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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 4428 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4428 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLA PALLUCCA Parte_1
ricorrente
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO CUBEDDU
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente in epigrafe indicato ha CP_2 esposto: - di essere titolare dell'assegno n. 04412557 cat. AS (assegno sociale) con decorrenza dal 01.02.2014;
- che, con distinti provvedimenti del 09.08.2022, l' gli comunicava la revoca CP_2 definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2017 ai sensi dell'art. 35, comma 10/bis D.L. 207/2008, chiedendo, al contempo, la restituzione della somma complessiva di € 16.813,68 a titolo di somme indebitamente percepite per gli anni
2018 e 2019;
- che detti provvedimenti erano motivati dalla mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2017;
- di aver presentato, in data 04.10.2022, domanda di ricostituzione reddituale;
- che, con disposizione n. 700902-22-0090 del 18.01.2023 l' , a seguito di CP_2 ricorso amministrativo, procedeva in autotutela alla rettifica del provvedimento del
09.08.2022, annullando l'indebito per l'importo di € 8.458,22 afferente al periodo
01.01.2019/31.12.2019;
Lamentando il mancato annullamento anche dell'indebito relativo al periodo
01.01.2018 – 31.12.2018, pari ad € 8.370,83 e deducendo di non essere mai stato titolare di redditi ulteriori rispetto al medesimo assegno sociale, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, di “- dichiarare CP_ illegittimi ed annullare i provvedimenti adottati dall' con comunicazioni datate
09.08.2022 di revoca definitiva della prestazione cat. AS n. 04412557, di rideterminazione del predetto assegno sociale e di richiesta indebito per l'importo di € 8.370,83 per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 per come rideterminato a seguito della disposizione n. 700902-22-0090 del 18.01.2023 di rettifica in CP_2 autotutela dei provvedimenti del 09.08.2022, e di tutti gli atti conseguenti e/o connessi;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno sociale per l'anno 2018; - per l'effetto condannare l'
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, alla restituzione di qualsivoglia somma sino ad oggi trattenuta al ricorrente in ragione della comunicazione del provvedimento di indebito impugnato con il presente ricorso e di tutti gli atti ad esso conseguenti e/o connessi”.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2 La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 25.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come sopra osservato, con provvedimento comunicato al ricorrente in data
09.08.2022, l' ha revocato l'assegno sociale di cui il ricorrente era titolare per CP_2 omessa comunicazione dei redditi dal medesimo percepiti per l'anno 2017 (all. 1 ricorso).
Al riguardo, giova osservare che l'art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. c) del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, prevede che:
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 di cui alla L.
30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto per l'anno in corso”. La ratio di tale normativa è, evidentemente, quella di porre l'ente che eroga la prestazione nelle condizioni di venire tempestivamente a conoscenza di variazioni della situazione reddituale del beneficiario della prestazione, onde poter provvedere all'adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti.
Deve dunque ritenersi, anche alla luce di un'interpretazione letterale della disposizione suindicata, che la stessa preveda un obbligo di comunicazione della situazione reddituale solo per quei soggetti, titolari di una prestazione assistenziale legata al reddito, che pur non essendo tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ai fini impositivi, percepiscano un reddito tale da incidere sulla prestazione di cui godono.
Questa impostazione trova conferma nella stessa circolare dell' n. 195 del CP_2
30/11/2015 riguardante proprio l'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010
(doc. 9 fascicolo di parte ricorrente), in cui si legge che “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 (tra cui l'assegno sociale) sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni.
Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel CP_1
Casellario Centrale dei pensionati)”.
Orbene, nel caso di specie, risulta dalla documentazione versata in atti che la situazione reddituale del ricorrente, nell'anno in contestazione (2017), era rimasta invariata rispetto a quella che aveva legittimato l'erogazione della prestazione stessa, non avendo egli percepito alcun reddito ulteriore rispetto all'assegno sociale.
Ne consegue che l' non poteva revocare l'assegno in questione, né, a maggior CP_2 ragione, pretendere la restituzione di quanto percepito dal ricorrente in relazione agli anni 2018 e 2019.
Del resto, sul punto, nulla è stato dedotto dall'ente convenuto, il quale non ha nemmeno chiarito per quale ragione, a fronte della domanda di ricostituzione reddituale presentata dal ricorrente in data 4 ottobre 2022 - con cui il medesimo ha dichiarato i redditi percepiti dal 2017 - sia stato annullato il solo indebito relativo alle quote di assegno sociale percepite nell'anno 2019, mentre non è stato annullato l'indebito relativo all'anno 2018, nonostante l'assoluta identità di presupposti.
Per tali ragioni, in accoglimento della domanda proposta con il ricorso, deve in questa sede dichiararsi non dovuta dal ricorrente la somma di € 8.370,83 richiesta in restituzione dall' a titolo di quote di assegno sociale indebitamente percepite CP_2 per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 con provvedimento del 9.08.2022, come rettificato dalla successiva nota del 18.01.2023, con cui è stato annullato l'indebito relativo all'anno 2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che non deve restituire all' la somma di Parte_1 CP_2
CP_
€.8.370,83 richiesta dall' convenuto a titolo di quote di assegno sociale indebitamente percepite per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € CP_2
2.697,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Tivoli, 23/12/2025
Il Giudice
OR Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4428 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLA PALLUCCA Parte_1
ricorrente
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO CUBEDDU
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente in epigrafe indicato ha CP_2 esposto: - di essere titolare dell'assegno n. 04412557 cat. AS (assegno sociale) con decorrenza dal 01.02.2014;
- che, con distinti provvedimenti del 09.08.2022, l' gli comunicava la revoca CP_2 definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2017 ai sensi dell'art. 35, comma 10/bis D.L. 207/2008, chiedendo, al contempo, la restituzione della somma complessiva di € 16.813,68 a titolo di somme indebitamente percepite per gli anni
2018 e 2019;
- che detti provvedimenti erano motivati dalla mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2017;
- di aver presentato, in data 04.10.2022, domanda di ricostituzione reddituale;
- che, con disposizione n. 700902-22-0090 del 18.01.2023 l' , a seguito di CP_2 ricorso amministrativo, procedeva in autotutela alla rettifica del provvedimento del
09.08.2022, annullando l'indebito per l'importo di € 8.458,22 afferente al periodo
01.01.2019/31.12.2019;
Lamentando il mancato annullamento anche dell'indebito relativo al periodo
01.01.2018 – 31.12.2018, pari ad € 8.370,83 e deducendo di non essere mai stato titolare di redditi ulteriori rispetto al medesimo assegno sociale, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, di “- dichiarare CP_ illegittimi ed annullare i provvedimenti adottati dall' con comunicazioni datate
09.08.2022 di revoca definitiva della prestazione cat. AS n. 04412557, di rideterminazione del predetto assegno sociale e di richiesta indebito per l'importo di € 8.370,83 per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 per come rideterminato a seguito della disposizione n. 700902-22-0090 del 18.01.2023 di rettifica in CP_2 autotutela dei provvedimenti del 09.08.2022, e di tutti gli atti conseguenti e/o connessi;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno sociale per l'anno 2018; - per l'effetto condannare l'
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, alla restituzione di qualsivoglia somma sino ad oggi trattenuta al ricorrente in ragione della comunicazione del provvedimento di indebito impugnato con il presente ricorso e di tutti gli atti ad esso conseguenti e/o connessi”.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2 La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 25.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come sopra osservato, con provvedimento comunicato al ricorrente in data
09.08.2022, l' ha revocato l'assegno sociale di cui il ricorrente era titolare per CP_2 omessa comunicazione dei redditi dal medesimo percepiti per l'anno 2017 (all. 1 ricorso).
Al riguardo, giova osservare che l'art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. c) del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, prevede che:
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 di cui alla L.
30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto per l'anno in corso”. La ratio di tale normativa è, evidentemente, quella di porre l'ente che eroga la prestazione nelle condizioni di venire tempestivamente a conoscenza di variazioni della situazione reddituale del beneficiario della prestazione, onde poter provvedere all'adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti.
Deve dunque ritenersi, anche alla luce di un'interpretazione letterale della disposizione suindicata, che la stessa preveda un obbligo di comunicazione della situazione reddituale solo per quei soggetti, titolari di una prestazione assistenziale legata al reddito, che pur non essendo tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ai fini impositivi, percepiscano un reddito tale da incidere sulla prestazione di cui godono.
Questa impostazione trova conferma nella stessa circolare dell' n. 195 del CP_2
30/11/2015 riguardante proprio l'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010
(doc. 9 fascicolo di parte ricorrente), in cui si legge che “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 (tra cui l'assegno sociale) sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni.
Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel CP_1
Casellario Centrale dei pensionati)”.
Orbene, nel caso di specie, risulta dalla documentazione versata in atti che la situazione reddituale del ricorrente, nell'anno in contestazione (2017), era rimasta invariata rispetto a quella che aveva legittimato l'erogazione della prestazione stessa, non avendo egli percepito alcun reddito ulteriore rispetto all'assegno sociale.
Ne consegue che l' non poteva revocare l'assegno in questione, né, a maggior CP_2 ragione, pretendere la restituzione di quanto percepito dal ricorrente in relazione agli anni 2018 e 2019.
Del resto, sul punto, nulla è stato dedotto dall'ente convenuto, il quale non ha nemmeno chiarito per quale ragione, a fronte della domanda di ricostituzione reddituale presentata dal ricorrente in data 4 ottobre 2022 - con cui il medesimo ha dichiarato i redditi percepiti dal 2017 - sia stato annullato il solo indebito relativo alle quote di assegno sociale percepite nell'anno 2019, mentre non è stato annullato l'indebito relativo all'anno 2018, nonostante l'assoluta identità di presupposti.
Per tali ragioni, in accoglimento della domanda proposta con il ricorso, deve in questa sede dichiararsi non dovuta dal ricorrente la somma di € 8.370,83 richiesta in restituzione dall' a titolo di quote di assegno sociale indebitamente percepite CP_2 per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 con provvedimento del 9.08.2022, come rettificato dalla successiva nota del 18.01.2023, con cui è stato annullato l'indebito relativo all'anno 2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che non deve restituire all' la somma di Parte_1 CP_2
CP_
€.8.370,83 richiesta dall' convenuto a titolo di quote di assegno sociale indebitamente percepite per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € CP_2
2.697,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Tivoli, 23/12/2025
Il Giudice
OR Busoli