Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 5489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5489 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05489/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12314/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12314 del 2025, proposto da
PI IN, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, Consiglio superiore della magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AR NA, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Ivo d’Andrea, Aurora Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa concessione di idonea tutela cautelare, della delibera del plenum del Csm del 24 settembre 2025 (pratica n. 1291/CD/2025), comunicata in pari data, nella parte in cui ha disposto l’esclusione del dott. PI IN dalla procedura di trasferimento per la copertura di tre posti di consigliere della Corte d’appello di Catanzaro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura, nonché di AR NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. TT VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, giudice civile in servizio presso il Tribunale di Pisa, impugnava gli atti in epigrafe a mezzo dei quali il Consiglio superiore della magistratura (Csm) respingeva la sua domanda di trasferimento straordinario presso la Corte d’appello di Catanzaro ai sensi dell’art. 2 d.l. 8 agosto 2025 n. 117, conv. dalla l. 3 ottobre 2025, n. 148, atteso che egli prestava servizio presso una delle sedi individuate ex art. 3 d.l. 117/2025 per l’applicazione straordinaria a distanza.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
3. Del pari si costituiva in giudizio il controinteressato.
4. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati cui l’esponente rinunciava alla camera di consiglio del 12 novembre 2025.
5. Le parti private producevano ulteriori memorie in vista della pubblica udienza dell’11 marzo 2026, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
6. Completata la descrizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’esame delle censure spiegate con l’impugnazione.
7. Con il primo motivo viene denunciata una violazione del bando adottato dal Csm, atteso che quest’ultimo precluderebbe la partecipazione solamente ai magistrati « provenienti da sedi diverse da quelle innanzi individuate »: tale precisazione non sarebbe ostativa al trasferimento di chi presta servizio presso gli uffici giudiziari indicati dall’art. 3 d.l. 117/2025. In altre parole, l’organo di autogoverno avrebbe introdotto ex post una causa d’esclusione dalla procedura.
8. A mezzo della seconda censura si lamenta un’errata interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 d.l. 117/2025: invero, si tratterebbe di due procedure distinte e in nessun modo sovrapponibili, come invece ritenuto dal Csm.
9. Tramite l’ultima doglianza si evidenzia la contraddittorietà dell’operato dell’organo di autogoverno che, da un lato, avrebbe negato illegittimamente il trasferimento al ricorrente e, dall’altro, avrebbe consentito l’applicazione a distanza a magistrati in servizio presso la Corte d’appello di Catanzaro.
10. I tre motivi, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere scrutinati congiuntamente: nessuno, peraltro, è fondato.
11. Preliminarmente, però, deve rigettarsi la sollevata eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla parte controinteressata. Invero, la mancata partecipazione alla successiva procedura di trasferimento non dimostra l’assenza d’interesse all’annullamento, quanto piuttosto la consapevolezza di un ulteriore rigetto della domanda per le medesime ragioni già esposte con la prima delibera e censurate in questa sede: in altre parole, solamente attraverso una declaratoria giurisdizionale di illegittimità della condotta del Csm, potrebbe spezzare il circolo vizioso precludente il conseguimento (in favore della parte ricorrente) del bene della vita.
12. Ciò posto, va chiarito come il d.l. 117/2025 costituisce lo strumento normativo per il conseguimento in tempi rapidi di obiettivi fissati nell’àmbito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (NR) afferenti alla giustizia civile: in particolare, mentre l’art. 1 disciplina l’applicazione alle udienze della Corte di cassazione degli addetti al massimario, per gli uffici di primo grado è stata introdotta l’applicazione straordinaria da remoto (art. 3) e per quelli di secondo grado il trasferimento straordinario e l’applicazione dei magistrati ordinarî in tirocinio (rispettivamente artt. 2 e 5).
13. Ovviamente, nel pieno rispetto dell’art. 105 Cost., è stato poi il Csm a definire le concrete modalità per dare attuazione alle disposizioni primarie che hanno fissato gli obiettivi e indicato in astratto i mezzi per conseguirli: all’uopo, in relazione alle procedure di trasferimento straordinario, l’organo di autogoverno ha adottato una serie di delibere per individuare le corti d’appello destinatarie del trasferimento e per definire la relativa procedura di tramutamento.
14. Contestualmente, il Csm ha altresí adottato gli atti d’attuazione dell’art. 3 d.l. 117/2025, con cui si sono individuati i tribunali destinatari dell’applicazione e, all’esito dell’esame delle domande pervenute in risposta al bando, si è provveduto a disporre l’applicazione a distanza.
15. Orbene, in tale contesto normativo, il Tribunale di Pisa, presso il quale presta servizio l’odierno ricorrente è risultato tra quelli individuati per mezzo della del. Csm 3 settembre 2023, n. 121; al contempo, la del. Csm 3 settembre 2023 n. 122 ha indicato la Corte d’appello di Catanzaro tra le possibili sedi destinatarie di un trasferimento straordinario. Le due delibere, oltre che esser state adottate lo stesso giorno, risultano teleologicamente affini, atteso che entrambe (unitamente a quella per la Corte di cassazione che però in questa sede non rileva) mirano a ridurre i tempi di definizione delle controversie giurisdizionali civili, nell’àmbito degli obiettivi NR.
16. Nondimeno, per il conseguimento di tali scopi sono stati impiegati strumenti differenti, atteso che per gli uffici di primo grado si proceduto ad un’«applicazione da remoto»: quest’ultima, rientrante nel genus «applicazione» (su cui v. art. 110 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 – ord. giud.), è il temporaneo svolgimento delle funzioni giudiziarie presso un ufficio differente da quello di servizio. Come è evidente, non vi è «trasferimento», atteso che il magistrato rimane incardinato presso il proprio ufficio: in altri termini, terminata l’applicazione (o comunque entro il 30 giugno 2026), il giudice prosegue senza soluzioni di continuità la propria attività presso la sede di servizio.
17. Viceversa, per le corti d’appello, il legislatore ha delineato una peculiare procedura per il trasferimento «definitivo» (inteso come mutamento della sede di servizio): invero, in queste ipotesi il tramutamento non è temporaneo, ossia circoscritto alla necessità di conseguire gli obiettivi NR, bensí può proseguire sine die , fermo restando l’esaurimento (entro due anni) dei beneficî economici.
18. Chiarito quindi l’ordito normativo all’interno del quale muoversi, risulta coerente l’interpretazione del Csm che ha limitato la possibilità di accedere alla procedura di trasferimento straordinario presso le corti d’appello ai magistrati non in servizio presso una delle sedi individuate per l’applicazione straordinaria da remoto.
19. Appare opportuno, a tal fine, trascrivere la disposizione del bando di trasferimento che al punto 2 dispone che « possono presentare domanda i magistrati che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità e siano provenienti da sedi diverse da quelle innanzi individuate nonché da distretti di Corte di appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento »: orbene, una lettura non formalistica della disposizione impone di coordinarla con le ulteriori delibere adottate nell’àmbito delle procedure NR.
20. D’altronde, appare manifestamente illogico considerare possibile un tramutamento da una sede sofferente, e per tale ragione beneficiaria dell’applicazione straordinaria di alcuni giudici: difatti, in tal modo non sarebbe mai possibile conseguire gli obiettivi di riduzione dell’arretrato atteso che le proiezioni formulate verrebbero pregiudicate dalla sottrazione di uno o piú magistrati. Invero, l’individuazione delle sedi e la prospettiva di abbattimento delle pendenze principia da una considerazione di costanza nel lavoro dei magistrati attualmente in servizio: se però si consentisse a costoro di trasferirsi altrove (senza contestualmente coprire la vacanza) diverrebbe assolutamente impossibile realizzare il fine NR.
21. Quanto esposto evidenzia come il rigetto della domanda di trasferimento presentata dall’odierno ricorrente non sia frutto dell’introduzione ex post di una nuova causa d’esclusione, quanto piuttosto la coerente applicazione della disposizione del bando, in armonia con i fini complessivi che l’organo di autogoverno deve curare e perseguire.
22. In tal senso, corretto appare il rilievo che le due procedure (di trasferimento straordinario presso gli uffici di secondo grado e di applicazione da remoto presso i tribunali) siano distinte: nondimeno, esse vanno esaminate congiuntamente atteso che il loro operare su piani differenti non preclude l’obbligo di analizzarli in una prospettiva d’insieme che impone al Csm di procedere ad un coordinamento degli istituti.
23. In quest’ottica inconferente è il rilievo secondo il quale la procedura di trasferimento straordinario non sia stata in grado di coprire tutti i posti disponibili: difatti, l’argomento, per quanto suggestivo, non appare sintomatico di un’illegittima applicazione delle ricordate disposizioni normative rilevanti. D’altronde, non potrebbe definirsi coerente un’ermeneusi che determini il conseguimento di un obiettivo NR (es. l’abbattimento dell’arretrato in un ufficio di secondo grado) a scapito dell’incremento dei tempi di definizione in un’altra sede di primo grado.
24. Neppure inficia la procedura di trasferimento straordinario, la circostanza che alcuni magistrati provenienti dalle corti d’appello individuate ai sensi dell’art. 2 d.l. 117/2025 abbiano potuto partecipare al bando per l’applicazione straordinaria a distanza. Come già osservato, infatti, gli strumenti giuridici impiegati dal legislatore (e a fortiori dal Csm) sono differenti, prevedendo nel caso degli uffici di primo grado una mera applicazione che non esonera il giudice dalle funzioni presso l’ufficio di appartenenza presso il quale « dovrà continuare ad assicurare un’adeguata produttività, comunque non inferiore a quella media della sezione alla quale è assegnato » (cosí del. Csm 1° ottobre 2025, P-15555, lett. c).
25. Pienamente coerente, quindi, è la riconosciuta possibilità di accedere all’applicazione da remoto anche ai magistrati delle corti d’appello, atteso che costoro non vengono esonerati dal proprio lavoro presso la sede di appartenenza: ciò li distingue dagli aspiranti nella procedura oggetto dell’odierno esame che, prevedendo un effettivo trasferimento, determina l’esaurimento del lavoro del magistrato presso la sede di provenienza. La necessaria coerenza dell’operato del Csm impone quindi di escludere che quest’ultima evenienza si verifichi presso uffici già sofferenti, ossia quelli individuati come destinazione di un’applicazione straordinaria da remoto.
26. L’esposta infondatezza dei motivi determina il rigetto del ricorso.
27. Le spese, stante la novità della questione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO IT, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
TT VI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT VI | RO IT |
IL SEGRETARIO