Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1888/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Antonio Laforgia;
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca Mastrorilli;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione - proposta in data 17.02.2023 avverso l'avviso di addebito n. 314 2022 00060384 17 000 avente ad oggetto il pagamento dei contributi per lavoratori dipendenti relativamente al periodo intercorrente dal mese di dicembre 2017 al mese di giugno 2019 ed asseritamente dovuti in ragione della parziale non spettanza degli a.n.f. già corrisposti ad alcuni dipendenti e a suo tempo portati in compensazione dall'opponente nei rapporti con l'ente previdenziale – non può essere ritenuta fondata sulla base delle motivazioni che seguono. Nel merito, con riferimento specifico al meccanismo di pagamento degli a.n.f., va osservato che questi ultimi vengono generalmente anticipati dal datore di lavoro (quindi quale adiectus solutionis causa) ai dipendenti e, successivamente, il relativo importo è portato in compensazione, sempre dal datore di lavoro, con i contributi previdenziali dovuti all' (si veda ex multis CP_1 Cass. civ., Sez. Lav., 3076/2022). L'art. 37 del D.P.R. 797/1955 stabilisce, difatti, che, ad eccezione di quanto diversamente prescritto per il settore dell'agricoltura, gli a.n.f. sono corrisposti agli aventi diritto da parte del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione. L'art. 42 del D.P.R. 797/1955 stabilisce, quindi, che il datore deve (entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese) comunicare alla sede provinciale l'ammontare dei CP_1 contributi dovuti nonché il numero e l'ammontare degli
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P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Bari, 03/04/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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