta Modifica”, con cui ha ridotto la Fase
9 1 da 6 a 5 mesi. Pagamenti ricevuti: acconto pari ad € 3.396,12 con determina n. 2306 del
26/07/2017 e mandato n. 5639 del 27/07/2017; - primo pagamento work experience fase 1 pari a
€ 3.000,00 con determina n. 3949 del 6/12/2017 e mandato n. 9276 del 11/12/2017. Ha caricato l'istanza “Termina Fase 1” il 27/11/2017 e la documentazione di Fase 1, realizzata dall'1/2/2017 al 30/6/2017, che veniva riconosciuta. A seguito di questa istanza, la beneficiaria non proseguiva le attività.
3) ha firmato la Convenzione il 22/09/2016 (allegato 4), ha sottoscritto Parte_5 la polizza il 29/9/2016. Pagamenti ricevuti:
- acconto pari a € 3.362,07 con determina n. 3485 del 23/11/2016 e mandato n. 8127 del
23/11/2016
- primo pagamento fase 1 pari a € 1200 con determina n. 421 del 15/02/2017 e mandato n. 973 del 20/02/2017
- secondo pagamento fase 1 pari a € 1.800,00 con determina n. 1361 del 03/05/2017 e mandato n.
3319 del 05/05/2017
- pagamento fase 2 pari a € 600,00 con determina n. 33 del 22/01/2018 e mandato n. 318 del
29/01/2018.
La richiesta di restituzione sottesa all'escussione della garanzia era relativa al fatto che, a seguito di ulteriori controlli finalizzati all'attività di rendicontazione, era stato riscontrato che le mensilità di tirocinio della fase 1 ammissibili erano pari a quattro (ovvero dicembre 2016 e gennaio, febbraio e marzo 2017), per complessivi € 2.400, mentre la studentessa aveva ricevuto pagamenti relativi alle indennità di fase 1 per € 3.000, come da verifica sui pagamenti effettuati, quindi il 10/1/2018 era stata inviata la richiesta di restituzione di € 600.
4) ha firmato la convenzione l'11/10/2016 e ha sottoscritto la polizza il 27/1/2017. Persona_2
Pagamenti ricevuti: acconto pari ad € 2.321,83 con determina n. 755 del 9/3/2017 e mandato n.
1709 del 13/03/2017; primo pagamento fase 1 pari a € 3000 con determina n. 2306 del
26/07/2017 e mandato n. 5639 del 27/07/2017; primo pagamento fase 2 pari a € 1.688,80 con determina n. 295 del 13/02/2017 e mandato n. 733 del 15/02/2018; secondo pagamento fase 2 pari a € 600,00 con determina n. 710 del 16/03/2018 e mandato n. 1706 del 21/03/2018.
La fase 1 è stata realizzata dall'1/2/2017 al 30/6/2017. Il 4 aprile veniva caricata l'istanza
Richiesta Indennità fase 1 relativa al periodo febbraio - aprile. Il costo di indennità del mese di aprile 2017 (€ 600) non è stato riconosciuto, poiché è stata registrata una frequenza inferiore ai parametri richiesti (risulta aver svolto 13 giorni di lavoro e non almeno 15 come da bando). La
10 richiesta di restituzione inviata il 5/3/2018 era pari a € 488,80 ed era dovuta a una compensazione fra € 600 da restituire per frequenza inferiore ed € 111,20 dovuti ad una decurtazione non dovuta sulla voce vitto e alloggio, infatti il pagamento di indennità fase 2, invece di € 1800 era stato di € 1688,80. La restituzione dipende dal fatto che l'indennità del mese di aprile non era ammissibile.
5) ha firmato la convenzione il 10/11/2016 e ha sottoscritto la polizza fideiussoria Persona_3 il 17/11/2016.
Pagamenti ricevuti: acconto pari a € 13.179,29 con determina n. 755 del 9/3/2017 e mandato n.
1709 del 13/03/2017; pagamento fase 2 pari a € 1.800 con determina n. 710 del 16/03/2018 e mandato n. 1706 del 21/03/2018. Il 6/10/2017 il beneficiario caricava l'istanza “Termina Fase 1”
e il 10/10/2017 veniva completata con esito positivo e con un minor costo sulla voce “indennità di vitto e alloggio” pari a € 861, per il fatto che l'acconto era stato erogato considerando un'indennità erroneamente pari ad € 5.696, mentre l'importo ammissibile riconosciuto sulla base delle date di fase 1 (3/4/2017 – 15/9/2017) era pari a € 4.835.
6. ha firmato la convenzione l'11/10/2016 e ha sottoscritto la polizza il Persona_4
21/10/2016.
Pagamenti ricevuti: acconto pari ad € 8.731,18 con determina n. 3687 del 14/12/2016 e mandato n. 8791 del 14/12/2016; primo pagamento fase 2 pari di € 1.800 con determina n. 2148 del
07/07/2017 e mandato n. 5175 del 10/07/2017; secondo pagamento fase 2 pari a € 1.800 con determina n. 3010 del 05/10/2017 e mandato n. 7047 del 06/10/2017.
Il 27/2/2017 il beneficiario caricava l'istanza “Termina Fase 1”, il 28/2/2017 l'istanza veniva completata con esito positivo e con un minor costo sulla voce “indennità di vitto e alloggio” pari a € 402,3 e il 29/11/2018 veniva inserita a sistema l'istanza “Richiesta di restituzione” per un importo pari ad € 402,3.
In fase di erogazione dell'acconto l'importo dell'indennità vitto e alloggio (€ 1.370) veniva calcolato sulla base delle date inserite a sistema dal beneficiario in fase di presentazione di progetto (1/11/2016 – 31/01/2017), mentre quelle attestate dall'Ente di fase 1 (25/11/2016 –
28/01/2017) e presentate con l'istanza “Termina Fase 1”, giustificano un importo ammissibile della voce “indennità vitto e alloggio” pari a € 953,6 con un disavanzo di € 402,3.
Non si trattava di errore di calcolo del beneficiario, bensì di semplice attività di rendicontazione sulla base delle date inserite a sistema.
7. ha firmato la convenzione il 16/09/2017 e ha sottoscritto la polizza Parte_18
11 fideiussoria il 29/09/2017.
Pagamenti: acconto pari ad € 22.344,67 con determina n. 3460 del 09/11/2017 e mandato n. 8472 del 17/11/17. Il 21/9/2917 la studentessa effettuava una modifica progettuale, cambiando destinazione (Olanda invece che Gran Bretagna) ed il 26/11/2018 caricava l'istanza “Termina
Fase 1”, il 28/11/2018 l'istanza veniva lavorata con esito positivo, con un'anomalia generata dal sistema: l'acconto era stato infatti erogato su tempi e destinazione indicati dal preventivo di candidatura (corso in Gran Bretagna) e non da quelli richiesti nella modifica presentata precedentemente all'acconto (corso in Olanda). Per questo motivo, si generava un disavanzo pari ad € 2159.87.
8) ha firmato la convenzione il 16/1/2018 e ha sottoscritto la polizza Parte_26 fideiussoria il 23/1/2018.
Pagamenti ricevuti: acconto di € 5.120,79 con determina n. 335 del 16/02/2018 e mandato n. 917 del 22/2/2018. Il candidato non realizzava il progetto.
9) ha firmato la Convenzione il 19/9/2018 (allegato 14) e ha sottoscritto la Parte_30
Polizza il 15/11/2018. Pagamenti ricevuti:
Acconto pari a € 12.695,97 con Determina n. 3476 del 07/12/2018 e Mandato n. 9629
31/12/2018. Il 17/6/2019 la beneficiaria caricava l'istanza “Termina Fase 1”, il 18/6/2019
l'istanza veniva messa in stato di pending e veniva inviata la richiesta di integrazione dei documenti mancanti e necessari ad ammettere i costi di fase 1 come richiesto dall'Avviso
Pubblico, nello specifico:
- l'attestazione di Frequenza (Allegato 9) fornito dall'Ente di Formazione di fase 1;
- le contabili dei bonifici effettuati per l'acquisto del Corso di Formazione di Fase 1- La polizza sanitaria rilasciata dall'Ente con cui era stata stipulata.
La studentessa non ha mai risposto alla richiesta di integrazione inviata a seguito del caricamento della documentazione di fase 1.
10) ha firmato la convenzione il 19/9/2018 e ha sottoscritto la polizza Parte_33 fideiussoria il 25/09/2018.
Pagamenti ricevuti: acconto pari ad € 9.413,79 con determina n. 3497 del 21/11/2018 e mandato n. 8596 del 27/11/2018. Lo studente caricava l'istanza di rinuncia il 12/2/2019.
E', dunque, evidente la fondatezza della pretesa creditoria dell'ingiungente, non confutata dalle avverse eccezioni, prive di idonea allegazione e supporto probatorio.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
12 Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all'articolo
96 c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria della convenuta deve essere respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 2/2/2023 dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 contrariis reiectis:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19934/2022, N.R.G. 57729/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 18/11/2022;
RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dall
[...]
; Controparte_2
NA l'opponente a rifondere alla controparte le spese processuali, che liquida in €
12.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per le spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 12/12/2025.
Il Giudice dr. Tommaso Martucci
13
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 9276/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 17/9/2025 e promosso da:
con sede legale in Parte_1
Budapest (Ungheria), Könyves Kálmán krt. 11. . B, iscritta al Registro delle Imprese del CP_1
Tribunale commerciale metropolitano di Budapest con il n. 01-10-0456150, P. I.V.A.
[...]
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, anche Numer_1 disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Laura Opilio, (C.F. ) e dall'Avv. C.F._1
MA FR OT, (C.F. ), giusta procura notarile generale C.F._2 rilasciata in data 13/10/2020 depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti procuratori sito in Roma, Via Agostino
Depretis n. 86
OPPONENTE contro
Controparte_2
(C.F. ), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura generale dello Stato, (C.F. , presso i cui uffici siti in Roma, via P.IVA_2 dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
OGGETTO: polizza fideiussoria – opposizione al decreto ingiuntivo n. 19934/2022
CONCLUSIONI:
1 per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
• accertare che nulla deve a Parte_1 [...] in Controparte_3 relazione alle polizze dedotte in giudizio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge”
per l'opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis rejectis
- Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni indicate in epigrafe;
- rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, confermando quest'ultimo con il quale la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, è stata Controparte_4 condannata in favore di al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € CP_2 368.562,95 (trecentosessantottomilacinquecentosessantadue/95) oltre interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto sino a quello dell'effettivo soddisfo;
- Con condanna al pagamento delle spese di lite.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 18/11/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso dell'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 emetteva il decreto ingiuntivo n. 19934/2022, N.R.G. 57729/2022, con cui ingiungeva alla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 368.562,95, oltre ad interessi e spese del procedimento, a titolo di escussione delle polizze fideiussorie stipulate dagli studenti di seguito indicati in ottemperanza ai programmi “Torno subito edizione 2016”, “Torno subito edizione 2017” e “Torno subito edizione 2018”, in attuazione della convenzione stipulata tra il e i soggetti destinatari del contributo erogato dalla Regione Lazio con il programma CP_2 finanziato con fondi a valere sul POR FSE 2014-2020, finalizzato a sostenere gli studenti nelle esperienze di studio e lavoro fuori Regione:
TORNO SUBITO EDIZIONE 2016 quote ancora da incamerare RU OO NZ SO € 1.080,17
€ 6.521,67 Parte_2
€ 2.754,17 Parte_3
€ 2.754,82 Parte_4 IA CH € 6.396,12
€ 4.839,68 Persona_1
€ 600,00 Parte_5
€ 488,80 Persona_2
€ 13.111,67 Parte_6
€ 861,00 Persona_3
€ 402,30 Persona_4
€ 13.758,68 Per_5
€ 3.100,00 Parte_7 Parte_8
2 € 13.711,34 Parte_9
€ 360,42 Parte_10
€ 890,00 Persona_6
€ 2.760,31 Parte_11
€ 395,30 Parte_12
€ 8.317,13 Parte_13
€ 2.991,74 Parte_14 TOTALE TS 2016 86.095,32 TORNO 2017 Parte_15
€ 706,00 Parte_16
€ 3.026,84 Parte_17
€ 2.159,87 Parte_18
€ 19.543,04 Persona_7
€ 26.790,24 Parte_19
€ 25.892,52 Parte_20
€ 26.565,30 Parte_21
€ 26.854,11 Parte_22
€ 21.314,40 Parte_23
€ 26.276,03 Parte_24
€ 9.454,96 Parte_25
€ 7.959,85 Persona_8
€ 5.120,79 Parte_26
€ 10.464,28 Parte_27
€ 9.387,15 Persona_9 TOTALE TS 2017 € 221.515,38 TORNO SUBITO 2018 Pt_15
€ 389,60 Parte_28
€ 401,00 Persona_10
€ 12.655,46 Parte_29
€ 12.695,97 Parte_30
10.360,00 Persona_11
€ 3.916,31 Parte_31
€ 11.120,12 Parte_32
€ 9.413,79 Parte_33 TOTALE TS 2018 € 60.952,25. 2. Con atto di citazione notificato il 2/2/2023 la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti
[...] all'intestato Tribunale l' in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.
19934/2022, N.R.G. 57729/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 18/11/2022, chiedendone la revoca, previa autorizzazione della chiamata in causa dei terzi contraenti delle polizze fideiussorie controverse, di cui chiedeva la condanna al pagamento in proprio favore delle somme escusse nei suoi confronti dall'ingiungente.
L'opponente esponeva:
3 - che il programma “Torno subito” era un'iniziativa con cui la Regione Lazio finanziava percorsi di mobilità internazionale dedicati a universitari, laureati e diplomati, tra i 18 e i 35 anni, per favorire l'alta formazione specialistica in settori strategici e innovativi, la cui gestione era stata affidata a , già , attraverso l'erogazione di finanziamenti a favore degli studenti, CP_2 CP_5 previa presentazione di un progetto e della successiva approvazione da parte dell'ente, cui seguiva la stipulazione di una convenzione tra e studente, per cui quest'ultimo si CP_2 impegnava a realizzare il progetto finanziato e a restituire il contributo ricevuto in caso di mancata realizzazione del progetto, obbligazione quest'ultima per la quale era richiesta allo studente destinatario del contribuito la presentazione di apposita garanzia;
- che, a far tempo dall'edizione del programma indetta nel 2016, la CIG aveva emesso una serie di polizze, attraverso le quali si era costituita garante in favore di e nell'interesse di CP_2 alcuni degli studenti (di seguito “Studenti” o “Contraenti”) ammessi al programma, in relazione ai progetti proposti ed approvati, a garanzia della restituzione dei contributi da questi percepiti;
- che, a partire da marzo 2019, il beneficiario aveva escusso numerose polizze rilasciate dalla Part
, richiedendo, in alcuni casi, un importo parziale e, in altri, l'intero ammontare garantito, senza tuttavia dedurre né comprovare alcunché in merito all'inadempimento dei singoli studenti, bensì limitandosi a trasmettere una denuncia di sinistro formulata, peraltro, su un modello precompilato, che riportava unicamente la possibilità per l'ente di “spuntare” la causa di escussione tra le diverse possibilità offerte dal formato;
Part
- che, con missiva del 27/1/2021, la aveva chiesto a un prospetto aggiornato delle CP_2 richieste di escussione delle polizze fideiussorie che tenesse conto dei rimborsi eseguiti medio tempore dai singoli studenti;
- che, con missiva del 2/3/2021, il beneficiario delle polizze fideiussorie aveva inoltrato alla CIG un elenco redatto su foglio Excel, riportante i nominativi dei soggetti relativamente ai quali pendeva la richiesta di escussione, omettendo qualsiasi delucidazione in merito alle eventuali ragioni poste a fondamento della revoca del contribuito erogato e della conseguente richiesta di rimborso;
Part
- che il 14/4/2021 il beneficiario delle garanzie aveva sollecitato il pagamento richiesto alla , la quale, con missiva del 14/7/2021, aveva comunicato di non poter dare seguito alla richiesta di escussione, poiché non aveva sottoposto a revisione le posizioni oggetto di escussione, CP_2 dando atto di aver preso contatti direttamente con i singoli studenti che avevano stipulato le
4 polizze fideiussorie escusse, da cui aveva ricevuto numerose missive da cui emergevano profili di illegittimità nelle escussioni;
- che, in particolare, i seguenti contraenti avevano evidenziato profili di illegittimità delle polizze fideiussorie:
▪ - polizza n. BIT0006918/000; Parte_34
▪ IA CH (TORNO SUBITO EDIZIONE 2016) - polizza BIT0008625/000;
▪ TI (TORNO SUBITO EDIZIONE 2016) - polizza BIT0005931/000; Pt_5
▪ ( - polizza BIT0005931/000; Persona_2 Parte_34
▪ ( 2016) - polizza BIT0007438/000; Persona_3 Parte_34
▪ ( 2016) - polizza BIT00006859/000; Persona_4 Parte_34
▪ 2017) - polizza BIT0011374/000; Parte_18 Parte_34
▪ ( 2017) - polizza BIT0013694/000; Parte_26 Parte_34
▪ 2018) - polizza BIT0016500/000; Parte_30 Parte_34
▪ ( 2018) - polizza BIT0015739/000. Parte_33 Parte_34
Tanto premesso, l'opponente sollevata l'exceptio doli per paralizzare l'avversa escussione delle polizze di cui al monitorio, concludendo come in epigrafe.
2. Con comparsa del 24/5/2023 si costituiva in giudizio l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo
[...] il rigetto dell'opposizione.
L'opposto ribadiva la fondatezza della pretesa di cui al ricorso monitorio, deducendo che CP_2 aveva trasmesso un prospetto aggiornato delle richieste di escussione delle polizze fideiussorie, allegando la documentazione nella cui redazione si era tenuto conto dei pagamenti effettuati dai soggetti contraenti. Tanto premesso, l' Controparte_2
premessa la natura di contratti autonomi di garanzia delle polizze fideiussorie
[...] escusse, riportava analiticamente la situazione degli studenti/contraenti in relazione ai quali aveva escusso le polizze fideiussorie, contestando le avverse deduzioni.
3. Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 15/6/2023 il giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la richiesta dell'opponente di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17/9/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
5 ***
4. Deve ribadirsi, in via pregiudiziale, l'infondatezza dell'istanza dell'opponente di chiamata in causa dei soggetti che hanno contratto le polizze fideiussorie controverse, venendo in rilievo contratti autonomi di garanzia, con conseguente autonomia della presente controversia, vertente sulla legittimità dell'escussione delle garanzie da parte dell' Controparte_2
rispetto alle questioni afferenti ai rapporti garantiti.
[...]
Non ricorrono, dunque, i presupposti del litisconsorzio necessario con riferimento ai soggetti garantiti, né l'opportunità del simultaneus processus, che avrebbe determinato un notevole ritardo nella trattazione del presente giudizio.
5. Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, l' ha adempiuto Controparte_2
l'onus probandi a suo carico, risultando dagli atti che, nell'ambito del programma finanziato dalla Regione Lazio con fondi a valere sul POR FSE 2014-2020, finalizzato a sostenere gli studenti nelle esperienze di studio e lavoro fuori Regione, con affidamento a (già CP_2
) della gestione in qualità di beneficiario del predetto programma di interventi rivolto CP_5 agli studenti universitari o laureati “Torno subito”, la Parte_1
6 ha prestato le polizze fideiussorie per gli studenti di cui all'allegato A) al ricorso Parte_1 monitorio.
Ciò posto, le eccezioni sollevate dall'opponente non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria, avuto riguardo alla natura autonoma delle garanzie prestate dall'ingiungente e non valendo le eccezioni di inadempimento ad inficiare il credito dell'opposta, non essendo configurabili gli estremi dell'exceptio doli.
Conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 3947 del
18/2/2010), la polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore assurge a garanzia atipica, a cagione dell'insostituibilità dell'obbligazione principale, onde il creditore può pretendere dal garante solo un risarcimento, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto. Detta caratteristica è sintomatica dell'autonomia dell'obbligazione assunta dal garante e la cui causa consiste nell'assumersi il rischio economico connesso alla mancata esecuzione della prestazione contrattuale (cfr. anche Cass. civ. n. 30181 del
22/11/2018).
Invero, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne consegue che mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass. civ. n. 30509 del 22/11/2019).
Ciò consente alla società beneficiaria della polizza, cosiddetta indennitaria, di poter chiedere immediatamente o in tempi brevi, a seguito di mera richiesta scritta, il pagamento dell'importo garantito a seguito della contestazione dell'inadempimento della società contraente la polizza.
Ne consegue la proponibilità, da parte della debitrice e della società garante, al fine di paralizzare l'escussione della garanzia, della sola exceptio doli generalis, in presenza della prova liquida della ricorrenza dell'inesistenza o dell'estinzione del diritto garantito, limitazione che si riverbera anche nel rapporto tra il garante che agisce in via di rivalsa e la debitrice.
7 Ciò posto, in tema di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia (cfr. Cass. civ. n. 31956 del 11/12/2018).
Nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'exceptio doli, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (cfr. Cass. civ. n. 16345 del 21/06/2018).
La deroga al meccanismo dell'accessorietà non può, però, declinarsi in una incondizionata sudditanza del garante dinanzi ad ogni pretesa del beneficiario, sicchè al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi della cd. exceptio doli generalis, che lo pone al riparo, sul piano funzionale, da eventuali escussioni abusive e fraudolente (tutte le altre eccezioni, tra cui quelle di nullità, annullabilità, rescissione, inesistenza, sono, invece, inammissibili nei confronti del garantito, atteso che il sistema di rivalse riconosciute in capo al garante nei confronti del debitore conferisce, ad ogni modo, tutela al primo, che potrà, quindi, agire in regresso e per l'intero nei confronti del debitore stesso;
quest'ultimo potrà, a sua volta, far valere le sue ragioni agendo nei confronti del creditore-beneficiario ove questi abbia escusso la garanzia in modo illegittimo). Si tratta, come è noto, di un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi espressamente codificate, il quale è diretto a precludere l'esercizio fraudolento o sleale dei diritti di volta in volta attribuiti dall'ordinamento, paralizzando l'efficacia dell'atto che ne costituisce la fonte o giustificando il rigetto della domanda giudiziale fondata sul medesimo, ogni qualvolta l'attore abbia sottaciuto situazioni sopravvenute al contratto ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto, ovvero abbia avanzato richieste di pagamento prima facie abusive o
8 fraudolente, o, ancora, abbia contravvenuto al divieto di venire contra factum proprium.
Con specifico riguardo al contratto autonomo di garanzia, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale - che, come si è già detto, contraddistingue quel contratto rispetto alla fideiussione - comporta che, ai fini dell'exceptio doli, il garante non possa limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma debba far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (cfr. Cass. civ. n. 16213 del 2015; Cass. civ. n. 15216 del 2012).
Nella specie, l'opposta ha versato in atti le polizze fideiussorie controverse su cui fonda la propria pretesa creditoria, mentre le contestazioni dell'opponente sulla arbitrarietà dell'escussione delle garanzie per la mancanza di previa approfondita istruttoria, oltre che generiche, non sono fondate su idonea prova.
In particolare, con riferimento alle posizioni contestate, risulta dagli atti quanto segue:
1) ha firmato la Convenzione il 21/09/2016 e ha sottoscritto la polizza Parte_2 fideiussoria il 26/10/2016; ha ricevuto in acconto la somma pari ad € 24.080,50, erogata con determina n. 3687 del 14/12/2016 e mandato n. 8791 del 14/12/2016. Il 6/7/2017 ha caricato un'istanza di rinuncia alla fase 2 con richiesta di esonero dall'obbligo di restituzione della somma incamerata, deducendo che il partner aveva violato gli accordi Controparte_6 contrattuali;
Dalla lavorazione dell'istanza emerge che:
- da progetto approvato le date di fase 1 sono 16/1/2017 - 13/10/2017;
- lo studente realizzava la fase 1 dal 16/1/2017 al 14/04/2017 come da attestazione di frequenza emessa dall'ente di fase 1 ( ; Controparte_6
- si registrava un minor costo sulla voce “indennità vitto e alloggio” in quanto l'importo approvato era stato di € 9.675, mentre quello ammissibile era pari ad € 3.153,33, con una quota da restituire di € 6.521,67;
2) IA CH ha firmato la Convenzione il 30/01/2017 e ha sottoscritto la polizza fideiussoria il 13/02/2017. Il 1°/2/2017 ha caricato l'istanza “Richiesta Modifica”, con cui ha ridotto la Fase
9 1 da 6 a 5 mesi. Pagamenti ricevuti: acconto pari ad € 3.396,12 con determina n. 2306 del
26/07/2017 e mandato n. 5639 del 27/07/2017; - primo pagamento work experience fase 1 pari a
€ 3.000,00 con determina n. 3949 del 6/12/2017 e mandato n. 9276 del 11/12/2017. Ha caricato l'istanza “Termina Fase 1” il 27/11/2017 e la documentazione di Fase 1, realizzata dall'1/2/2017 al 30/6/2017, che veniva riconosciuta. A seguito di questa istanza, la beneficiaria non proseguiva le attività.
3) ha firmato la Convenzione il 22/09/2016 (allegato 4), ha sottoscritto Parte_5 la polizza il 29/9/2016. Pagamenti ricevuti:
- acconto pari a € 3.362,07 con determina n. 3485 del 23/11/2016 e mandato n. 8127 del
23/11/2016
- primo pagamento fase 1 pari a € 1200 con determina n. 421 del 15/02/2017 e mandato n. 973 del 20/02/2017
- secondo pagamento fase 1 pari a € 1.800,00 con determina n. 1361 del 03/05/2017 e mandato n.
3319 del 05/05/2017
- pagamento fase 2 pari a € 600,00 con determina n. 33 del 22/01/2018 e mandato n. 318 del
29/01/2018.
La richiesta di restituzione sottesa all'escussione della garanzia era relativa al fatto che, a seguito di ulteriori controlli finalizzati all'attività di rendicontazione, era stato riscontrato che le mensilità di tirocinio della fase 1 ammissibili erano pari a quattro (ovvero dicembre 2016 e gennaio, febbraio e marzo 2017), per complessivi € 2.400, mentre la studentessa aveva ricevuto pagamenti relativi alle indennità di fase 1 per € 3.000, come da verifica sui pagamenti effettuati, quindi il 10/1/2018 era stata inviata la richiesta di restituzione di € 600.
4) ha firmato la convenzione l'11/10/2016 e ha sottoscritto la polizza il 27/1/2017. Persona_2
Pagamenti ricevuti: acconto pari ad € 2.321,83 con determina n. 755 del 9/3/2017 e mandato n.
1709 del 13/03/2017; primo pagamento fase 1 pari a € 3000 con determina n. 2306 del
26/07/2017 e mandato n. 5639 del 27/07/2017; primo pagamento fase 2 pari a € 1.688,80 con determina n. 295 del 13/02/2017 e mandato n. 733 del 15/02/2018; secondo pagamento fase 2 pari a € 600,00 con determina n. 710 del 16/03/2018 e mandato n. 1706 del 21/03/2018.
La fase 1 è stata realizzata dall'1/2/2017 al 30/6/2017. Il 4 aprile veniva caricata l'istanza
Richiesta Indennità fase 1 relativa al periodo febbraio - aprile. Il costo di indennità del mese di aprile 2017 (€ 600) non è stato riconosciuto, poiché è stata registrata una frequenza inferiore ai parametri richiesti (risulta aver svolto 13 giorni di lavoro e non almeno 15 come da bando). La
10 richiesta di restituzione inviata il 5/3/2018 era pari a € 488,80 ed era dovuta a una compensazione fra € 600 da restituire per frequenza inferiore ed € 111,20 dovuti ad una decurtazione non dovuta sulla voce vitto e alloggio, infatti il pagamento di indennità fase 2, invece di € 1800 era stato di € 1688,80. La restituzione dipende dal fatto che l'indennità del mese di aprile non era ammissibile.
5) ha firmato la convenzione il 10/11/2016 e ha sottoscritto la polizza fideiussoria Persona_3 il 17/11/2016.
Pagamenti ricevuti: acconto pari a € 13.179,29 con determina n. 755 del 9/3/2017 e mandato n.
1709 del 13/03/2017; pagamento fase 2 pari a € 1.800 con determina n. 710 del 16/03/2018 e mandato n. 1706 del 21/03/2018. Il 6/10/2017 il beneficiario caricava l'istanza “Termina Fase 1”
e il 10/10/2017 veniva completata con esito positivo e con un minor costo sulla voce “indennità di vitto e alloggio” pari a € 861, per il fatto che l'acconto era stato erogato considerando un'indennità erroneamente pari ad € 5.696, mentre l'importo ammissibile riconosciuto sulla base delle date di fase 1 (3/4/2017 – 15/9/2017) era pari a € 4.835.
6. ha firmato la convenzione l'11/10/2016 e ha sottoscritto la polizza il Persona_4
21/10/2016.
Pagamenti ricevuti: acconto pari ad € 8.731,18 con determina n. 3687 del 14/12/2016 e mandato n. 8791 del 14/12/2016; primo pagamento fase 2 pari di € 1.800 con determina n. 2148 del
07/07/2017 e mandato n. 5175 del 10/07/2017; secondo pagamento fase 2 pari a € 1.800 con determina n. 3010 del 05/10/2017 e mandato n. 7047 del 06/10/2017.
Il 27/2/2017 il beneficiario caricava l'istanza “Termina Fase 1”, il 28/2/2017 l'istanza veniva completata con esito positivo e con un minor costo sulla voce “indennità di vitto e alloggio” pari a € 402,3 e il 29/11/2018 veniva inserita a sistema l'istanza “Richiesta di restituzione” per un importo pari ad € 402,3.
In fase di erogazione dell'acconto l'importo dell'indennità vitto e alloggio (€ 1.370) veniva calcolato sulla base delle date inserite a sistema dal beneficiario in fase di presentazione di progetto (1/11/2016 – 31/01/2017), mentre quelle attestate dall'Ente di fase 1 (25/11/2016 –
28/01/2017) e presentate con l'istanza “Termina Fase 1”, giustificano un importo ammissibile della voce “indennità vitto e alloggio” pari a € 953,6 con un disavanzo di € 402,3.
Non si trattava di errore di calcolo del beneficiario, bensì di semplice attività di rendicontazione sulla base delle date inserite a sistema.
7. ha firmato la convenzione il 16/09/2017 e ha sottoscritto la polizza Parte_18
11 fideiussoria il 29/09/2017.
Pagamenti: acconto pari ad € 22.344,67 con determina n. 3460 del 09/11/2017 e mandato n. 8472 del 17/11/17. Il 21/9/2917 la studentessa effettuava una modifica progettuale, cambiando destinazione (Olanda invece che Gran Bretagna) ed il 26/11/2018 caricava l'istanza “Termina
Fase 1”, il 28/11/2018 l'istanza veniva lavorata con esito positivo, con un'anomalia generata dal sistema: l'acconto era stato infatti erogato su tempi e destinazione indicati dal preventivo di candidatura (corso in Gran Bretagna) e non da quelli richiesti nella modifica presentata precedentemente all'acconto (corso in Olanda). Per questo motivo, si generava un disavanzo pari ad € 2159.87.
8) ha firmato la convenzione il 16/1/2018 e ha sottoscritto la polizza Parte_26 fideiussoria il 23/1/2018.
Pagamenti ricevuti: acconto di € 5.120,79 con determina n. 335 del 16/02/2018 e mandato n. 917 del 22/2/2018. Il candidato non realizzava il progetto.
9) ha firmato la Convenzione il 19/9/2018 (allegato 14) e ha sottoscritto la Parte_30
Polizza il 15/11/2018. Pagamenti ricevuti:
Acconto pari a € 12.695,97 con Determina n. 3476 del 07/12/2018 e Mandato n. 9629
31/12/2018. Il 17/6/2019 la beneficiaria caricava l'istanza “Termina Fase 1”, il 18/6/2019
l'istanza veniva messa in stato di pending e veniva inviata la richiesta di integrazione dei documenti mancanti e necessari ad ammettere i costi di fase 1 come richiesto dall'Avviso
Pubblico, nello specifico:
- l'attestazione di Frequenza (Allegato 9) fornito dall'Ente di Formazione di fase 1;
- le contabili dei bonifici effettuati per l'acquisto del Corso di Formazione di Fase 1- La polizza sanitaria rilasciata dall'Ente con cui era stata stipulata.
La studentessa non ha mai risposto alla richiesta di integrazione inviata a seguito del caricamento della documentazione di fase 1.
10) ha firmato la convenzione il 19/9/2018 e ha sottoscritto la polizza Parte_33 fideiussoria il 25/09/2018.
Pagamenti ricevuti: acconto pari ad € 9.413,79 con determina n. 3497 del 21/11/2018 e mandato n. 8596 del 27/11/2018. Lo studente caricava l'istanza di rinuncia il 12/2/2019.
E', dunque, evidente la fondatezza della pretesa creditoria dell'ingiungente, non confutata dalle avverse eccezioni, prive di idonea allegazione e supporto probatorio.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
12 Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all'articolo
96 c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria della convenuta deve essere respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 2/2/2023 dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 contrariis reiectis:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19934/2022, N.R.G. 57729/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 18/11/2022;
RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dall
[...]
; Controparte_2
NA l'opponente a rifondere alla controparte le spese processuali, che liquida in €
12.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per le spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 12/12/2025.
Il Giudice dr. Tommaso Martucci
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