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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/12/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 463/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 463 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli, Parte_1 C.F._1
Via Nuova Poggioreale 45/a, presso lo studio dell'avv. Alessandro Raiano che lo difende in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(P.IVA , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv.to Barbara Pezzanera presso il cui studio in Roma alla via Anastasio
Secondo n. 442 è elettivamente domiciliata in forza di procura rilasciata su foglio separato
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANmaria Controparte_2 P.IVA_2
Rak, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale del in Piazza XIX CP_2
pagina 1 di 11 Maggio n. 10, come da procura rilasciata su foglio separato
APPELLATI E
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 213/24 CP_4
depositata il 18.09.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti costituite concludevano come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa era, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto
– in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 - all'udienza del
12.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui era stato respinto il ricorso dallo stesso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 05720239000818960000 e le cartelle di pagamento ad essa sottese, fondato sulla eccepita nullità delle stesse per omessa ed illegittima notifica, con conseguente prescrizione delle pretese ivi contenute.
L'appellante con un primo motivo di appello deduceva la “Nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dal Giudice di prime cure, sui vizi di notifica delle propedeutiche cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione impugnata - Violazione o falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c.; -Violazione o falsa applicazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, nonché art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”, denunciando l'erroneità della decisione di primo grado,
pagina 2 di 11 nella parte in cui era stato ritenuto il pregresso, corretto perfezionamento delle notifiche delle cartelle esattoriali sottese alla intimazione di pagamento ex art. 143
c.p.c., evidenziando che nella specie non ricorreva – come indicato nelle relate - un'ipotesi di irreperibilità assoluta, bensì un semplice tentativo di notifica ad indirizzo errato, risiedendo il destinatario all'epoca nel Comune di Fondi (LT) alla
IA AN MA n. 61/A fin dal 17.07.2005, come da certificato storico di residenza dello stesso Comune rilasciato il 23.06.2020, mentre i tentativi di notifica delle cartelle di pagamento depositate erano stati effettuati presso il differente indirizzo di “via Covino snc – , seguendone che le notifiche in questione CP_4
dovevano intendersi non perfezionate.
Con un secondo motivo l'appellante lamentava “nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dal giudice di prime cure, con riguardo ai titoli esecutivi, nonchè all'eccepita prescrizione del credito vantato” evidenziando, tra l'altro: che “La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre
1992 n. 546, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti" (Cass. Civ.,
SS. UU., 25.07.2007, n. 16412); che in altri termini, in caso di impossibilità di proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo nelle forme e nei tempi previsti, il ricorso andava proposto (...) dalla notifica del primo atto che aveva determinato la conoscenza del merito contributivo, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare;
che nella fattispecie il primo atto con il quale l'opponente era stato posto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa era rappresentato dalla conoscenza delle cartelle di pagamento mediante l'atto di intimazione notificato dall' in data 08 maggio 2023, Controparte_1
pagina 3 di 11 atteso che prima di tale data non risultava essere dimostrato che l'opponente avesse avuto effettiva conoscenza del contenuto delle stesse cartelle;
che l'art. 28 della
Legge 689/81 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione;
che, nella specie, detto termine era senz'altro decorso;
che il credito vantato con il ruolo correlato alla cartella di pagamento n.
05720160037768001000 , per contrav. codice della strada ex legge Controparte_2
689/81, riferimento del debito anno 2013, risultava estinto per prescrizione quinquennale già alla data del 01/01/2019; che il credito vantato con il ruolo correlato alla cartella di pagamento n. 05720170023653614000 Controparte_3
(riferimento del debito anno 2013), per contrav. codice della strada ex legge 689/81, risultava estinto per prescrizione quinquennale già alla data del 01/01/2019; che il credito vantato con il ruolo correlato alla cartella n. 05720190024640079000
(riferimento del debito anno 2014), per contrav. codice della Controparte_3
strada ex legge 689/81, risultava estinto comunque per prescrizione quinquennale già alla data del 01/01/2020; che in merito invece al credito vantato con ruolo esattoriale correlato alla cartella di pagamento n. 05720180005052781000
[...]
(riferimento del debito anno 2016), per contrav. codice della strada ex legge CP_4
689/81, lo stesso risultava estinto comunque per prescrizione quinquennale alla data del 01/03/2023, pur considerando la sospensione del termine previsto dalla normativa emergenziale Covid19; che il termine iniziale del diritto di credito vantato coincideva chiaramente con la dichiarata data di contrav. al c.d.s. del 21/08/2016
(verbale n. 43797/A del 21/08/2016) indicata in atti dal resistente Controparte_4
(verbale comunque mai notificato al ricorrente).
Con un ultimo motivo di appello il sig. censurava la “nullità della Pt_1
sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dal giudice di prime cure, in quanto non si è pronunciato su un punto rilevante della controversia”, deducendo, tra l'altro, che ai sensi dell'art. 182 c.p.c. “Il giudice istruttore verifica d'ufficio la
pagina 4 di 11 regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa” e che a tali precetti non si era assolutamente attenuto il Giudice di prime cure con la decisione impugnata, laddove aveva omesso di esaminare d'ufficio il difetto di rappresentanza o di autorizzazione (pur sollevato dal ricorrente con note trattazione udienza) in merito all'assenza della procura notarile (atto notaio - repertorio nr Persona_1
180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023) unitamente alla memoria di costituzione
(in primo grado) della resistente e che si chiedeva, quindi, all'Ecc.mo CP_5
Tribunale adito di accertare l'assenza in atti della procura notarile (atto notaio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, riportata Persona_2
Contr nell'atto di controdeduzioni ); verificare, quindi, il difetto di rappresentanza e
Contr dichiarare illegittimo l'atto di costituzione di primo grado della convenuta .
Il sig. concludeva come di seguito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Latina, Pt_1
contrariis reiectis, accogliere il gravame proposto con il presente atto e, per l'effetto:
1. in accoglimento delle motivazioni indicate nell'atto di appello, ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di in persona dell'avv. Giovanni Pesce, n. CP_4
213/2024 cronologico n. 1172/2024, depositata in data 18.09.2024, accogliere la domanda di opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
05720239000818960000, in relazione alla cartella di pagamento n.
05720160037768001000, cartella di pagamento n. 05720170023653614000, cartella di pagamento n. 05720180005052781000, nonché cartella di pagamento n.
05720190024640079000, in quanto illegittime.
4. Condannare i convenuti al
pagina 5 di 11 pagamento delle spese e competente professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.”.
L' e il costituitisi in Controparte_1 Controparte_2
giudizio, chiedevano il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto e in diritto e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Il e il ritualmente evocati in giudizio, non Controparte_3 Controparte_4
si costituivano.
La causa, di natura documentale, era discussa e decisa ex art. 281sexies
c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n.
117/25 – all'udienza del 12.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter
c.p.c..
Preliminare è la declaratoria di contumacia del e del Controparte_3
non costituitisi, pur essendo stati ritualmente citati a comparire. Controparte_4
Venendo al merito, il primo motivo di appello è fondato e come tale deve essere accolto.
Ed invero, secondo la giurisprudenza della Cassazione, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017).
Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. n. 24107 del 2016), il che val quanto dire, come affermato da
Cass. n. 18385 del 2003, che "l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione
pagina 6 di 11 della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione" (Cass. civ. n. 40467/21).
Va inoltre rammentato che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c, non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza: a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n. 19012 del 2017).
Tornando al caso che ci occupa, dalla documentazione allegata in atti da parte appellata nel giudizio di primo grado si evince che la notifica delle cartelle esattoriali sottese all'atto di intimazione è stata tentata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con esito di irreperibilità de destinatario per “indirizzo insufficiente”.
Ebbene, la mera indicazione di cui sopra, al cospetto dell'accertata residenza anagrafica, evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo del requisito della effettività delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state le "effettive" ricerche compiute, rilevante nel caso di specie come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c., comma 2): in mancanza, infatti, della specifica indicazione delle effettive ricerche compiute, il generico inciso "…dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario in quanto: sconosciuto" è inidoneo – alla stregua dell'impostazione giurisprudenziale poc'anzi richiamata - ad integrare un fatto di cui l'ufficiale giudiziario dia conto nel processo verbale, per il quale incomba sulla parte interessata l'onere di proporre pagina 7 di 11 querela di falso, ma ha la valenza esclusivamente di una valutazione, non assistita, come è noto, dalla precipua efficacia dell'atto pubblico.
Ne segue che non avendo il messo comunale dato conto nella relata delle ulteriori ricerche ed indagini svolte ai fini dell'accertamento della irreperibilità assoluta del destinatario della notifica tentata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., deve ritenersi – conformemente alla richiamata impostazione giurisprudenziale ed in accoglimento del relativo motivo di appello - la nullità della notifica de qua.
Fondato risulta, altresì, il secondo motivo di appello, con cui è stata censurata l'erroneità della decisione del giudice di pace, nella parte in cui non si è ritenuto prescritto il credito portato dalle cartelle sottese all'intimazione di pagamento.
E' pacifico che in caso di impossibilità di proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo nelle forme e nei tempi previsti, il ricorso va proposto con l'impugnazione avverso il primo atto che ha determinato la conoscenza del merito contributivo, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare.
Nel caso che ci occupa, il primo atto con il quale l'opponente era stato posto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa è rappresentato dalla conoscenza delle cartelle di pagamento mediante l'atto di intimazione notificato dall' in data 08.05.2023. Controparte_1
Del tutto correttamente l'appellate ha provveduto, quindi, ad impugnare detto atto facendo valere, con il ricorso, anche i vizi dele cartelle che non era stato possibile sollevare in precedenza.
Ebbene, considerato che l'art. 28 della Legge 689/81 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, nella specie detto termine al momento della notifica dell'atto di intimazione era senz'altro decorso: il credito vantato con il ruolo correlato alla cartella di pagamento n.
05720160037768001000 , per contrav. codice della strada ex legge Controparte_2
689/81 (riferimento del debito anno 2013), risultava infatti estinto per prescrizione pagina 8 di 11 quinquennale già alla data del 01/01/2019; il credito vantato con il ruolo correlato alla cartella di pagamento n. 05720170023653614000 Controparte_3
(riferimento del debito anno 2013), per contrav. codice della strada ex legge 689/81 risultava, del pari, estinto per prescrizione quinquennale già alla data del
01/01/2019; il credito vantato con il ruolo correlato alla cartella n.
05720190024640079000 (riferimento del debito dell'anno 2014), Controparte_3
per contrav. codice della strada ex legge 689/81, risultava estinto per prescrizione quinquennale già alla data del 01/01/2020; il credito, infine, vantato con ruolo esattoriale correlato alla cartella di pagamento n. 05720180005052781000
[...]
(riferimento del debito dell'anno 2016), per contrav. codice della strada ex CP_4
legge 689/81, risultava estinto per prescrizione quinquennale alla data del
01/03/2023, pur considerando la sospensione del termine previsto dalla normativa emergenziale Covid19, dal momento che il termine iniziale del diritto di credito vantato coincideva con la dichiarata data di contrav. al c.d.s. del 21/08/2016
(verbale n. 43797/A del 21/08/2016) indicata in atti dall'appellato CP_4
[...]
Ne discende che, in accoglimento del secondo motivo di appello e previa integrale riforma della gravata sentenza, l'opposizione proposta in primo grado dal sig. avverso l'intimazione di pagamento dovrà essere accolta, con conseguente Pt_1
annullamento dell'atto di intimazione e delle cartelle di pagamento allo stesso sottese.
Il terzo motivo di appello dovrà essere, infine, considerato assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto, quanto ad entrambi i gradi, dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusionali.
P.Q.M.
pagina 9 di 11 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 213/24 depositata il 18.09.2024, ogni ulteriore CP_4
domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia del e del Controparte_3 Controparte_4
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado dall'odierno appellante e previa integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di sopra citata, annulla l'intimazione di CP_4
pagamento n. 05720239000818960000 e le cartelle pagamento alla stessa sottese nn. 05720160037768001000, 05720170023653614000,
05720180005052781000 e 05720190024640079000
3. condanna l' , il il Controparte_1 Controparte_2
e il in solido tra loro, a rifondere a parte Controparte_3 Controparte_4
appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida quanto al primo grado in complessivi €250,00, di cui €207,00 a titolo di compensi professionali ed €43,00 per esborsi e quanto al presente grado in complessivi €426,5, di cui
€362,00 a titolo di compensi professionali ed €64,50 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre a IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina il 13.12.2025.
IL GIUDICE
(Dr. Gianluca Morabito)
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 463 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli, Parte_1 C.F._1
Via Nuova Poggioreale 45/a, presso lo studio dell'avv. Alessandro Raiano che lo difende in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(P.IVA , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv.to Barbara Pezzanera presso il cui studio in Roma alla via Anastasio
Secondo n. 442 è elettivamente domiciliata in forza di procura rilasciata su foglio separato
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANmaria Controparte_2 P.IVA_2
Rak, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale del in Piazza XIX CP_2
pagina 1 di 11 Maggio n. 10, come da procura rilasciata su foglio separato
APPELLATI E
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 213/24 CP_4
depositata il 18.09.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti costituite concludevano come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa era, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto
– in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 - all'udienza del
12.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui era stato respinto il ricorso dallo stesso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 05720239000818960000 e le cartelle di pagamento ad essa sottese, fondato sulla eccepita nullità delle stesse per omessa ed illegittima notifica, con conseguente prescrizione delle pretese ivi contenute.
L'appellante con un primo motivo di appello deduceva la “Nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dal Giudice di prime cure, sui vizi di notifica delle propedeutiche cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione impugnata - Violazione o falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c.; -Violazione o falsa applicazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, nonché art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”, denunciando l'erroneità della decisione di primo grado,
pagina 2 di 11 nella parte in cui era stato ritenuto il pregresso, corretto perfezionamento delle notifiche delle cartelle esattoriali sottese alla intimazione di pagamento ex art. 143
c.p.c., evidenziando che nella specie non ricorreva – come indicato nelle relate - un'ipotesi di irreperibilità assoluta, bensì un semplice tentativo di notifica ad indirizzo errato, risiedendo il destinatario all'epoca nel Comune di Fondi (LT) alla
IA AN MA n. 61/A fin dal 17.07.2005, come da certificato storico di residenza dello stesso Comune rilasciato il 23.06.2020, mentre i tentativi di notifica delle cartelle di pagamento depositate erano stati effettuati presso il differente indirizzo di “via Covino snc – , seguendone che le notifiche in questione CP_4
dovevano intendersi non perfezionate.
Con un secondo motivo l'appellante lamentava “nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dal giudice di prime cure, con riguardo ai titoli esecutivi, nonchè all'eccepita prescrizione del credito vantato” evidenziando, tra l'altro: che “La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre
1992 n. 546, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti" (Cass. Civ.,
SS. UU., 25.07.2007, n. 16412); che in altri termini, in caso di impossibilità di proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo nelle forme e nei tempi previsti, il ricorso andava proposto (...) dalla notifica del primo atto che aveva determinato la conoscenza del merito contributivo, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare;
che nella fattispecie il primo atto con il quale l'opponente era stato posto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa era rappresentato dalla conoscenza delle cartelle di pagamento mediante l'atto di intimazione notificato dall' in data 08 maggio 2023, Controparte_1
pagina 3 di 11 atteso che prima di tale data non risultava essere dimostrato che l'opponente avesse avuto effettiva conoscenza del contenuto delle stesse cartelle;
che l'art. 28 della
Legge 689/81 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione;
che, nella specie, detto termine era senz'altro decorso;
che il credito vantato con il ruolo correlato alla cartella di pagamento n.
05720160037768001000 , per contrav. codice della strada ex legge Controparte_2
689/81, riferimento del debito anno 2013, risultava estinto per prescrizione quinquennale già alla data del 01/01/2019; che il credito vantato con il ruolo correlato alla cartella di pagamento n. 05720170023653614000 Controparte_3
(riferimento del debito anno 2013), per contrav. codice della strada ex legge 689/81, risultava estinto per prescrizione quinquennale già alla data del 01/01/2019; che il credito vantato con il ruolo correlato alla cartella n. 05720190024640079000
(riferimento del debito anno 2014), per contrav. codice della Controparte_3
strada ex legge 689/81, risultava estinto comunque per prescrizione quinquennale già alla data del 01/01/2020; che in merito invece al credito vantato con ruolo esattoriale correlato alla cartella di pagamento n. 05720180005052781000
[...]
(riferimento del debito anno 2016), per contrav. codice della strada ex legge CP_4
689/81, lo stesso risultava estinto comunque per prescrizione quinquennale alla data del 01/03/2023, pur considerando la sospensione del termine previsto dalla normativa emergenziale Covid19; che il termine iniziale del diritto di credito vantato coincideva chiaramente con la dichiarata data di contrav. al c.d.s. del 21/08/2016
(verbale n. 43797/A del 21/08/2016) indicata in atti dal resistente Controparte_4
(verbale comunque mai notificato al ricorrente).
Con un ultimo motivo di appello il sig. censurava la “nullità della Pt_1
sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dal giudice di prime cure, in quanto non si è pronunciato su un punto rilevante della controversia”, deducendo, tra l'altro, che ai sensi dell'art. 182 c.p.c. “Il giudice istruttore verifica d'ufficio la
pagina 4 di 11 regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa” e che a tali precetti non si era assolutamente attenuto il Giudice di prime cure con la decisione impugnata, laddove aveva omesso di esaminare d'ufficio il difetto di rappresentanza o di autorizzazione (pur sollevato dal ricorrente con note trattazione udienza) in merito all'assenza della procura notarile (atto notaio - repertorio nr Persona_1
180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023) unitamente alla memoria di costituzione
(in primo grado) della resistente e che si chiedeva, quindi, all'Ecc.mo CP_5
Tribunale adito di accertare l'assenza in atti della procura notarile (atto notaio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, riportata Persona_2
Contr nell'atto di controdeduzioni ); verificare, quindi, il difetto di rappresentanza e
Contr dichiarare illegittimo l'atto di costituzione di primo grado della convenuta .
Il sig. concludeva come di seguito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Latina, Pt_1
contrariis reiectis, accogliere il gravame proposto con il presente atto e, per l'effetto:
1. in accoglimento delle motivazioni indicate nell'atto di appello, ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di in persona dell'avv. Giovanni Pesce, n. CP_4
213/2024 cronologico n. 1172/2024, depositata in data 18.09.2024, accogliere la domanda di opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
05720239000818960000, in relazione alla cartella di pagamento n.
05720160037768001000, cartella di pagamento n. 05720170023653614000, cartella di pagamento n. 05720180005052781000, nonché cartella di pagamento n.
05720190024640079000, in quanto illegittime.
4. Condannare i convenuti al
pagina 5 di 11 pagamento delle spese e competente professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.”.
L' e il costituitisi in Controparte_1 Controparte_2
giudizio, chiedevano il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto e in diritto e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Il e il ritualmente evocati in giudizio, non Controparte_3 Controparte_4
si costituivano.
La causa, di natura documentale, era discussa e decisa ex art. 281sexies
c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n.
117/25 – all'udienza del 12.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter
c.p.c..
Preliminare è la declaratoria di contumacia del e del Controparte_3
non costituitisi, pur essendo stati ritualmente citati a comparire. Controparte_4
Venendo al merito, il primo motivo di appello è fondato e come tale deve essere accolto.
Ed invero, secondo la giurisprudenza della Cassazione, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017).
Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. n. 24107 del 2016), il che val quanto dire, come affermato da
Cass. n. 18385 del 2003, che "l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione
pagina 6 di 11 della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione" (Cass. civ. n. 40467/21).
Va inoltre rammentato che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c, non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza: a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n. 19012 del 2017).
Tornando al caso che ci occupa, dalla documentazione allegata in atti da parte appellata nel giudizio di primo grado si evince che la notifica delle cartelle esattoriali sottese all'atto di intimazione è stata tentata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con esito di irreperibilità de destinatario per “indirizzo insufficiente”.
Ebbene, la mera indicazione di cui sopra, al cospetto dell'accertata residenza anagrafica, evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo del requisito della effettività delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state le "effettive" ricerche compiute, rilevante nel caso di specie come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c., comma 2): in mancanza, infatti, della specifica indicazione delle effettive ricerche compiute, il generico inciso "…dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario in quanto: sconosciuto" è inidoneo – alla stregua dell'impostazione giurisprudenziale poc'anzi richiamata - ad integrare un fatto di cui l'ufficiale giudiziario dia conto nel processo verbale, per il quale incomba sulla parte interessata l'onere di proporre pagina 7 di 11 querela di falso, ma ha la valenza esclusivamente di una valutazione, non assistita, come è noto, dalla precipua efficacia dell'atto pubblico.
Ne segue che non avendo il messo comunale dato conto nella relata delle ulteriori ricerche ed indagini svolte ai fini dell'accertamento della irreperibilità assoluta del destinatario della notifica tentata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., deve ritenersi – conformemente alla richiamata impostazione giurisprudenziale ed in accoglimento del relativo motivo di appello - la nullità della notifica de qua.
Fondato risulta, altresì, il secondo motivo di appello, con cui è stata censurata l'erroneità della decisione del giudice di pace, nella parte in cui non si è ritenuto prescritto il credito portato dalle cartelle sottese all'intimazione di pagamento.
E' pacifico che in caso di impossibilità di proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo nelle forme e nei tempi previsti, il ricorso va proposto con l'impugnazione avverso il primo atto che ha determinato la conoscenza del merito contributivo, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare.
Nel caso che ci occupa, il primo atto con il quale l'opponente era stato posto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa è rappresentato dalla conoscenza delle cartelle di pagamento mediante l'atto di intimazione notificato dall' in data 08.05.2023. Controparte_1
Del tutto correttamente l'appellate ha provveduto, quindi, ad impugnare detto atto facendo valere, con il ricorso, anche i vizi dele cartelle che non era stato possibile sollevare in precedenza.
Ebbene, considerato che l'art. 28 della Legge 689/81 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, nella specie detto termine al momento della notifica dell'atto di intimazione era senz'altro decorso: il credito vantato con il ruolo correlato alla cartella di pagamento n.
05720160037768001000 , per contrav. codice della strada ex legge Controparte_2
689/81 (riferimento del debito anno 2013), risultava infatti estinto per prescrizione pagina 8 di 11 quinquennale già alla data del 01/01/2019; il credito vantato con il ruolo correlato alla cartella di pagamento n. 05720170023653614000 Controparte_3
(riferimento del debito anno 2013), per contrav. codice della strada ex legge 689/81 risultava, del pari, estinto per prescrizione quinquennale già alla data del
01/01/2019; il credito vantato con il ruolo correlato alla cartella n.
05720190024640079000 (riferimento del debito dell'anno 2014), Controparte_3
per contrav. codice della strada ex legge 689/81, risultava estinto per prescrizione quinquennale già alla data del 01/01/2020; il credito, infine, vantato con ruolo esattoriale correlato alla cartella di pagamento n. 05720180005052781000
[...]
(riferimento del debito dell'anno 2016), per contrav. codice della strada ex CP_4
legge 689/81, risultava estinto per prescrizione quinquennale alla data del
01/03/2023, pur considerando la sospensione del termine previsto dalla normativa emergenziale Covid19, dal momento che il termine iniziale del diritto di credito vantato coincideva con la dichiarata data di contrav. al c.d.s. del 21/08/2016
(verbale n. 43797/A del 21/08/2016) indicata in atti dall'appellato CP_4
[...]
Ne discende che, in accoglimento del secondo motivo di appello e previa integrale riforma della gravata sentenza, l'opposizione proposta in primo grado dal sig. avverso l'intimazione di pagamento dovrà essere accolta, con conseguente Pt_1
annullamento dell'atto di intimazione e delle cartelle di pagamento allo stesso sottese.
Il terzo motivo di appello dovrà essere, infine, considerato assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto, quanto ad entrambi i gradi, dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusionali.
P.Q.M.
pagina 9 di 11 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 213/24 depositata il 18.09.2024, ogni ulteriore CP_4
domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia del e del Controparte_3 Controparte_4
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado dall'odierno appellante e previa integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di sopra citata, annulla l'intimazione di CP_4
pagamento n. 05720239000818960000 e le cartelle pagamento alla stessa sottese nn. 05720160037768001000, 05720170023653614000,
05720180005052781000 e 05720190024640079000
3. condanna l' , il il Controparte_1 Controparte_2
e il in solido tra loro, a rifondere a parte Controparte_3 Controparte_4
appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida quanto al primo grado in complessivi €250,00, di cui €207,00 a titolo di compensi professionali ed €43,00 per esborsi e quanto al presente grado in complessivi €426,5, di cui
€362,00 a titolo di compensi professionali ed €64,50 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre a IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina il 13.12.2025.
IL GIUDICE
(Dr. Gianluca Morabito)
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