Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 19 febbraio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 1349/2023, alle ore 10,30 è comparso l'Avv. Igor Costa, per parte appellante, nonché il Procuratore dello Stato Laura Fatano per parte appellata i quali discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione;
l'Avv. Costa insiste nella liquidazione delle spese del giudizio con il gratuito patrocinio;
è presente ai fini della pratica legale la dott.ssa Per_1
[...]
tanto premesso
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di conIGlio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 19 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta in grado d'appello al R.G. 1349/2023 tra
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Messina Via Santa Cecilia n. 98 C.F._1
Is. 115, presso lo studio dell'Avv. COSTA IGOR dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
appellante e
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Messina, presso i cui uffici domicilia per legge, in via dei Mille, is. 122, n. 64;
appellata
Avente ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo – fase di appello
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19 febbraio 2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato, la IG.ra proponeva davanti Parte_1
a questo Tribunale, appello parziale avverso la sentenza n. 17/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rometta il 27/01/2023 e depositata il 03/02/2023, nella parte in cui era stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta al verbale n. 310549831 (serie 2019 n. 0480498) di contravvenzione al Codice Stradale.
In particolare, l'appellante esponeva che, in data 6 agosto 2022, i Carabinieri della Stazione di Roccavaldina avevano elevato, nei confronti della IG.ra 1) verbale Pt_1
n. 419557633, serie 2020 n. 0495576, per violazione dell'art. 141 c. 3 e 8, poiché
“conducente del veicolo sopra indicato ometteva di regolare adeguatamente la velocità in ore notturne in prossimità di attività commerciali e luoghi affollati da persone causando incidente stradale condanni a persone/cose. Infrazione commessa in data 06/08/2022, accertata alle ore 03:00 dalla figlia minore di anni 18, Per_2
nata a [...] il31/10/2004”, con conseguente attribuzione della sanzione
[...] pecuniaria pari a complessivi € 116,00 (con pagamento in misura ridotta del 30% entro 5 giorni corrispondente ad € 81,20) e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida;
2) verbale n. 310549831, serie 2019 n. 0480498, per violazione dell'art. 116 c. 15 e 17, poiché “circolava alla guida del predetto veicolo senza essere munito della patente di guida poiché mai conseguita”. Le infrazioni erano state accertate in seguito ad un incidente stradale con feriti, verificatosi all'intersezione tra via Vittorio Emanuele e via Marina nel territorio del Comune di Spadafora (Me) cagionato dalla figlia minore alla guida di una autovettura Hyundai tg. EP299JG, di proprietà Persona_2 dell'appellante. La conducente era risultata sprovvista della patente di guida e, in quanto minorenne, i militari avevano contestato alla IG.ra , nella veste Parte_1 di genitore esercente la responsabilità genitoriale, la violazione dell'art. 116 c.15 e 17 del C.d.S. nonché l'inosservanza dell'art. 141 c.3 e 8 del C.d.S.
L'odierna appellante riferiva di aver chiesto in primo grado l'annullamento di entrambi i verbali, e che il Giudice di Pace aveva annullato il verbale n. 419557633, confermando invece la legittimità del verbale n. 310549831, concedendo tuttavia la possibilità di pagamento in misura ridotta nei 5 giorni successivi decorrenti dalla data del deposito della sentenza. L'appello si fonda su un unico motivo in atti meglio specificato e, segnatamente, sulla erroneità e contraddittorietà della motivazione limitatamente alla parte in cui il Giudice di Pace di Rometta ha dichiarato legittimo il verbale di contestazione n. 310549831, serie 219 n. 0480498 attribuendo, tuttavia, alla ricorrente la facoltà del pagamento, entro cinque giorni dalla data di comunicazione del deposito della motivazione della presente sentenza, in misura ulteriormente ridotta del 30%, della sanzione amministrativa pecuniaria. Ritiene, infatti, l'appellante che l'assenza di dette indicazioni comporti la nullità del verbale ai sensi degli artt. 200 C.d.S. e 383 del regolamento di attuazione al Codice della strada (DPR 495/1992)
Per le ragioni suesposte, la IG.ra chiedeva che il Tribunale volesse Parte_1
“riformare parzialmente la sentenza impugnata n. 17/2023 del Giudice di Pace di Rometta depositata in Cancelleria il 03/02/2023 e non notificata, limitatamente al verbale di accertamento n. 310549831, ricostruendo i fatti nei termini di cui alla presente esposizione e per l'effetto annullare il verbale di contravvenzione n. 310549831 elevato dalla Legione dei Carabinieri della Stazione di Roccavaldina in data 06 agosto 2022, giusta premessa. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio oltre IVA, CPA e spese generali.”
Si costituiva la appellata, la quale sottolineava la legittimità del verbale CP_1 impugnato, valido anche in assenza dell'avviso relativo al pagamento in misura ridotta. e chiedeva la conferma della sentenza.
La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che ci occupa ha ad oggetto le doglianze che l'appellante Parte_1 muove avverso la sentenza del Giudice Pace di Messina, nella parte in cui ha dichiarato legittimo il verbale n. 310549831, serie 2019 n. 0480498, per violazione dell'art. 116 c. 15 e 17, poiché “circolava alla guida del predetto veicolo senza essere munito della patente di guida poiché mai conseguita”.
Con un unico motivo di impugnazione l'appellante ne evidenza la nullità poiché i verbalizzanti hanno omesso di indicare la possibilità di pagamento in misura ridotta e l'ammontare del relativo importo.
L'art. 383, 2 comma, del regolamento di esecuzione al Codice della Strada prevede che
“L'accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso.
La Suprema Corte, tuttavia, sul punto ha affermato che “In tema di violazioni del codice della strada, l'omessa informazione da parte dell'organo accertatore circa la possibilità e il termine del pagamento, da parte del trasgressore, della sanzione pecuniaria in misura ridotta non inficia la legittimità del verbale di contestazione.” (Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 28724 del 04/10/2022). Il ragionamento operato dai giudici della Corte di Cassazione, che qui si condivide, evidenza come il diritto di effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta - qualsiasi sia la fonte normativa della possibile riduzione - non impone che al trasgressore venga data anche comunicazione di tale suo diritto, costituendo quest'ultima oggetto di una mera facoltà e non di un obbligo dell'organo accertatore. Con l'effetto che il difetto di detto avviso, meramente estrinseco all'illecito amministrativo contestato e attinente al tema delle modalità esecutive della sanzione pecuniaria irrogata, non può inficiare la legittimità intrinseca del verbale di contestazione.
Nel merito, quindi il verbale può considerarsi legittimo, a ciò va aggiunto che il Giudice di Pace, accogliendo la richiesta della stessa opponente, oggi appellante, ha rimesso in termini la stessa e ha consentito il pagamento in misura ridotta anche a seguito del deposito della sentenza.
Per tutto quanto sopra, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza appellata n. 17/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rometta il 27/01/2023 e depositata in Cancelleria il 03/02/2023 e non notificata. Ogni altra questione è assorbita.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e gravano su e in favore della . Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 impugnata n. 17/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rometta il 27/01/2023 e depositata in Cancelleria il 03/02/2023.
- Condanna alla rifusione in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali per il presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1278,00, oltre IVA e cassa, se dovute, spese generali, come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002. Così deciso in Messina, il 19 febbraio 2025
IL GIUDICE Dott. Mauro Mirenna Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.