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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 23/01/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 411/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'AN AN, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2902/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Associazione Sportiva Dilettantistica - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P703984 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P703984 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P703984 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5080/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente associazione Ricorrente_1 ASD, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato in data 19/05/2025 e depositato in data 4/06/2025, impugnava l'avviso di accertamento n.TF904P703984 relativo al periodo d'imposta 2018 con il quale l'Agenzia delle
Entrate DP di Salerno aveva accertato un maggiore reddito d'impresa di euro 107.092,19 ai fini Ires, Irap e
Iva, quantificando imposte da versare pari ad euro 64.945,00 a cui aggiungere sanzioni ed interessi, avverso l'Agenzia delle Entrate DP I di Salerno eccependo la nullità dell'atto impugnato perché motivato sulla base di un PVC nullo per difetto di legittimazione alla verifica da parte dei funzionari della SIAE, l'infondatezza nel merito della pretesa fiscale e l'assoluta regolarità del comportamento fiscale della ricorrente in tema di
Iva ed II.DD., con la violazione degli artt. 53 della Costituzione, 39 del D.P.R. n. 600/73 e 35 del D.P.R. n.
633/72, l'infondatezza della pretesa fiscale ai fini Iva e Irap. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio.
Il resistente Agenzia delle Entrate DP di Salerno controdeduceva la validità e legittimità dell'atto impugnato perché autonomo rispetto al PVC della Siae anche se richiamato nell'avviso di accertamento, la mancata presentazione della dichiarazione degli enti associativi Modello EAS con la conseguente perdita dei benefici fiscali, l'impropria decomercializzazione per l'anno 2018 dei proventi diversi delle quote associative, quantificati in euro107.092,19 e da qualificare come afferenti ad attività commerciali perché asseritamente non svolte “in diretta attuazione delle attività istituzionali”, e dunque tassabili ai fini irpef, irap ed iva. Concludeva con la richiesta di rigetto e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di un accoglimento parziale.
Infondato il primo motivo di doglianza in ordine alla nullità dell'atto impugnato perché, a dire del ricorrente, motivato sulla base di un PVC nullo per difetto di legittimazione alla verifica da parte dei funzionari della
Siae. Infatti l'avviso di accertamento non può configurarsi come atto meramente ricognitivo del contenuto del precedente PVC ed ha una sua specifica parte motiva e un suo autonomo nucleo valutativo che, pur richiamando il precedente pvc, giunge a delle determinazioni risultanti da una più ampia attività di controllo condotta dall'Ufficio. Il PVC non costituisce un atto impositivo ma una raccolta di elementi, sulla cui base l'Ente impositore emana l'avviso di accertamento. D'altro canto il controllo intrapreso dagli ispettori è stato rivolto al controllo in materia di imposta sugli intrattenimenti ed IVA, che può essere realizzato anche nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche che non abbiano optato per il regime forfettario ex lege
398/91. La SIAE, infatti, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 52 e 74-quater del D.P.R. n. 633/72, può disporre l'accesso di proprio personale nei locali destinati all'esercizio delle attività sottoposte ad imposta sugli intrattenimenti, delle imprese di spettacolo sottoposte a regime IVA normale nonché delle associazioni sportive dilettantistiche, Onlus ed altri soggetti che si avvalgono del regime tributario previsto dalla Legge
16 dicembre 1991, n.398, al fine di procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta. Nella fattispecie trattasi di un controllo finalizzato a verificare il rispetto delle norme dettate per i contribuenti IVA normali in relazione alle attività di intrattenimento e spettacolo.
In ordine al secondo motivo di doglianza riguardo all'infondatezza della pretesa fiscale ai fini Ires in quanto l'Ufficio, secondo il ricorrente, non avrebbe addebitato al contribuente nessuna concreta attività o comportamento svolto in difformità a norme statutarie tale da determinare reddito tassabile. A tale proposito va richiamato l'art.148 del Tuir che, al comma 1, prevede l'irrilevanza fiscale delle quote degli associati e, al comma 3, la decommercializzazione dei proventi specifici corrisposti dagli associati in relazione a quelle attività che vengono svolte in diretta attuazione delle attività istituzionali. Ma il riconoscimento della irrilevanza delle quote associative è strettamente correlato alla qualifica di Ente non commerciale, così come il riconoscimento della decommercializzazione dei proventi specifici è correlata a condizioni ben precise, riferite alla forma e al contenuto dello statuto. In base alla documentazione prodotta agli atti e a quanto prodotto dall'Ufficio l'associazione per gli anni oggetto del controllo ha omesso la presentazione del mod.
EAS, così come approvato dall'ADE con provvedimento del 02/09/2009. Infondata, pertanto, anche tale seconda eccezione.
D'Altro canto, risulta che il contribuente abbia svolto nel corso del 2018 anche altre attività (organizzazione culturale e ricreativa con codice attività 931910) e dal modello redditi Enti non Commerciali presentato in data 2/02/2020, per il periodo d'imposta 2018, risultano dichiarati ricavi per euro 4.800,00 nel rigo RG2 con la determinazione di un reddito indicato nel quadro RN pari ad euro 144,00 determinato con il regime forfettario di cui alla legge n.398/91. Mentre per quanto concerne la dichiarazione Modello Irap sono state indicate retribuzioni per personale dipendente pari ad euro 71.802,00 e per lavoro autonomo non esercitato abitualmente pari ad euro 6.250,00. Dalle risultanze del PVC le entrate istituzionali ammontano ad euro
690.337,69 di cui euro 583.245,50 da quote sociali ed euro 107.092,19 da contributi vari ed abbonamenti per i quali il contribuente ha beneficiato delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo;
ma la decomercializzazione di cui all'art.148 del Tuir e all'art.4 del DPR 633/72, come già sopra evidenziato, è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria e alla presentazione del modello EAS già sopra richiamato. Ne consegue che, avendo la Siae rilasciato permessi per varie feste ed eventi per i quali non è stata esibita documentazione e non essendo stata dimostrata la natura istituzionale dell'importo di euro 107.092,19 , la Corte ritiene fondata la pretesa erariale, così come accertata, fini Ires e ai fini Iva, così come anche ai fini Irap quale valore della produzione dell'attività commerciale svolta dal ricorrente.
Mentre per quanto concerne l'imposta Irap determinata per l'attività non commerciale la Corte ritiene fondata la doglianza del ricorrente in ordine all'importo risultante dalle Certificazioni Uniche pari ad euro 211.765,00 per lavoro dipendente che si riferiscono, in parte (per n.5 dipendenti) a personale utilizzato nell'ambito della
“sezione nautica” e contabilizzato in tale settore. Pertanto corretto è l'importo indicato dal contribuente come retribuzione quale ente non commerciale pari ad euro 71.802,00, mentre da rettificare l'importo indicato quale reddito di lavoro autonomo che deve essere pari ad euro 66.918,00 come riculatante dalle Certificazioni
Uniche Lavoro autonomo ed accertato dall'Ufficio: infatti il valore della produzione da indicare nel rigo IE4 deve essere 138.720,00 (pari alla sommatoria di euro 71,802,00 ed euro 66.918,00), a cui aggiungere euro
107.092,00 da indicare nel rigo IE32, per avere un valore della produzione di cui al rigo IE53 pari ad euro
245.812,00, anziché quanto accertato pari ad euro 385.775,00, su cui applicare l'aliquota Irap del 4.97%.
Alla luce di tutto quanto eccepito dal ricorrente e controdedotto dal resistente la Corte, vista tutto quanto depositato dalle parti, accoglie parzialmente il ricorso riducendo soltanto l'importo accertato ai fini Irap da euro 385.775,00 ad euro 245.812,00. Rigetta per il resto. Dispone, altresì, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE PARZIALMENTE IL RICORSO NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'AN AN, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2902/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Associazione Sportiva Dilettantistica - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P703984 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P703984 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P703984 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5080/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente associazione Ricorrente_1 ASD, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato in data 19/05/2025 e depositato in data 4/06/2025, impugnava l'avviso di accertamento n.TF904P703984 relativo al periodo d'imposta 2018 con il quale l'Agenzia delle
Entrate DP di Salerno aveva accertato un maggiore reddito d'impresa di euro 107.092,19 ai fini Ires, Irap e
Iva, quantificando imposte da versare pari ad euro 64.945,00 a cui aggiungere sanzioni ed interessi, avverso l'Agenzia delle Entrate DP I di Salerno eccependo la nullità dell'atto impugnato perché motivato sulla base di un PVC nullo per difetto di legittimazione alla verifica da parte dei funzionari della SIAE, l'infondatezza nel merito della pretesa fiscale e l'assoluta regolarità del comportamento fiscale della ricorrente in tema di
Iva ed II.DD., con la violazione degli artt. 53 della Costituzione, 39 del D.P.R. n. 600/73 e 35 del D.P.R. n.
633/72, l'infondatezza della pretesa fiscale ai fini Iva e Irap. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio.
Il resistente Agenzia delle Entrate DP di Salerno controdeduceva la validità e legittimità dell'atto impugnato perché autonomo rispetto al PVC della Siae anche se richiamato nell'avviso di accertamento, la mancata presentazione della dichiarazione degli enti associativi Modello EAS con la conseguente perdita dei benefici fiscali, l'impropria decomercializzazione per l'anno 2018 dei proventi diversi delle quote associative, quantificati in euro107.092,19 e da qualificare come afferenti ad attività commerciali perché asseritamente non svolte “in diretta attuazione delle attività istituzionali”, e dunque tassabili ai fini irpef, irap ed iva. Concludeva con la richiesta di rigetto e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di un accoglimento parziale.
Infondato il primo motivo di doglianza in ordine alla nullità dell'atto impugnato perché, a dire del ricorrente, motivato sulla base di un PVC nullo per difetto di legittimazione alla verifica da parte dei funzionari della
Siae. Infatti l'avviso di accertamento non può configurarsi come atto meramente ricognitivo del contenuto del precedente PVC ed ha una sua specifica parte motiva e un suo autonomo nucleo valutativo che, pur richiamando il precedente pvc, giunge a delle determinazioni risultanti da una più ampia attività di controllo condotta dall'Ufficio. Il PVC non costituisce un atto impositivo ma una raccolta di elementi, sulla cui base l'Ente impositore emana l'avviso di accertamento. D'altro canto il controllo intrapreso dagli ispettori è stato rivolto al controllo in materia di imposta sugli intrattenimenti ed IVA, che può essere realizzato anche nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche che non abbiano optato per il regime forfettario ex lege
398/91. La SIAE, infatti, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 52 e 74-quater del D.P.R. n. 633/72, può disporre l'accesso di proprio personale nei locali destinati all'esercizio delle attività sottoposte ad imposta sugli intrattenimenti, delle imprese di spettacolo sottoposte a regime IVA normale nonché delle associazioni sportive dilettantistiche, Onlus ed altri soggetti che si avvalgono del regime tributario previsto dalla Legge
16 dicembre 1991, n.398, al fine di procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta. Nella fattispecie trattasi di un controllo finalizzato a verificare il rispetto delle norme dettate per i contribuenti IVA normali in relazione alle attività di intrattenimento e spettacolo.
In ordine al secondo motivo di doglianza riguardo all'infondatezza della pretesa fiscale ai fini Ires in quanto l'Ufficio, secondo il ricorrente, non avrebbe addebitato al contribuente nessuna concreta attività o comportamento svolto in difformità a norme statutarie tale da determinare reddito tassabile. A tale proposito va richiamato l'art.148 del Tuir che, al comma 1, prevede l'irrilevanza fiscale delle quote degli associati e, al comma 3, la decommercializzazione dei proventi specifici corrisposti dagli associati in relazione a quelle attività che vengono svolte in diretta attuazione delle attività istituzionali. Ma il riconoscimento della irrilevanza delle quote associative è strettamente correlato alla qualifica di Ente non commerciale, così come il riconoscimento della decommercializzazione dei proventi specifici è correlata a condizioni ben precise, riferite alla forma e al contenuto dello statuto. In base alla documentazione prodotta agli atti e a quanto prodotto dall'Ufficio l'associazione per gli anni oggetto del controllo ha omesso la presentazione del mod.
EAS, così come approvato dall'ADE con provvedimento del 02/09/2009. Infondata, pertanto, anche tale seconda eccezione.
D'Altro canto, risulta che il contribuente abbia svolto nel corso del 2018 anche altre attività (organizzazione culturale e ricreativa con codice attività 931910) e dal modello redditi Enti non Commerciali presentato in data 2/02/2020, per il periodo d'imposta 2018, risultano dichiarati ricavi per euro 4.800,00 nel rigo RG2 con la determinazione di un reddito indicato nel quadro RN pari ad euro 144,00 determinato con il regime forfettario di cui alla legge n.398/91. Mentre per quanto concerne la dichiarazione Modello Irap sono state indicate retribuzioni per personale dipendente pari ad euro 71.802,00 e per lavoro autonomo non esercitato abitualmente pari ad euro 6.250,00. Dalle risultanze del PVC le entrate istituzionali ammontano ad euro
690.337,69 di cui euro 583.245,50 da quote sociali ed euro 107.092,19 da contributi vari ed abbonamenti per i quali il contribuente ha beneficiato delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo;
ma la decomercializzazione di cui all'art.148 del Tuir e all'art.4 del DPR 633/72, come già sopra evidenziato, è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria e alla presentazione del modello EAS già sopra richiamato. Ne consegue che, avendo la Siae rilasciato permessi per varie feste ed eventi per i quali non è stata esibita documentazione e non essendo stata dimostrata la natura istituzionale dell'importo di euro 107.092,19 , la Corte ritiene fondata la pretesa erariale, così come accertata, fini Ires e ai fini Iva, così come anche ai fini Irap quale valore della produzione dell'attività commerciale svolta dal ricorrente.
Mentre per quanto concerne l'imposta Irap determinata per l'attività non commerciale la Corte ritiene fondata la doglianza del ricorrente in ordine all'importo risultante dalle Certificazioni Uniche pari ad euro 211.765,00 per lavoro dipendente che si riferiscono, in parte (per n.5 dipendenti) a personale utilizzato nell'ambito della
“sezione nautica” e contabilizzato in tale settore. Pertanto corretto è l'importo indicato dal contribuente come retribuzione quale ente non commerciale pari ad euro 71.802,00, mentre da rettificare l'importo indicato quale reddito di lavoro autonomo che deve essere pari ad euro 66.918,00 come riculatante dalle Certificazioni
Uniche Lavoro autonomo ed accertato dall'Ufficio: infatti il valore della produzione da indicare nel rigo IE4 deve essere 138.720,00 (pari alla sommatoria di euro 71,802,00 ed euro 66.918,00), a cui aggiungere euro
107.092,00 da indicare nel rigo IE32, per avere un valore della produzione di cui al rigo IE53 pari ad euro
245.812,00, anziché quanto accertato pari ad euro 385.775,00, su cui applicare l'aliquota Irap del 4.97%.
Alla luce di tutto quanto eccepito dal ricorrente e controdedotto dal resistente la Corte, vista tutto quanto depositato dalle parti, accoglie parzialmente il ricorso riducendo soltanto l'importo accertato ai fini Irap da euro 385.775,00 ad euro 245.812,00. Rigetta per il resto. Dispone, altresì, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE PARZIALMENTE IL RICORSO NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
COMPENSA LE SPESE.