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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 590/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente
CI EP, OR
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T200289/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T200289/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. unipersonale, in persona del l.r.p.t., ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catanzaro, in persona del l.r.p.t., chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento TDY03T200289/2024, inerente ad IRAP ed IRES per l'anno 2018, oltre sanzioni ed interessi.
La parte ricorrente ha lamentato la carente motivazione dell'atto impugnato ed il mancato riconoscimento del requisito dell'inerenza dei costi documentati, nonché sollecitato la condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite.
La resistente Agenzia delle Entrate si è costituita con apposita comparsa, deducendo l'assoluta infondatezza del ricorso, per i motivi specificati nel suo scritto difensivo, e chiedendo il suo rigetto, con la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Al termine dell'udienza pubblica del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
1. L'avviso di accertamento impugnato è correttamente motivato, anche con specifico riferimento al processo verbale di constatazione del 31 luglio 2019, comunicato e sottoscritto dai rappresentanti della Società ricorrente (v. la copia nel fascicolo telematico della resistente), e contiene la puntuale esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto della pretesa tributaria azionata.
2. Il principio d'inerenza, unico per le imposte dei redditi e per l'IVA, si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed è espressione della necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'impresa stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea:
l'inerenza implica che la prova debba investire i fatti costitutivi del costo, sicché, per quanto riguarda il contribuente, egli è tenuto a provare, oltre che a documentare puntualmente, l'imponibile maturato e, dunque,
l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ossia che esso è in realtà un atto d'impresa, perché in stretta correlazione con la sua attività.
A sua volta, l'Amministrazione finanziaria, ove ritenga gli elementi dedotti dal contribuente siano mancanti, insufficienti od inadeguati, oppure riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati a fondamento dell'imputazione del costo alla determinazione del reddito, può contestare la valutazione d'inerenza.
Ebbene, nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ha contestato l'inerenza dei costi, per prestazioni sanitarie, documentati dalle fatture emesse dal professionista, dott. Nominativo_1 (socio unico ed amministratore della Società ricorrente), stante la genericità della descrizione, contenuta nelle anzidette fatture, delle prestazioni medesime.
E in effetti, i rilievi dell'Agenzia resistente colgono nel segno, posto che il contenuto marcatamente generico delle fatture in questione – tale da non esplicitare entità, qualità, natura delle prestazioni rese – esclude, di fatto, ogni possibilità di controllo da parte dell'Amministrazione e impedisce di riconoscere come sussistente il requisito dell'inerenza (cfr. in termini analoghi, Cass., sez. 5, ord. n. 12081/2024, che richiede una prova ancor più rigorosa, allorché via sia, come nel caso in questione, una qualche commistione tra colui che rende la prestazione e chi la riceve).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – secondo i nuovi parametri indicati dal d.m. n. 147 del
2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e che sostituiscono quelli del d.m. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012) e tenuto conto del fatto che la resistente è stata assistita da un suo funzionario, con correlata applicazione della riduzione ex art. 15, comma 2 sexies, d.l.vo n. 546/1992 –, in base alle “fasi” del giudizio (con la fase cautelare) ed alla specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, in euro 1.927,20, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato dal Ricorrente_1 S.r.l. unipersonle,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della resistente, che liquida in complessivi euro 1.927,20, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso, nonché IVA
e CPA come per legge.
Catanzaro, 27 gennaio 2026
Il OR Il Presidente
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente
CI EP, OR
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T200289/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T200289/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. unipersonale, in persona del l.r.p.t., ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catanzaro, in persona del l.r.p.t., chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento TDY03T200289/2024, inerente ad IRAP ed IRES per l'anno 2018, oltre sanzioni ed interessi.
La parte ricorrente ha lamentato la carente motivazione dell'atto impugnato ed il mancato riconoscimento del requisito dell'inerenza dei costi documentati, nonché sollecitato la condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite.
La resistente Agenzia delle Entrate si è costituita con apposita comparsa, deducendo l'assoluta infondatezza del ricorso, per i motivi specificati nel suo scritto difensivo, e chiedendo il suo rigetto, con la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Al termine dell'udienza pubblica del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
1. L'avviso di accertamento impugnato è correttamente motivato, anche con specifico riferimento al processo verbale di constatazione del 31 luglio 2019, comunicato e sottoscritto dai rappresentanti della Società ricorrente (v. la copia nel fascicolo telematico della resistente), e contiene la puntuale esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto della pretesa tributaria azionata.
2. Il principio d'inerenza, unico per le imposte dei redditi e per l'IVA, si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed è espressione della necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'impresa stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea:
l'inerenza implica che la prova debba investire i fatti costitutivi del costo, sicché, per quanto riguarda il contribuente, egli è tenuto a provare, oltre che a documentare puntualmente, l'imponibile maturato e, dunque,
l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ossia che esso è in realtà un atto d'impresa, perché in stretta correlazione con la sua attività.
A sua volta, l'Amministrazione finanziaria, ove ritenga gli elementi dedotti dal contribuente siano mancanti, insufficienti od inadeguati, oppure riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati a fondamento dell'imputazione del costo alla determinazione del reddito, può contestare la valutazione d'inerenza.
Ebbene, nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ha contestato l'inerenza dei costi, per prestazioni sanitarie, documentati dalle fatture emesse dal professionista, dott. Nominativo_1 (socio unico ed amministratore della Società ricorrente), stante la genericità della descrizione, contenuta nelle anzidette fatture, delle prestazioni medesime.
E in effetti, i rilievi dell'Agenzia resistente colgono nel segno, posto che il contenuto marcatamente generico delle fatture in questione – tale da non esplicitare entità, qualità, natura delle prestazioni rese – esclude, di fatto, ogni possibilità di controllo da parte dell'Amministrazione e impedisce di riconoscere come sussistente il requisito dell'inerenza (cfr. in termini analoghi, Cass., sez. 5, ord. n. 12081/2024, che richiede una prova ancor più rigorosa, allorché via sia, come nel caso in questione, una qualche commistione tra colui che rende la prestazione e chi la riceve).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – secondo i nuovi parametri indicati dal d.m. n. 147 del
2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e che sostituiscono quelli del d.m. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012) e tenuto conto del fatto che la resistente è stata assistita da un suo funzionario, con correlata applicazione della riduzione ex art. 15, comma 2 sexies, d.l.vo n. 546/1992 –, in base alle “fasi” del giudizio (con la fase cautelare) ed alla specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, in euro 1.927,20, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato dal Ricorrente_1 S.r.l. unipersonle,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della resistente, che liquida in complessivi euro 1.927,20, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso, nonché IVA
e CPA come per legge.
Catanzaro, 27 gennaio 2026
Il OR Il Presidente