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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 82/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 82/2025 avente ad oggetto: affido, collocazione e mantenimento figli minori proposta da
, nata ad [...], il [...], residente in [...]Parte_1
(CN), C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Pasini, C.F._1 ricorrente nei confronti di
, nato ad [...], il [...], residente in [...], Controparte_1
C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Genny Quercia;
C.F._2 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti parte necessaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note congiunte specificate all'udienza del 15.04.2025:
Impegno del padre a lasciare la abitazione entro il 15 ottobre 2025, affido condiviso dei minori, con collocazione alternata dei minori su base settimanale (1 settimana col padre e
1 settimana con la madre), mantenimento diretto da parte del genitore collocatario, spese straordinarie al 50% giusto protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7.7.2017, mutuo fondiario acceso per l'acquisito della casa familiare a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna, A.U. al 50% ciascuno, le festività natalizie verranno godute dai minori metà periodo con ciascun genitore con alternanza nei giorni di Natale e Capodanno, idem per le vacanze pasquali con alternanza nei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, tra giugno e settembre i minori trascorreranno due settimane anche non consecutive di vacanza con ciascuno dei genitori, con accordo da concludersi entro il 30 maggio di ciascun anno, spese di lite compensate tra le parti. pagina 1 di 3 Per il P.M. nulla si oppone (in data 27.1.25).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che dalla relazione more uxorio con il nascevano, rispettivamente, in data CP_1
25.08.2008 e 15.02.2011, i figli e , che la convivenza era diventata Per_1 Per_2 insostenibile per gli atteggiamenti del compagno che la denigrava anche davanti ai figli, che la stessa aveva avuto problemi di salute per i quali non era stata compresa dal compagno,
citava in giudizio , chiedendo disporsi l'affidamento Parte_1 Controparte_1 condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione a sé della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita del padre e la posizione a carico dello stesso di contributo di mantenimento dei minori pari ad euro 600,00 mensili oltre 50% concorso spese straordinarie.
si costituiva in giudizio lamentando che la ricorrente avrebbe allestito in Controparte_2 casa un centro massaggi e si occuperebbe scarsamente della famiglia, nulla opponendo in punto affido condiviso dei minori ma chiedendo disporsi la collocazione presso di sé, l'assegnazione a sé della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita della madre e la posizione a carico della stessa di contributo di mantenimento dei minori pari ad euro
500,00 mensili oltre 50% concorso spese straordinarie. All'udienza fissata ex art 473 bis.21 c.p.c. in data 15.04.2025, le parti, presenti personalmente, erano sentite dal Giudice che ne tentava la conciliazione, all'esito chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte riportate come in epigrafe. Il Giudice Delegato visto l'art 473 bis. 21 u.c. rimetteva dunque la causa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che le conclusioni tolte debbano essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse dei minori (in particolare si dà applicazione del principio, cardine, dell'affido condiviso, si tutela adeguatamente la bigenitorialità, e si dispone in modo adeguato in punto mantenimento dei minori) e non contrarie all'ordine pubblico (con specifico riferimento alla regolamentazione dell'accollo del contratto di mutuo fondiario stipulato per l'acquisto della casa familiare, inoltre, il Collegio prende atto dell'impegno assunto dalle parti).
Le spese di lite debbono essere integralmente compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, statuisce in perfetta conformità alle conclusioni congiunte riportate come in epigrafe.
Dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, Dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. pagina 2 di 3 Così deciso in Asti, in data 28/04/2025
Giudice relatore
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 82/2025 avente ad oggetto: affido, collocazione e mantenimento figli minori proposta da
, nata ad [...], il [...], residente in [...]Parte_1
(CN), C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Pasini, C.F._1 ricorrente nei confronti di
, nato ad [...], il [...], residente in [...], Controparte_1
C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Genny Quercia;
C.F._2 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti parte necessaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note congiunte specificate all'udienza del 15.04.2025:
Impegno del padre a lasciare la abitazione entro il 15 ottobre 2025, affido condiviso dei minori, con collocazione alternata dei minori su base settimanale (1 settimana col padre e
1 settimana con la madre), mantenimento diretto da parte del genitore collocatario, spese straordinarie al 50% giusto protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7.7.2017, mutuo fondiario acceso per l'acquisito della casa familiare a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna, A.U. al 50% ciascuno, le festività natalizie verranno godute dai minori metà periodo con ciascun genitore con alternanza nei giorni di Natale e Capodanno, idem per le vacanze pasquali con alternanza nei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, tra giugno e settembre i minori trascorreranno due settimane anche non consecutive di vacanza con ciascuno dei genitori, con accordo da concludersi entro il 30 maggio di ciascun anno, spese di lite compensate tra le parti. pagina 1 di 3 Per il P.M. nulla si oppone (in data 27.1.25).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che dalla relazione more uxorio con il nascevano, rispettivamente, in data CP_1
25.08.2008 e 15.02.2011, i figli e , che la convivenza era diventata Per_1 Per_2 insostenibile per gli atteggiamenti del compagno che la denigrava anche davanti ai figli, che la stessa aveva avuto problemi di salute per i quali non era stata compresa dal compagno,
citava in giudizio , chiedendo disporsi l'affidamento Parte_1 Controparte_1 condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione a sé della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita del padre e la posizione a carico dello stesso di contributo di mantenimento dei minori pari ad euro 600,00 mensili oltre 50% concorso spese straordinarie.
si costituiva in giudizio lamentando che la ricorrente avrebbe allestito in Controparte_2 casa un centro massaggi e si occuperebbe scarsamente della famiglia, nulla opponendo in punto affido condiviso dei minori ma chiedendo disporsi la collocazione presso di sé, l'assegnazione a sé della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita della madre e la posizione a carico della stessa di contributo di mantenimento dei minori pari ad euro
500,00 mensili oltre 50% concorso spese straordinarie. All'udienza fissata ex art 473 bis.21 c.p.c. in data 15.04.2025, le parti, presenti personalmente, erano sentite dal Giudice che ne tentava la conciliazione, all'esito chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte riportate come in epigrafe. Il Giudice Delegato visto l'art 473 bis. 21 u.c. rimetteva dunque la causa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che le conclusioni tolte debbano essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse dei minori (in particolare si dà applicazione del principio, cardine, dell'affido condiviso, si tutela adeguatamente la bigenitorialità, e si dispone in modo adeguato in punto mantenimento dei minori) e non contrarie all'ordine pubblico (con specifico riferimento alla regolamentazione dell'accollo del contratto di mutuo fondiario stipulato per l'acquisto della casa familiare, inoltre, il Collegio prende atto dell'impegno assunto dalle parti).
Le spese di lite debbono essere integralmente compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, statuisce in perfetta conformità alle conclusioni congiunte riportate come in epigrafe.
Dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, Dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. pagina 2 di 3 Così deciso in Asti, in data 28/04/2025
Giudice relatore
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3