Sentenza 9 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2004, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT RI, RT LA, RT RT, UI IA, nella qualità di eredi del Sig. RT NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MILAZZO 22, presso lo Studio dell'avvocato FRANCESCO V PAPADIA, rappresentati e difesi dall'avvocato PIERLUIGI DELL'ANNA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 566/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 13/12/00 - R.G.N. 1491/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per i l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con la sentenza 5 - 13 dicembre 2000, indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce, in controversia relativa a licenziamento intimato dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, accoglieva l'appello proposto dalla società e riformava la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato al dipendente MA NZ ed aveva ordinato la sua reintegrazione nel posto di lavoro, condannando la società al risarcimento del danno;
conseguentemente la Corte d'appello rigettava integralmente la domanda proposta dal MA;
rilevato che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, articolato in un unico motivo, gli eredi di MA NZ, indicati in epigrafe;
la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. non ha svolto alcuna difesa;
Considerato che con l'unico motivo di ricorso principale - ampiamente argomentato e denunciante, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'ari. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n. 449 e degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223 - i ricorrenti deducono (in estrema sintesi) che deve escludersi che l'art. 59, comma sesto, della legge n. 449 del 1997, abbia dettato - al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato - una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza. Invece opera normalmente la legge 1991/n. 223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente l'individuazione dei lavoratori da licenziare soggiace alle procedure previste da quest'ultima legge e, in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima. Quindi le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, non sono affatto idonee a soddisfare le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali;
ritenuto che le tesi esposte dalla difesa dei ricorrenti sono già state giudicate fondate dalle Sezioni Unite della Corte (v. sentenze 18 agosto 2002 n. 12194 e 15 ottobre 2002 n. 14616), le quali - investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza) - hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n. 10171) il seguente principio di diritto: "Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
ne' gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati "anche" in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, ne' rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva - nelle suddette previsioni normative - una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)";
considerato che tale indirizzo merita di essere condiviso, attese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate dalle citate pronunce e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparendone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sede;
considerato che pertanto la pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bari che si adeguerà all'affermato principio di diritto sopra riportato;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004